GLI EFFETTI DELLA VENDITA DI UN BENE FACENTE PARTE DI UNA COMUNIONE EREDITARIA

Corte di Cassazione, sezione II, con sentenza n. 737 del 19.01.2012

 di Filomena Agnese Chionna

 

Massima

“Ai sensi dell’art. 757 c.c. l’alienazione da parte di un coerede dei diritti allo stesso spettanti su alcuni beni facenti parte della comunione ereditaria non fa subentrare l’acquirente nella comunione stessa, a meno che non risulti, anche attraverso il comportamento delle parti l’intenzione di trasferire l’intera quota spettante all’alienante”.

Il fatto

Con atto di citazione notificato in data 14.01.1983 gli attori, convenivano in giudizio i comproprietari di beni ereditari al fine di sciogliere la comunione ereditaria e vendere all’asta gli stessi beni. I convenuti contestavano l’indivisibilità dei beni. Dopo lunghe vicende processuali, il 26.11.2004, veniva accertata la non comoda divisibilità del compendio immobiliare, richiamando il consulente per accertare il valore dell’intero compendio ereditario.

Alcune società avevano, nel frattempo, acquistato esclusivamente le quote dei singoli beni indivisi, e non quote ereditarie, e avendo l’alienazione solo efficacia obbligatoria, esse non potevano partecipare alla comunione. Si eccepiva che l’acquisto della quota era inteso come porzione ideale dello jus defuncti, avendo inteso i contraenti rendere la società acquirente partecipe della comunione ereditaria, sostituendola integralmente, nel rapporto di comunione con gli alienanti.

Fu rigettata la domanda di assegnazione ad uno solo dei condividendi di una parte ben individuata di detti beni con contestuale assegnazione del residuo in comunione agli altri condividenti, secondo la Corte eludendo l’art. 720 c.c.

Il quesito giuridico

La suprema Corte di Cassazione, sezione II, con sentenza n. 737 del 19.01.2012 si pronuncia in materia in materia di alienazione, da parte di un coerede, dei diritti allo stesso spettanti su alcuni beni della comunione ereditaria.

– PRINCIPI CARDINE IN MATERIA DI RETRATTO SUCCESSORIO

1) il retratto successorio è esperibile soltanto nel caso di alienazione della quota spettante al coerede o di una frazione matematica di essa;

2) l’alienazione dei diritti (o di una frazione matematica di essi) spettanti ad un coerede su un singolo bene ereditario non costituisce vendita di parte di quota ai fini dell’esercizio del retratto successorio;

3) la alienazione dei diritti (o di una frazione matematica di essi) spettanti ad un coerede su tutti i beni immobili ereditari comporta l’ingresso dell’acquirente nella comunione ereditaria, con conseguente esperibilità del retratto successorio, solo quando risulti che le parti hanno, in realtà, inteso trasferire i diritti (o una frazione matematica di essi) dell’erede su tutti i beni ereditari.

In una fattispecie particolare, questa Corte si limitò ad affermare che “la legge consente il retratto anche nel caso di cessione di parte (intesa come pars quota) di quota ereditaria” (sent. 21 agosto 1953 n. 2824).

Si è radicato l’orientamento favorevole all’esperibilità del retratto successorio nel caso di alienazione di singoli diritti ereditari quando le parti abbiano considerato gli stessi come espressione di un rapporto col patrimonio ereditario visto nel suo complesso di rapporti giuridici e passivi, in quanto in tal caso si potrebbe parlare di alienazione di parte di quota.

Fa eccezione a tale orientamento una decisione secondo la quale nella vendita, specificamente riferita ai diritti di comproprietà del coerede su determinati beni, può ravvisarsi, per presunzione iuris tantum, un trasferimento sostanzialmente rivolto a far subentrare l’acquirente nella globalità delle posizioni riconducibili alla comunione ereditaria, e, quindi, una vendita della quota ereditaria, soggetta, a norma dell’art. 732 c.c., alla prelazione ed al riscatto degli altri coeredi, solo quando detti beni esauriscano i cespiti della comunione ereditaria (Cass. 12 aprile 1983 n. 2574).

Il collegio era ostile all’orientamento secondo il quale in astratto anche la vendita dei diritti spettanti ad un coerede su singoli beni ereditari possa integrare quella alienazione di parte di quota che comporta il subentro dell’acquirente nella comunione ereditaria.

Per quale motivo se taluno vende i propri diritti su uno solo dei beni comuni, ma in funzione di quota del patrimonio, si abbia alienazione di parte di quota, con conseguente intromissione dell’estraneo nella comunione, mentre se la stessa alienazione viene compiuta senza che possa dirsi venduta una parte di quota debba negarsi tale conseguenza? Dall’art. 757 cod. civ. è ricavabile il principio generale secondo il quale la vendita dei diritti spettanti ad un coerede su un singolo bene ereditario non può avere effetti reali immediati, non si capisce perchè questa regola possa subire una eccezione se le parti hanno considerato tale diritto non a sè stante, ma in quanto frazione del patrimonio ereditario, in mancanza di una disposizione che consenta tale deroga?

Non può condividersi la decisione secondo la quale pur alienando tutti i beni componenti la quota, le parti abbiano voluto conservare all’alienante la posizione giuridica di partecipante alla comunione ereditaria (sent. 25 maggio 1973 n. 1537).

L’adesione all’orientamento criticato, poi, comporterebbe che la misura della parte di quota trasferita non sarebbe determinabile ex ante, ma solo ex post, sulla base del raffronto tra il valore dei singoli diritti trasferiti ed il valore dell’intero attivo ereditario.

Tutto ciò non vale, naturalmente, nelle ipotesi in cui risulti, anche attraverso il comportamento delle parti (rappresentato, ad es., dall’inserimento dell’acquirente nella gestione della comunione) l’intenzione delle stesse, pur attraverso la menzione dei soli beni economicamente più significativi (in genere gli immobili) di trasferire l’intera quota spettante all’alienante.

Si afferma: “Ai sensi dell’art. 757 c.c. l’alienazione da parte di un coerede dei diritti allo stesso spettanti su alcuni beni facenti parte della comunione ereditaria non fa subentrare l’acquirente nella comunione stessa, a meno che non risulti, anche attraverso il comportamento delle parti (rappresentato, ad es., dall’inserimento dell’acquirente nella gestione della comunione), l’intenzione delle stesse, pur attraverso la menzione dei soli beni economicamente più significativi, di trasferire l’intera quota spettante all’alienante”.

 

-INDIVIDUAZIONE DELLA ALIENAZIONE DI PARTE DI QUOTA AI SENSI DELL’ART 732 C.C.

La Corte di Appello ha ritenuto dover procedere a un riesame della giurisprudenza prevalente, in materia di diritto di retratto riconosciuto ai coeredi dalla norma di cui all’art. 732 c.c.

Tale diritto puòa attuarsi soltanto nel caso di alienazione (onerosa) della quota ereditaria, o di parte di essa, e non anche quando venga alienato un cespite determinato; in tal caso, infatti, data la mancanza nel coerede della titolarità esclusiva del diritto di proprietà sul singolo bene, l’efficacia della alienazione, con effetti puramente obbligatori, restava subordinata alla condizione della assegnazione, a seguito della divisione, del bene (o della sua quota parte) al coerede medesimo e quindi non può sorgere il pregiudizio (intromissione di estranei nella comunione ereditaria) che la norma in questione vuole evitare (sent. 23 aprile 2010 n. 9744; 2 agosto 1990 n. 7749; 15 giugno 1988 n. 4092; 9 giugno 1983 n. 3959).

Nel caso in cui gli elementi concreti che caratterizzano la fattispecie evidenzino, comunque, l’intento dei contraenti di sostituire nella comunione ereditaria il terzo estraneo al coerede alienante, e di considerare pertanto, in vista di una tale finalità, il bene, oggetto della traslazione, in funzione rappresentativa e come indice espressivo della quota o di parte di essa, l’esercizio del diritto non sarà in discussione né inibito, in quanto anche la traslazione di un solo bene finisce per individuare, nel caso de quo, la fattispecie presa in considerazione dall’art. 732 cit. (sent. 7 agosto 2002 n. 11881; 7 dicembre 1999 n. 13704).

– SOGGETTO GRAVATO DALL’ONERE DELLA PROVA CIRCA LA SUSSISTENZA DI UNA VENDITA DI QUOTA

Si è affermato che per poter ricadere la alienazione di singoli cespiti nella quota ereditaria, è necessario che colui che eserciti il diritto di riscatto provi la discordanza della dichiarazione negoziale rispetto alla reale volontà dei contraenti, nel senso che costoro abbiano voluto far subentrare l’acquirente, sia pure nei limiti dei singoli beni oggetto del trasferimento, in tutti i rapporti e in tutte le situazioni giuridiche attive e passive della comunione ereditaria (sent. 16 agosto 1990 n. 8304).

Invero, pur avendo le parti indicato nella vendita beni determinati o quote di essi, in realtà esse abbiano voluto considerare questi non nella loro individualità, ma in funzione rappresentativa della quota ereditaria dell’alienante o di parte di essa e abbiano perciò inteso sostituire il terzo all’erede nella comunione ereditaria, non dovendosi peraltro dimenticare che il principio generale dell’ordinamento è la libera disposizione del proprio patrimonio, mentre l’eccezione sono i vincoli tra i quali indubbiamente vi è l’obbligo di dare la preferenza ai coeredi sanzionato con il diritto di retratto attribuito a costoro(sent. 5 dicembre 1977 n. 5272; in senso sostanzialmente conforme cfr. sent. 18 marzo 1981 n. 1609). Si è anche parlato di onere della prova, da parte colui che esercita il diritto di riscatto, della discordanza della dichiarazione negoziale rispetto alla reale volontà dei contraenti, nel senso che costoro abbiano voluto far subentrare l’acquirente, sia pure nei limiti dei singoli beni oggetto del trasferimento, in tutti i rapporti e in tutte le situazioni giuridiche attive e passive della comunione ereditaria (sent. 12 aprile 1983 n. 2754; sen. 16 agosto 1990 n. 8304). Ne consegue che può parlarsi di retratto successorio in quanto e laddove sussistano elementi chiaramente sintomatici (Cass. 3 agosto 1962 n. 2348), o sicuri e convincenti (sent. 15 luglio 1966 n. 1902; sent. 9 aprile 1968 n. 1182) o una chiara ed univoca volontà (Cass. 5 dicembre 1977, cit.) in ordine agli effetti perseguiti dalle parti.

Vi sono state altre pronuncia per le quali, invece, la regola è quella della alienazione di quota (espressamente in tal senso cfr.: sent. 15 giugno 1988 n. 4092; 2 agosto 1990 n. 7749; implicitamente cfr. sent.29 aprile 1992 n. 5181), per cui il retratto successorio va escluso quando risulti che i contraenti non hanno inteso sostituire il terzo all’erede nella comunione ereditaria (sent. 2 agosto 1990, cit.), ma disporre del singolo bene, avendo considerato la res trasferita come bene a sèe stante e non come quota del patrimonio ereditario o parametro per individuare la quota di detto patrimonio in quanto tale (sent. 30 ottobre 1992 n. 11809).

– CRITERI IN BASE AL QUALE STABILIRE LA VOLONTA’ DELLE PARTI

Il giudice si deve valere di tutti gli elementi di giudizio che la fattispecie concreta presenta, considerando quelli che sono gli indici più sintomatici in materia, che vanno desunti dal tenore dell’atto, dal comportamento complessivo delle parti, dallo scopo pratico da loro perseguito e dalla consistenza del patrimonio ereditario (sent. 10 maggio 1957 n. 1632; 31 marzo 1969 n. 1055; 7 gennaio 1975 n. 22; Cass. 20 ottobre 1979 n. 5458; Cass. 13 luglio 1983 n. 4777; 22 gennaio 1985 n. 246; 15 giugno 1988 n. 4092; 2 agosto 1990 n. 7749).

Non si può tenere conto esclusivo, o preponderante, delle parole usate dalle parti, che possono essere, dal punto di vista tecnico, improprie o poco esatte, ma occorre invece effettuare, caso per caso, un’accurata indagine sulla volontà effettiva delle parti medesime (sent. 23 aprile 1966 n. 1049, con riferimento alle dichiarazioni delle parti precedenti alla alienazione).

Si può invece attribuire rilevanza alla eventuale esistenza di clausole che secondo i principi di normale prudenza le parti sono solite inserire negli atti di acquisto onde regolare tra loro le conseguenze della vendita (sent. 22 gennaio 1985, cit.).

Il giudice del merito non può, però, limitarsi a constatare che nell’atto di alienazione sia dichiarato che l’acquirente viene immesso nella situazione giuridica dell’alienante, poichè una tale affermazione, riducendosi ad una clausola di stile, non è da sola idonea a far ritenere che si sia inteso far subentrare l’acquirente nella posizione ereditaria dell’alienante (sent. 17 marzo 1975 n. 1017).

Si è riconosciuta rilevanza alla trasmissione immediata del compossesso (sent. 22 gennaio 1985, cit.), che è connotato normale, anche se non inderogabile, della vendita ad effetti reali (sent. 9 giugno 1987 n. 5042).

Secondo alcune decisioni, per stabilire se la cessione di diritti su un bene determinato costituisca o meno alienazione di quota non ha valore il silenzio dei contraenti in ordine all’eventuale assunzione di passività, dal momento che tale effetto si verifica di diritto ai sensi degli artt. 1542 e 1546 c.c. (sent. 20 febbraio 1962 n. 287; 24 luglio 1964 n. 2008; 10 settembre 1969 n. 3079). In senso contrario si è affermato (sent. 3 agosto 1962 n. 2348) che la mancanza di una esplicita previsione dell’obbligo dell’acquirente di concorrere al pagamento delle passività ereditarie potrebbe costituire la conferma della inesistenza della vendita di una parte di quota.

L’elemento costituito dal valore e dall’importanza del bene oggetto dell’alienazione, anche se considerato in rapporto alla consistenza del complesso ereditario, può costituire un indice rivelatore (sent.16 ottobre 1958 n. 3282; 30 novembre 1962 n. 3245; 31 marzo 1969 n. 1055; 21 febbraio 1979 n. 1124; 20 ottobre 1979 n. 5458; 6 maggio 1980 n. 2978; 10 ottobre 1981 n. 5321; 5 febbraio 1982 n. 661; 9 giugno 1987 n. 5042), ma non ha carattere decisivo, giacchè, come è possibile attraverso la vendita di un bene, la cui entità sia modesta in rapporto alla consistenza dell’asse ereditario, che sia inteso porre in essere una alienazione della quota ereditaria o di una parte di essa (sent. 24 luglio 1964 n. 2008), può viceversa accadere che si alieni, sia pure prò quota, un cespite che costituisca una parte rilevante dell’asse, senza che si voglia con ciò disporre della quota ereditaria (sent. 10 maggio 1957 n. 1632; 3 agosto 1962, cit.; 5 dicembre 1977 n. 5272).

Nello stesso ordine di idee si è affermato che la circostanza che il bene specificato nell’atto di vendita comprenda quasi tutta la quota ereditaria del venditore non è da sola sufficiente ad affermare la sussistenza della vendita di quota di eredità, trattandosi di elemento non univoco che, ritenendosi sufficiente, porterebbe alla conseguenza di annullare il principio della esigenza della indagine sulla effettiva volontà delle parti con le norme di ermeneutica contrattuale; in tal modo, infatti, nella vendita di bene determinato di pertinenza ereditaria si ravviserebbe sempre, con una presunzione non prevista dalla legge, la vendita, quanto meno parziale, di un quota di eredità (sent. 30 novembre 1962, cit.).

Per quanto riguarda il comportamento delle parti successivamente alla alienazione si è ritenuto che non può riconoscersi rilevanza alla circostanza che l’acquirente abbia chiesto la divisione dei beni, poichè anche nell’alienazione della proprietà dei singoli beni compresi in una comunione l’acquirente ha diritto di chiedere la divisione, surrogandosi all’alienante (sent. 17 marzo 1974 n. 1017).

Talora si è negato rilevo decisivo alla trasmissione del possesso dell’acquirente quando tale possesso sia limitato al solo bene alienato, giacchè il contratto di vendita obbliga normalmente il venditore alla consegna della cosa venduta che sia in possesso del venditore, indipendentemente dal momento in cui si verifichi, per disposizione di legge o per volontà delle parti, l’effetto reale della trasmissione della proprietà (sent. 5 dicembre 1977 n. 5272); in altre occasioni si è affermato che l’eventuale trasmissione immediata del compossesso è connotato normale, anche se non inderogabile, della vendita ad effetti reali (sent. 9 giugno 1987 n. 5042), che mal si concilia con quella situazione di aspettativa attribuita al terzo, in caso di vendita di beni determinati, fino allo scioglimento della comunione (sent. 22 gennaio 1985, cit.).

E’ pacifico che l’indagine di merito, diretta ad accertare, ai fini dell’ammissibilità del retratto successorio, se la vendita compiuta da un coerede abbia avuto per oggetto la quota ereditaria (o una sua frazione) ovvero bene determinati, costituisce apprezzamento di fatto incensurabile in sede di legittimità, se sorretta da motivazione immune da vizi logici e giuridici (sent. 4 gennaio 2011 n. 97).

Secondo l’orientamento della Cassazione, poi, la alienazione della quota di un coerede sull’unico cespite ereditario non è sufficiente a realizzare le condizioni per l’esercizio del retratto successorio, occorrendo anche in tale ipotesi accertare se le parti abbiano inteso, comunque, rendere partecipe l’acquirente di tutti i rapporti e di tutte le situazioni giuridiche attive e passive che fanno capo alla comunione ereditaria.

in alcune decisioni il criterio oggettivo acquista un peso particolare, costituivo di una presunzione a favore degli altri eredi che intendano esercitare il retratto (25 maggio 1982 n. 3181; 12 aprile 1983 n. 2574; 22 gennaio 1985 n. 246; 20 gennaio 1986 n. 369; 13 aprile 1988 n. 2934; 9 aprile 1997 n. 3049; 30 gennaio 2006 n. 1852; 28 ottobre 2010 n. 22086), in quanto, verificandosi in tale ipotesi il sostanziale esaurimento dell’intero complesso ereditario, occorre che dalla indagine circa l’effettiva intenzione delle parti emergano elementi sicuri e convincenti onde ritenere, con riferimento al contenuto complessivo del contratto ed all’atteggiamento delle parti che queste non abbiano inteso, comunque, rendere partecipe l’acquirente di tutti i rapporti e di tutte le situazioni attive e passive che fanno capo alla comunione ereditaria (sent. 24 maggio 1973 n. 1537; 25 maggio 1982 n. 3181). Tale presunzione può tuttavia essere vinta da altri elementi sintomatici di una diversa volontà delle parti, quale la mancanza di ogni riferimento alla consistenza del compendio ereditario o all’accollo di eventuali passività (sent. 23 luglio 1993 n. 8259; nel senso che non sarebbe sufficiente, per superare la presunzione, la previsione nel preliminare della stipulazione del definitivo all’esito del giudizio di divisione, cfr. sent. 2 agosto 1990 n. 7749; sulla irrilevanza del comportamento del retraente, estraneo al contratto medesimo, cfr. 9 aprile 1997 n. 3049).

Non sono infine mancate decisioni, peraltro, secondo le quali la circostanza che la alienazione abbia ad oggetto la quota dell’unico bene dell’eredità non autorizza di per sè a presumere la ricorrenza di una vendita di quota ereditaria, ma integra un mero elemento indiziario, valutabile unitamente a tutti gli altri, per stabilire se detto coerede, che invochi il riscatto, abbia assolto l’onere di provare tale vendita di quota ereditaria (sent. 20 gennaio 1986 n. 369; 2 febbraio 1988 n. 950; 29 aprile 1992 n. 5181).

– CONFINE TRA ALIENAZIONI SOGGETTE A RETRATTO E QUELLE CHE NON LO SONO

Si può in proposito ricordare che la sentenza Cass. 3 agosto 1962 n. 2348 ha negato l’esperibilità del retratto nei confronti di una alienazione dei diritti di comproprietà, pari alla metà, sull’unico immobile ereditario, perchè erano esclusi i diritti su beni mobili aventi valore di circa lire 20.000, mentre la sentenza 24 luglio 1964 n. 2008 ha ammesso l’esercizio del retratto rispetto ad una alienazione che aveva per oggetto tutti gli immobili con esclusione di mobili di scarso valore.

Per trovare una soluzione soddisfacente al problema occorre prendere le mosse dalle prime decisioni di questa Corte in tema di alienazioni di eredi su singoli beni ereditari, le quali affermarono che la parte di quota di cui all’art. 732 cod. civ. non sarebbe altro che una frazione matematica del patrimonio ereditario, considerato come complesso di rapporti giuridici attivi e passivi, per cui non darebbe luogo a retratto successorio l’alienazione di beni determinati, non potendo essere la parte che una porzione omogenea rispetto al tutto.

In senso contrario non varrebbe invocare l’art. 768 cod. civ. (il quale considera la vendita di beni singoli come vendita di parte della porzione del coerede), in quanto in tale disposizione il legislatore ha avuto cura di parlare di alienazione “porzione” o di “parte di essa” e non di alienazione di quota e ha negato a quell’alienazione il valore di conferma della divisione quando gli oggetti alienati (che però sono diventati in toto di proprietà dell’alienante) abbiano valore minimo, non in senso assoluto, ma in rapporto alla quota, che viene presa in considerazione unicamente come termine di paragone e non come oggetto della vendita (sent. 7 agosto 1946 n. 1104).

Si è anche affermato che l’esclusione del retratto successorio nel caso di vendita di diritti spettanti all’erede su un bene determinato della comunione dipende dal fatto che tale alienazione avrebbe lo stesso contenuto e la stessa natura della vendita di un bene comune in toto; in entrambi i casi l’alienazione è subordinata alla condizione sospensiva che la cosa comune ed indivisa venga assegnata in tutto o in parte al coerede alienante, secondo quanto disposto dall’art. 757 cod. civ. e quindi non produrrebbe quegli effetti reali immediati che sono il presupposto per l’esercizio del retratto successorio (sent. 7 agosto 1946, cit.; 26 novembre 1950 n. 2658; 9 luglio 1953 n. 2199).

Alcune delle fattispecie sulle quali la Cassazione era stata chiamata a pronunciarsi riguardavano, però, alienazioni in cui le parti, pur non parlando espressamente di vendita di quota, trasferivano i diritti del coerede su tutti gli immobili facenti parte della comunione ereditaria, specificamente indicati, senza far cenno dei diritti mobiliari, per lo più di scarso valore.

Di fronte a tali alienazioni si ritenne che, dal momento che non vi sono formule sacramentali da osservare, la individuazione dei beni nell’atto di vendita non è di ostacolo all’esistenza di una vendita di quota (sent. 26 novembre 1950, cit.; 9 luglio 1953, cit.).

Come l’indicazione di beni determinati non esclude che il chiamato sia ritenuto erede e non legatario, in base all’art. 588 cod. civ., quando risulti che il tastatore ha inteso assegnare quei beni come quota del patrimonio, così la indicazione di beni determinati non è di ostacolo a che vi sia alienazione di quota o di porzione della stessa (sent. 26 novembre 1950, cit.; 9 luglio 1953, cit.). Occorre perciò indagare caso per caso se le parti abbiano inteso sostituire il terzo al coerede nella comunione ereditaria oppure vendere cose determinate subordinatamente all’attribuzione di esse al coerede venditore in sede di divisione, tenendo conto anche del fatto che le parti potrebbero avere maliziosamente mascherato nelle forme dell’alienazione di cose determinate l’intendimento di realizzare una cessione di quota ereditaria (sent. 9 luglio 1953, cit.).

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