Cassazione penale sezione VI sentenza 23 agosto 2012 n 33165
Misura cautelare, revoca, istanza, Pubblico Ministero, parere, mancanza

La sesta sezione penale
(Pres. Agrò, rel. Rotundo)

SENTENZA
sul ricorso proposto da S.G.R. avverso l’ordinanza in data
16.2.12 del Tribunale di L’Aquila
Visti gli atti, l’ordinanza impugnata ed il ricorso.
Udita la relazione fatta dal Consigliere, dott. Vincenzo
Rotundo.
Udite le richieste del P.G. della Repubblica presso questa
Corte, dott. Vincenzo Geraci, che ha concluso per
l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
Udito l’Avv. giovanna Corrias Lucente, che ha insistito per
l’annullamento del ricorso.

OSSERVA
1. Con provvedimento in data 23-1-12 il GIP presso il Tribunale
di L’Aquila ha revocato la misura cautelare degli arresti
domiciliari applicata in data 16-1-12 per il reato di cui agli artt.
317 e 81 cpv c.p. nei confronti di S.G.R., in accoglimento di
richiesta formulata dal difensore del predetto in esito
all’interrogatorio di garanzia.
A seguito di impugnazione del Pubblico Ministero, il Tribunale di
L’Aquila, con ordinanza in data 16-2-12, ha annullato il
suindicato provvedimento del 23-1-12, applicando, all’esito del
passaggio in giudicato, nei confronti del S. la misura cautelare
degli arresti domiciliari.
Il Tribunale ha, infatti, rilevato la nullità dell’atto impugnato ex
art. 178 c.p.p., lett. b), per omessa richiesta del parere del
Pubblico Ministero prescritto dall’art. 299 c.p.p., qualificabile
come omessa partecipazione del P.M. al procedimento,
osservando che, a seguito della richiesta di revoca della
misura avanzata dal difensore del prevenuto, il GIP, dopo
essersi riservato, aveva emesso il provvedimento senza
attendere il parere del P.M., pure presente all’interrogatorio, e
cioè senza attendere i due giorni a disposizione dell’organo
dell’Accusa, decorsi inutilmente i quali si poteva prescindere
dal parere stesso. 2. Avverso la suindicata ordinanza del 16-2-12 ha proposto
ricorso per cassazione il difensore del S., chiedendone
l’annullamento.
Il ricorrente deduce la violazione dell’art. 299, comma 3, art.
178, lett. b), e art. 182 c.p.p., commi 2 e 3, rilevando che, nel
caso in esame, il P.M., presente all’interrogatorio, era stato
ritualmente interpellato sulla richiesta di revoca della misura
cautelare ed era stato posto in grado di formulare il proprio
parere, sicchè nessuna violazione del contraddittorio tra le
parti si sarebbe verificata. A parte il fatto che, trattandosi di
nullità a regime intermedio, avrebbe dovuto trovare
applicazione l’art. 182 c.p.p., comma 2, sicchè la parte che vi
ha assistito, avrebbe dovuto eccepirla (se non possibile prima)
immediatamente dopo il suo compimento. Essendo stata
l’ordinanza letta in presenza delle parti, l’omessa acquisizione
del parere avrebbe dovuto essere immediatamente
denunciata e si sarebbe dovuto immediatamente eccepire la
relativa nullità: l’averla eccepita con l’appello non valeva ad
eliminare la decadenza prevista dal citato art. 182 c.p.p.,
comma 3.

3. Il ricorso è fondato.
Il Collegio condivide il principio di diritto, secondo il quale la
mancata acquisizione del parere del Pubblico Ministero in
ordine alla istanza di revoca della misura cautelare, richiesto
dall’art. 299 cod. proc. pen., comma 3 bis, non determina la
nullità del provvedimento ex art. 178 lettera b) dello stesso
codice, a condizione che il rappresentante della pubblica
accusa sia stato messo in condizione di esprimere le proprie
conclusioni, ancorchè in concreto non lo abbia fatto (Sez. 2,
Sentenza n. 8392 del 11/02/2002, Rv. 220958, Clausi; Sez. 5,
Sentenza n. 11794 del 22/10/2003, Rv. 227526, Lahiani).
Nel caso in esame, il P.M., presente all’interrogatorio, è stato
ritualmente interpellato in ordine alla richiesta di revoca della
misura cautelare avanzata dal difensore ed è stato posto in
grado di formulare il suo parere, ma, nonostante ciò, non ha
ritenuto di farlo, preferendo avvalersi dei due giorni a sua
disposizione. Nel fare questa scelta, però, il P.M. si è
chiaramente esposto alla possibilità che il Giudice, in presenza
di superiori esigenze di porre in immediata libertà l’indagato,
potesse decidere senza frapporre ostacoli sull’istanza de
libertate presentata. Nessuna violazione dell’art. 178 c.p.p., comma 1, lett. b), si è pertanto, nel caso di specie, verificata,
posto che l’espressione “partecipazione al procedimento”
secondo la costante giurisprudenza di questa Corte non
implica che il Pubblico Ministero debba svolgere le sue
conclusioni, orali o scritte, su tutte le questioni che si possono
prospettare in relazione alle possibili statuizioni del giudice; ma
sta a significare che il rappresentante della Pubblica Accusa
deve essere messo nelle condizioni di potere esprimere le sue
conclusioni (cfr. sul punto: Cass. pen., sez. 2^, 8 luglio 1996,
Campanale, RV 205365; e con riferimento al codice di
procedura penale del 1930: Cass. pen., sez. 1^ 6 maggio 1994,
Maltese, RV 197521; Cass. pen., sez. 1^, 16 marzo 1994,
Montalbano, RV 196840; Cass. pen., sez. 1^, 5 settembre 1984,
Ippolito, RV 165520).
In conformità ai suddetti principi, deve ritenersi che il
provvedimento di revoca della misura cautelare adottato dal
Giudice all’esito di interrogatorio di garanzia, non è affetto
dalla nullità prevista dall’art. 178 c.p.p., lett. b), per violazione
delle norme inerenti la partecipazione obbligatoria del
Pubblico Ministero al procedimento, allorquando risulti che il
Pubblico Ministero è intervenuto all’interrogatorio e, interpellato
sulla richiesta di revoca, è stato posto in grado di svolgere la
sua funzione resistente. Qualora il Pubblico Ministero
interpellato si riservi di pronunciare il parere, il Giudice deve in
linea di massima attendere i prescritti due giorni di tempo,
decorsi i quali può decidere anche senza detto parere, ma, in
caso di superiori ed impellenti esigenze di rimettere
immediatamente in libertà il prevenuto, può provvedervi
immediatamente. Una conclusione di segno contrario
significherebbe, infatti, attribuire alla Pubblica Accusa
l’incondizionato potere di prolungare, anche senza motivo,
l’efficacia della misura cautelare per due giorni,
indipendentemente dalla necessità di una immediata
liberazione dell’indagato.
4. Si impone, pertanto, l’annullamento senza rinvio
dell’ordinanza impugnata.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata.

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