Corte Europea dei Diritti dell’Uomo su minoii e famiglia – ultime pronunce
Traduzione non ufficiale dall’inglese e dal francese
Decadenza dalla potestà genitoriale e falso abuso: obbligo di attivazione di tutti gli
strumenti di indagine da parte delle Autorità giudicanti.
B.B. e F.B. c. Germania, ricorsi n. 18734/09 e 9424/11, Corte Europea dei Diritti Umani
(Strasburgo), Quinta sezione, sentenza del 14 marzo 2013 (definitiva alle condizioni ex art. 44,
II c.).
Potestà genitoriale (decadenza dalla) – Falso abuso – Valutazione della attendibilità delle dichiarazioni del minore –
Violazione dell’articolo 8 della Convenzione.
Viola l’articolo 8 della Convenzione, la decisione in ordine alla decadenza dalla potestà
genitoriale, basata sulle dichiarazioni della figlia minore, la quale lamenti di avere subito
abusi e maltrattamenti, a fronte di uno scarso rendimento scolastico, accuse poi rivelatesi
false, per espressa ammissione della stessa, senza che le Autorità giudicanti abbiano attivato
tutti gli strumenti di indagine, compresa la valutazione sull’attendibilità della persona minore
d’età, pur rientrando ciò tra i loro doveri, specie laddove la difesa dei genitori sia basata
anche su elementi medici e psicologici, che smentiscano l’esistenza di qualsivoglia abuso, e vi
sia prova di una regolare frequentazione delle attività scolastiche ed extrascolastiche di
entrambi i figli minori della coppia.
I genitori hanno il diritto di conoscere le cause del decesso improvviso del proprio
bambino neonato.
Zorica Jovanovic c. Serbia, ricorso n. 21794/08, Corte Europea dei Diritti Umani
(Strasburgo), Seconda sezione, sentenza del 26 marzo 2013 (definitiva alle condizioni ex art.
44, II c.).
Vita privata e familiare – Decesso del neonato – Informazioni del personale sanitario in ordine al decesso –
Obbligatorietà – Violazione dell’articolo 8 della Convezione.
Determina una violazione dell’articolo 8 della Convenzione, negare ai genitori la conoscenza delle
cause del decesso del proprio bambino neonato, avvenuto nell’ospedale ove lo stesso sia stato
partorito tre giorni prima, quando, a distanza di anni, il corpo del bimbo non sia mai stato
consegnato ai genitori; non sia mai stata accertata una causa del decesso; non sia mai stato reso ai
genitori un rapporto d’autopsia, né gli stessi siano stati informati del luogo della sepoltura del
neonato.
Sussiste la violazione, ancorché il neonato venga registrato alla nascita presso la competente
anagrafe, mentre non ne venga mai registrato il decesso (con conseguente sospetto che possa
trattarsi di scomparsa del nascituro), e le denunce, anche in questo senso presentate dai genitori,
vengano archiviate senza motivazione.
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Invero, sebbene nonostante la legislazione nazionale sanitaria applicabile al caso di specie,
abbia subito adeguamenti e, per così dire, miglioramenti
pro futuro, tali innovazioni non
sembrano essere sufficienti a soddisfare le ragioni di quei genitori rimasti privi di
informazioni, in ordine al decesso del proprio figlio neonato.
L’opposizione del bambino non giustifica la mancata esecuzione in tempi rapidi di una
decisione concernente il suo rimpatrio.
Raw e altri c. Francia, ricorso n. 10131/11, Corte Europea dei Diritti Umani (Strasburgo),
Quinta sezione, sentenza del 7 marzo 2013 (definitiva alle condizioni ex art. 44, II c.).
Sottrazione internazionale di minori – Opinione del minore – Rimpatrio forzato (legittimo) – Violazione dell’articolo 8
della Convenzione (decisione assunta con cinque opinioni favorevoli e due dissenzienti).
Posto che la CEDU, nella sua interpretazione, va’ modulata con i principi desumibili dalla
Convenzione dell’Aja sulla sottrazione internazionale dei minori del 25 ottobre 1980, e dalla
Convenzione ONU sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, determina una violazione
dell’articolo 8 CEDU, la mancata esecuzione in tempi rapidi di una decisione concernente il
rimpatrio del minore sottratto, sebbene sia la stessa persona minore d’età ad opporsi
(momentaneamente) al rimpatrio (nel caso di specie, il bambino aveva poi mutato opinione,
chiedendo di poter fare ritorno presso il genitore dal quale era stato sottratto).
La decisione che determini l’interruzione definitiva dei rapporti tra genitore non
affidatario e figlio minore deve avere carattere di eccezionalità e, comunque, deve
essere basata su elementi comprovanti il concreto pregiudizio che il minore possa
subire dalla prosecuzione del rapporto.
Vojnity c. Ungheria, ricorso n. 29617/07, Corte Europea dei Diritti Umani (Strasburgo),
Seconda sezione, sentenza del 12 febbraio 2013 (definitiva alle condizioni ex art. 44, II c.).
Affidamento di figli minori – Pratiche e convinzioni religiose del genitore non affidatario – Prova del danno o
pregiudizio subito dal minore (necessità della) – Non proporzionalità della misura – Violazione dell’articolo 14, in
combinato disposto con l’articolo 8 della Convenzione.
Determina una violazione dell’articolo 14, in combinato disposto con l’articolo 8 della
Convenzione, la decisione delle Autorità nazionali di interrompere definitivamente i rapporti tra
genitore e figlio minore, sulla base del disagio che il bambino mostri, a seguito delle convinzioni
religiose che il genitore cerchi di imporre al figlio, senza che sussista, tuttavia, alcuna prova che il
mero disagio possa trasformarsi in un danno concreto per il bambino.
Non vi è alcun ragionevole rapporto di proporzionalità, infatti, tra l’applicazione di questa misura
estrema (interruzione definitiva dei rapporti) e quelle, per così dire, intermedie, e, comunque, meno
gravi (quali, ad esempio, visite in modalità “protetta”), che sarebbe stato opportuno applicare,
secondo il diritto nazionale.
Negare al padre biologico di agire per il riconoscimento del bambino che sia, nel
frattempo, stato adottato dalla moglie del padre legittimo non determina una
violazione dell’articolo 8 della Convenzione.
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Krisztian Barnabas Toth c. Ungheria, ricorso n. 48494/06, Corte Europea dei Diritti Umani
(Strasburgo), Seconda sezione, sentenza del 12 febbraio 2013 (definitiva alle condizioni ex art.
44, II c.).
Azione di riconoscimento – Interesse del minore – Non violazione dell’articolo 8 della Convenzione.
Il padre biologico non può agire per il riconoscimento del bambino che sia, nel frattempo, stato
adottato dalla moglie del padre legittimo (ancorché non padre biologico). Corrisponde, infatti,
all’interesse del minore mantenere un contesto familiare certo e che, anche in base alle indagini
psicosociali condotte, sia un contesto di accudimento idoneo e sereno per la persona minore d’età la
quale, in ipotesi di procedimento promosso dal (presunto) padre biologico, si troverebbe a dover
subire una privazione di certezza di status e di positivi legami familiari e sociali di cui beneficia.