di Michelle Mendicino
Secondo la L. n. 179/2002, contenente Disposizioni in materia Ambientale, ed il D.M. Ambiente del 9 gennaio 2003 (pubblicato nella G.U. n. 14 del 18 gennaio 2003) rientrano nel concetto di rifiuti gli pneumatici fuori uso che, pertanto, dovranno essere obbligatoriamente destinati ad attività di recupero o di smaltimento; mentre, non sono considerabili rifiuti gli pneumatici usati ma passibili di ricostruzione. Questi ultimi, difatti, possono essere oggetto di successivi atti di compravendita.
Sul sito http://lexambiente.it/rifiuti/155/8254-rifiuti-pneumatici-.html per leggere la sentenza per esteso.