Cassazione penale sezione III sentenza 28 novembre 2012 n 46299
Stupefacenti, lieve entità, attenuante, consumatore abituale, valutazione
La terza sezione penale
(Presidente Squassoni – Relatore Savino)
Ritenuto in fatto
C.M. proponeva, per il tramite del difensore, ricorso per
Cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di
Bologna emessa in data 4.3.08 a conferma della sentenza del
Tribunale di Bologna, con la quale il C. era stato dichiarato
colpevole del reato di detenzione illecita al fine di spaccio di
gr 29.25 di cocaina (con principio attivo al 21.2 % pari a gr.
6.21), quantitativo suddiviso in sei involucri contenenti
complessivamente gr 5.07 custoditi all’interno del suo
appartamento e un involucro di gr 24.93 custodito all’esterno
dell’appartamento nel cortile condominiale, nel tubo della
grondaia, e di gr. 37,68 di eroina (con principio attivo al
19,82% pari a gr 7.47), quantitativo suddiviso in nove involucri
contenente contenenti complessivamente gr. 19.10, custoditi
all’interno del suo appartamento e un involucro di gr 29.27
custodito all’esterno dell’appartamento nel cortile
condominiale, nel tubo della grondaia, e condannato alla
pena di anni sei di reclusione ed Euro 30.00 di multa, oltre
pene accessorie.
Secondo la ricostruzione dei fatti contenuta nella sentenza
impugnata, a seguito di perquisizione effettuata
nell’abitazione del C., furono rinvenuti, all’interno
dell’appartamento, 5 confezioni di cocaina del peso di gr 5,
confezionate con cellophane gialla e riposte all’interno di una
busta più grande gialla, 8 confezioni di eroina del peso di gr
19 confezionate con cellophane viola e riposte in una busta
più grande sempre di colore viola, inoltre una busta di
cellophane gialla ritagliata a cerchi in più punti e una busta di
cellophane viola anch’essa ritagliata in più punti a cerchi e
ancora una candela, un rotolo di carta stagnola e due rotoli
di nastro isolante di colore nero. All’esterno dell’abitazione,
nella grondaia, vennero rinvenuti tre grossi involucri, ricoperti
di nastro isolante di colore nero, di carta stagnola e di carta.
Uno dei rotoli di nastro isolante trovato nell’abitazione aveva
la stessa larghezza lo stesso colore ed era dello stesso tipo di
quello usato per predisporre il pacco all’esterno. Nei tre
involucri trovati nella grondaia, inseriti nel pacco più grande fermato col nastro isolante, vi erano, oltre ad una bilancina di
precisione, un involucro di cellophane giallo contenente gr 25
lordi di cocaina, altro involucro di cellophane di colore viola
contenente gr 30 lordi di eroina.
Con il presente ricorso la difesa del C. deduce i seguenti
motivi:
1- violazione ed erronea applicazione della legge penale ai
sensi dell’art. 606 lett B), in relazione alla qualificazione
giuridica del fatto e al mancato riconoscimento dell’ipotesi di
cui all’art. 73 V comma d.p.r. 309/90.
2- erronea applicazione della legge penale e mancanza ed
illogicità della motivazione ai sensi dell’art. 606 co I lett B) ed
E), in ordine al mancato riconoscimento delle attenuanti
generiche.
Considerato in diritto
Il ricorso è fondato.
La censura del ricorrente involge l’esistenza di un adeguato
apparato argomentativo della sentenza in relazione alle
deduzioni difensive concernenti la sussumibilità della condotta
nell’ipotesi attenuata prevista dal comma quinto art. 73 d.p.r.
309/90.
Lamenta la difesa del ricorrente che la corte territoriale ha
omesso di considerare che solo una parte dello stupefacente
sequestrato era destinato allo spaccio; difatti, essendo il C. un
consumatore abituale, deteneva lo stupefacente in parte per
uso personale e in parte per cederlo a terzi, in modo da
ricavare dallo spaccio le dosi occorrenti per il suo bisogno
personale. Il percorso argomentativo seguito dalla Corte per
pervenire alla qualificazione giuridica del reato nella più
grave ipotesi di cui al primo comma dell’art. 73 cit. d.p.r., non
ha tenuto correttamente conto, ad avviso della difesa, dei
dati acquisiti al compendio probatorio, omettendo peraltro di
argomentare sulle caratteristiche del tutto rudimentali e prive
di organizzazione dell’attività di spaccio posta in essere dal C.,
tale da poter essere ritenuta di modesta offensività e dunque
meritevole del riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 73
co V dpr 309/90. La censura, oltreché ammissibile, in quanto
riconducibile al motivo di ricorso di cui all’art. 606 primo
comma lett E) c.p.p., è fondata.
E difatti i giudici di seconde cure hanno incentrato la
motivazione sull’appartenenza all’imputato di tutta la sostanza
stupefacente, non solo quella trovata all’interno
dell’abitazione ma anche quella rinvenuta nel tubo della
gronda, benché l’imputato, nell’atto di appello, abbia ammesso tale circostanza, negata inizialmente nel giudizio di
primo grado, limitandosi a sostenere che solo parte del
quantitativo rinvenuto era destinato allo spaccio, mentre altra
parte era detenuta per uso personale, essendo egli
consumatore abituale di stupefacente, che traeva dallo
spaccio i proventi per l’acquisto delle proprie dosi. Da tale
assunto difensivo discende lo specifico motivo di appello volto
al riconoscimento dell’attenuante di cui al comma quinto art.
73 d.p.r. 309/90, già richiesta nel giudizio di primo grado, sul
presupposto della destinazione allo spaccio di una parte sola
dello stupefacente rinvenuto nella sua disponibilità.
Orbene, a fronte di tale specifica deduzione, la sentenza
impugnata ha omesso di fornire una risposta; manca difatti
nel corpo della sentenza la benché minima argomentazione
in ordine al tale motivo di appello.
Alla stessa conclusione si deve pervenire con riguardo al
secondo motivo concernente il mancato riconoscimento
delle attenuanti generiche, oggetto di specifico motivo di
appello sul quale la sentenza impugnata non si è pronunciata,
non potendosi ritenere sufficiente a tal fine il riferimento,
sganciato dall’esame del motivo di appello, a precedenti
penali dell’imputato. La sentenza deve dunque essere
annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di
Bologna la quale dovrà motivare in ordine alla eventuale
sussistenza dei presupposti per il riconoscimento
dell’attenuante di cui all’at. 73 comma V d.p.r. 309/90 e delle
attenuanti generiche.
P.Q.M.
Annulla con rinvio davanti ad altra sezione della Corte di
appello di Bologna limitatamente all’applicabilità
dell’attenuante prevista dall’art. 73 comma quinto d.p.r.
309/90 e delle attenuanti generiche.