Di  Loretta Moramarco

Corte di Cassazione Sez. Lavoro sentenza del 21 settembre 2012, n. 16076

 

E’ applicabile l’art. 1227 c.c. secondo comma all’ipotesi in cui il lavoratore non si attivi per la ricerca di una nuova occupazione a seguito di un licenziamento illegittimo. L’onere della ordinaria diligenza nella ricerca di una nuova occupazione deve ritenersi assolto dal lavoratore con l’iscrizione nelle liste di collocamento, mentre spetta al datore di lavoro provare ulteriori elementi significativi della mancanza dell’ordinaria diligenza. Nel caso di specie la corte di merito aveva ritenuto provata la mancata diligenza del lavoratore non solo alla luce della mancata iscrizione nelle predette liste ma anche in considerazione delle condizioni di mercato e della giovane età dello stesso, condizioni che – alla luce dell’id quod plerumque accidit – gli avrebbero consentito di trovare un’occupazione se si fosse diligentemente attivato in tal senso.

Fonte: http://www.diritto.it/docs/601537-non-pu-essere-licenziato-il-lavoratore-che-rifiuta-di-modificare-l-orario-part-time-cass-n-14833-2012?tipo=content

Di admin

Lascia un commento

Help-Desk