“Cara moglie ti scrivo……’”
Quando la lettera di addio esclude l’antigiuridicità del fatto
Massima
Per ritenere la “giusta causa” di allontanamento dal domicilio domestico, da parte del marito, è
sufficiente una lettera di addio alla moglie in cui lo stesso giustifica la sua scelta con riferimento ad
una situazione di intenso disagio nei rapporti con il proprio coniuge.
Sintesi del caso
Con sentenza del 06 ottobre 2006, la Corte di Appello di Catania, confermava la pronuncia di condanna emessa dal Tribunale sezione distaccata di Giarre nei confronti del signore. S.g. per il reato di cui all’art. 570 comma 1, c.p.. In particolare il giudice di secondo grado con una motivazione sintetica ha ravvisato la sussumibilità della condotta dell’imputato nel reato di cui all’art. 570 c.p, avendo riconosciuto l’allontanamento dal domicilio domestico come una delle condotte contrarie all’ordine ed alla morale della famiglia.
L’imputato ha proposto ricorso avverso la sentenza di secondo grado per tre motivi. Con il primo il ricorrente lamenta la nullità della notifica di avviso di deposito dell’estratto contumaciale presso il difensore e non nel domicilio eletto. Oggetto della seconda doglianza era rappresentato dalla carenza di motivazione in ordine al motivo di appello, con cui si impugnava altresì l’ordinanza di ammissione della lista testi presentata dalla parte civile prima della costituzione. Sotto il profilo sostanziale il ricorrente deduceva la erronea applicazione della legge penale ai sensi dell’art. 570 comma 1 c.p. e di seguito la insufficiente motivazione per avere riconosciuto la penale responsabilità dell’imputato senza tuttavia argomentare sulle prove documentali prodotte dalla difesa dell’imputato sulle ragioni giustificative dell’allontanamento. Da ultimo, lamentava la concessione delle attenuanti generiche. Ed invero considerata la peculiarità fattuale in cui si sostanzia la fattispecie, il giudice di appello era tenuto a valutare gli elementi di prova introdotti dall’imputato, atteso che l’allontanamento dal domicilio perde la sua rilevanza penale, se ricorre una giusta causa, una situazione di fatto di conflittualità relazionale, che ammetta l’abbandono del domicilio quale scelta ineluttabile ed ineludibile, laddove il proseguo della vita di coppia nello stesso ambiente genera spesso dei disagi di gran lunga peggiori, rispetto all’allontanamento. Letto il ricorso la Suprema Corte, ha ritenuto fondato l’atto di impugnazione per il terzo motivo, atteso che il giudice di merito ha ravvisato la penale responsabilità della condotta, senza valutare la situazione in cui esso si è verificato, al fine di individuare la presenza di cause di giustificazione, per impossibilità, intollerabilità o penosità della convivenza. Nel caso de quo non vi è stata un attenta disamina dei motivi che hanno condotto l’imputato a lasciare il domicilio, nonostante lo stesso prima di andare via abbia lasciato alla moglie una lettera in cui spiegava le ragioni del suo disagio. Conclude pertanto il giudice di legittimità, che la Corte di Appello, in presenza di questo elemento documentale, avrebbe dovuto accertare la sussistenza di una giusta causa. Pertanto la sentenza di secondo grado viene annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello, per un nuovo giudizio che tenga espressamente conto di quanto segnalato.
Quaestio iuris.
La questione oggetto di disamina è costituita dalla rilevanza penale della condotta di allontanamento dal domicilio domestico da parte di uno dei coniugi. Ai sensi dell’art. 570 comma 1 c.p. viene punita la condotta di chiunque abbandonando il domicilio domestico o serbando una condotta contraria all’ordine o alla morale della famiglia si sottrae agli obblighi di assistenza.
Sebbene gli obblighi discendenti dal coniugio non siano espressamente elencati, è d’uopo evidenziare che il legislatore penale fa rinvio agli art. 29 Cost. ed agli art. 143 e 148 c.c., e quindi agli obblighi di fedeltà assistenza morale e materiale, collaborazione, coabitazione e contribuzione, ciascuno secondo le proprie capacità. La struttura ontologica della disposizione in esame individua due modalità di realizzazione della condotta, l’ipotesi di abbandono del domicilio, l’assunzione di una condotta contraria all’ordine ed alla morale della famiglia. La genericità del dettato legislativo anche con riferimento alla previsione di cui al 1° comma ha sollevato dei dubbi sulla rilevanza penale della condotta nell’ipotesi di allontanamento dal domicilio domestico, se siffatto comportamento non è integrato dalla violazione degli altri obblighi discendenti dal vincolo coniugale. Invero il dovere di coabitazione discende dall’art. 143 c.c., che, sancisce l’obbligo per i coniugi di fissare il luogo di coabitazione secondo le esigenze di entrambi. Con la riforma del diritto di famiglia, viene superato l’obbligo della moglie di seguire il marito dovunque egli ritenesse opportuno fissare la propria dimora, essendo la condivisione fisica degli spazi non solo rimessa alla libera valutazione di entrambi, ma lasciando altresì la possibilità ai coniugi di fissare anche due domicili differenti. Secondo autorevole dottrina l’obbligo di coabitazione si sostanzia quindi nel divieto di ciascun coniuge di riservare a se stesso una dimora, dalla quale l’altro viene escluso e quindi di scegliere il luogo in cui maturano gli affetti e gli interessi fondamentali tenuto conto dell’esigenza dell’altro e non dettato da un mero capriccio. Pertanto l’art. 570 sanziona il comportamento del coniuge che, contrariamente all’indirizzo familiare concordato e quindi a quanto stabilito in ordine alla residenza familiare, si allontani o abbandoni la casa coniugale disattendendo non solo alla esigenze dell’altro coniuge quanto al preminente interesse della famiglia. Riflesso civilistico della previsione incriminatrice è l’art. 146 c.c. che prevede la sospensione del diritto all’assistenza morale e materiale nei confronti del coniuge, che allontanatosi senza giusta causa , rifiuti di tornarvi. La perdita del diritto al mantenimento da parte del coniuge che fugge è quindi correlata alla mancanza di una giusta causa di allontanamento ed al rifiuto di quest’ultimo di ritornarvi, nonostante l’espresso invito del coniuge abbandonato a rientrare nel domicilio domestico. A rendere penalmente rilevante la condotta del coniuge che fugge è la mancanza di una giusta causa. La genericità di siffatta accezione è delimitata dalla previsione di cui al 2°comma dell’art. 156 c.c., che qualifica come giusta causa di allontanamento la proposizione della domanda di separazione o di annullamento, o di cessazione degli effetti civili del matrimonio. Pertanto, essendo implicito nel richiamo alla domanda di separazione o divorzio, la sussistenza di una situazione fattuale che rende impossibile la prosecuzione della convivenza, la giurisprudenza di legittimità ha esteso la nozione di giusta causa ricomprendendovi anche l’ipotesi in cui, pur non essendo ancora pendente un giudizio di separazione o di divorzio, esistono ragioni oggettive di carattere interpersonale che rendono intollerabile la prosecuzione della vita in comune. Invero metro di valutazione degli elementi fattuali indicativi di una giusta causa è rappresentato dai principi enucleati negli artt.145, 146, e 151 c.c., e quindi dalla sopravvenienza di una crisi coniugale con evidenti riflessi e nella convivenza e nell’educazione della prole. Pertanto il giudice penale è chiamato ad esaminare le condizioni fattuali da cui è scaturito il domicilio domestico, ed il profilarsi di una conflittualità accesa tra i congiunti.
Sotto il profilo giuridico, si è dibattuto sulla reale natura della nozione di giusta causa e della categoria in cui collocarla. Autorevole dottrina ha sussunto l’ipotesi de quo in seno alle cause di giustificazione codificate, in particolare nella legittima difesa o stato di necessità. Un altro indirizzo ha riqualificato la giusta causa come scriminante non codificata. Accedendo ad una ricostruzione alternativa e parallela, che esclude l’obbligo di coabitazione se sussiste una situazione di intollerabilità, la giusta causa perde la sua qualifica di esimente non codificata, e di seguito si ravvisa l’incompatibilità tra l’abbandono dal domicilio e la giusta causa. Sul piano processuale la diversa lettura che si offre della nozione in esame determina una diversa distribuzione dell’onere probatorio. Secondo la dottrina, se tale formula letterale è intesa come causa di giustificazione non codificata deve essere provata dall’imputato, se invece la carenza di una condizione fattuale che rende impossibile la convivenza è intesa come elemento costitutivo in negativo della ipotesi di reato, spetta al giudice riscontrarne la sussistenza.
Proseguendo nell’analisi della struttura del reato, si osserva che la condotta consiste nell’abbandono del domicilio e l’evento nella sottrazione agli obblighi di assistenza che presuppongono la coabitazione. Pertanto dall’allontanamento dal domicilio domestico ne deve derivare la inottemperanza agli obblighi di assistenza nei confronti del congiunto e della prole. Recuperando la nozione etimologica del termine abbandono, di derivazione francese “vendre a bandon”, (mettere al bando, lasciare in balia), la condotta contestata consiste nel lasciare privo di aiuto o di protezione le persone destinatarie di assistenza economica morale ed affettiva. Soggetto attivo del reato è il coniuge, il genitore che trascura le esigenze e gli interessi dei componenti della famiglia. Resta da chiarire, però, al di là della giusta causa, se l’allontanamento dal domicilio non correlato all’inosservanza degli obblighi di assistenza possa comunque assurgere ad integrare gli estremi del reato.
La fattispecie di reato inquadrata nel primo comma può altresì delinearsi anche in una condotta contraria all’ordine ed alla morale della famiglia. La genericità del disposto normativo rende necessaria una adeguata lettura interpretativa che permetta di chiarire in primo luogo cosa si intende per ordine e morale della famiglia. Pur non essendo oggetto della analisi che qui ci attende, è d’uopo, solo per garantire una visione più ampia del contesto prescrittivo, rammentare che l’art. 570 c.p. presenta una struttura peculiare, contenendo la previsione al 2° comma di ulteriori fattispecie di reato. il comma 2 sanziona al n.1 la malversazione dei beni del figlio minore o del coniuge al n.2 la omessa prestazione dei mezzi di sussistenza ai discendenti di età minore, inabili al lavoro, agli ascendenti o al coniuge che non si sia separato per sua colpa. Secondo un indirizzo minoritario, l’art. 570 era stato definito come una norma a più fattispecie, trattandosi di un unico precetto che può essere disatteso con condotte alternative tra loro. Secondo tale modus interpretandi la distinzione tra obblighi materiali e morali non avrebbe alcun rilievo, tenuto conto che il comportamento penalmente rilevante può tradursi nella inosservanza di entrambi o di uno soltanto. Se viene qualificato come ipotesi di reato unico a condotte alternative, le ipotesi di cui comma 2 assumono la natura di circostanze aggravanti del reato, perdendo la loro autonoma rilevanza. Invero, al di là di alcuni aspetti sintattici, adottati dal legislatore per indicare la previsione della procedibilità a querela del delitto, eccetto la ricorrenza del comma 2 n. 1 e 2, se commesso nei confronti dei minori, la ragione principale che muoveva la dottrina ad accreditare la tesi unitaria era costituita dall’intento di escludere l’ipotesi di concorso di reati che deriverebbe dalla contestazione dei singoli commi come autonome fattispecie anziché quali circostanze aggravanti di reato.
Riconosciuta pacificamente la sussistenza di tre fattispecie autonome, resta ancora non sopito il dibattito sulla natura degli obblighi di assistenza violati con la disposizione di cui al 1° comma, rispetto a quelli disattesi con le condotte di cui al 2° comma n.1 e 2. Secondo una prima lettura interpretativa, il legislatore aveva differenziato le due condotte ripartendo cosi nella prima ipotesi la violazione degli obblighi di natura morale mentre nella seconda disposizione quelli di natura materiale. Ma una tale bipartizione, oltre a delimitare la rilevanza penale della condotta di sottrazione agli obblighi di assistenza materiale alle uniche ipotesi indicate nel secondo comma, privando di qualunque significatività penale qualunque condotta diversa da quella prevista, per converso finirebbe per ricondurre nell’alveo applicativo del primo comma qualunque inottemperanza all’assistenza di carattere morale. Invero il testo della norma non si presta a questa divisione che se attuata renderebbe incerto il confine applicativo del primo comma. La nozione di assistenza morale, per la sua genericità, e indeterminatezza, potrebbe essere facilmente riempita di contenuti ed aspetti che, se inerenti la vita di coppia, nulla incidono sul piano penale. La dottrina ha ravvisato nella stessa natura degli obblighi di carattere morale il rischio di allargare, a dismisura la sfera del penalmente rilevante, ricomprendendovi situazioni fattuali di vario tipo. Le incomprensioni, la scarsa sensibilità mostrata da un coniuge verso i problemi dell’altro, le giuste intese sessuali, se nell’ipotesi della separazione giudiziale, sono circostanze fattuali, che giustificano la interruzione della convivenza, sotto il profilo penale non sono idonee spesso a superare il piano dell’offensività ed a volte anche del fatto. Se le questioni sentimentali ed interiori non possono trovare spazio nella disciplina di cui all’art. 570, è peraltro rimessa anche alla sensibilità del giudice la valutazione complessiva dei fatti di causa, ricercando nella condotta contestata una mancanza di interesse e di attenzione nella cura e crescita dei figli quanto nel rispetto dell’altro coniuge. ed invero nel caso in esame, la Cassazione ha ritenuto che la sentenza di secondo grado era approdata ad un giudizio di conferma senza esaminare attentamente la sfera fattuale in cui erano collocati e se da quest’ultimi era possibile desumere una diversa ricostruzione.
La nozione di giusta causa diviene sia nella disciplina penale ma soprattutto in quella civile un elemento fondamentale, che, permette di contenere i limiti di richiesta di addebito in caso di allontanamento di un coniuge. in sede di separazione il giudice è chiamato a verificare l’assenza di cause giustificative dell’abbandono che possono essere integrate da condizioni di invivibilità del rapporto di coppie e pertanto legate a situazioni interpersonali di varia natura (la scoperta di una relazione extraconiugale, la mancanza di intesa sessuale, il reiterarsi di atteggiamenti violenti dell’uno verso l’altro coniuge).
Normativa di riferimento
Art. 570 c.p
Art. 145 c.c.
Art. 146 c.c.
Art. 151 c.c.
Dottrina
Francesco Giuseppe Catullo “Diritto penale della famiglia” Padova, 2012
Fiandaca Musco “Diritto penale” Parte speciale, Bologna, 2010.
Giurisprudenza Conforme
Cass. pen 2004/44614
Giurisprudenza Difforme
Cass. pen 2009/14981.
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE VI PENALE
Sentenza 31 maggio – 11 settembre 2012, n. 34562
(Presidente Milo – Relatore Fidelbo)
Ritenuto in fatto
1. Con la decisione in epigrafe indicata la Corte d’appello di Catania ha confermato la sentenza del
6 ottobre 2006 con cui la Sezione distaccata di Giarre aveva condannato S.G. alla pena di Euro
900,00 di multa in ordine al reato di cui all’art. 570 comma 1 c.p., per essersi sottratto agli obblighi
di assistenza inerenti la potestà genitoriale e alla qualità di coniuge.
2. L’imputato, tramite il proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione con cui ha dedotto i
seguenti motivi:
‐ nullità della notifica dell’avviso di deposito dell’estratto contumaciale, eseguita presso il
difensore anziché presso il domicilio eletto in Riposto;
‐ omessa motivazione in ordine al motivo dedotto in appello e riguardante la violazione dell’art.
465 c.p.p., per avere il giudice di primo grado ammesso i testimoni indicati dalla parte civile nella
lista depositata prima della costituzione stessa;
‐ vizio di motivazione ed erronea applicazione dell’art. 570 c.p., in quanto la Corte territoriale ha
giustificato la colpevolezza dell’imputato in relazione alla condotta di abbandono del domicilio
domestico, senza considerare, anche per una mera confutazione, i motivi addotti per giustificare
un tale comportamento. Peraltro, si evidenzia come la giurisprudenza di legittimità ha in più
occasioni ritenuto che l’abbandono del domicilio coniugale può integrare il reato di cui all’art. 570
c.p. solo In assenza di una giusta causa, che può essere integrata anche da ragioni di carattere
interpersonale tra i coniugi che non consentano la prosecuzione della vita in comune;
‐ vizio di motivazione e violazione dell’art. 62‐bis c.p., lamentando la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche.
Considerato in diritto
3. Il ricorso è fondato con riferimento al terzo motivo proposto.
La Corte d’appello, con motivazione sintetica, ha ritenuto sussistente il reato di cui all’art. 570
comma 1 c.p. per l’allontanamento dell’imputato dall’abitazione coniugale.
Si osserva che il primo comma dell’art. 570 c.p. riconduce, anche lessicalmente, l’abbandono del
domicilio domestico a una delle possibili condotte contrarie all’ordine o alla morale delle famiglie,
richiedendo che la condotta di allontanamento si connoti di disvalore etico sociale, sicché rende
punibile non l’allontanamento in sé, ma quello privo di una giusta causa.
Ne consegue che il giudice non può esaurire il proprio compito nell’accertamento del fatto storico dell’abbandono, ma deve ricostruire la situazione in cui esso s’è verificato, onde valutare la presenza di cause di giustificazione, per impossibilità, intollerabilità o estrema penosità della convivenza.
Una tale ricostruzione non risulta compiuta nella decisione impugnata, che dopo aver dato atto
che l’imputato non ha fatto venire meno i mezzi di sussistenza ai figli minori, ritiene, apoditticamente, ingiustificato l’abbandono del domicilio domestico, senza prendere in alcuna considerazione la lettera lasciata alla moglie, in cui lo S. giustifica la sua scelta con riferimento ad una situazione di intenso disagio nei rapporti con il proprio coniuge. In presenza di questo elemento, che sembra deporre per l’esistenza di una situazione di intollerabilità della vita
coniugale, la Corte territoriale avrebbe dovuto, a maggior ragione, accertare la presenza di una giusta causa.
A tanto dovrà dunque provvedere il giudice del rinvio.
Pertanto, la sentenza deve essere annullata con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Catania per nuovo giudizio, che tenga conto di quanto sopra indicato.
4. La altre doglianze devono intendersi assorbite dall’accoglimento del motivo esaminato.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della Corte d’appello di Catania per nuovo giudizio.