Decreto fiscale: il testo in Gazzetta Ufficiale
Decreto Legge 02.03.2012 n. 16
G.U. 02.03.2012
Il Governo ha introdotto alcune novità che renderanno ancora più marcata l’azione nel
campo della semplificazione della normativa tributaria e della lotta all’evasione.
E’ quanto contenuto nei 14 articoli del Decreto Legge 2 marzo 2012, n. 16 pubblicato in
Gazzetta Ufficiale 2 marzo 2012, n. 52.
In particolare, il provvedimento, prevede le seguenti misure:
 case all’estero: esenzione IMU sotto i 200 euro;
 Equitalia: rateizzazione dei debiti tributari per il contribuente che “versi in
situazioni di obiettiva difficoltà economica”;
 semplificazioni degli obblighi di comunicazione delle operazioni rilevanti a fini
IVA da parte dei soggetti passivi;
 facilitazioni per imprese e contribuenti;
 tracciabilità: viene differito al 1° maggio 2012 il pagamento di stipendi e
pensioni di importo superiore ai 1.000 € tramite strumenti di pagamento
elettronico bancari o postali;
 crediti tributari di modesta entità: dal 1° luglio 2012 viene portata da 16,53 a
30 euro la soglia al di sotto della quale viene abbandonata la riscossione dei
crediti tributari erariali e locali (sono esclusi i casi di accertate ripetute violazioni
degli obblighi di versamento);
 spesometro: l’obbligo di comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini
dell’imposta sul valore aggiunto per le quali è previsto l’obbligo di emissione della
fattura è assolto con la trasmissione, per ciascun cliente e fornitore, dell’importo
di tutte le operazioni attive e passive effettuate (viene eliminato il limite di 3.000
euro); per le sole operazioni per le quali non e’ previsto l’obbligo di emissione
della fattura la comunicazione telematica deve essere effettuata qualora le
operazioni stesse siano di importo non inferiore ad euro 3.600, comprensivo
dell’imposta sul valore aggiunto;  scudo fiscale: il pagamento dell’imposta di bollo delle attività scudate viene
prorogato dal 16 febbraio al 16 maggio 2012 (fino all’entrata in vigore del
provvedimento non si configurano quindi violazioni in materia di versamenti);
 ipoteche: consentite per debiti superiori a 20mila euro.

DECRETO-LEGGE 2 marzo 2012, n. 16
Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e
potenziamento delle procedure di accertamento. (12G0036)
(GU n. 52 del 2-3-2012)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita’ ed urgenza di emanare disposizioni per la
semplificazione in materia tributaria, al fine di assicurare una riduzione degli oneri
amministrativi per i cittadini e le imprese;
Ritenuta altresi’ la straordinaria necessita’ ed urgenza di adottare interventi volti
all’efficientamento ed al potenziamento dell’azione dell’amministrazione tributaria;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 febbraio
2012;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell’economia e
delle finanze;
Emana

il seguente decreto-legge:

Titolo I

SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA TRIBUTARIA

Art. 1

Rateizzazione debiti tributari
1. All’articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, il comma 7 e’
abrogato.
2. All’articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602,
sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1-bis e’ soppresso l’ultimo
periodo; b) dopo il comma 1-bis sono inseriti i seguenti: «1-ter. Il debitore puo’ chiedere
che il piano di rateazione di cui ai commi 1 e 1-bis preveda, in luogo di rate costanti, rate
variabili di importo crescente per ciascun anno. 1-quater. Ricevuta la richiesta di
rateazione, l’agente della riscossione puo’ iscrivere l’ipoteca di cui all’articolo 77 solo nel
caso di mancato accoglimento dell’istanza, ovvero di decadenza ai sensi del comma 3.
Sono fatte comunque salve le ipoteche gia’ iscritte alla data di concessione della rateazione». c) al comma 3, alinea, le parole da: «della» a «successivamente,» sono
soppresse e dopo le parole: «due rate» e’ inserita la seguente: «consecutive».
3. I piani di rateazione a rata costante, gia’ emessi alla data di entrata in vigore del
presente decreto, non sono soggetti a modificazioni, salvo il caso di proroga ai sensi
dell’articolo 19, comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 602.
4. Al fine di una piu’ equilibrata riscossione dei loro crediti di natura patrimoniale, gli enti
pubblici dello Stato possono, su richiesta del debitore, che versi in situazioni di obiettiva
difficolta’ economica, ancorche’ intercorra contenzioso con lo stesso ovvero lo stesso gia’
fruisca di una rateizzazione, riconoscere al debitore la ripartizione del pagamento delle
somme dovute in rate costanti, ovvero in rate variabili. La disposizione del precedente
periodo non trova applicazione in materia di crediti degli enti previdenziali.
5. All’articolo 38, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,
recante il codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, dopo le parole:
«all’importo di cui all’articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602» sono inserite le seguenti: «; costituiscono
violazioni definitivamente accertate quelle relative all’obbligo di pagamento di debiti per
imposte e tasse certi, scaduti ed esigibili».
6. Sono fatti salvi i comportamenti gia’ adottati alla data di entrata in vigore del presente
decreto dalle stazioni appaltanti in coerenza con la previsione contenuta nel comma 5.
Art. 2

Comunicazioni e adempimenti formali
1. La fruizione di benefici di natura fiscale o l’accesso a regimi fiscali opzionali,
subordinati all’obbligo di preventiva comunicazione ovvero ad altro adempimento di
natura formale non tempestivamente eseguiti, non e’ preclusa, sempre che la violazione
non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altra attivita’
amministrative di accertamento delle quali l’autore dell’inadempimento abbia avuto
formale conoscenza, laddove il contribuente: a) abbia i requisiti sostanziali richiesti dalle
norme di riferimento; b) effettui la comunicazione ovvero esegua l’adempimento
richiesto entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile; c) versi
contestualmente l’importo pari alla misura minima della sanzione stabilita dall’articolo
11, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, secondo le modalita’
stabilite dall’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive
modificazioni, esclusa la compensazione ivi prevista.
2. A decorrere dall’esercizio finanziario 2012 possono partecipare al riparto del 5 per
mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche gli enti che pur non avendo assolto in
tutto o in parte, entro i termini di scadenza, agli adempimenti richiesti per l’ammissione
al contributo: a) abbiano i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento; b)
presentino le domande di iscrizione e provvedano alle successive integrazioni
documentali entro il 30 settembre; c) versino contestualmente l’importo pari alla misura
minima della sanzione stabilita dall’articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 471, secondo le modalita’ stabilite dall’articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, esclusa la compensazione ivi
prevista.
3. All’articolo 43-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
602, dopo il secondo comma e’ inserito il seguente: «In caso di cessione dell’eccedenza
dell’imposta sul reddito delle societa’ risultante dalla dichiarazione dei redditi del consolidato di cui all’articolo 122 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la mancata
indicazione degli estremi del soggetto cessionario e dell’importo ceduto non determina
l’inefficacia ai sensi del comma 2 se il cessionario e’ lo stesso soggetto consolidante. In
tale caso si applica la sanzione di cui all’articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 471, nella misura massima stabilita.».
4. All’articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17, le parole: «entro il
giorno 16 del mese successivo» sono sostituite dalle seguenti: «entro il termine di
effettuazione della prima liquidazione periodica IVA, mensile o trimestrale, nella quale
confluiscono le operazioni realizzate senza applicazione dell’imposta».
5. All’articolo 5, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono
apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole «la data in cui ha effetto la
deliberazione di messa in liquidazione» sono sostituite dalle seguenti: «la data in cui si
determino gli effetti dello scioglimento della societa’ ai sensi degli articoli 2484 e 2485
del codice civile, ovvero per le imprese individuali la data indicata nella dichiarazione di
cui all’articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,»;
b) dopo il comma 3 e’ inserito il seguente comma: «3-bis. In caso di revoca dello stato di
liquidazione quando gli effetti, anche ai sensi del secondo comma dell’articolo 2487-ter
del codice civile, si producono prima del termine di presentazione delle dichiarazioni di
cui ai precedenti commi 1, primo periodo, e 3, il liquidatore o, in mancanza, il
rappresentante legale, non e’ tenuto a presentare le medesime dichiarazioni. Restano in
ogni caso fermi gli effetti delle dichiarazioni gia’ presentate ai sensi dei commi 1, primo
periodo, e 3, prima della data in cui ha effetto la revoca dello stato di liquidazione, ad
eccezione dell’ipotesi in cui la revoca abbia effetto prima della presentazione della
dichiarazione relativa alla residua frazione del periodo d’imposta in cui si verifica l’inizio
della liquidazione.».
6. A decorrere dal 1° gennaio 2012, all’articolo 21, comma 1, del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le
parole: «, di importo non inferiore a euro tremila» sono soppresse e dopo il primo
periodo sono inseriti i seguenti: «L’obbligo di comunicazione delle operazioni rilevanti ai
fini dell’imposta sul valore aggiunto per le quali e’ previsto l’obbligo di emissione della
fattura e’ assolto con la trasmissione, per ciascun cliente e fornitore, dell’importo di tutte
le operazioni attive e passive effettuate. Per le sole operazioni per le quali non e’ previsto
l’obbligo di emissione della fattura la comunicazione telematica deve essere effettuata
qualora le operazioni stesse siano di importo non inferiore ad euro 3.600, comprensivo
dell’imposta sul valore aggiunto.».
7. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate
le seguenti modificazioni: a) all’articolo 58, quarto comma, le parole: «In tutti gli» sono
sostituite dalle seguenti: «Negli» e dopo le parole: «con la precisazione dell’indirizzo»
sono aggiunte le seguenti: «solo ove espressamente richiesto»; b) nell’articolo 60, il
secondo periodo del terzo comma e’ soppresso.
8. All’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, dopo le parole: «prestazioni di servizi»
sono inserite le seguenti: «di importo superiore a euro 500».».
9. I registri la cui tenuta e’ obbligatoria, ai sensi del decreto legislativo 26 ottobre 1995,
n. 504, recante testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla
produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative e relative norme di
attuazione, possono essere sostituiti dalla presentazione esclusivamente in forma
telematica, con cadenza giornaliera, dei dati relativi alle contabilita’ degli: a) operatori di

cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286; b) esercenti
depositi per uso privato, agricolo ed industriale di capacita’ superiore a 25 metri cubi,
esercenti impianti di distribuzione stradale di carburanti, esercenti apparecchi di
distribuzione automatica di carburanti per usi privati, agricoli ed industriali collegati a
serbatoi la cui capacita’ globale supera i 10 metri cubi di cui all’articolo 25 del citato
decreto legislativo n. 504 del 1995; c) operatori che trattano esclusivamente prodotti
energetici in regime di vigilanza fiscale ai sensi del capo II del decreto del Ministro delle
finanze 17 maggio 1995, n. 322; d) operatori che trattano esclusivamente alcoli
sottoposti a vigilanza fiscale ai sensi dell’articolo 66 del citato decreto legislativo, n. 504
del 1995 e dell’articolo 22 del decreto del Ministro delle finanze 27 marzo 2001, n. 153;
e) operatori che impiegano l’alcol etilico e le bevande alcoliche in usi esenti da accisa ai
sensi del decreto del Ministro delle finanze 9 luglio 1996, n. 524.
10. Con provvedimenti dell’Agenzia delle dogane da adottarsi entro 180 giorni dalla data
di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti: a) tempi e modalita’ per la
presentazione esclusivamente in forma telematica dei dati delle contabilita’ degli
operatori di cui al comma 9, lettere da b) ad e); b) regole per la gestione e la
conservazione dei dati delle contabilita’ trasmessi telematicamente; c) istruzioni per la
produzione della stampa dei dati delle contabilita’ da esibire a richiesta degli organi di
controllo in sostituzione dei registri di cui al comma 9.
11. All’articolo 35 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte
sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al
decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dopo il comma 3 e’ inserito il seguente:«3-

bis. Fatta salva, su motivata richiesta del depositario, l’applicabilita’ delle disposizioni di
cui ai commi 1 e 2, nelle fabbriche con produzione annua non superiore ai 10.000
ettolitri l’accertamento del prodotto finito viene effettuato immediatamente a monte del
condizionamento, sulla base di appositi misuratori, direttamente dall’esercente
l’impianto. Il prodotto finito deve essere confezionato nella stessa fabbrica di produzione
e detenuto ad imposta assolta. Non si applicano le disposizioni dei commi 5 e 6, lettere
b) e c).».
12. All’articolo 3, comma 4, del decreto del Ministro delle finanze 27 marzo 2001, n. 153,
l’ultimo periodo e’ sostituito dal seguente: «Per le fabbriche di cui all’articolo 35, comma
3- bis del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, recante Testo unico delle
disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative
sanzioni penali e amministrative, l’assetto del deposito fiscale e le modalita’ di
accertamento, contabilizzazione e controllo della produzione sono stabiliti con
determinazione del Direttore dell’Agenzia delle dogane.».
13. All’articolo 53, comma 7, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e’ aggiunto,
in fine, il seguente periodo: «Ai soggetti di cui al comma 1 lettera b) che esercitano
officine di produzione di energia elettrica azionate da fonti rinnovabili, con esclusione di
quelle riconducibili ai prodotti energetici di cui all’articolo 21, la licenza e’ rilasciata
successivamente al controllo degli atti documentali tra i quali risulti specifica
dichiarazione relativa al rispetto dei requisiti di sicurezza fiscale.».
Art. 3

Facilitazioni per imprese e contribuenti
1. Per l’acquisto di beni e di prestazioni di servizi legate al turismo effettuati presso
soggetti di cui agli articoli 22 e 74-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, dalle persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana e
comunque diversa da quella di uno dei paesi dell’Unione europea ovvero dello Spazio

economico europeo, che abbiano residenza fuori dal territorio dello Stato, non opera il
divieto di trasferimento di denaro contante di cui all’articolo 49, comma 1, del decreto
legislativo 21 novembre 2007, n. 231, a condizione che il cedente del bene o il
prestatore del servizio provveda ai seguenti adempimenti: a) all’atto dell’effettuazione
dell’operazione acquisisca fotocopia del passaporto del cessionario e /o del committente
apposita autocertificazione di quest’ultimo, ai sensi dell’articolo 47 del testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante che
non e’ cittadino italiano ne’ cittadino di uno dei Paesi dell’Unione europea ovvero dello
Spazio economico europeo e che ha la residenza fuori del territorio dello Stato, b) nel
primo giorno feriale successivo a quello di effettuazione dell’operazione versi il denaro
contante incassato in un conto corrente intestato al cedente o al prestatore presso un
operatore finanziario, consegnando a quest’ultimo fotocopia del documento di cui alla
lettera a) e della fattura o della ricevuta o dello scontrino fiscale emesso.
2. La disposizione di cui al comma 1 opera a condizione che i cedenti o i prestatori che
intendono aderire alla disciplina del presente articolo inviino apposita comunicazione
preventiva, anche in via telematica, all’Agenzia delle entrate secondo le modalita’ ed i
termini stabiliti con provvedimento del Direttore dell’Agenzia stessa, da emanare entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. L’efficacia della disposizione di cui all’articolo 2, comma 4-ter, lettera c), del decreto-

legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre
2011, n. 148, come introdotta dall’articolo 12, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,
limitatamente alla erogazione di stipendi e pensioni corrisposti da enti e amministrazioni
pubbliche, e’ differita al 1° maggio 2012. Dalla data di entrata in vigore del presente
decreto presso gli sportelli aperti al pubblico di tali enti e amministrazioni pubbliche e’
data massima pubblicita’ al contenuto e agli effetti della disposizione di cui al precedente
periodo.
4. La disposizione di cui al primo periodo del comma 3 non trova applicazione nei
riguardi di coloro i quali, anteriormente alla data di entrata in vigore del presente
decreto, si sono gia’ conformati alla disposizione di cui all’articolo 2, comma 4-ter, lettera
c), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge
14 settembre 2011, n. 148, come introdotta dall’articolo 12, comma 2, del decreto-legge
6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.
214.
5. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono apportate
le seguenti modificazioni: a) all’articolo 72-bis, comma 1, dopo le parole: «sesto, del
codice di procedura civile,» sono inserite le seguenti: «e dall’articolo 72-ter del presente
decreto»; b) dopo l’articolo 72-bis, e’ inserito il seguente: «72-ter (Limiti di
pignorabilita’) 1. Le somme dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre indennita’
relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di
licenziamento, possono essere pignorate dall’agente della riscossione: a) in misura pari
ad un decimo per importi fino a duemila euro; b) in misura pari ad un settimo per
importi da duemila a cinquemila euro. 2. Resta ferma la misura di cui all’articolo 545,
comma 4, del codice di procedura civile, se le somme dovute a titolo di stipendio, di
salario o di altre indennita’ relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle
dovute a causa di licenziamento, superano i cinquemila euro.»; c) all’articolo 76 sono
apportate le seguenti modificazioni: 1) il comma 1 e’ sostituito dal seguente: «1.
L’agente della riscossione puo’ procedere all’espropriazione immobiliare se l’importo
complessivo del credito per cui si procede supera complessivamente ventimila euro».; 2)
al comma 2, le parole: «agli importi indicati» sono sostituite dalle seguenti: «all’importo
indicato»; d) all’articolo 77 dopo il comma 1 e’ inserito il seguente: «1-bis. L’agente della

riscossione, anche al solo fine di assicurare la tutela del credito da riscuotere, puo’
iscrivere la garanzia ipotecaria di cui al comma 1, purche’ l’importo complessivo del
credito per cui si procede non sia inferiore complessivamente a ventimila euro.».
6. La disposizione di cui al comma 1-bis dell’articolo 77 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, si applica a decorrere dalla data di entrata in
vigore del presente decreto.
7. L’articolo 7, comma 2, lettera gg-decies) del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e’ abrogato.
8. Nell’articolo 66, comma 3, terzo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni: a) le parole: «sono
deducibili» sono sostituite dalle seguenti: «possono essere dedotti»; b) la parola:
«ricevuto» e’ sostituita dalla seguente: «registrato».
9. La disposizione del comma 8 trova applicazione a decorrere dal periodo d’imposta in
corso al 31 dicembre 2011.
10. A decorrere dal 1° luglio 2012, non si procede all’accertamento, all’iscrizione a ruolo
e alla riscossione dei crediti relativi ai tributi erariali, regionali e locali, qualora
l’ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per
ciascun credito, l’importo di euro 30, con riferimento ad ogni periodo d’imposta.
11. La disposizione di cui al comma 10 non si applica qualora il credito derivi da ripetuta
violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo.
12. All’articolo 1 della legge 23 dicembre 1977, n. 935, il secondo comma e’ sostituito
dal seguente: «Nelle dichiarazioni dei sostituti d’imposta, a decorrere da quelle relative
all’anno d’imposta 2012, tutti gli importi da indicare devono essere espressi in euro
mediante arrotondamento alla seconda cifra decimale.».
13. All’articolo 55, comma 5, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le
imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui
al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dopo le parole: «impianti di produzione
combinata di energia elettrica e calore» sono inserite le seguenti: «ed impianti azionati
da fonti rinnovabili ai sensi della normativa vigente».
14. All’articolo 11-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: «le banche e gli
intermediari finanziari», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «le banche,
gli intermediari finanziari e le imprese di assicurazioni».
15. Al fine di adempiere agli impegni internazionali assunti dall’Italia in occasione, tra
l’altro dei vertici G8 de L’Aquila (8-10 luglio 2009) e G20 di Cannes (3-4 novembre
2011) l’articolo 2, comma 35-octies, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e’ abrogato.
16. Al comma 361 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo le parole:
«dei direttori di agenzie fiscali» sono inserite le seguenti: «, nonche’ del direttore
generale dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato».
Art. 4

Fiscalita’ locale 1. All’articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, al primo
periodo, le parole: «31 dicembre» sono sostituite dalle seguenti: «20 dicembre».
2. Le disposizioni concernenti l’imposta sulle assicurazioni contro la responsabilita’ civile
derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori, di cui all’articolo 17
del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, si applicano su tutto il territorio nazionale.
Sono fatte salve le deliberazioni emanate prima dell’approvazione del presente decreto.
3. Il comma 1 dell’articolo 3 del decreto del Capo del Dipartimento per le politiche fiscali
del Ministero dell’economia e delle finanze 22 novembre 2005, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 13 del 17 gennaio 2006, come modificato dall’articolo 1, comma 251 della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, e dall’articolo 1, comma 23, lettera b), della legge 13
dicembre 2010, n. 220, e’ sostituito dal seguente: «1.
A decorrere dal 1° gennaio 2013 il contributo dell’1 per mille della quota di gettito
dell’imposta municipale propria spettante al comune ai sensi dell’articolo 13 del decreto-

legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214, e’ versato dal comune entro il 30 aprile di ogni anno, al soggetto di cui
all’articolo 1, comma 1.».
4. L’articolo 77-bis, comma 30, e l’articolo 77-ter, comma 19, del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e
l’articolo 1, comma 123, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, sono abrogati. Sono fatti
salvi i provvedimenti normativi delle regioni e le deliberazioni delle province e dei
comuni, relativi all’anno d’imposta 2012, emanate prima dell’approvazione del presente
decreto.
5. Alla lettera a) del comma 14 dell’articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono aggiunte,
infine, le seguenti parole: «, ad eccezione del comma 4 che continua ad applicarsi per i
soli comuni ricadenti nei territori delle regioni a Statuto speciale e delle province
autonome di Trento e di Bolzano».
6. Per l’anno 2012 i trasferimenti erariali non oggetto di fiscalizzazione corrisposti dal
Ministero dell’interno in favore degli enti locali sono determinati in base alle disposizioni
recate dall’articolo 2, comma 45, terzo periodo, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n.
225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, ed alle modifiche
delle dotazioni dei fondi successivamente intervenute.
7. Il Ministero dell’interno, entro il mese di marzo 2012, corrisponde, a titolo di acconto,
in favore dei comuni, un importo pari al 70 per cento di quanto corrisposto nel mese di
marzo 2011 in applicazione della disposizione di cui all’articolo 2, comma 45, del
decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
febbraio 2011, n. 10. Per i soli comuni appartenenti alle regioni Sicilia e Sardegna, detto
acconto e’ commisurato ai trasferimenti erariali corrisposti nel primo trimestre 2011, ai
sensi del decreto del Ministro dell’interno 21 febbraio 2002, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 56 del 7 marzo 2002. Le somme erogate in acconto sono portate in
detrazione da quanto spettante per l’anno 2012 ai singoli comuni a titolo di trasferimenti
erariali o di risorse da federalismo fiscale.
8. Nei confronti dei comuni per i quali i trasferimenti erariali o le risorse da federalismo
fiscale da corrispondere nell’anno 2012 risultino insufficienti a recuperare l’anticipazione
corrisposta ai sensi del comma 7, il recupero e’ effettuato, da parte dell’Agenzia delle
entrate, sulla base dei dati relativi a ciascun comune, come comunicati dal Ministero
dell’interno, all’atto del riversamento agli stessi comuni dell’imposta municipale propria
di cui all’articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Entro 30 giorni dal versamento delle somme, con decreti del Ministero dell’ economia e delle finanze, gli importi
recuperati sono assegnati ai pertinenti capitoli di spesa del Ministero dell’interno.
9. Il comma 5 dell’articolo 243 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, e’
sostituito dai seguenti:
«5. Alle province ed ai comuni in condizioni strutturalmente deficitari che, pur essendo a
cio’ tenuti, non rispettano i livelli minimi di copertura dei costi di gestione di cui al
comma 2 o che non danno dimostrazione di tale rispetto trasmettendo la prevista
certificazione, e’ applicata una sanzione pari all’1 per cento delle entrate correnti
risultanti dal certificato di bilancio di cui all’articolo 161 del penultimo esercizio
finanziario nei confronti di quello in cui viene rilevato il mancato rispetto dei predetti
limiti minimi di copertura. Ove non risulti presentato il certificato di bilancio del
penultimo anno precedente, si fa riferimento all’ultimo certificato disponibile. La sanzione
si applica sulle risorse attribuite dal Ministero dell’interno a titolo di trasferimenti erariali
e di federalismo fiscale; in caso di incapienza l’ente locale e’ tenuto a versare all’entrata
del bilancio dello Stato le somme residue. 5-bis. Le disposizioni di cui al comma 5 si
applicano a decorrere dalle sanzioni da applicare per il mancato rispetto dei limiti di
copertura dei costi di gestione dell’esercizio 2011.».
10. A decorrere dal 1° aprile 2012, al fine di coordinare le disposizioni tributarie nazionali
applicate al consumo di energia elettrica con quanto disposto dall’articolo 1, paragrafo 2,
della direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime
generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE, l’articolo 6 del decreto-legge
28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989,
n. 20, e’ abrogato. Il minor gettito per gli enti locali derivanti dall’attuazione del presente
comma, pari a complessivi 180 milioni di euro per l’anno 2012 e 239 milioni di euro
annui a decorrere dall’anno 2013 e’ reintegrato agli enti medesimi dalle rispettive regioni
a statuto speciale e province autonome di Trento e di Bolzano con le risorse recuperate
per effetto del minor concorso delle stesse alla finanza pubblica disposto dal comma 11.
11. Il concorso alla finanza pubblica delle Regioni a statuto speciale e delle Province
autonome di Trento e di Bolzano previsto dall’articolo 28, comma 3, primo periodo, del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214, e’ ridotto di 180 milioni di euro per l’anno 2012 e 239 milioni di
euro annui a decorrere dall’anno 2013.
12. Nell’articolo 2 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 1-ter e’ inserito il
seguente: «1-quater. In relazione a quanto disposto dal comma 1 e tenuto conto di
quanto previsto dai commi da 2 a 4 dell’articolo 6 del decreto-legge 29 novembre 2008,
n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, con
provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate sono stabilite le modalita’ di
presentazione delle istanze di rimborso relative ai periodi di imposta precedenti a quello
in corso al 31 dicembre 2012, per i quali, alla data di entrata in vigore del presente
decreto, sia ancora pendente il termine di cui all’articolo 38 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, nonche’ ogni altra disposizione di
attuazione del presente articolo.».
Titolo II
EFFICIENTAMENTO E POTENZIAMENTO DELL’AZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
TRIBUTARIA
Capo I

Efficientamento

Art. 5

Studi di settore, versamenti tributari, Sistema informativo della fiscalita’,
Equitalia Giustizia
1. All’articolo 10, comma 13, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il primo periodo e’ inserito il
seguente: «Con riferimento all’annualita’ 2011, le integrazioni previste dall’articolo 1,
comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195,
devono essere pubblicate nella Gazzetta Ufficiale entro il 30 aprile 2012.».
2. All’articolo 15-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 642, le parole: «30 novembre» sono sostituite dalle seguenti: «16 aprile».
3. All’articolo 9, comma 1-bis, della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, le parole: «Entro il
30 novembre» fino a: «per l’anno precedente,» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il
16 maggio di ogni anno, gli assicuratori versano, altresi’, a titolo di acconto una somma
pari al 12,5 per cento, dell’imposta dovuta per l’anno precedente provvisoriamente
determinata,».
4. Al fine di garantire l’unitarieta’ del Sistema informativo della fiscalita’ e la continuita’
operativa e gestionale necessarie per il conseguimento degli obiettivi strategici relativi al
contrasto all’evasione e all’elusione fiscale, gli istituti contrattuali che disciplinano il
rapporto di servizio tra l’amministrazione finanziaria e la societa’ di cui all’articolo 59 del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono prorogati fino al completamento delle
procedure in corso per la stipula del nuovo atto regolativo e sono immediatamente
efficaci i piani di attivita’ ad essi correlati.
5. Gli importi massimali previsti dagli istituti contrattuali di cui al comma 4 sono
incrementati in ragione dell’effettiva durata del periodo di proroga, fermo restando che,
ai fini di realizzare ogni possibile economia di spesa, i corrispettivi unitari sono
rideterminati utilizzando i previsti strumenti contrattuali di revisione.
6. Dalle disposizioni di cui ai commi 4 e 5 non devono derivare nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica.
7. Nell’articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, il
comma 2 e’ sostituito dal seguente: «2. Ai fini della applicazione delle disposizioni in
materia di finanza pubblica, per amministrazioni pubbliche si intendono, per l’anno 2011,
gli enti e i soggetti indicati a fini statistici nell’elenco oggetto del comunicato dell’Istituto
nazionale di statistica (ISTAT) in data 24 luglio 2010, pubblicato in pari data nella
Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 171, nonche’ a decorrere dall’anno 2012 gli
enti e i soggetti indicati a fini statistici dal predetto Istituto nell’elenco oggetto del
comunicato del medesimo Istituto in data 30 settembre 2011, pubblicato in pari data
nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 228, le Autorita’ indipendenti e,
comunque, le amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.».
8. All’articolo 2, comma 6-bis, del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito,
con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, nel primo periodo, la parola:
«segue» e’ sostituita dalle seguenti: «e l’incasso della remunerazione dovuta a tale
societa’ a titolo di aggio ai sensi del comma 6, primo periodo, seguono».

Art. 6

Attivita’ e certificazioni in materia catastatale
1. All’articolo 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le
seguenti modificazioni: a) al comma 3, le parole: «ed i connessi servizi estimativi che
puo’ offrire direttamente sul mercato», sono soppresse; b) dopo il comma 3, e’ inserito il
seguente: «3-bis. Ferme le attivita’ di valutazione immobiliare per le amministrazioni
dello Stato di competenza dell’Agenzia del demanio, l’Agenzia del territorio e’
competente a svolgere le attivita’ di valutazione immobiliare e tecnico-estimative
richieste dalle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dagli enti ad esse strumentali. Le predette attivita’
sono disciplinate mediante accordi, secondo quanto previsto dall’articolo 15 della legge 7
agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Tali accordi prevedono il rimborso dei
costi sostenuti dall’Agenzia, la cui determinazione e’ stabilita nella Convenzione di cui
all’articolo 59.».
2. Al comma 9 dell’articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono aggiunti, in fine, i
seguenti periodi: «In sede di prima applicazione, per le unita’ immobiliari urbane a
destinazione ordinaria, prive di planimetria catastale, nelle more della presentazione,
l’Agenzia del territorio procede alla determinazione di una superficie convenzionale, sulla
base degli elementi in proprio possesso. Il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi
corrispondente e’ corrisposto a titolo di acconto e salvo conguaglio. Le medesime
disposizioni di cui al presente comma, si applicano alle unita’ immobiliari per le quali e’
stata attribuita la rendita presunta ai sensi dell’articolo 19, comma 10, del decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,
come integrato dall’articolo 2, comma 5-bis del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10.».
3. Al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei cittadini, le dichiarazioni relative
all’uso del suolo di cui all’articolo 2, comma 33, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n.
262, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 2006, n. 286, utili al fine
dell’aggiornamento del catasto, sono rese dai soggetti interessati con le modalita’
stabilite da provvedimento del Direttore dell’Agenzia del territorio da adottare, sentita
l’AGEA, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
4. Le sanzioni previste dall’articolo 2, comma 33, ultimo periodo, del decreto-legge 3
ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 2006, n.
286, e successive modificazioni, operano a decorrere dalla data di pubblicazione del
provvedimento di cui al comma 3 e unicamente a valere sulle dichiarazioni rese ai sensi
del medesimo comma.
5. In deroga a quanto stabilito dall’articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, le disposizioni di cui ai commi 01
e 02 del predetto articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000
non si applicano ai certificati e alle attestazioni da produrre al conservatore dei registri
immobiliari per l’esecuzione di formalita’ ipotecarie, nonche’ ai certificati ipotecari e
catastali rilasciati dall’Agenzia del territorio.
Art. 7

Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
1. Il Ministro dell’economia e delle finanze, su richiesta dell’Amministrazione autonoma
dei monopoli di Stato acquisisce obbligatoriamente il parere del Consiglio di Stato per i profili di legittimita’ relativi agli oggetti: a) degli schemi degli atti di gara per il rilascio di
concessioni in materia di giochi pubblici; b) degli schemi di provvedimento di definizione
dei criteri per la valutazione dei requisiti di solidita’ patrimoniale dei concessionari, con
riferimento a specifiche tipologie di gioco e in relazione alle caratteristiche del
concessionario.
Capo II
Potenziamento
Sezione I
Accertamento

Art. 8

Misure di contrasto all’evasione
1. Il comma 4-bis dell’articolo 14 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e’ sostituito dal
seguente:
«4-bis. Nella determinazione dei redditi di cui all’art. 6, comma 1, del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, non sono ammessi in deduzione i costi e le spese dei beni o delle
prestazioni di servizio direttamente utilizzati per il compimento di atti o attivita’
qualificabili come delitto non colposo per il quale il pubblico ministero abbia esercitato
l’azione penale. Qualora intervenga una sentenza definitiva di assoluzione compete il
rimborso delle maggiori imposte versate in relazione alla non ammissibilita’ in deduzione
prevista dal periodo precedente e dei relativi interessi.».
2. Ai fini dell’accertamento delle imposte sui redditi non concorrono alla formazione del
reddito oggetto di rettifica i componenti positivi direttamente afferenti a spese o altri
componenti negativi relativi a beni o servizi non effettivamente scambiati o prestati,
entro i limiti dell’ammontare non ammesso in deduzione delle predette spese o altri
componenti negativi. In tal caso si applica la sanzione amministrativa dal 25 al 50 per
cento dell’ammontare delle spese o altri componenti negativi relativi a beni o servizi non
effettivamente scambiati o prestati indicati nella dichiarazione dei redditi. In nessun caso
si applicano le disposizioni di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997,
n. 472, e la sanzione e’ riducibile esclusivamente ai sensi dell’art. 16, comma 3, del
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano, in luogo di quanto disposto dal
comma 4-bis dell’articolo 14 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, previgente, anche
per fatti, atti o attivita’ posti in essere prima dell’entrata in vigore degli stessi commi 1 e
2, ove piu’ favorevoli, tenuto conto anche degli effetti in termini di imposte o maggiori
imposte dovute, salvo che i provvedimenti emessi in base al comma 4-bis previgente
non si siano resi definitivi; resta ferma l’applicabilita’ delle previsioni di cui al periodo
precedente ed ai commi 1 e 2 anche per la determinazione del valore della produzione
netta ai fini dell’imposta regionale sulle attivita’ produttive.
4. La lettera d-ter) del secondo comma dell’articolo 39 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e’ sostituita dalla seguente: «d-ter) in caso di
omessa presentazione dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini
dell’applicazione degli studi di settore o di indicazione di cause di esclusione o di
inapplicabilita’ degli studi di settore non sussistenti, nonche’ di infedele compilazione dei
predetti modelli che comporti una differenza superiore al quindici per cento, o comunque

ad euro cinquantamila, tra i ricavi o compensi stimati applicando gli studi di settore sulla
base dei dati corretti e quelli stimati sulla base dei dati indicati in dichiarazione.».
5. La disposizione di cui al comma 4 si applica con riferimento agli accertamenti notificati
a partire dalla data di entrata in vigore del presente articolo. Per gli accertamenti
notificati in precedenza continua ad applicarsi quanto previsto dalla previgente lettera d-

ter) del secondo comma dell’articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600.
6. Ai fini del rafforzamento delle garanzie dei crediti erariali, la Guardia di finanza puo’
avvalersi del potere di cui agli articoli 32, primo comma, numero 7), del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e 51, secondo comma, numero
7), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 anche ai fini
dell’effettuazione di segnalazioni all’Agenzia delle entrate finalizzate alla richiesta al
presidente della commissione tributaria provinciale, da parte di quest’ultima, delle
misure cautelari ai sensi dell’articolo 22 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
7. All’articolo 51, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e
successive modificazioni, le parole: «alla Agenzia delle entrate che attiva i conseguenti
controlli di natura fiscale» sono sostituite dalle seguenti: «alla Guardia di finanza la
quale, ove ravvisi l’utilizzabilita’ di elementi ai fini dell’attivita’ di accertamento, ne da’
tempestiva comunicazione all’Agenzia delle entrate».
8. L’Agenzia delle entrate elabora, nell’ambito della propria attivita’ di pianificazione degli
accertamenti, liste selettive di contribuenti, i quali siano stati ripetutamente segnalati in
forma non anonima all’Agenzia stessa o al Corpo della Guardia di finanza in ordine alla
violazione dell’obbligo di emissione della ricevuta fiscale o dello scontrino fiscale, ovvero
del documento certificativo dei corrispettivi.
9. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le
seguenti modificazioni: a) all’articolo 35 il comma 15-quinquies e’ sostituito dal
seguente: «15-quinquies. L’Agenzia delle entrate, sulla base dei dati e degli elementi in
possesso dell’anagrafe tributaria, individua i soggetti titolari di partita IVA che, pur
obbligati, non abbiano presentato la dichiarazione di cessazione di attivita’ di cui al
comma 3 e comunica agli stessi che provvedera’ alla cessazione d’ufficio della partita
IVA. Il contribuente che rilevi eventuali elementi non considerati o valutati erroneamente
puo’ fornire i chiarimenti necessari all’Agenzia delle entrate entro i trenta giorni
successivi al ricevimento della comunicazione. La somma dovuta a titolo di sanzione per
l’omessa presentazione della dichiarazione di cessazione di attivita’ e’ iscritta
direttamente nei ruoli a titolo definitivo. L’iscrizione a ruolo non e’ eseguita se il
contribuente provvede a pagare la somma dovuta con le modalita’ indicate nell’articolo
19 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro trenta giorni dal ricevimento della
comunicazione. In tal caso l’ammontare della sanzione dovuta e’ ridotto ad un terzo del
minimo.»; b) dopo l’articolo 35-ter e’ inserito il seguente: «35-quater. Al fine di
contrastare le frodi in materia di imposta sul valore aggiunto, l’Agenzia delle entrate
rende disponibile a chiunque, con servizio di libero accesso, la possibilita’ di verificare
puntualmente, mediante i dati disponibili in anagrafe tributaria, la validita’ del numero di
partita IVA attribuito ai sensi dell’articolo 35 o 35-ter. Il servizio fornisce le informazioni
relative allo stato di attivita’ della partita IVA inserita e alla denominazione del soggetto
o, in assenza di questa, al cognome e nome della persona fisica titolare.».
10. All’articolo 76 del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, dopo il comma 2 e’
inserito il seguente: «2-bis. Salvo quanto previsto nei commi 1 e 2, l’imposta relativa
alle annualita’ successive alla prima, alle cessioni, risoluzioni e proroghe di cui all’articolo
17, nonche’ le connesse sanzioni e gli interessi dovuti, sono richiesti, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di scadenza del
pagamento.».
11. All’articolo 14 della legge 12 novembre 2011, n. 183, il comma 10 e’ abrogato.
12. Al decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 29, comma
1: 1) alla lettera b), in fine, e’ aggiunto il seguente periodo: «. L’agente della
riscossione, con raccomandata semplice spedita all’indirizzo presso il quale e’ stato
notificato l’atto di cui alla lettera a), informa il debitore di aver preso in carico le somme
per la riscossione»; 2) alla lettera c), in fine, sono aggiunte le seguenti parole: «e
l’agente della riscossione non invia l’informativa di cui alla lettera b)»; 3) alla lettera e)
le parole: «secondo anno» sono sostituite dalle seguenti: «terzo anno»; b) all’articolo
30, comma 2, in fine, e’ aggiunto il seguente periodo: «Ai fini dell’espropriazione forzata,
l’esibizione dell’estratto dell’avviso di cui al comma 1, come trasmesso all’agente della
riscossione secondo le modalita’ indicate al comma 5, tiene luogo, a tutti gli effetti,
dell’esibizione dell’atto stesso in tutti i casi in cui l’agente della riscossione ne attesti la
provenienza.».
13. Il comma 2-ter dell’articolo 13 della Tariffa, parte prima, allegata al decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, come modificato dal comma 1
dell’articolo 19 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e’ sostituito dal seguente: «2-ter. Comunicazioni
periodiche alla clientela relative a prodotti finanziari, anche non soggetti ad obbligo di
deposito, ivi compresi i depositi bancari e postali, anche se rappresentati da certificati.
L’imposta non e’ dovuta per le comunicazioni ricevute ed emesse dai fondi pensione e
dai fondi sanitari per ogni esemplare, sul complessivo valore di mercato o, in mancanza,
sul valore nominale di rimborso.».
14. Nella nota 3-ter all’articolo 13 della Tariffa, parte prima, allegata al decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, le parole: «agli strumenti e» sono
soppresse.
15. Le disposizioni dei commi 13 e 14 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2012.
16. All’articolo 19 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti
modificazioni: a) dopo il comma 3 e’ inserito il seguente: «3-bis. Per le comunicazioni
relative a quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio, per le quali
sussista uno stabile rapporto con l’intermediario in assenza di un formale contratto di
custodia o amministrazione, in essere alla data del 31 dicembre 2011, in caso di
mancata provvista da parte del cliente per il pagamento dell’imposta di bollo di cui
all’articolo 13, comma 2-ter della Tariffa, parte I, allegata al decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, l’intermediario puo’ effettuare i necessari
disinvestimenti.»; b) nel comma 7, le parole: «ai sensi del comma 2-ter» sono sostituite
dalle seguenti: «ai sensi dei commi 2-bis e 2-ter»; c) nel comma 8, le parole: «16
febbraio» sono sostituite dalle seguenti: «16 maggio»; d) nel comma 11, le parole: «di
bollo» sono sostituite dalle seguenti: «sui redditi»; e) il comma 15 e’ sostituito dal
seguente: «15. L’imposta di cui al comma 13 e’ stabilita nella misura dello 0,76 per
cento del valore degli immobili. L’imposta non e’ dovuta se l’importo, come determinato
ai sensi del presente comma, non supera euro 200. Il valore e’ costituito dal costo
risultante dall’atto di acquisto o dai contratti e, in mancanza, secondo il valore di
mercato rilevabile nel luogo in cui e’ situato l’immobile. Per gli immobili situati in Paesi
appartenenti alla Unione europea o in Paesi aderenti allo Spazio economico europeo che
garantiscono un adeguato scambio di informazioni, il valore e’ quello utilizzato nel Paese
estero ai fini dell’assolvimento di imposte sul patrimonio o sui trasferimenti o, in mancanza, quello di cui al periodo precedente.»; f) dopo il comma 15 e’ inserito il
seguente: «15-bis. Per i soggetti che prestano lavoro all’estero per lo Stato italiano, per
una sua suddivisione politica o amministrativa o per un suo ente locale e le persone
fisiche che lavorano all’estero presso organizzazioni internazionali cui aderisce l’Italia la
cui residenza fiscale in Italia sia determinata, in deroga agli ordinari criteri previsti dal
Testo Unico delle imposte sui redditi, in base ad accordi internazionali ratificati, l’imposta
di cui al comma 13 e’ stabilita nella misura ridotta dello 0,4 per cento per l’immobile
adibito ad abitazione principale e per le relative pertinenze. L’aliquota ridotta si applica
limitatamente al periodo di tempo in cui l’attivita’ lavorativa e’ svolta all’estero.
Dall’imposta dovuta per l’unita’ immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto
passivo e per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo
ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale
destinazione; se l’unita’ immobiliare e’ adibita ad abitazione principale da piu’ soggetti
passivi la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale
la destinazione medesima si verifica. Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal
comma precedente e’ maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di eta’ non superiore a
ventisei anni, purche’ dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unita’
immobiliare adibita ad abitazione principale. L’importo complessivo della maggiorazione,
al netto della detrazione di base, non puo’ superare l’importo massimo di 400 euro»; g)
nel comma 16, dopo il primo periodo, e’ inserito il seguente: «Per gli immobili situati in
Paesi appartenenti alla Unione europea o in Paesi aderenti allo Spazio economico
europeo che garantiscono un adeguato scambio di informazioni, dalla predetta imposta si
deduce un credito d’imposta pari alle eventuali imposte di natura patrimoniale e
reddituale gravanti sullo stesso immobile, non gia’ detratte ai sensi dell’articolo 165 del
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.»; h) nel comma 20,
dopo il primo periodo, e’ inserito il seguente: «Per i conti correnti e i libretti di risparmio
detenuti in Paesi della Unione europea o in Paesi aderenti allo Spazio economico Europeo
che garantiscono un adeguato scambio di informazioni l’imposta e’ stabilita in misura
fissa pari a quella prevista dall’articolo 13, comma 2-bis, lettera a), della tariffa allegata
al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.»; i) dopo il comma
23 e’ inserito il seguente «23-bis.
Nell’applicazione dell’articolo 14, comma 1, lettera a), del decreto-legge 25 settembre
2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, alle
attivita’ finanziarie oggetto di emersione o di rimpatrio ai sensi dell’articolo 13-bis, del
decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto
2009, n. 102, e degli articoli 12 e 15 del citato decreto-legge n. 350 del 2001, non e’
comunque precluso l’accertamento dell’imposta sul valore aggiunto.».
17. In considerazione di quanto previsto dal comma 16, lettera c), per l’anno 2012 il
versamento dell’imposta di cui al comma 8 ivi citato puo’ essere effettuato entro il
termine del 16 maggio e fino alla data di entrata in vigore del presente decreto non si
configurano violazioni in materia di versamenti.
18. All’articolo 17, comma 1, terzo periodo, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,
e successive modificazioni, le parole: «10.000 euro annui» sono sostituite dalle seguenti:
«5.000 euro annui».
19. All’articolo 37, comma 49-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, le parole: «10.000 euro annui»
sono sostituite dalle seguenti: «5.000 euro annui».
20. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate possono essere stabiliti i
termini e le ulteriori modalita’ attuative delle disposizioni di cui ai commi 18 e 19.

21. In relazione alle disposizioni di cui ai commi da 18 a 20, le dotazioni finanziarie della
Missione di spesa «Politiche economico-finanziarie e di bilancio» sono ridotte di 249
milioni di euro per l’anno 2012 e di 299 milioni di euro a decorrere dall’anno 2013.
22. Al primo periodo, del primo comma dell’articolo 52 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo le parole: “artistiche o professionali” sono
inserite le seguenti: «, nonche’ in quelli utilizzati dagli enti non commerciali e da quelli
che godono dei benefici di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460,».
23. L’Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilita’ sociale (ONLUS) di cui al
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 settembre 2000, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 229 del 30 settembre 2000, e’ soppressa dalla data di entrata in
vigore del presente decreto e i compiti e le funzioni esercitati sono trasferiti al Ministero
del lavoro e delle politiche sociali che con appositi regolamenti adottati ai sensi
dell’articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, provvede ad adeguare
il proprio assetto organizzativo, senza nuovi o maggiori oneri. Per il finanziamento dei
compiti e delle attribuzioni trasferite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali di cui
al primo periodo del presente articolo, si fa fronte con le risorse a valere
sull’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 14 della legge 13 maggio 1999, n. 133. Il
Ministero dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni
di bilancio. Al Ministero sono altresi’ trasferite tutte le risorse strumentali attualmente
utilizzate dalla predetta Agenzia. Al fine di garantire la continuita’ delle attivita’ di
interesse pubblico gia’ facenti capo all’Agenzia, fino al perfezionamento del processo di
riorganizzazione indicato le predette attivita’ continuano ad essere esercitata presso le
sedi e gli uffici gia’ a tal fine utilizzati. Dall’attuazione delle predette disposizioni non
devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
24. Fermi i limiti assunzionali a legislazione vigente, in relazione all’esigenza urgente e
inderogabile di assicurare la funzionalita’ operativa delle proprie strutture, volta a
garantire una efficacia attuazione delle misure di contrasto all’evasione di cui alle
disposizioni del presente articolo, l’Agenzia delle entrate e’ autorizzata ad espletare
procedure concorsuali per la copertura delle posizioni dirigenziali vacanti, secondo le
modalita’ di cui all’articolo 1, comma 530, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e
dell’articolo 2, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248. Nelle more
dell’espletamento di dette procedure l’Agenzia delle entrate, salvi gli incarichi gia’
affidati, potra’ attribuire incarichi dirigenziali a propri funzionari con la stipula di contratti
di lavoro a tempo determinato, la cui durata e’ fissata in relazione al tempo necessario
per la copertura del posto vacante tramite concorso. Gli incarichi sono attribuiti con
apposita procedura selettiva applicando l’articolo 19, comma 1-bis, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Ai funzionari cui e’ conferito l’incarico compete lo
stesso trattamento economico dei dirigenti. A seguito dell’assunzione dei vincitori delle
procedure concorsuali di cui al presente comma, l’Agenzia delle Entrate non potra’
attribuire nuovi incarichi dirigenziali a propri funzionari con la stipula di contratti di
lavoro a tempo determinato, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 19 comma 6 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Agli oneri derivanti dall’attuazione del
presente comma si provvede con le risorse disponibili sul bilancio dell’Agenzia.
25. All’articolo 13 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, dopo il
comma 3-quater e’ aggiunto il seguente:
«3-quinquies. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con il
Ministro dell’interno, sono disciplinate le modalita’ di certificazione dell’utilizzo dei
contributi assegnati in attuazione del comma 3-quater. Le certificazioni relative ai
contributi concessi in favore di enti pubblici e di soggetti privati sono trasmesse agli Uffici
territoriali del Governo che ne danno comunicazione alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti competenti per territorio. Le relazioni conclusive e le certificazioni
previste dai decreti ministeriali emanati in attuazione degli atti di indirizzo delle
Commissioni parlamentari con cui si attribuiscono i contributi di cui al comma 3-quater,
nonche’ il rendiconto annuale previsto per gli enti locali dall’articolo 158 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono sostituite dalle certificazioni disciplinate dal
presente comma.».
Art. 9

Potenziamento dell’accertamento in materia doganale
1. All’articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374, e’
aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le autorizzazioni per le richieste di cui al numero
6-bis) e per l’accesso di cui al numero 7), secondo comma, dell’articolo 51 del medesimo
decreto sono rilasciate dal Direttore regionale o interregionale e, limitatamente alle
province autonome di Trento e di Bolzano, dal Direttore provinciale.».
2. All’articolo 53 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla
produzione e sui consumi e relativi sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dopo il comma 8, e’ aggiunto il seguente: «8-bis. I
soggetti di cui al comma 1, lettera a), indicano tra gli elementi necessari per
l’accertamento del debito d’imposta, richiesti per la compilazione della dichiarazione
annuale, i consumi fatturati nell’anno con l’applicazione delle aliquote di accisa vigenti al
momento della fornitura ai consumatori finali.».
3. Dopo l’articolo 2783-bis del codice civile e’ inserito il seguente: «Art. 2783-ter (Crediti
dello Stato attinenti alle risorse proprie tradizionali di pertinenza del bilancio generale
dell’Unione europea). I crediti dello Stato attinenti alle risorse proprie tradizionali di cui
all’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione n. 2007/436/CE/Euratom del
Consiglio, del 7 giugno 2007, di pertinenza del bilancio generale dell’unione europea
sono equiparati, ai fini dell’applicazione delle disposizioni del presente capo, ai crediti
dello Stato per l’imposta sul valore aggiunto.».
Art. 10

Potenziamento dell’accertamento in materia di giochi
1. L’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e’ autorizzata a costituire,
avvalendosi di risorse proprie, un fondo destinato alle operazioni di gioco a fini di
controllo, di importo non superiore a cento mila euro annui. Con decreto del Direttore
generale dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e’ costituito il fondo e
disciplinato il relativo utilizzo. Gli appartenenti all’Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato sono autorizzati ad effettuare operazioni di gioco presso locali in cui si
effettuano scommesse o sono installati apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6,
lettera a) o b), del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, al
solo fine di acquisire elementi di prova in ordine alle eventuali violazioni in materia di
gioco pubblico, ivi comprese quelle relative al divieto di gioco dei minori. Per effettuare le
medesimi operazioni di gioco, la disposizione del precedente periodo si applica altresi’ al
personale della Polizia di Stato, all’Arma dei carabinieri, al Corpo della Guardia di
finanza, il quale, ai fini dell’utilizzo del fondo previsto dal presente comma, agiscono
previo concerto con le competenti strutture dell’Amministrazione autonoma dei monopoli
di Stato. Con regolamento emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro dell’economia e
delle finanze, di concerto con i Ministri dell’interno, della giustizia e della difesa, sono
disciplinate, nel rispetto di quanto disposto dagli articoli 51 del codice penale e 9 della
legge 16 marzo 2006 n. 146, in quanto compatibili, le modalita’ dispositive sulla base delle quali il predetto personale impegnato nelle attivita’ di cui al presente comma puo’
effettuare le operazioni di gioco. Eventuali vincite conseguite dal predetto personale
nell’esercizio delle attivita’ di cui al presente comma sono riversate al fondo di cui al
primo periodo.
2. In considerazione dei particolari interessi coinvolti nel settore dei giochi pubblici e per
contrastare efficacemente il pericolo di infiltrazioni criminali nel medesimo settore, sono
introdotte le seguenti modificazioni: a) nel comma 3-bis dell’articolo 2 del decreto del
Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, e successive modificazioni, e’
aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La documentazione di cui al periodo precedente
deve riferirsi anche al coniuge, nonche’ ai parenti e agli affini entro il terzo grado dei
soggetti ivi indicati.»; b) all’articolo 24, comma 25, primo periodo, del decreto-legge 6
luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo
la parola: «rinnovo» aggiungere le seguenti: «o il mantenimento» e dopo le parole
«dagli articoli» sono inserite le seguenti: «2 e 3 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n.
74 e dagli articoli 314, 316, 317, 318, 319, 319-ter, 320, 321, 322, 323» e dopo le
parole: «416-bis» sono inserite le seguenti: «644,»; nello stesso comma 25 e’ aggiunto,
in fine, il seguente periodo: «Il divieto di partecipazione a gare o di rilascio o rinnovo o il
mantenimento delle concessioni di cui ai periodi precedenti opera anche nel caso in cui la
condanna, ovvero l’imputazione o la condizione di indagato sia riferita al coniuge,
nonche’ ai parenti ed affini entro il terzo grado dei soggetti ivi indicati.».
3. Con regolamento da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto
1988, n. 400, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previo
parere delle competenti Commissioni parlamentari, si provvede ad apportare le
occorrenti modificazioni e integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile
1998, n. 169, al fine di: a) razionalizzare e rilanciare il settore dell’ippica; b) assicurare
la trasparenza e la regolarita’ dello svolgimento delle competizioni ippiche; c) improntare
l’organizzazione e la gestione dei giochi a criteri di efficienza ed economicita’, nonche’ la
scelta dei concessionari secondo criteri di trasparenza ed in conformita’ alle disposizioni,
anche comunitarie; d) assicurare il coordinamento tra il Ministero dell’economia e delle
finanze ed il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali; e) operare una
ripartizione dei proventi al netto delle imposte tale da garantire l’espletamento dei
compiti istituzionali dell’ASSI; f) realizzare un sistema organico di misure volte alla
promozione della salute e del benessere del cavallo.
4. A decorrere dal 1° febbraio 2012, la posta unitaria minima di gioco per le scommesse
sulle corse dei cavalli e’ stabilita tra 5 centesimi e un euro e l’importo minimo per ogni
biglietto giocato non puo’ essere inferiore a due euro. Il predetto importo puo’ essere
modificato, in funzione dell’andamento della raccolta delle formule di scommesse
ippiche, con provvedimento del Ministero dell’economia e delle finanze – Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato, di concerto con il Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali.
5. Al fine di perseguire maggiore efficienza ed economicita’ dell’azione nei settori di
competenza, il Ministero dell’economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e l’Agenzia per
lo sviluppo del settore ippico – ASSI, procedono alla definizione, anche in via transattiva,
sentiti i competenti organi, con abbandono di ogni controversia pendente, di tutti i
rapporti controversi nelle correlate materie e secondo i criteri di seguito indicati: a)
relativamente alle spese per il totalizzatore nazionale per la gestione delle scommesse
ippiche annualmente documentate da Sogei S.p.a., a decorrere dal 1° gennaio 2012, la
ripartizione al 50 per cento ad AAMS e al 50 per cento ad ASSI. Le medesime spese,
sostenute fino al 31 dicembre 2011, restano in capo ad AAMS. Per l’effetto, l’ASSI e’
autorizzata a destinare le somme accantonate in bilancio al 31 dicembre 2011 per tale
posizione per destinarle alle finalita’ di cui all’articolo 30-bis, comma 4, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,
n. 2; b) relativamente alle quote di prelievo di cui all’articolo 12 del decreto del
Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169 ed alle relative integrazioni,
definizione, in via equitativa, di una riduzione non superiore al 5 per cento delle somme
ancora dovute dai concessionari di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n.
169 del 1998 con individuazione delle modalita’ di versamento delle relative somme e
adeguamento delle garanzie fideiussorie. Conseguentemente, all’articolo 38, comma 4,
del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
agosto 2006, n. 248, la lettera l) e’ soppressa.
6. Nell’ambito delle disponibilita’ del Ministero delle politiche agricole, alimentari e
forestali ai sensi dell’articolo 30, comma 8-quater, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.
201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il predetto
Ministero destina, per l’anno 2012, la somma di 3 milioni di euro per un programma di
comunicazione per il rilancio dell’ippica.
7. Nel rispetto delle norme comunitarie in materia di aiuti di Stato, l’Istituto per lo
sviluppo agroalimentare (ISA) S.p.A. puo’ intervenire finanziariamente, nell’ambito del
capitale disponibile, in programmi di sviluppo del settore ippico presentati da soggetti
privati, secondo le modalita’ definite con decreto del Ministero delle politiche agricole,
alimentari e forestali, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze.
8. All’articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, la lettera p) e’ soppressa.
9. Le disposizioni in materia di giochi pubblici utili al fine di assicurare le maggiori
entrate di cui all’articolo 2, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono quelle di cui
al decreto del direttore generale dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato 12
ottobre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 265 del 14
novembre 2011.
Sezione II
Sanzioni amministrative

Art. 11

Modifiche in materia di sanzioni amministrative
1. All’articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, dopo il comma 4 e’
inserito il seguente:
«4-bis. L’omessa, incompleta o infedele comunicazione delle minusvalenze e delle
differenze negative di ammontare superiore a 50.000 euro di cui all’articolo 5-quinquies
del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2
dicembre 2005, n. 248, nonche’ delle minusvalenze di ammontare complessivo superiore
a cinque milioni di euro, derivanti da cessioni di partecipazioni che costituiscono
immobilizzazioni finanziarie di cui all’articolo 1 del decreto-legge 24 settembre 2002 n.
209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, e’ punita con
la sanzione amministrativa del 10 per cento delle minusvalenze la cui comunicazione e’
omessa, incompleta o infedele, con un minimo di 500 euro ed un massimo di 50000
euro.».
2. All’articolo 5-quinquies, comma 3, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, il terzo periodo e’
soppresso. 3. All’articolo 1, comma 4, del decreto-legge 24 settembre 2002 n. 209, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, e’ il terzo periodo e’ soppresso.
4. L’articolo 303 del testo unico delle leggi doganali, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e’ sostituito dal seguente: «303.
(Differenze rispetto alla dichiarazione di merci destinate alla importazione definitiva, al
deposito o alla spedizione ad altra dogana.). – 1. Qualora le dichiarazioni relative alla
qualita’, alla quantita’ ed al valore delle merci destinate alla importazione definitiva, al
deposito o alla spedizione ad altra dogana con bolletta di cauzione, non corrispondano
all’accertamento, il dichiarante e’ punito con la sanzione amministrativa da euro 103 a
euro 516 a meno che l’inesatta indicazione del valore non abbia comportato la
rideterminazione dei diritti di confine nel qual caso si applicano le sanzioni indicate al
seguente comma 3. 2. La precedente disposizione non si applica: a) quando nei casi
previsti dall’articolo 57, lettera d), pur essendo errata la denominazione della tariffa, e’
stata indicata con precisione la denominazione commerciale della merce, in modo da
rendere possibile l’applicazione dei diritti; b) quando le merci dichiarate e quelle
riconosciute in sede di accertamento sono considerate nella tariffa in differenti sottovoci
di una medesima voce, e l’ammontare dei diritti di confine, che sarebbero dovuti
secondo la dichiarazione, e’ uguale a quello dei diritti liquidati o lo supera di meno di un
terzo; c) quando le differenze in piu’ o in meno nella quantita’ o nel valore non superano
il cinque per cento per ciascuna qualita’ delle merci dichiarate. 3. Se i diritti di confine
complessivamente dovuti secondo l’accertamento sono maggiori di quelli calcolati in base
alla dichiarazione e la differenza dei diritti supera il cinque per cento, la sanzione
amministrativa, qualora il fatto non costituisca piu’ grave reato, e’ applicata come segue:
a) per diritti fino a 500 euro si applica la sanzione amministrativa da 103 a 500 euro; b)
per i diritti da 500,1 a 1.000 euro, si applica la sanzione amministrativa da 1.000 a
5.000 euro; c) per i diritti da 1000,1 a 2.000 euro, si applica la sanzione amministrativa
da 5.000 a 15.000 euro; d) per i diritti da 2.000,1 a 3.999,99 euro, si applica la sanzione
amministrativa da 15.000 a 30.000 euro; e) oltre 4.000, si applica la sanzione
amministrativa da 30.000 euro a dieci volte l’importo dei diritti.».
5. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti
modificazioni: a) all’articolo 50, comma 1, le parole: «da 258 euro a 1.549 euro.» sono
sostituite dalle seguenti: «da 3.000 euro a 30.000 euro.» b) all’articolo 59, comma 5, le
parole: «da 258 euro a 1.549 euro.» sono sostituite dalle seguenti: «da 3.000 euro a
30.000 euro.».
6. All’articolo 1 del decreto-legge 3 ottobre 2006 n. 262, convertito con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, dopo il comma 1 e’ inserito il seguente: «1-bis
Indipendentemente dall’applicazione delle pene previste per le violazioni che
costituiscono reato, la omessa, incompleta o tardiva presentazione dei dati, dei
documenti e delle dichiarazioni di cui al comma 1, ovvero la dichiarazione di valori
difformi da quelli accertati, e’ punita con la sanzione amministrativa di cui all’articolo 50,
comma 1, del decreto legislativo 26 ottobre1995, n. 504.».
7. Per le unita’ immobiliari per le quali e’ stata attribuita la rendita presunta ai sensi del
comma 10 dell’articolo 19 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come integrato dall’art. 2 comma 5-bis
del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge
26 febbraio 2011, n. 10, i soggetti obbligati devono provvedere alla presentazione degli
atti di aggiornamento catastale entro 120 giorni dalla data di pubblicazione, nella
Gazzetta Ufficiale, del comunicato di cui all’articolo 2 comma 5-bis del decreto-legge 29
dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n.
10. In caso di mancata presentazione entro tale termine si applicano le sanzioni
amministrative di cui all’art. 2 comma 12 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. 8. Al decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 195, sono apportate le seguenti
modificazioni: a) all’articolo 6, il comma 2 e’ sostituito dai seguenti: «2. Il sequestro e’
eseguito nel limite: a) del 30 per cento dell’importo eccedente quello di cui al comma 1
qualora l’eccedenza non sia superiore a 10 mila euro; b) del 50 per cento dell’importo
eccedente, in tutti gli altri casi. 2-bis. Il denaro contante sequestrato garantisce con
preferenza su ogni altro credito il pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie.»;
b) all’articolo 7: 1) il comma 1 e’ sostituito dai seguenti: «1. Il soggetto cui e’ stata
contestata una violazione puo’ chiederne l’estinzione effettuando un pagamento in
misura ridotta: a) pari al 5 per cento del denaro contante eccedente la soglia di cui
all’articolo 3 se l’eccedenza non dichiarata non e’ superiore a 10 mila euro; b) pari al 15
per cento se l’eccedenza non supera i 40 mila euro. 1-bis. La somma pagata non puo’
essere, comunque, inferiore a 200 euro. 1-ter. Il pagamento puo’ essere effettuato
all’Agenzia delle dogane o alla Guardia di finanza al momento della contestazione, o al
Ministero dell’economia e delle finanze con le modalita’ di cui al comma 4, entro dieci
giorni dalla stessa. Le richieste di pagamento in misura ridotta ricevute dalla Guardia di
finanza, con eventuale prova dell’avvenuto pagamento, sono trasmesse all’Agenzia delle
dogane.»; 2) al comma 5, lettera a), le parole: «250.000 euro» sono sostituite dalle
seguenti: «40.000 euro»; 3) al comma 5, lettera b), le parole: «trecentosessantacinque
giorni» sono sostituite dalle seguenti: «cinque anni»; c) all’articolo 8, al comma 3 le
parole: «scadenza del termine di cui al comma 1.» sono sostituite dalle seguenti: «data
in cui riceve i verbali di contestazione.»; d) all’articolo 9: 1) il comma 1 e’ sostituito dal
seguente: «1. La violazione delle disposizioni di cui all’articolo 3 e’ punita con la sanzione
amministrativa pecuniaria, con un minimo di 300 euro: a) dal 10 al 30 per cento
dell’importo trasferito o che si tenta di trasferire in eccedenza rispetto alla soglia di cui
all’articolo 3, se tale valore non e’ superiore a 10 mila euro; b) dal 30 per cento al 50 per
cento dell’importo trasferito o che si tenta di trasferire in eccedenza rispetto alla soglia di
cui all’articolo 3 se tale valore e’ superiore a 10 mila euro.»; 2) al comma 2, le parole:
«in quanto compatibili» sono soppresse.
Sezione III
Contenzioso

Art. 12

Contenzioso in materia tributaria e riscossione
1. All’articolo 11 del decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374 sono apportate le
seguenti modificazioni: a) il secondo periodo del comma 6 e’ soppresso; b) il comma 7 e’
abrogato.
2. Sono fatti salvi i procedimenti amministrativi per la risoluzione delle controversie di
cui agli articoli 66, e seguenti, del testo unico delle disposizioni in materia doganale
approvate con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43,
instaurati, alla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi del comma 7
dell’articolo 11 del decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374.
3. Al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, recante disposizioni sul processo
tributario, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 19, comma 1, lettera
f), le parole: «comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «comma 2». b) dopo l’articolo
69 e’ inserito il seguente: «Art. 69-bis. (Aggiornamento degli atti catastali) – 1. Se la
commissione tributaria accoglie totalmente o parzialmente il ricorso proposto avverso gli
atti relativi alle operazioni catastali indicate nell’articolo 2, comma 2, e la relativa
sentenza e’ passata in giudicato, la segreteria ne rilascia copia munita dell’attestazione di
passaggio in giudicato, sulla base della quale l’ufficio dell’Agenzia del territorio provvede
all’aggiornamento degli atti catastali.».

4. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 69-bis del decreto legislativo 31 dicembre
1992, n. 546, le sentenze, emanate nei giudizi ivi indicati, non costituenti titolo esecutivo
sono comunque annotate negli atti catastali con le modalita’ stabilite con provvedimento
del Direttore dell’Agenzia del territorio, da adottare entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto.
5. Le disposizioni di cui all’articolo 158 del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, si applicano alle Agenzie fiscali delle entrate, delle
dogane, del territorio e del demanio.».
6. I crediti derivanti dalle gestioni di ammasso obbligatorio e di commercializzazione dei
prodotti agricoli nazionali, svolte dai consorzi agrari per conto e nell’interesse dello Stato,
diversi da quelli estinti ai sensi dell’articolo 8, comma 1, della legge 28 ottobre 1999, n.
410, come modificato dall’articolo 130 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, quali
risultanti dai rendiconti approvati con decreti definitivi ed esecutivi del Ministro
dell’agricoltura e delle foreste e registrati dalla Corte dei conti, che saranno estinti nei
riguardi di coloro che risulteranno averne diritto, nonche’ le spese e gli interessi maturati
a decorrere dalla data di chiusura delle relative contabilita’, indicata nei decreti
medesimi, producono interessi calcolati: fino al 31 dicembre 1995 sulla base del tasso
ufficiale di sconto maggiorato di 4,40 punti, con capitalizzazione annuale; per il periodo
successivo sulla base dei soli interessi legali.
7. Sono fatti salvi gli effetti derivanti dall’applicazione di sentenze passate in giudicato di
cui all’articolo 324 del codice di procedura civile.
8. La regione Campania e’ autorizzata ad utilizzare le risorse del Fondo per lo sviluppo e
coesione 2007-2013 relative al Programma attuativo regionale, per l’acquisto del
termovalorizzatore di Acerra ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 30 dicembre 2009,
n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26. Le risorse
necessarie, pari a 355.550.240,84, vengono trasferite alla stessa Regione.
9. In considerazione dell’acquisto di cui al comma 8, le risorse gia’ finalizzate, ai sensi
dell’articolo 18 del citato decreto-legge n. 195 del 2009, al pagamento del canone di
affitto di cui all’articolo 7, comma 6, dello stesso decreto-legge, sono destinate alla
medesima Regione quale contributo dello Stato.
10. Ai fini fiscali, il pagamento da parte della regione Campania della somma di cui al
comma 8, in quanto effettuato a definizione di ogni pretesa del soggetto proprietario
dell’impianto, di cui all’articolo 6 del predetto decreto-legge n. 195 del 2009, vale come
liquidazione risarcitoria transattiva tra le parti private e quelle pubbliche interessate.
Ogni atto perfezionato in attuazione della disposizione di cui al precedente periodo e’
esente da imposizione.
11. All’articolo 32, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183, dopo la lettera n-

bis) e’ aggiunta la seguente: «n-ter) delle spese sostenute della regione Campania per il
termovalorizzatore di Acerra, diverse da quelle necessarie per l’acquisto del
termovalorizzatore stesso, nei limiti dell’ammontare delle entrate riscosse dalla Regione
entro il 30 novembre di ciascun anno, rivenienti dalla quota spettante alla stessa
Regione dei ricavi derivanti dalla vendita di energia, nel limite di 50 milioni di euro annui,
e delle risorse gia’ finalizzate, ai sensi dell’articolo 18 del decreto-legge 30 dicembre
2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, al
pagamento del canone di affitto di cui all’articolo 7, comma 6, dello stesso decreto-legge,
destinate alla medesima Regione quale contributo dello Stato.».

Art. 13

Norma di copertura
1. Agli oneri derivanti dall’articolo 3, comma 10, dall’articolo 4, comma 11, dall’articolo
8, commi 16, lettere e) e h), e 24, pari complessivamente a 184,6 milioni di euro per
l’anno 2012, a 245,6 milioni di euro per l’anno 2013, a 246,4 milioni di euro a decorrere
dall’anno 2014, che aumentano ai fini della compensazione in termini di indebitamento
netto e fabbisogno a 252 milioni di euro per l’anno 2013 e a 252,8 milioni di euro a
decorrere dall’anno 2014, si provvede mediante utilizzo delle minori spese di cui
all’articolo 8, comma 21, del presente decreto.
2. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 14

Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara’ presentato alle Camere per la
conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale
degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi’ 2 marzo 2012.

NAPOLITANO

Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro dell’economia e delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Severino

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