Il rilievo del collegamento negoziale rispetto all’azione di risoluzione per inadempimento e restituzione
di Giuseppe Benfatto
CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. III CIVILE , SENTENZA 19 luglio 2012 n .12454
Nell’ipotesi di contratto di mutuo, in cui sia previsto il reimpiego della somma mutuata per l’acquisto di un determinato bene ( nel caso all’esame della Corte un’automobile), sussiste il collegamento negoziale tra tali contratti (di compravendita e di mutuo), per cui il mutuatario è obbligato all’utilizzazione della somma mutuata per la prevista acquisizione. Da ciò deriva che della somma concessa in mutuo beneficia il venditore del bene, con la conseguenza che la risoluzione della compravendita del bene – che importa il venir meno dello stesso scopo del contratto di mutuo – legittima il mutuante a richiedere la restituzione della somma mutuata, non al mutuatario, ma direttamente ed esclusivamente al venditore inadempiente.