Cassazione penale sezioni unite ordinanza 10 settembre 2012 n 34473
Custodia cautelare in carcere.
1. La presunzione di adeguatezza della custodia in carcere ex art. 275, comma 3, c.p.p., opera non solo in occasione dell’adozione del provvedimento genetico della misura coercitiva ma anche nelle vicende successive che attengono alla permanenza delle esigenze cautelari.
2. La presunzione di adeguatezza della custodia in carcere di cui all’art. 275, comma terzo, cod. proc. pen. opera non solo nel momento di adozione del provvedimento genetico della misura coercitiva ma anche nelle successive vicende che attengono alla permanenza delle esigenze cautelari. (La Corte, nell’occasione, anche con la decisione qui richiamata e non massimata, ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell’art. 275, comma terzo, cod. proc. pen., in riferimento agli artt. 3, 13, comma primo, e 27, comma secondo, Cost., nella parte in cui fa operare la presunzione assoluta di adeguatezza della custodia cautelare in carcere in riferimento ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste all’art. 416-bis cod. pen. ovvero al fine di agevolare le attività delle associazioni di tipo mafioso).
3. E’ rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 275 c.p.p., comma 3, secondo periodo, come modificato dal D.L. 23 febbraio 2009, n. 11, art. 2, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 aprile 2009, n. 38, nella parte in cui – nel prevedere che, quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti commessi al fine di agevolare le attività delle associazioni previste dall’art. 416 bis c.p., è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari – non fa salva, altresì, l’ipotesi in cui siano acquisiti elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure; non manifesta infondatezza ravvisabile in relazione ai seguenti articoli della Costituzione: art. 3, per l’ingiustificata parificazione dei procedimenti relativi ai delitti aggravati ai sensi del D.L. n. 152 del 1991, art. 7, a quelli concernenti i delitti di mafia nonchè per l’irrazionale assoggettamento ad un medesimo regime cautelare delle diverse ipotesi concrete riconducibili ai paradigmi punitivi considerati; art. 13, primo comma, quale referente fondamentale del regime ordinario delle misure cautelari privative della libertà personale; art. 27, comma 2, con riferimento all’attribuzione alla coercizione personale di tratti funzionali tipici della pena.

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