DIFFERENZA TRA DOLO EVENTUALE E COLPA COSCIENTE.

ASPETTI DI UNA RESPONSABILITA’ DOLOSA NEI DELITTI CARATTERIZZATI  DA COLPA CON PREVISIONE.

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di Nicola Nicodemo Damiano

in collaborazione con Armando Dello Iacovo

 

L’ordinamento penale attuale contiene alcune norme che individuano l’elemento psicologico del reato nonché il criterio di attribuzione della responsabilità in capo al soggetto agente.

L’art. 42 c.p., intitolato “Responsabilità per dolo o per colpa o per delitto preterintenzionale”, contiene la previsione del requisito subiettivo minimo, ovvero gli elementi base di connessione fra l’agire dell’uomo e la sua soggettività.

Già l’art. 42 c.p. enuncia in termini assoluti la necessità delle categorie soggettive, stabilendo che nessuno può essere punito per un’azione od omissione preveduta come reato se non l’ha commessa con coscienza e volontà.

Come affermava un’autorevole voce della dottrina: “ Un’azione umana può appartenere ad un dato soggetto, solo quando è riferita ad egli come persona”  (Antonlisei).

Aspetti utili da approfondire sono:

1)    Concetto di dolo;

2)    Il dolo eventuale;

3)    La colpa cosciente;

4)    Resp. Dolosa nelle ipotesi di eventi conseguenti a violazione delle norme sulla circolazione stradale.

Nell’origine dell’uomo sono realizzate azioni determinate, volute dalla persona, le quali hanno la peculiarità di provocare eventi e modificazioni del mondo esterno, percepibili nella realtà.

Il legame che esiste tra l’agire dell’uomo e le modificazioni della realtà circostante, è denominato RESPONSABILITA’. Ciò che viene realizzato o modificato nella realtà circostante è frutto dell’azione dei soggetti.

L’elemento psicologico del reato rappresenta, invece, il grado di appartenenza dell’evento determinato all’azione del soggetto agente.

L’evento può “appartenere in tutto e per tutto” alla condotta e all’agire del soggetto agente, ovvero può appartenere in misura ridotta ed affievolita, in quanto condizionata da alcuni fattori esterni.

L’art. 43 c.p. nel delineare l’elemento psicologico del reato distingue tre  ipotesi: delitto doloso; delitto colposo; e delitto preterintenzionale.

Il delitto è doloso quando sussistono la previsione e la volontà dell’evento, in tale caso è già implicita la coscienza dell’azione, si esige la  previsione e volontà dell’evento, quale ulteriore requisito soggettivo.

Ciò significa che il soggetto deve rappresentarsi mentalmente il risultato finale del proprio agire, vederlo prima che esso si realizzi. In tale ipotesi il soggetto ha creato prima nella propria mente l’evento da portare a termine, poi ha realizzato materialmente quella data azione al fine di raggiungere l’obiettivo che si era prefigurato di realizzare.

Il dolo viene distinto in varie figure, tutte appartenenti alla categoria generale della responsabilità dolosa.

La classificazione prevede: DOLO INTENZIONALE, (vedi art. 323 c.p. per il reato di abuso d’ufficio) quando l’evento voluto è conforme a quello che il soggetto desiderava che si verificasse; DOLO EVENTUALE, detto anche indiretto, che si ha quando l’evento è soltanto accettato dall’agente, non è proprio desiderato (o sperato) ma il responsabile lo accetta volentieri, difatti l’evento realizzato non è coincidente con il fine particolare dell’azione del soggetto e perciò non può essere esclusivo; DOLO ALTERNATIVO, che si verifica quando colui che agisce si rappresenta la possibilità di realizzare più eventi voluti e spera che almeno uno di essi si realizzi in concreto; DOLO SPECIFICO, quando la norma indica il particolare fine che ha mosso il soggetto ad agire.

Se il fine è specificato dalla norma (di qui il nome DOLO SPECIFICO) bisogna accertare che il fine perseguito era proprio quello specificato nella descrizione della fattispecie. Nel codice il legislatore usa termini singolari come ad esempio “al fine di cagionare. . ; – chiunque allo scopo di. . .”; proprio per evidenziare la specifica volizione del soggetto agente. Se  risulta diverso non potrebbe dirsi che il fatto sia stato commesso con dolo.

Altre categorie sono rappresentate dal DOLO GENERICO (non specificato dalla norma e che si contrappone a quello specifico), e la PREMEDITAZIONE, intesa quale forma di dolo con maggiore e diversa intensità (il progetto criminale viene coltivato in un intervallo di tempo che raffigura il proposito criminale del soggetto agente, il quale prepara con scrupolosità l’esecuzione del reato ipotizzato).

Per quanto concerna la COLPA, è lo stesso art. 43 c.p. a mettere in evidenza i criteri per individuare tale elemento psicologico del reato, stabilendo che: “il delitto è colposo o contro l’intenzione, quando l’evento, anche se preveduto, non è voluto dall’agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini e discipline”.

Dal tenore della norma si desume, a rigor di logica,  che la colpa è posta in netta contrapposizione con la figura del dolo, in quanto l’espressione usata dal legislatore è molto chiara a riguardo, difatti viene usata la parola “CONTRO” riferita all’intenzionalità del delitto. Analizzando nel dettaglio la previsione normativa si può notare che viene poi aggiunto “ quando l’evento, anche se preveduto, NON E’ VOLUTO DALL’AGENTE”. Questo significa che l’intenzione del legislatore è di escludere a priori qualsiasi forma di intenzionalità nel delitto colposo, il quale si verifica non per volontà dell’agente, ma per sua negligenza o imprudenza ovvero imperizia. Manca proprio l’elemento volitivo dell’evento cagionato, che viene attribuito al responsabile per la sua trascuratezza e per il suo  comportamento superficiale.

Quando una persona agisce con poca cura e con negligenza, risponderà delle azione causate a titolo di colpa. La dottrina e la stessa giurisprudenza individuano diverse figure di colpa, quella generica, la colpa specifica ed anche la colpa professionale a seconda delle varie modalità di estrinsecazione.

La colpa punibile, ai sensi dell’art. 43 c.p., si realizza non solo nella inosservanza di obblighi imposti da leggi e regolamenti, ma anche in un comportamento negligente ed imprudente, violatore di regole fondamentali di condotta, che si dimostri tale da aver determinato un evento delittuoso estraneo alla volontà del soggetto, da intendere nel senso che se detta condotta fosse stata regolare l’evento dannoso non si sarebbe verificato.

Fatte queste doverose premesse, bisogna individuare gli elementi di differenza tra il dolo eventuale e la colpa cosciente.

Come precisato innanzi il dolo eventuale si caratterizza per una volontà espressa dal soggetto agente in maniera diversa da quella poi realizzata nel concreto, nel senso che il soggetto accetta l’evento realizzato dalla sua azione, anche se non era proprio quello desiderato. Si parla in questi casi di DOLO INDIRETTO, in quanto il soggetto non ha il proposito di cagionare l’evento delittuoso, ma si rappresenta la probabilità, o la possibilità, che esso si verifichi e ne accetta il rischio (sul punto CASSAZ.  Sez. Unite sent. 3428 del 25-3-1992).

La colpa cosciente si realizza quando il soggetto è consapevole che deve agire con cura e diligenza nel compiere una determinata azione, ma per sua  imprudenza, trascura quelle accortezze e quelle forme di cautela che il caso di specie richiede.

Il soggetto sa di dover agire con una determinata prudenza, quindi è cosciente del rischio che incombe in quella determinata attività, la quale richiede un’attenzione maggiore, ma ciò nonostante si comporta con negligenza.

In questi casi manca comunque l’elemento della volontà e della previsione dell’evento dannoso, nel senso innanzi specificato, ovvero il soggetto non ha voluto il verificarsi dell’evento dannoso, ma questo si è realizzato per una sua negligenza, senza volontarietà nel danno arrecato al bene protetto.

Risponde il soggetto responsabile per una sua mancata prudenza nel compimento della sua azione, ma senza imputare ad  esso una volontà nella causazione dell’evento dannoso.

A tale proposito esistono alcune teorie elaborate dalla dottrina.

La prima tesi è quella denominata del “Dolus Generalis”, secondo la quale sussiste l’elemento del dolo in tutte le conseguenze di un’azione umana, sia quella posta come principale, si quelle azioni minori che sono realizzate in quanto collegate alla condotta principale. Non ci sarebbe spazio per la colpa cosciente in situazioni di tale genere, contraddistinte dall’elemento volitivo dell’azione.

A tale tesi si è affiancata quella elaborata dalla dottrina minoritaria nota con il nome di “Formula di Frank”, la quale pone l’accento sulla questione del comportamento dell’agente, analizzando la domanda: “Cosa avrebbe fatto il soggetto attivo del reato se si fosse rappresentato l’evento come certo e sicuro?”.

Tali tesi dottrinarie sono state criticate dalla giurisprudenza recente, per alcuni aspetti poco chiari e poco pertinenti, nonché  per la difficile applicazione pratica delle stesse.

L’elemento di discrimine tra dolo eventuale e colpa cosciente è dato dalla volizione e previsione dell’evento in quanto nella colpa  cosciente il soggetto ipotizza solo astrattamente l’evento, ma non vuole la sua  realizzazione ed è sicuro di escludere l’evento in base alla propria attività, mentre nel dolo eventuale il soggetto, si prefigura l’evento dannoso, sa che quel dato evento è  possibile che venga a realizzarsi, di conseguenza accetta consapevolmente il grave rischio della realizzazione dell’evento, comportandosi in modo da poterlo determinare,  in sostanza sa che la sua condotta volontaria porterà con ogni probabilità all’evento dannoso.

Proprio perchè si tratta di dolo, anche se indiretto, significa che l’intenzionalità del responsabile sussiste, mentre nella colpa cosciente non vi è traccia di volontà offensiva.

Secondo gli ultimi orientamenti giurisprudenziali il fondamento del dolo eventuale risiede nella rappresentazione e nella conseguente accettazione della concreta possibilità di realizzazione dell’evento accessorio allo scopo perseguito in via primaria dal soggetto agente.

Il reo compie un’azione precisa accettando il rischio del verificarsi dell’evento  che, nella sua rappresentazione psichica, non è direttamente voluto, ma appare possibile. La COLPA COSCIENTE si verifica, invece, quando l’agente agisce nonostante la previsione dell’ evento, escludendo nella sua mente la possibilità della verificazione di tale evento pericoloso, poiché convinto di poter dominare la sua azione.

La Suprema Corte, nel 2011, chiamata ad affrontare una questione inerente il criterio di qualificazione dell’ elemento soggettivo in una ipotesi di colpa con previsione al limite con il dolo eventuale, ha affermato che : “nel dolo eventuale il rischio deve essere accettato a seguito di una deliberazione con la quale l’agente subordina consapevolmente un determinato bene ad un altro. L’autore del reato, che si prospetta chiaramente il fine da raggiungere e coglie la correlazione che può sussistere tra il soddisfacimento dell’interesse perseguito ed il sacrificio di un bene diverso, effettua in via preventiva una valutazione comparata tra tutti gli interessi in gioco (il suo e quelli altrui) ed attribuisce prevalenza ad uno di essi.

L’obiettivo intenzionalmente perseguito per il soddisfacimento  di tale interesse preminente attrae l’evento collaterale, che viene dall’agente posto coscientemente in relazione con il conseguimento dello scopo perseguito”. (Cassazione Penale Sez. V ;  sentenza  n.°10411/2011 )

Non è quindi sufficiente la previsione della concreta possibilità di verificazione dell’evento lesivo, ma è indispensabile l’accettazione, anche se in forma eventuale, del danno che costituisce “ il prezzo da pagare per il conseguimento di un determinato risultato”.

A tale riguardo la Corte spiega che per configurarsi l’elemento del dolo eventuale, non basta solo la previsione concreta della verificazione dell’evento, ma occorre anche la consapevole e lucida accettazione del rischio eventuale e del conseguente danno che può verificarsi con elevata possibilità, ciò per raggiungere l’obiettivo prefissato in partenza.

Sembra così essere demarcata la linea di confine tra dolo indiretto e colpa con previsione.

All’uopo è doveroso fare un richiamo alla norma dettata dall’art. 61 c.p., il quale disciplina le circostanze aggravanti comuni.  Tale articolo nell’elencazione delle varie ipotesi che aggravano il reato, quali circostanze comuni, prevede al  numero 3 la circostanza relativa ai delitti colposi.  La norma in esame sancisce il verificarsi dell’aggravamento del delitto colposo quando il soggetto ha agito “nonostante la previsione dell’evento”.

Questa norma dimostra che il delitto colposo rimane tale anche nell’ipotesi in cui il soggetto agente abbia previsto l’evento dannoso. Si evince la differenza con il delitto doloso, nel caso di dolo eventuale, nel quale l’elemento psicologico è diverso, in quanto caratterizzato da una minima volontà che ha accettato il verificarsi dell’evento.

Per dare una risposta alla domanda se è configurabile una responsabilità dolosa negli eventi conseguenti alla violazione della norma sulla circolazione stradale, bisogna verificare quali sono le ipotesi che il codice disciplina a tale riguardo.

Il codice penale nel disciplinare le ipotesi di omicidio colposo, prevede espressamente all’art. 589 2° comma, l’omicidio colposo commesso, con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, precisando al comma 3, un aggravamento della pena nei casi in cui la violazione alle norme stradali è commessa da soggetto in stato di ebbrezza alcolica, ovvero di persone sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.

L’art. 590 c.p., disciplina, invece, l’ipotesi di lesioni personali colpose, stabilendo al 3° comma che se i fatti delittuosi sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi ad un anno, ovvero della multa da €.500/00 ad €.2.000/00, mentre per le lesioni gravissime la pena è aumentata fino a tre anni.

Anche in tale articolo è  previsto l’aggravamento del delitto per il soggetto agente in stato di ebbrezza alcolica o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti.

Come si evince dalla lettura delle norme, le ipotesi disciplinate nel codice riguardano esclusivamente delitti di tipo colposo, inerenti fatti connessi con la violazione delle norme stradali.

Non sono previste fattispecie inerenti delitti dolosi conseguenti alla violazione delle norme sulla circolazione stradale.  Da quanto esposto si deduce che il legislatore abbia inserito una sorta di presunzione di mera colpa nei delitti conseguenti alle violazioni delle norme stradali, ammettendo una disciplina che configuri una responsabilità dolosa in tali casi. Forse si tratta di una scelta di politica criminale, legata a precedenti momenti storici.

Ad ogni buon conto non è da escludere il fatto che una persona possa commettere con ferma intenzione un delitto utilizzando un veicolo a motore, in tal caso, una volta accertato il dolo del responsabile, esso risponderà sicuramente per delitto di tipo doloso.

Certamente è possibile in astratto che un automobilista per motivi diversi possa investire volontariamente un pedone, proprio con la previsione ovvero l’intenzione di ferire o uccidere tale persona.

La giurisprudenza a riguardo afferma la possibilità di una responsabilità del conducente a titolo di dolo eventuale quando dalla ricostruzione dei fatti e dalla dinamica dell’evento mortale si evince che il soggetto agente ha posto in essere la sua azione accettando il rischio della morte di qualcuno, agendo secondo i suoi propositi anche a costo di determinare l’evento letale.

Si evidenzia la circostanza che il soggetto prevedendo il “grave rischio” non si “ferma, non arresta la propria azione delittuosa”, omettendo di modificare la propria condotta, anzi persiste nel su comportamento illecito, anche a costo di cagionare l’evento mortale possibile “in concreto”.

Nel caso sottoposto al vaglio della Suprema Corte, veniva esaminata la grave condotta  di un soggetto che, alla guida di un furgone risultato rubato, si lanciava a forte velocità in fuga tra le vie dell’abitato di Roma, inseguito tra l’altro da una volante della Polizia. Episodio finito in tragedia poiché il furgone dopo attraversato a folle velocità alcuni incroci principali, giunto ad un grosso incrocio con segnale semaforico rosso, attraversava il crocevia urtando violentemente alcune auto che transitavano in quel frangente. Nella collisione perdeva la vita uno dei passeggeri dell’auto travolta, mentre molti altri soggetti rimanevano seriamente feriti.

La Suprema Corte, investita del caso, rielabora alcune tesi ricorrenti sostenute dai giudici di merito, al fine di accertare l’imputabilità del fatto lesivo, con ciò ribadendo la centralità del comportamento doloso, quale azione orientata finalisticamente insieme ai fattori della realtà verso la realizzazione di uno scopo, specificando che esso “ attrae nell’ambito della volontà l’intero processo che determina il risultato perseguito”.

I Giudici della Corte sostengono che “nell’agire il soggetto orienta  deliberatamente il proprio comportamento verso la realizzazione del fatto “modellando la propria condotta in modo da realizzare il fatto tipico che  può considerarsi voluto proprio perché la persona ha deciso di agire in modo non lecito al fine di determinarlo”, accettando ogni tipo di rischio.

La cassazione enuncia i presupposti sui quali basare il criterio distintivo tra colpa cosciente e dolo eventuale, indicandone le modalità.

L’accettazione del rischio si verifica non solo quando il dubbio è superato, ma anche quando il soggetto accantona il dubbio per vincere le remore ad agire. Nel dolo eventuale occorre che la realizzazione del fatto sia stata accettata dal soggetto, nel senso che egli avrebbe agito anche se avesse avuto la certezza del verificarsi del fatto.

Viceversa, nella colpa con previsione, la certa rappresentazione del verificarsi dell’evento avrebbe trattenuto l’agente. Tali aspetti si ritrovano in alcune elaborazioni dottrinali note come “formula di Frank”. Altro elemento d’indagine dei giudici è quello relativo al bilanciamento degli interessi contrapposti. Il soggetto coglie la correlazione che può sussistere tra il soddisfacimento del proprio interesse perseguito ed il sacrificio di un bene diverso, nella sua condotta compie una valutazione comparata tra tutti gli interessi in gioco ed attribuisce prevalenza ad uno di essi.

La Corte sostiene: “Non è quindi sufficiente la previsione della concreta possibilità di verificazione dell’evento lesivo, ma è indispensabile l’accettazione, sia pure in forma eventuale del danno che costituisce il prezzo da pagare per il conseguimento di un determinato risultato”.

In ultimo la Suprema Corte evidenzia l’ulteriore aspetto della “speranza ragionevole”, presente solo nella colpa con previsione e totalmente assente nel dolo in forma eventuale, in quanto l’auspicio prospettato dall’agente nella propria sfera psichica deve essere improntato alla ragionevolezza, ovvero la speranza del “NON Verificarsi” dell’evento dannoso deve essere ragionevole e fondata su elementi concreti. I giudici sostengono che deve essere fondata su ragioni valide e concrete. Questo può essere evidente nel caso di un soggetto “esperto pilota” il quale, sicuro della sua guida spericolata, è certo di dominare la sua condotta.

In conclusione è possibile la configurabilità di un delitto doloso conseguente alla violazione delle norme stradali, ciò nel caso in cui il responsabile, nonostante la previsione dei possibili eventi letali legati alla sua condotta, abbia portato ugualmente a termine la sua azione illecita, cagionando un evento dannoso, ovvero provocando un delitto diverso.

In tale ipotesi, qualora  venga accertata, per la dinamica degli accadimenti e per le modalità della condotta lesiva, che il soggetto abbia agito con dolo eventuale, egli dovrà rispondere per delitto di omicidio volontario e lesioni gravi di tipo doloso.

 

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