LEGISLAZIONE NAZIONALE

D.L. 9 febbraio 2012, n. 5 (pubblicato nella Gazz. Uff. 9 febbraio 2012, n. 33, S.O.)
Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo

Note: Entrata in vigore del provvedimento: 10/02/2012.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 4 aprile 2012, n. 35 (in SO n. 69, relativo alla G.U. 06/04/2012, n. 82).

 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza   di   emanare
disposizioni per  la  semplificazione  e  lo  sviluppo,  al  fine  di
assicurare,   nell'attuale   eccezionale    situazione    di    crisi
internazionale e nel rispetto del principio di equita', una riduzione
degli oneri  amministrativi  per  i  cittadini  e  le  imprese  e  la
crescita, dando sostegno e impulso al sistema produttivo del Paese; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 27 gennaio e del 3 febbraio 2012; 
  Sulla proposta del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  del
Ministro per la pubblica amministrazione e  la  semplificazione,  del
Ministro dello sviluppo economico, del Ministro delle  infrastrutture
e dei trasporti e del Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca, di concerto con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, il Ministro dell'interno, il Ministro dell'ambiente e  della
tutela del territorio e del mare, il  Ministro  del  lavoro  e  delle
politiche sociali, il Ministro delle politiche agricole alimentari  e
forestali e il Ministro per i beni e le attivita' culturali; 

                  Emana il seguente decreto-legge: 

                               Art. 1 

Modifiche alla legge 7 agosto 1990, n. 241 in materia di  conclusione
                del procedimento e poteri sostitutivi 

  1. All'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, i commi 8 e  9
sono sostituiti dai seguenti: 
  "8. La  tutela  in  materia  di  silenzio  dell'amministrazione  e'
disciplinata dal codice  del  processo  amministrativo.  Le  sentenze
passate in giudicato che accolgono il  ricorso  proposto  avverso  il
silenzio inadempimento dell'amministrazione sono  trasmesse,  in  via
telematica, alla Corte dei conti. 
  9. La mancata o tardiva emanazione del  provvedimento  nei  termini
costituisce elemento di valutazione  della  performance  individuale,
nonche' di responsabilita'  disciplinare  e  amministrativo-contabile
del dirigente e del funzionario inadempiente. 
  9-bis. L'organo di  governo  individua,  nell'ambito  delle  figure
apicali dell'amministrazione, il soggetto cui  attribuire  il  potere
sostitutivo in caso di inerzia. Nell'ipotesi di omessa individuazione
il potere sostitutivo si considera attribuito al  dirigente  generale
o, in mancanza, al dirigente preposto all'ufficio o  in  mancanza  al
funzionario di piu' elevato livello presente nell'amministrazione. 
  9-ter. Decorso  inutilmente  il  termine  per  la  conclusione  del
procedimento o quello superiore di cui al comma 7,  il  privato  puo'
rivolgersi al responsabile di cui al comma 9-bis  perche',  entro  un
termine pari alla meta' di quello originariamente previsto,  concluda
il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di
un commissario. 
  9-quater. Il responsabile individuato ai  sensi  del  comma  9-bis,
entro il 30 gennaio di ogni anno, comunica all'organo di  governo,  i
procedimenti, suddivisi  per  tipologia  e  strutture  amministrative
competenti,  nei  quali  non  e'  stato  rispettato  il  termine   di
conclusione   previsti   dalla   legge   o   dai   regolamenti.    Le
Amministrazioni provvedono all'attuazione del presente comma, con  le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili  a  legislazione
vigente,  senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
pubblica. 
  9-quinquies. Nei provvedimenti rilasciati in ritardo su istanza  di
parte e' espressamente indicato il termine previsto dalla legge o dai
regolamenti  di  cui   all'articolo   2   e   quello   effettivamente
impiegato.". 
  2. Le disposizioni del  presente  articolo  non  si  applicano  nei
procedimenti tributari e in materia di giochi pubblici, per  i  quali
restano ferme le particolari norme che li disciplinano.

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