GESTIONE STABILIMENTI BALNEARI E SERVIZI PUBBLICI LOCALI
a cura dell’Avv. Giuseppe Benfatto
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI
SENTENZA 22 NOVEMBRE 2013 N. 5532
MASSIMA
Per servizio pubblico locale si intende il servizio volto a perseguire scopi sociali e di sviluppo della comunità, finalizzato al soddisfacimento diretto di esigenze collettive con effetti sull’assetto socio-economico, relativo ad un’utenza indifferenziata, anche se fruibile individualmente, ed il gestore è sottoposto ad obblighi di esercizio imposti dall’ente pubblico affinchè gli scopi suddetti vengano garantiti, inclusa la determinazione del corrispettivo in forma di tariffe.
Tali caratteristiche non si rinvengono integralmente nella gestione degli stabilimenti balneari, mancando in particolare, data l’incidenza settoriale del servizio, la rilevanza di un effetto generalizzato sull’assetto della comunità a soddisfacimento di una sua esigenza collettiva e mancando l’elemento del pagamento di una tariffa in senso proprio, quale misura deteminata dall’ente locale in corrispettivo di un servizio, che, in quanto imposta come obbligo al gestore, è indice della natura pubblica del servizio pur se erogato da un soggetto privato.
IL CASO
Un Comune pubblicava un bando ” per l’assentimento di una concessione demaniale marittima finalizzata all’insediamento di stabilimenti balneari” nel proprio arenile. All’esito della gara risultava vincitore un raggruppamento temporaneo di imprese tra una partecipata dello stesso Comune e una società privata in accomandita semplice. La seconda classificata nella procedura di gara, una società a responsabilità limitata, proponeva ricorso per l’annullamento dell’aggiudicazione e di tutti gli atti connessi, nonchè il risarcimento del danno.
L’argomento forte del ricorso era costituito dalla considerazione che una società partecipata al 100% dal Comune deve, secondo la normativa sui servizi pubblici locali, rivolgere la propria attività solo a favore dell’ente locale partecipante per lo svolgimento di servizi pubblici locali sia di rilevanza economica che non economica, aspetti che nel caso de quo non si riscontrano, poichè in primo luogo il bene oggetto della gara per la sua concessione era di natura demaniale e non comunale. Dunque, l’attività della partecipata si sarebbe rivolta nei confronti dello Stato, piuttosto che dell’ente locale partecipante; inoltre tale attività non rientrerebbe nell’ambito dei servizi pubblici, per il cui svolgimento la partecipata veniva costituita.
Tanto il giudice di primo grado quanto il Consiglio di Stato condividono le argomentazioni di parte ricorrente nei termini che seguono.
LA DECISIONE
La nozione di servizio pubblico si fonda su due elementi: a) la preordinazione dell’attività a soddisfare in modo diretto esigenze proprie di una platea indifferenziata di utenti; b) la sottoposizione del gestore ad una serie di obblighi, tra i quali quelli di esercizio e tariffari, volti a conformare l’espletamento dell’attività a regole di continuità, regolarità, capacità tecnico-professionale e qualità. Queste connotazioni non si rinvengono nel caso di specie riguardo alla gestione degli stabilimenti balneari, mancando in particolare, data l’incidenza settoriale del servizio, la rilevanza di un effetto generalizzato sull’assetto della comunità a soddisfacimento di una sua esigenza collettiva e mancando in correlazione l’elemento del pagamento di una tariffa in senso proprio, quale misura determinata dall’ente locale in corrispettivo di un servizio, che in quanto imposta come obbligo, è indice della natura pubblica del servizio pur se erogato da un soggetto privato. Infatti, nella specie i titolari e i gestori degli stabilimenti balneari hanno l’obbligo di comunicare al Comune competente i prezzi minimi e massimi, comprensivi di IVA, che intendono applicare ed il Comune provvede alla vidimazione, non risultando alcun suo potere di determinazione tariffaria.
Dunque l’aggiudicazione della concessione non risulta conforme, per i motivi indicati, alla disciplina sui servizi pubblici locali.