crisi_economicaLa banca deve comunicare alla centrare rischi dati completi e corretti per non incorrere nella lesione del diritto alla reputazione di “buon pagatore”

A cura dell’avv. Grazia Masi

La Cassazione [1] è intervenuta ancora una volta a chiarire quali sono i doveri degli intermediari bancari.

Le istruzioni emanate dalla Banca d’Italia [2] vanno pienamente rispettate per evitare abusi o errori.

Gli istituti di credito, infatti, devono agire con grande senso di responsabilità e massima attenzione nel rispetto dei termini di segnalazione, comunicando dati e informazioni complete e corrette.

In mancanza essi incorrono nella violazione delle norme di comportamento in relative al rapporto contrattuale esistenti tra banca ed utente [3].

Tali norme consistono nel rispetto dell’obbligo di buona fede durante l’esecuzione del contratto [4].

Infatti quando la Banca effettua una illegittima segnalazione alla Centrale Rischi attesta la non affidabilità del soggetto.

In tal modo­ ne compromette la reputazione di “buon pagatore“, precludendogli o rendendogli più oneroso l’accesso al credito.

A chi non è capitato di vedere rifiutata la richiesta di un finanziamento (magari per l’acquisto di un elettrodomestico o di un qualunque altro bene al consumo) apprendendo solo in quel momento di “essere segnalato alla centrale rischi” a propria insaputa?

Le istruzioni della Banca d’Italia sono finalizzate al contenimento dei rischi derivanti dal cumulo dei fidi e hanno, pertanto, una doppia finalità: da un lato segnalare posizioni di rischio (ritardato pagamento, contenzioso/incaglio, sofferenza, perdita); dall’altro, mediante la corretta segnalazione delle posizioni di rischi, di accrescere la stabilità del sistema creditizio.

E’ chiaro, quindi, che informazioni non corrette sono da equiparasi a “false informazioni” per cui l’intermediario deve con molta cautela e circospezione analizzare ogni singola posizione.

Alla banca è richiesta, cioè, una specifica diligenza quale operatore economico professionale.

Il compito di segnalazione è correttamente adempiuto allorquando le informazioni segnalate da un lato sono corrette e complete e dall’altro sono il frutto di un’approfondita istruttoria che l’istituto di credito ha compiuto sulla complessiva situazione finanziaria del cliente e non del solo rapporto negoziale dal quale è derivata l’esposizione.

Questo vale in particolare allorquando si segnalano posizione in “sofferenza”, in quanto tale valutazione è rimessa alla discrezionalità dell’intermediario, generando, in tal modo una sensazione di incertezza.

Tuttavia la Cassazione del gennaio 2015 ha chiarito che per superare l’incertezza che deriva dall’interpretazione di tale nozione non è possibile assimilare la voce “sofferenza” prevista dalle istruzioni di Bankitalia a quella di “insolvenza” richiamata dalla legge fallimentare.

Il presupposto ricavabile dalle istruzioni dettate dalla Banca d’Italia è che per essere segnalato a sofferenza il cliente deve avere una sensibile difficoltà nella gestione e nel controllo delle proprie risorse finanziarie che faccia temere la possibilità anche non immediata di un futuro dissesto.

Tanto è vero che la previsione di una possibile rimozione della difficoltà riscontrata non esclude che il rischio sia qualificabile come sofferenza.

In pratica se ci viene rifiutata la richiesta di un finanziamento da un intermediario bancario a causa di una segnalazione del nostro nome alla Centrale Rischi la verifica che va compiuta è sulla correttezza e completezza della segnalazione alla Centrale e sulla legittimità della valutazione operata dall’intermediario bancario che ci ha segnalato.

La prima valutazione è facilmente effettuabile mediante l’invio di una semplice richiesta a mezzo posta, mail o fax all’Ufficio Relazioni per il Pubblico compilando il modulo scaricabile connettendosi al sito https://www.bancaditalia.it/servizi-cittadino/servizi/accesso-cr/.

Qualora si tratti di verificare la segnalazione di un semplice ritardato pagamento sarà facilmente rilevabile l’eventuale errore presente.

Qualora invece la Vostra posizione risulti anche annotata a sofferenza, oppure in perdita, o ancora incaglio/contenzioso, bisognerà rivolgersi al giudice per ottenere una valutazione sulla legittimità della valutazione operata dall’intermediario bancario che ci ha segnalato.

Le norme bancarie prevedono la possibilità di adire un Arbitro Bancario Finanziario e, comunque, vi è l’obbligo di esperire una procedura di mediazione – conciliazione quale condizione di procedibilità per l’esperimento dell’azione giudiziale [5].

Tale valutazione di legittimità è indispensabile al fine di ottenere il risarcimento del danno che, eventualmente, si ritiene di aver subito per esempio a causa della mancata possibilità di accesso al credito.

L’intermediario bancario potrà essere, quindi, condannato al risarcimento del danno sia per responsabilità contrattuale che extracontrattuale.

Ed infatti la violazione del principio della buona fede durante l’esecuzione del contratto è fonte di responsabilità dell’intermediario bancario e si configura tutte le volte che quest’ultimo abbia comunicato alla Centrale Rischi dati non corretti, incompleti e/o addirittura falsi.

Si pensi al caso in cui il cliente effettui un bonifico bancario da un suo conto corrente di una banca ad un altro conto di cui pure è titolare esistente presso l’istituto di credito ove è stato stipulato un mutuo.

Qualora nella causale di pagamento vi sia espressa l’imputazione (pagamento rata n. 60 a saldo ed estinzione totale dell’ammortamento n. ) e la banca, invece di saldare la rata di mutuo e, quindi, estinguere l’ammortamento, accrediti la somma sul conto corrente, coprendo l’eventuale scoperto (anche di poche decine di euro) e lasciando la residua somma in accredito, senza saldare la rata, è possibile che il cliente si ritrovi segnalato alla Centrale Rischi per il ritardato pagamento della rata di mutuo!

In questo caso il cliente ha ragione di adire le vie legali (prima mediante il procedimento di mediazione e, se questa fallisce, rivolgendosi al giudice) per rimettere al giudice la valutazione sulla correttezza della segnalazione effettuata.

L’aver ignorato l’espressa imputazione di pagamento, infatti, certamente costituisce una violazione del principio di buona fede durante l’esecuzione del contratto da parte della Banca.

Per cui il cliente potrà chiedere ed ottenere il risarcimento del danno patrimoniale [6].

Laddove sia in condizioni di dimostrare il rifiuto di un finanziamento da parte di altro istituto di credito tale danno potrà essere commisurato all’importo richiesto ed alla perdita di chance causata dalla illegittima segnalazione.

La banca, infatti, deve svolgere il dovere di segnalare alla Centrale Rischi con particolare attenzione, al fine di non escludere dal sistema del credito un soggetto che risulti, invece, del tutto meritevole.

Contestualmente il cliente potrà chiedere il risarcimento anche del danno morale [7] poiché l’illegittimo trattamento dei suoi dati provoca un danno da immagine, della reputazione (professionale e/o commerciale che sia).

Qualora, invece, l’intermediario abbia annotato la posizione del cliente a sofferenza, incaglio/contenzioso o perdita, l’arbitro, il mediatore e/o infine il giudice adito dovranno effettuare una valutazione sulla legittimità della segnalazione molto più approfondita.

In tal caso l’intermediario che ha segnalato il suo cliente potrà essere tenuto al risarcimento del danno qualora l’istruttoria si sia limitata al solo rapporto negoziale dal quale è derivata l’esposizione.

Anche in questo caso la responsabilità dell’intermediario è sia di natura contrattuale che extracontrattuale.

Il danno risarcibile potrà essere sia di natura patrimoniale previa prova del danno effettivamente subito a causa della illegittima segnalazione, e sia morale a causa della violazione di diritti soggettivi di rango costituzionale.

E’ opinione comune, ormai, che il danno non patrimoniale possa essere quantificato in via equitativa [8] perché si ritiene sia un danno che non necessita di essere provato.

Più rare sono le pronunce dei Tribunali che hanno ritenuto risarcibile in via equitativa anche il danno di natura patrimoniale [9].

Per concludere si fa rilevare che in tema di liquidazione equitativa dei danni il giudice dovrà tener conto di almeno 3 criteri: 1) la gravità della colpa dell’intermediario segnalante; 2) la durata della segnalazione; 3) l’ammontare del debito insoluto segnalato.

In passato la misura del risarcimento equitativo si è collocata in una forbice tra i 500 ed i 5.000 Euro per un importo segnalato di € 13,38 per la durata di mesi 10 [10], oppure nella misura di un terzo dell’importo illegittimamente segnalato [11].

Si tenga presente che oggi esistono altre iniziative, di carattere privatistico, finalizzate alla centralizzazione dei rischi di importo contenuto (ivi compresi quelli derivanti dalla attività di credito al consumo) [12].

L’obbligo di segnalazione delle banche alla C.R.B.I., suddiviso in base a differenti tipi di operazione bancarie ed in forza di una presunta diversità di rischio, sussiste a partire dall’importo di € 30.000,00 euro, soglia che dal 1/1/2009  [13]  la Centrale Rischi della Banca d’Italia ha abbassato (dai precedenti 77.000,00) inglobando la CRIC – Centrale Rischi Importo Contenuto – sempre pubblica, che raccoglieva le segnalazioni di importo “ridotto”. Ciò vale per tutti i rischi diretti (fidi per cassa e per firma) e per i rischi indiretti (garanzie personali date per altri soggetti), qualunque sia il loro ammontare per i crediti in sofferenza. La comunicazione dei dati alla CR da parte delle banche e’ obbligatoria. 

 

[1] Cass. sent. n. 1725/2015 del 29.01.2015.

[2] circolare n. 13/1991 (e succ. modif).

[3] Artt. 1175, 1374, 1375 Cod. civ.

[4]  Arbitro Bancario Finanziario Milano Decisione n. 5947/2014 del 15 settembre 2014; Trib. Milano, ord. 19 febbraio 2001.

[5]   cfr. art. 5 D. lgs. 28/2010; cfr. d.lgs.  8 ottobre 2007, n. 179, ovvero il procedimento istituito in attuazione dell’articolo 128 -bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, per le materie ivi regolate.

[6] Art. 2043 c.c.

[7] art. 2050 c.c. e art. 15 Cod. Privacy

[8]  Art. 1226 Cod.civ.

[9] Tribunale Mantova sentenza del 27.05.2008.

[10] Arbitro Bancario Finanziario Milano Decisione n. 5947/2014 del 15 settembre 2014.

[11]  Tribunale Venezia n° 1701/20096 del 17.06.2009.

[12] In Italia operano anche altri sistemi di rilevazione centralizzata dei rischi denominati Sistemi di informazioni creditizie (SIC) di natura privata e non gestiti dalla Banca d’Italia. Il funzionamento dei SIC è disciplinato dal “codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti” (in G.U. 23 dicembre 2004, n. 300) emanato ai sensi dell’art. 117 del Testo Unico sulla Privacy (D.lgs. 196/2003).

[13] https://www.bancaditalia.it/servizi-cittadino/servizi/accesso-cr/foglio-informativo-CR.pdf. Gli intermediari segnalano l’intera posizione nei confronti del singolo cliente se, alla data di riferimento (fine mese), essa è pari o superiore a 30.000 euro.

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