EVOLUZIONE STORICA DELLA FIGURA NOTARILE

A cura della Dott.ssa Sara Cadelano[1]

 

La figura del notaio, al contempo pubblico ufficiale e libero professionista, è caratterizzata dalla coesistenza di elementi pubblicistici e privatistici, combinati tra loro e non meramente giustapposti[2]; la prevalenza degli uni o degli altri si è rivelata storicamente mutevole[3].

La categoria in esame sorse spontaneamente nella società; si trattava di liberi professionisti esperti nella redazione di documenti, cui la società prima ed i Tribunali poi riconobbero speciale valore; solo successivamente ottennero un riconoscimento formale da parte dello Stato, che riconobbe appunto fede pubblica ai documenti da questi redatti.

Benché l’istituto moderno del notariato, contrassegnato dall’inscindibilità delle sue funzioni, sia sorto solo in età medioevale, anche in ordinamenti giuridici ben più risalenti erano presenti alcune figure che potremmo considerare “antecedenti” del Notaio. In particolare, le Sacre Scritture testimoniano l’uso, invalso presso gli ebrei, di redigere i contratti in due esemplari; uno di questi veniva chiuso, sigillato e consegnato ad una terza persona innanzi a testimoni; in ipotesi di contestazione, l’esemplare sigillato forniva piena prova[4]. Il Codice di Hammurabi, a sua volta, contiene un riferimento a contratti di dote che dovevano necessariamente risultare da atti “sigillati”[5]. Nell’antica Grecia, gli scribi ricevevano ufficialmente e provvedevano alla conservazione dei contratti, che formavano prova degli accordi raggiunti. Nel diritto romano, la negoziazione giuridica aveva fondamentalmente carattere orale (si pensi alla mancipatio ed alla stipulatio), sia quanto alla forma che quanto alla prova, trattandosi di un sistema contrassegnato da commerci giuridici limitati e da impegni morali rigorosi. Tuttavia, erano presenti due figure che potremmo considerare gli antecedenti di quella notarile: il notarius, mero stenografo; ed il tabellio, che redigeva atti per conto di privati. Il documento, tuttavia, aveva mera efficacia probatoria; non si trattava, infatti, di un instrumentum publicum, ma di un instrumentum publice confectum, privo di pubblica fede.

L’ampliarsi dell’Impero romano e l’estensione della cittadinanza romana a tutti gli abitanti liberi del medesimo (212 d.C., c.d. Constitutio antoniniana) contribuirono alla graduale nascita della figura in esame, in quanto presso i popoli orientali vi era un notariato, talvolta di carattere pubblico, che redigeva atti con efficacia costitutiva o, per lo meno, con valore di prova per eccellenza. Nel periodo del Dominato, gli stenografi detti notarii divennero funzionari; anche le chiese avevano i loro notarii, istituiti da S. Clemente Papa per raccogliere gli atti dei martiri. L’attività dei tabelliones ed i loro atti erano caratterizzati, al tempo stesso, da elementi pubblici e privati. La documentazione scritta aveva un’efficacia probatoria superiore agli altri mezzi, per esigenze di certezza del diritto, pubblicità e controllo fiscale. In età giustinianea, l’attività di formazione e conservazione degli atti dei tabelliones venne regolata consolidando tendenzialmente la prassi precedente (Codice IV-21-17, anno 528; Novelle XLIV, anno 537,  XLVII, anno 537, e LXXIII, anno 538).

Nel periodo di Carlo Magno, invece, gli atti notarili avevano la stessa forza ed effetti di una sentenza passata in giudicato. La lingua utilizzata per la redazione degli atti notarili era il latino; tuttavia, dal 960 d.C., i notai iniziarono ad utilizzare anche il volgare (sebbene “filtrato” dalle loro conoscenze giuridiche e dalle abitudini grafiche del latino), probabilmente a fini di pubblica attestazione e divulgazione (si veda la dichiarazione contenuta nel cosiddetto Placito capuano, che costituisce il primo documento ufficiale scritto in volgare). Dall’XI secolo in poi, i notarii furono nominati direttamente dagli Imperatori; successivamente, dai Papi e dai Comuni. Nel periodo feudale, il ruolo del notaio venne ricoperto quasi esclusivamente da ecclesiastici. È possibile affermare che il notariato, con le caratteristiche che tuttora lo identificano, sorse storicamente nei secoli XII e XIII (o, secondo altri Autori, nell’XI secolo[6]), quando si conferì ad alcuni giuristi specializzati nella documentazione di contratti e testamenti la funzione pubblica di asseverarne la verità.

Nel XIII secolo, l’istituto del Notariato latino si diffuse anche in Germania ove, tre secoli dopo, la Costituzione dell’Imperatore Massimiliano I, pubblicata a Colonia l’8 ottobre 1512, prescrisse in capo ai notai l’obbligo, inter alia, di menzionare le cancellature, le interlinee e le postille, proibendo loro altresì di utilizzare termini abbreviati, oscuri od ambigui, nonché di usare numeri, cifre e segni. Tali disposizioni si resero necessarie a causa del fatto che, fino a quel momento, non vi erano prassi uniformi e spesso gli atti contenevano errori grammaticali ed imprecisioni. Nel medesimo secolo, il Notariato si diffuse altresì in America; negli Stati Uniti, in particolare, acquisì caratteristiche nettamente differenti da quelle dei Paesi dell’Europa continentale; i notai statunitensi, infatti, salvo quelli dello Stato della Louisiana, hanno meri poteri di autentica di firme.

L’organizzazione del notariato moderno, nei paesi ove è presente il “notariato latino”, risale sostanzialmente alla Rivoluzione francese (decreto del 29 settembre 1791) e successiva dominazione napoleonica. L’ordinamento francese fu ricalcato, nel Regno d’Italia, da una legge del 1803, cui si ispirarono le successive leggi emanate nei vari Stati italiani in seguito alla Restaurazione. Compiuta l’unificazione, il notariato fu regolato in Italia dalla legge n. 2786 del 25 agosto 1875, poi modificata con R.D. 25 maggio 1879, n. 4900, successivamente sostituito dalla legge 16 febbraio 1913, n. 89, tuttora in vigore (sebbene recentemente oggetto di modifiche ed integrazioni).

Dal secondo dopoguerra, il Notariato italiano ha rivestito un ruolo fondamentale nell’attuazione dei principi della Carta costituzionale[7], fornendo adeguata tutela giuridica ai fruitori delle sue prestazioni, il cui numero si è ampliato notevolmente in ragione del sorgere di nuovi ceti emergenti, determinato dal boom economico degli anni Cinquanta[8]. In tale contesto, si sono resi maggiormente evidenti rispetto al passato gli aspetti privatistici dell’attività notarile.

 

 

 

Bibliografia.

 

A.A., Il codice di Hammurabi, traduzione di L. Torre, Napoli, 2004.

A.A.VV., Notai e Costituzione: atti del Convegno di ASSONOTAI Campania, Napoli, 12 dicembre 2008, IPSOA, 2010.

AA.VV., Sacra Bibbia, Fratelli Melita Editori, Trento, 1991.

M. Amelotti, voce Notaio, a) Diritto romano, in Enc. Dir.

A. Anselmi, Principi di arte notarile, Libreria Forense – Editrice, Firenze-Roma, 1952.

G. Costamagna, voce Notaio, b) Diritto intermedio, in Enc. Dir.

M. Cusa, Dell’origine e dell’uffizio del notariato. Nozioni storiche e considerazioni teoriche su di esso, Stamperia Sociale degli Artisti, Editori, Torino 1850.

M. Di Fabio, Manuale di notariato, Giuffré Editore, 2007.

M. Ersoch, La funzione del notaio dalle origini al duemila, in Vita not., 1988.

G. Gallo Orsi e G. Girino, voce Notariato, in Noviss. Dig. It., vol. XI, UTET, 1962.

G. Liguori, L’evoluzione storica degli ordinamento del notariato nelle legislazioni pre e post-unitarie, in Relazione al XV Congresso nazionale del notariato, Verona, 14-20 maggio 1966, Palermo.

F. Mazzanti Pepe e G. Ancarani, Il notariato in Italia dall’età napoleonica all’Unità, Studio del Consiglio Nazionale del Notariato, Roma, 1983.

A. Petrucci, Il notariato italiano dalle origini, in Riv. not., 1958.

A. Rodríguez Adrados, El notario, función privada y función pública: su inescindibilidad, Madrid 1980.

Id., Principio de inescindibilidad, en El notario del siglo XXI, Colegio Notarial de Madrid, 2012 n. 45.

A. Rodríguez Adrados, Sobre las consecuencias de una funcionarización de los notarios, Madrid 1979.

N. Votta, La funzione notarile ed il diritto pubblico, in Giur. It., 1986 fasc. 4.

P. Zanelli, Il notariato in Italia, Milano, 1991.

 



[1] Dottoranda di ricerca in “Diritto dell’attività amministrativa informatizzata e della comunicazione pubblica” presso l’Università degli Studi di Cagliari.

[2] A. Rodríguez Adrados, El notario, función privada y función pública: su inescindibilidad, Madrid 1980; Id., Principio de inescindibilidad, en El notario del siglo XXI, Colegio Notarial de Madrid, 2012 n. 45.

[3] M. Amelotti, voce Notaio, a) Diritto romano, in Enc. Dir., 553-559; A. Anselmi, Principi di arte notarile, Libreria Forense – Editrice, Firenze-Roma, 1952; G. Costamagna, voce Notaio, b) Diritto intermedio, in Enc. Dir., 559-565; M. Cusa, Dell’origine e dell’uffizio del notariato. Nozioni storiche e considerazioni teoriche su di esso, Stamperia Sociale degli Artisti, Editori, Torino 1850; M. Di Fabio, Manuale di notariato, Giuffré Editore, 2007; M. Ersoch, La funzione del notaio dalle origini al duemila, in Vita not., 1988, 1180 ss.; G. Gallo Orsi e G. Girino, voce Notariato, in Noviss. Dig. It., vol. XI, UTET, 1962; G. Liguori, L’evoluzione storica degli ordinamento del notariato nelle legislazioni pre e post-unitarie, in Relazione al XV Congresso nazionale del notariato, Verona, 14-20 maggio 1966, Palermo, 219 ss.; F. Mazzanti Pepe e G. Ancarani, Il notariato in Italia dall’età napoleonica all’Unità, Studio del Consiglio Nazionale del Notariato, Roma, 1983; A. Petrucci, Il notariato italiano dalle origini, in Riv. not., 1958, 524 ss.; A. Rodríguez Adrados, Sobre las consecuencias de una funcionarización de los notarios, Madrid 1979; N. Votta, La funzione notarile ed il diritto pubblico, in Giur. It., 1986 fasc. 4; P. Zanelli, Il notariato in Italia, Milano, 1991.

[4] Geremia, 32:14, in AA.VV., Sacra Bibbia, Fratelli Melita Editori, Trento, 1991, 710, col. 1.

[5] A.A., Il codice di Hammurabi, traduzione di L. Torre, Napoli, 2004, art. 178/A, 179 e 183.

[6] A. Rodríguez Adrados, Sobre las consecuencias de una funcionarización de los notarios, Madrid 1979, 78.

[7] G. Di Transo, Il Notariato e la Costituzione repubblicana, in A.A.VV., Notai e Costituzione: atti del Convegno di ASSONOTAI Campania, Napoli, 12 dicembre 2008, IPSOA, 2010, 113-117, 116.

[8] N. Votta, La funzione notarile ed il diritto pubblico, in Giur. It., 1986 fasc. 4, col. 400 s.

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