Consiglio di Stato sezione VI sentenza 05 aprile 2012 n 2013
Commissione Edilizia Integrata, unione di comuni, soppressione, illegittimità
La sesta sezione
(Presidente Volpe – Relatore De Michele)
Fatto e diritto
La questione sottoposta all’esame del Collegio concerne la possibilità, o meno, per l’Unione dei
Comuni di Codevigo e Pontelongo di sopprimere la Commissione Edilizia Integrata, in base
all’art. 4, comma 11, del D.P.R. n. 380/2011, nonché all’art. 117 della Costituzione, come
integrato con legge costituzionale n. 3/2001. Con sentenza del Tribunale Amministrativo
regionale per il Veneto, sez. II, n. 3858/06 del 17.11.2006, tale possibilità era ritenuta
sussistente, con conseguente legittimità sotto tale profilo della delibera consiliare n. 20 in data
1.4.2006 che tale soppressione aveva disposto, nonché della successiva autorizzazione
paesaggistica in data 29.6.2006, rilasciata con adeguata motivazione. Per tali ragioni, con la
medesima sentenza veniva annullato il provvedimento della Soprintendenza per i Beni
Architettonici e il Paesaggio di Venezia del 4.8.2006, caducatorio dell’anzidetta autorizzazione
paesaggistica, per omessa acquisizione del parere della C.E.I. e difetto di motivazione.
In sede di appello (n. 268/2008, proposto dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali e
notificato il 31.12.2007) si sottolineava viceversa come l’autorizzazione paesaggistica, di cui
all’art. 151 del d.lgs. n. 490/1999 (oggi art. 146 del d.lgs. n. 42/2004), sub-delegata ai Comuni
dalla legge della Regione Veneto n. 63 del 1994, fosse di competenza della Commissione
Edilizia, integrata da due esperti in materia di bellezze naturali e di tutela dell’ambiente,
nominati dal Consiglio Comunale, quale organo che non potrebbe qualificarsi come non
indispensabile ai sensi dell’art. 96 del d.lgs. 18.8.2000, n. 267, in base al principio secondo cui
le competenze delegate vanno esercitate secondo le modalità definite dal delegante. In via
subordinata, infine, dovrebbe comunque ritenersi che – in caso di soppressione della CEI – il
potere autorizzativo di cui trattasi non potrebbe che tornare alla Regione, quale Autorità
delegante.
Le argomentazioni interpretative dell’appellante sono condivise dal Collegio, sotto il
prioritario profilo dell’effettiva erronea applicazione del citato art. 96 d.lgs. n. 267/2000.
Detta norma infatti – nel richiedere agli organi rappresentativi dei Comuni di individuare “i
comitati, le commissioni, i consigli ed ogni altro organo collegiale con funzioni amministrative,
ritenuti indispensabili per la realizzazione dei fini istituzionali dell’amministrazione o
dell’ente”, con soppressione degli organismi non identificati come indispensabili e attribuzione
delle relative funzioni all’ufficio, con “preminente competenza nella materia” – non poteva
conferire ai medesimi Comuni, a pena di incostituzionalità della norma (con riferimento al
riparto di competenze fra Stato ed Enti locali, di cui agli articoli 117 e seguenti della
Costituzione), il potere di effettuare scelte che, nei termini appena indicati, implicassero il
trasferimento ad un ufficio comunale della competenza ad emettere autorizzazione
paesaggistica, trattandosi di competenza dello Stato, da esercitare in concorso con la Regione
interessata o ad essa delegata, per ragioni di tutela rilevanti per l’intera collettività e, dunque,
non affidabili a valutazioni effettuate in ambito strettamente locale (Cons. St., sez. VI,
25.5.1996, n. 717; Cons. St., sez. Atti norm., 13.1.2003, n. 4804; cfr. anche, per il principio,
Corte Cost., 25.7.2011, n. 244).
Nella situazione in esame, doveva in particolare aversi riguardo per la legge della Regione
Veneto 1.11.1994, n. 93 (Norme per la sub-delega delle funzioni concernenti la materia dei
Beni Ambientali), che nell’art. 4 trasferiva ai Comuni, per quanto qui interessa, le funzioni
relative al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche (già oggetto di delega alla Regione ex
art. 82 del D.P.R. 24.7.1977, n. 616) e nell’art. 6 disponeva l’integrazione, a tal fine, della
Commissione Edilizia comunale con due esperti in materia di bellezze naturali e di tutela
dell’Ambiente. L’organo così costituito (C.E.I.) non poteva al pari della Commissione Edilizia
(C.E., esclusivamente comunale) essere ritenuto “non indispensabile” ai sensi e per gli effetti
della norma in precedenza citata (art. 96 d.lgs. 267/2000), potendo quest’ultima riferirsi
all’organo comunale previsto dall’art. 4, comma 2, del D.P.R. 6.6.2001, n. 380 (quale organo, il
cui carattere facoltativo era previsto dalla stessa normativa), ma non anche al diverso
organismo (C.E.I.) direttamente istituito dalla citata legge regionale n. 93/1994 e portatore di
competenze già delegate dallo Stato alla Regione e che solo l’autorità delegante (o sub-
delegante) avrebbe potuto sopprimere avocando a sé le relative funzioni, con atto normativo
primario o sub-primario.
In assenza, pertanto, di qualsiasi legittimazione del Comune ad incidere sulle competenze in
questione – ed esulando pertanto la C.E.I. dal novero degli organi collegiali, di cui il Comune
potesse essere legittimamente chiamato a valutare il carattere indispensabile o meno –
correttamente, ad avviso del Collegio, la Soprintendenza risulta avere rilevato l’assenza del
parere obbligatorio di un organo, che non poteva ritenersi soppresso.
Per le ragioni esposte, in conclusione, il Collegio ritiene che l’appello debba essere accolto, con
assorbimento di ogni ulteriore argomentazione difensiva; le spese giudiziali, da porre a carico
della parte soccombente, benché non costituita in giudizio, vengono liquidate nella misura di €
3.000,00 (euro tremila/00).
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando,
accoglie il ricorso in appello indicato in epigrafe e per l’effetto, in riforma della sentenza
appellata, respinge il ricorso proposto in primo grado; condanna l’Unione dei Comuni di
Codevigo e Pontelongo al pagamento delle spese giudiziali, nella misura di €. 3.000,00 (Euro
tremila/00).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.