Corte Europea dei Diritti dell’Uomo su minoii e famiglia – ultime pronunce

Traduzione non ufficiale dall’inglese e dal francese

Decadenza  dalla  potestà  genitoriale  e  falso  abuso:  obbligo  di  attivazione  di  tutti  gli

strumenti di indagine da parte delle Autorità giudicanti.

B.B.  e  F.B.  c.  Germania,  ricorsi  n.  18734/09  e  9424/11,  Corte  Europea  dei  Diritti  Umani

(Strasburgo), Quinta sezione, sentenza del 14 marzo 2013 (definitiva alle condizioni ex art. 44,

II c.).

Potestà genitoriale (decadenza dalla) – Falso abuso – Valutazione della attendibilità delle dichiarazioni del minore –

Violazione dell’articolo 8 della Convenzione.

Viola  l’articolo  8  della  Convenzione,  la  decisione  in  ordine  alla  decadenza  dalla  potestà

genitoriale,  basata  sulle  dichiarazioni  della  figlia minore,  la  quale  lamenti  di  avere  subito

abusi  e maltrattamenti,  a  fronte  di  uno  scarso  rendimento  scolastico,  accuse  poi  rivelatesi

false, per espressa ammissione della stessa, senza che  le Autorità giudicanti abbiano attivato

tutti gli strumenti di indagine, compresa la valutazione sull’attendibilità della persona minore

d’età,  pur  rientrando  ciò  tra  i  loro  doveri,  specie  laddove  la  difesa  dei  genitori  sia  basata

anche su elementi medici e psicologici, che smentiscano l’esistenza di qualsivoglia abuso, e vi

sia  prova  di  una  regolare  frequentazione  delle  attività  scolastiche  ed  extrascolastiche  di

entrambi i figli minori della coppia.

I  genitori  hanno  il  diritto  di  conoscere  le  cause  del  decesso  improvviso  del  proprio

bambino neonato.

Zorica  Jovanovic  c.  Serbia,  ricorso  n.  21794/08,  Corte  Europea  dei  Diritti  Umani

(Strasburgo), Seconda  sezione,  sentenza del 26 marzo 2013  (definitiva alle condizioni ex art.

44, II c.).

Vita  privata  e  familiare  –  Decesso  del  neonato  –  Informazioni  del  personale  sanitario  in  ordine  al  decesso  –

Obbligatorietà – Violazione dell’articolo 8 della Convezione.

Determina una violazione dell’articolo 8 della Convenzione, negare ai genitori la conoscenza delle

cause  del  decesso  del  proprio  bambino  neonato,  avvenuto  nell’ospedale  ove  lo  stesso  sia  stato

partorito  tre  giorni  prima,  quando,  a  distanza  di  anni,  il  corpo  del  bimbo  non  sia  mai  stato

consegnato ai genitori; non sia mai stata accertata una causa del decesso; non sia mai stato reso ai

genitori  un  rapporto  d’autopsia,  né  gli  stessi  siano  stati  informati  del  luogo  della  sepoltura  del

neonato.

Sussiste  la  violazione,  ancorché  il  neonato  venga  registrato  alla  nascita  presso  la  competente

anagrafe,  mentre  non  ne  venga  mai  registrato  il  decesso  (con  conseguente  sospetto  che  possa

trattarsi  di  scomparsa  del  nascituro),  e  le  denunce,  anche  in  questo  senso  presentate  dai  genitori,

vengano archiviate senza motivazione.

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Invero,  sebbene  nonostante  la  legislazione  nazionale  sanitaria  applicabile  al  caso  di  specie,

abbia  subito  adeguamenti  e,  per  così  dire,  miglioramenti

pro  futuro,  tali  innovazioni  non

sembrano  essere  sufficienti  a  soddisfare  le  ragioni  di  quei  genitori  rimasti  privi  di

informazioni, in ordine al decesso del proprio figlio neonato.

L’opposizione del bambino non giustifica la mancata esecuzione in tempi rapidi di una

decisione concernente il suo rimpatrio.

Raw  e  altri  c. Francia,  ricorso  n.  10131/11, Corte Europea  dei Diritti Umani  (Strasburgo),

Quinta sezione, sentenza del 7 marzo 2013 (definitiva alle condizioni ex art. 44, II c.).

Sottrazione internazionale di minori – Opinione del minore – Rimpatrio forzato (legittimo) – Violazione dell’articolo 8

della Convenzione (decisione assunta con cinque opinioni favorevoli e due dissenzienti).

Posto  che  la  CEDU,  nella  sua  interpretazione,  va’  modulata  con  i  principi  desumibili  dalla

Convenzione  dell’Aja  sulla  sottrazione  internazionale  dei  minori  del  25  ottobre  1980,  e  dalla

Convenzione  ONU  sui  diritti  del  fanciullo  del  20  novembre  1989,  determina  una  violazione

dell’articolo  8  CEDU,  la  mancata  esecuzione  in  tempi  rapidi  di  una  decisione  concernente  il

rimpatrio  del  minore  sottratto,  sebbene  sia  la  stessa  persona  minore  d’età  ad  opporsi

(momentaneamente)  al  rimpatrio  (nel  caso  di  specie,  il  bambino  aveva  poi  mutato  opinione,

chiedendo di poter fare ritorno presso il genitore dal quale era stato sottratto).

La  decisione  che  determini  l’interruzione  definitiva  dei  rapporti  tra  genitore  non

affidatario  e  figlio  minore  deve  avere  carattere  di  eccezionalità  e,  comunque,  deve

essere  basata  su  elementi  comprovanti  il  concreto  pregiudizio  che  il  minore  possa

subire dalla prosecuzione del rapporto.

Vojnity  c.  Ungheria,  ricorso  n.  29617/07,  Corte  Europea  dei  Diritti  Umani  (Strasburgo),

Seconda sezione, sentenza del 12 febbraio 2013 (definitiva alle condizioni ex art. 44, II c.).

Affidamento  di  figli  minori  –  Pratiche  e  convinzioni  religiose  del  genitore  non  affidatario  –  Prova  del  danno  o

pregiudizio  subito  dal minore  (necessità  della)  – Non  proporzionalità  della misura  – Violazione  dell’articolo  14,  in

combinato disposto con l’articolo 8 della Convenzione.

Determina  una  violazione  dell’articolo  14,  in  combinato  disposto  con  l’articolo  8  della

Convenzione,  la  decisione  delle Autorità  nazionali  di  interrompere  definitivamente  i  rapporti  tra

genitore e  figlio minore, sulla base del disagio che  il bambino mostri, a  seguito delle convinzioni

religiose che il genitore cerchi di imporre al figlio, senza che sussista, tuttavia, alcuna prova che il

mero disagio possa trasformarsi in un danno concreto per il bambino.

Non vi è alcun  ragionevole  rapporto di proporzionalità,  infatti,  tra  l’applicazione di questa misura

estrema (interruzione definitiva dei rapporti) e quelle, per così dire, intermedie, e, comunque, meno

gravi  (quali,  ad  esempio,  visite  in  modalità  “protetta”),  che  sarebbe  stato  opportuno  applicare,

secondo il diritto nazionale.

Negare  al  padre  biologico  di  agire  per  il  riconoscimento  del  bambino  che  sia,  nel

frattempo,  stato  adottato  dalla  moglie  del  padre  legittimo  non  determina  una

violazione dell’articolo 8 della Convenzione.

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Krisztian Barnabas Toth c. Ungheria, ricorso n. 48494/06, Corte Europea dei Diritti Umani

(Strasburgo), Seconda sezione, sentenza del 12 febbraio 2013 (definitiva alle condizioni ex art.

44, II c.).

Azione di riconoscimento – Interesse del minore – Non violazione dell’articolo 8 della Convenzione.

Il  padre  biologico  non  può  agire  per  il  riconoscimento  del  bambino  che  sia,  nel  frattempo,  stato

adottato  dalla  moglie  del  padre  legittimo  (ancorché  non  padre  biologico).  Corrisponde,  infatti,

all’interesse  del minore mantenere  un  contesto  familiare  certo  e  che,  anche  in  base  alle  indagini

psicosociali condotte, sia un contesto di accudimento idoneo e sereno per la persona minore d’età la

quale,  in  ipotesi  di  procedimento  promosso  dal  (presunto)  padre  biologico,  si  troverebbe  a  dover

subire una privazione di certezza di status e di positivi legami familiari e sociali di cui beneficia.  

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