In quali casi possiamo ottenere esenzioni, rimborsi e sospensioni dei pagamenti.

Avv. Giuliana Degl’Innocenti

 

Scadenza patenti di guida:

Con la circolare n. 12058 del 30 aprile 2020 proveniente dalla Direzione Generale della Motorizzazione e rivolta a tutti gli UMC provinciali, vengono prorogate ulteriormente tutte le scadenze dei documenti di guida.

In tale disposizione, viene confermata la proroga di validità delle patenti di guida (in scadenza dal 31 gennaio 2020) fino al 31 agosto 2020 e vengono altresì fissati nuovi termini di validità per tutte le abilitazioni alla guida, per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza (ex art. 103, comma 2, del d.l.18/2020).
Attualmente lo stato di emergenza è stato stabilito fino al 31 luglio 2020, tuttavia vi è la possibilità di gestirne  l’applicazione in aumento o anche in diminuzione a seguito  dell’andamento  della curva dei contagi.

Da rilevare anche come il Ministero dell’Interno, abbia fornito pure una data certa (sempre ipotizzando che lo stato di emergenza rimanga valido fino al 31 luglio 2020): infatti nella circolare n. 3187 è previsto che ” gli atti in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020 conservano la loro validità sino al 29 ottobre 2020, fatte salve eventuali future modifiche”.

La tabella che segue riassume le proroghe della validità dei documenti automobilistici:

Documento scaduto o prossimo alla scadenza In scadenza dal Proroga di validità fino a
Patenti di guida e patenti nautiche 31/01/2020 31/08/2020
(confermato dalla circolare n. 12058)
 Fogli rosa Dal 1/2/2020 al al 31/7/2020

(il termine prima era il 30/04/2020)

90 giorni dopo la dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza
CQC Dal 31/1/2020 al 31/7/2020
(il termine prima era il 29/06/2020)
 90 giorni dopo la dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza
CFP – ADR Dal 31/1/2020 al
31/7/2020(il termine prima era il 29/06/2020)
 90 giorni dopo la dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza
CAP (KA – KB) Dal 31/01/2020
al 31/7/2020(il termine prima era il 15/04/2020)
 90 giorni dopo la dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza
Permessi provvisori di guida rilasciati ai sensi dell’art. 59 della legge 29 giugno 2010, n. 120, ai titolari di patente di guida che devono sottoporsi ad accertamento sanitario presso le commissioni mediche locali 30/06/2020
(confermato dalla circolare n. 12058)
Attestati rilasciati dalle commissioni mediche locali ai sensi dell’art. 115, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ai conducenti che hanno compiuto sessantacinque anni, per guidare autotreni, ed autoarticolati la cui massa complessiva a pieno carico sia superiore a 20 t Dal 31/01/2020 al 31/7/2020
(il termine prima era il 15/04/2020)
90 giorni dopo la dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza
Attestati rilasciati dalle commissioni mediche locali ai sensi dell’art. 115, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 ai conducenti che hanno compiuto sessanta anni, per guidare autobus, autocarri, autotreni autoarticolati, autosnodati, adibiti al trasporto di persone, Dal 31/01/2020 al 31/7/2020
(il termine prima era il 15/04/2020)
90 giorni dopo la dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza
Certificati medici rilasciati dai sanitari indicati all’art. 119 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, per il conseguimento della patente di guida Dal 31/01/2020 al 31/7/2020
(il termine prima era il 15/04/2020)
90 giorni dopo la dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza
Attestati rilasciati al termine dei corsi di qualificazione iniziale ai sensi della direttiva 2003/59/CE Dal 31/01/2020 al 31/7/2020
(il termine prima era il 15/04/2020)
90 giorni dopo la dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza
 Tasse automobilistiche In scadenza da marzo a maggio 2020 nelle varie Regioni 30/06/2020 ad eccezione delle Marche e dell’Abruzzo che concede la proroga fino al 31/07/2020

 

Carte di circolazione e permessi di circolazione:

 Carte di circolazione, permessi di circolazione e in generale tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.

A titolo esemplificativo:

  • estratti della carta di circolazione rilasciati dagli UMC;
  • ricevuta rilasciata dalle imprese di consulenza;
  • fogli di via, rilasciati ai sensi dell’art. 99 c.d.s., fermo restando che si tratta di autorizzazioni provvisorie non già alla circolazione “ordinaria” bensì esclusivamente finalizzata a condurre i veicoli ai transiti di confine;
  • carte di circolazione e relative targhe EE;
  • autorizzazioni alla circolazione di prova – autorizzazioni alla circolazione di veicoli a metano, cisterne, veicoli ATP;

Revisione dei veicoli (prorogata fino al 31 ottobre 2020):

Autorizzata fino al 31 ottobre 2020 la circolazione dei veicoli che dovevano essere sottoposti entro il 31 luglio 2020 alle visite e prove di cui agli articoli 75, 78, 80 CDS. Tale disposizione vale anche nel caso in cui il veicolo sia stato sottoposto a revisione con esito “Ripetere” e fa riferimento anche alle scadenze del DTT 307 (c.d. barrato rosa) per veicoli che trasportano merci in regime ADR.

Rimborsi o sospensioni RCA per auto ferma a causa del confinamento: E’ previsto il rimborso o la sospensione dell’RCA a causa del lockdown tuttavia non tutte le compagnie assicurative vi hanno aderito. Vediamo in via generale come funziona, chi può fare istanza e le modalità per richiedere tali benefici.

Il Codacons ha, infatti, rivolto un appello sia al Governo che all’Ivass al fine di venire in contro alle necessità dei proprietari di autoveicoli e motoveicoli fermi dai primi di marzo a seguito delle misure emergenziali, attraverso la richiesta di rimborsi e/o sconti sulle polizze. E sul punto si segnala che alcune compagnie assicurative hanno già provveduto offrendo la possibilità di avere un rimborso mensile dell’RCA ai suoi clienti tramite un voucher.

 

Chi può richiedere il rimborso dell’assicurazione auto e moto e come funziona:

I clienti di alcune compagnie assicurative che hanno un contratto di polizza RCA in vigore alla data del 10 aprile possono richiedere il rimborso di un mese sotto forma di voucher, che avrà il valore di un mese del premio RCA corrisposto.

Ad esempio una nota compagnia ha disposto che per inoltrare la richiesta di rimborso l’utente deve collegarsi al sito della propria assicurazione avviando la procedura e una volta ricevuto il voucher attivarlo sull’app relativa (da scaricare) comunicandolo poi al momento del rinnovo annuale della polizza, alla propria agenzia di riferimento. L’ammontare del voucher è compreso in una forbice da 20 a 35 euro e viene calcolato dal sistema di preventivazione a partire dal 22 aprile. Mentre il cliente potrà utilizzare il coupon entro il 31 maggio 2021.

Scadenze bollo auto:

Per quanto riguarda il bollo auto, si evidenzia invece che sono state prorogate le scadenze per il suo pagamento in alcune Regioni e soltanto per quelle di alcuni mesi: Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna, Campania, Toscana, Marche, Lazio e Umbria, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Campania, Lazio, Calabria, Sicilia, Marche e Abruzzo. In Sicilia oltre alla proroga, è stata disposta l’esenzione dal pagamento del bollo auto per il 2020 per i mezzi fino a 1.400 cc cilindrata, di proprietà delle famiglie con reddito inferiore a 15 mila euro.

La tassa automobilistica in scadenza da marzo a maggio può essere quindi pagata entro il 30 giugno 2020, senza incorrere in sanzioni nelle regioni sopra indicate, mentre nelle Marche e in Abruzzo la data ultima per pagare il bollo auto 2020 è stata posticipata al 31 luglio. Occorre tuttavia prestare attenzione perché la gran parte dei bolli sono annuali e sono scaduti il 30 dicembre e perciò andavano pagati entro il 31 gennaio.
Il beneficio, infatti, prevede solo i bolli in scadenza a marzo, aprile e maggio che sono però una quota ridotta.

Quanto tempo a disposizione per pagare il bollo con sanzioni ridotte?

 Si può versare il bollo entro la data dei 2 anni con una sanzione pari al 5% (già in vigore prima dell’esplodere dell’epidemia).

E’ infine doveroso precisare che le Regioni hanno tuttavia disposto l’esclusione del rimborso del bollo per chi lo avesse pagato alla regolare scadenza.

 

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