N. 02688/2014 REG. PROV. COLL.

N. 07664/2013 REG. RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7664 del 2013, proposto da:
Nunziantonio Purgatorio, rappresentato e difeso dall’avv. Felice Laudadio, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Alessandro III, n.6;

contro

A.L.S.I.A. – Agenzia Lucana di Sviluppo ed Innovazione in Agricoltura, in persona del legale rappresentante pro-tempore, non costituita;
Vincenzo Capece, rappresentato e difeso dall’avv. Giuseppe Buscicchio, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Giancarlo Viglione in Roma, Lungotevere dei Mellini, n. 17;
Ermanno Pennacchio, Sergio Gallo, Rosanna Gargiulo, Pietro Zienna, Arturo G. Caponero, Mario Sarzario, non costituiti;

per la revocazione

della sentenza del CONSIGLIO DI STATO – SEZ. III n. 1135/2013, resa tra le parti, concernente graduatoria finale concorso interno per sei posti di dirigente.

 

Visti il ricorso per revocazione e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Vincenzo Capece;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 30 gennaio 2014 il Cons. Paola Alba Aurora Puliatti e uditi per le parti gli avvocati Laudadio e Buscicchio;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO

1. Con deliberazione n. 411 del 29.09.1999, l’Agenzia Lucana di Sviluppo e di Innovazione in Agricoltura (d’ora in poi. A.L.S.I.A.), con sede in Matera, approvava il bando di concorso, riservato al personale di ruolo alle dipendenze dell’A.L.S.I.A., per la copertura di n. 6 posti vacanti nella qualifica dirigenziale. Al concorso partecipavano, tra gli altri, il dott. Purgatorio e l’ing. Capece.

All’esito della procedura concorsuale, la Commissione formulava la graduatoria di merito dei candidati risultati idonei, nella quale il dott. Purgatorio risultava inserito al 10° posto con punti 70,65 e l’ing. Capece al 12° posto con punti 70,45.

Con deliberazione dell’Amministratore unico n. 518 del 24.9.2001, l’A.L.S.I.A. approvava la graduatoria finale del concorso così come formulata dalla Commissione.

2. Avverso detta deliberazione, ed i presupposti atti della procedura concorsuale, proponevano autonomi ricorsi al T.A.R. per la Basilicata i concorrenti Purgatorio e Capece.

L’adito T.A.R., con sentenze n. 152/02 (quanto al ricorso proposto da Capece) e n.154/02 (quanto al ricorso proposto da Purgatorio), entrambe depositate il 19.2.2002, dichiarava inammissibili i ricorsi per difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo.

Quindi, i ricorrenti si rivolgevano al Giudice del Lavoro, promuovendo, come per legge, il tentativo di conciliazione della lite.

2.1. Per quanto concerne l’ing. Capece, il tentativo di conciliazione andava a buon fine (come da processo verbale del 17.4.2002), con il riconoscimento di ulteriori p.ti 0,50 per la voce “altre attività professionali”. Quindi, l’A.L.S.I.A., con deliberazione dell’Amministratore unico n. 145 del 7.5.2002, prendeva atto del contenuto del suddetto processo verbale; conseguentemente, modificava la graduatoria formulata dalla Commissione esaminatrice, attribuendo all’ing. Capece punti 18,95 per i titoli (in luogo dei 18,45 previsti dalla originaria graduatoria) e complessivi punti 70,95 (in luogo di 70,45).

Per effetto della disposta modifica della graduatoria, l’ing. Capece veniva così posizionato al 10° posto e il dott. Purgatorio all’11° .

2.2. Con successiva deliberazione n. 361 del 15.10.2002, l’A.L.S.I.A., escludeva definitivamente dalla graduatoria i concorrenti Montemurro e Buonsanti e, conseguentemente, l’ing. Capece si collocava all’8° posto, mentre il dott. Purgatorio al 9° posto.

2.3. Con successiva deliberazione dell’Amministratore unico n. 56 dell’11.3.2003, l’A.L.S.I.A., in sede di riesame degli atti concorsuali approvati con la richiamata deliberazione n. 518/2001, modificava il punteggio, relativamente ai titoli di servizio di cui al punto A.2 della Tabella A allegata al bando di concorso, originariamente attribuito al dott. Purgatorio, cui venivano riconosciuti complessivi “punti 16,21 (punti 14,50 per anni 14 e mesi 6 di servizio di ruolo e punti 1,71 per anni 3 e mesi 5 di servizio pre-ruolo..”, in luogo di p.ti 17,00. Per l’effetto, il dott. Purgatorio veniva retrocesso al 12° posto della graduatoria, con un punteggio complessivo pari a p.ti 69,86.

2.4. Con ricorso datato 8.4.2003, il dott. Purgatorio, il cui tentativo di conciliazione non era andato a buon fine, adiva il Tribunale di Matera in funzione di Giudice del Lavoro, lamentando la pretesa illegittima attribuzione di un punteggio inferiore a quello che gli sarebbe spettato, nonché l’ illegittima attribuzione all’ing. Capece di un punteggio superiore a quello originariamente assegnatogli.

2.5. Il Giudice del Lavoro, con sentenza n. 340/06 del 6/6/2006, accoglieva in parte il ricorso, limitatamente alla domanda concernente l’impugnazione della richiamata deliberazione n. 56/2003 (dichiarata illegittima e, conseguentemente, disapplicata), mentre dichiarava il proprio difetto di giurisdizione in merito alle doglianze relative all’espletamento della procedura concorsuale.

2.6. Avverso tale decisione, l’A.L.S.I.A. ed il dott. Purgatorio proponevano, rispettivamente, gravame principale ed incidentale, e la Corte di Appello di Potenza, con sentenza n. 234/07 del 20.4.2007, in accoglimento del gravame principale, dichiarava il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario anche in ordine alla domanda concernente l’impugnazione della deliberazione n. 56/2003, emanata in esercizio di autotutela.

2.7. Veniva, pertanto, adita dal dott. Purgatorio la Corte di Cassazione per la risoluzione del conflitto negativo di giurisdizione, sorto a seguito delle citate sentenze del T.A.R. per la Basilicata n. 154/02, del Tribunale di Matera n. 340/06 e della Corte di Appello di Potenza n. 234/07.

Con sentenza n. 19510 del 18 luglio 2008, la Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, dichiarava la giurisdizione del Giudice amministrativo.

3. Di conseguenza, con ricorso iscritto al N.R.G. 474/2008, il dott. Purgatorio adiva nuovamente il T.A.R. per la Basilicata chiedendo: a) l’annullamento, per quanto di ragione, degli atti della procedura concorsuale; b) il risarcimento dei danni subiti.

L’ing. Capece si costituiva in giudizio proponendo, altresì, ricorso incidentale.

4. Con sentenza n. 126/2012 del 13 marzo 2012, il T.A.R. per la Basilicata, accoglieva il ricorso principale e per l’effetto annullava il provvedimento dell’Amministratore unico dell’A.L.S.I.A. n. 56/2003, nella parte in cui è decurtato di 0,79 punti il punteggio originariamente attribuito al dott. Nunziantonio Purgatorio e annullava, altresì, la graduatoria di concorso e gli atti di valutazione dei titoli dei candidati, effettuata con la deliberazione n. 518 del 24 settembre 2011, nella parte in cui si attribuivano al dott. Purgatorio 70,65 punti, anziché 72,9, accogliendo anche la domanda risarcitoria.

5. L’ing. Capece impugnava la sentenza del T.A.R. Basilicata n. 126/2012, assumendone l’erroneità sotto molteplici profili.

Si costituiva in giudizio il dott. Purgatorio chiedendo il rigetto dell’appello e proponendo appello incidentale nella parte in cui il primo giudice aveva respinto alcune censure sollevate con il suo ricorso di primo grado e accolto, invece, il secondo e terzo motivo del ricorso incidentale proposto dall’ing. Capece.

5.1. Con sentenza n. 1135/2013, depositata in data 25 febbraio 2013, il Consiglio di Stato, Sez. III, così testualmente pronunciava: “- accoglie l’appello principale dell’ing. Capece nei termini e limiti di cui in motivazione; – accoglie parzialmente l’appello incidentale del dott. Purgatorio e dichiara tardivo il ricorso incidentale in primo grado dell’ing. Capece; – per l’effetto, in riforma della sentenza appellata respinge il ricorso originario proposto dal Purgatorio, dichiarato inammissibile il ricorso incidentale presentato dall’ing. Capece; – dichiara che al dottor Purgatorio spetta il punteggio già attribuito dall’amministrazione, di punti 69,86, inferiore a quello riconosciuto all’ing. Capece, al quale sono attribuiti punti 70,95; per l’effetto, l’ing. Capece conserva la posizione di preminenza nella graduatoria- respinge la domanda risarcitoria presentata dal dott. Purgatorio.

6. Con ricorso per revocazione, ex art.106 del C.P.A., il dott. Purgatorio ha impugnato la sentenza di questa Sezione n.1135/2013, deducendo che il Consiglio di Stato è incorso in errore di fatto che emergerebbe dal documentale agli atti del giudizio, che dimostrerebbe la correttezza della pronuncia di primo grado.

7. Si è costituito in giudizio l’ing. Capece, chiedendo il rigetto del ricorso.

8. All’udienza del 30 gennaio 2014, la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile, non ricorrendo l’errore di fatto revocatorio che ai sensi dell’art. 106 c.p.a consente di rimettere in discussione il contenuto di una sentenza.

Va ricordato che, secondo giurisprudenza consolidata, da ultimo ribadita dalla pronuncia dell’Adunanza Plenaria n. 5 del 24.1.2014, l’errore di fatto, idoneo a fondare la domanda di revocazione ai sensi dell’art. 106 c. proc. amm., deve essere caratterizzato: a) dal derivare da una pura e semplice errata od omessa percezione del contenuto meramente materiale degli atti del giudizio, la quale abbia indotto l’organo giudicante a decidere sulla base di un falso presupposto di fatto, facendo cioè ritenere un fatto documentalmente escluso ovvero inesistente un fatto documentalmente provato; b) dall’attenere ad un punto non controverso e sul quale la decisione non abbia espressamente motivato; c) dall’essere stato un elemento decisivo della decisione da revocare, necessitando perciò un rapporto di causalità tra l’erronea presupposizione e la pronuncia stessa. L’errore deve, inoltre, apparire con immediatezza ed essere di semplice rilevabilità, senza necessità di argomentazioni induttive o indagini ermeneutiche.

Nella fattispecie, non ricorrono i suddetti requisiti.

1.1 – Con il primo motivo di revocazione, il dott. Purgatorio si duole del fatto che il giudice d’appello abbia obliato l’esistenza documentale agli atti del giudizio dalla quale emergeva incontrovertibilmente la fondatezza del terzo motivo del ricorso proposto in primo grado, e, pertanto, lamenta l’erroneo mancato riconoscimento del punteggio per il servizio prestato alle dipendenze dell’ESAB dall’1.1.1982 fino al 1° giugno 1985, da qualificarsi come “servizio di ruolo” di VII livello.

Si tratterebbe di una serie di documenti, tra cui, innanzitutto, il documento n. 25 depositato dinanzi al Tar Basilicata, ossia la delibera di Giunta regionale avente ad oggetto “legge n. 285/1977 – immissione nel ruolo speciale temporaneo regionale ai sensi dell’art. 6 ter della l. 16.4.1981, n. 140 e della l.r. n. 3 del 25.1.1982”, con la quale l’Amministrazione avrebbe disposto “di immettere nel ruolo speciale temporaneo regionale di cui alla l.r. n. 3/1982, tutti i giovani aventi diritto con decorrenza 1.1.1982, collocandoli secondo l’articolazione delle graduatorie uniche regionali di cui all’art. 6 della l.r. n. 43/1980; tra i nomi inseriti nel prospetto A) vi è quello del dott. Purgatorio.

La sentenza n.1135/2013, entrando nel merito della questione, al punto 10. della parte in diritto, ha evidenziato che, contrariamente a quanto asserito dal dott. Purgatorio, sulla avvenuta immissione dei giovani assunti ex lege n. 285/1977 nel “ruolo unico della Regione Basilicata” o nel “ruolo speciale temporaneo”, non vi è traccia di provvedimento necessariamente costitutivo, come tutti i provvedimenti di immissione in ruolo, ma solo della esistenza di graduatorie uniche regionali, di cui alla l.r. n. 43/1980.

Afferma, ancora, la sentenza che “ è vero che la Regione Basilicata aveva avviato il procedimento per la collocazione degli interessati nel ruolo speciale temporaneo, ma è pur vero che tale procedimento veniva interrotto e mai concluso…(omissis)..di tale collocazione o iscrizione, ad opera, si ripete, di un provvedimento costitutivo di Giunta regionale, non vi è traccia”.

In effetti, il doc. n. 25 agli atti del fascicolo di primo grado, ridepositato in questa sede in data 7.11.2013, che secondo il dott. Purgatorio il giudice d’appello avrebbe ignorato, è la bozza di una delibera di Giunta regionale, avente ad oggetto l’immissione nel ruolo speciale temporaneo regionale ai sensi dell’art. 6 ter della l. 16.4.1981, n. 140, priva però di data e numero, perciò in difetto di elementi costitutivi essenziali alla validità ed efficacia dell’atto.

La sentenza riconosce l’inserimento nel “contingente unico regionale” degli idonei iscritti nelle graduatorie che non avevano trovato formale sistemazione presso gli organici dei singoli enti, ma rileva, nel contempo, che l’immissione in ruolo è avvenuta solo nel 1985.

La sentenza ricostruisce le tre fasi dell’inserimento lavorativo dei giovani, secondo la speciale normativa ex lege 285/1977, distinguendo il momento dell’assunzione con contratto di formazione lavoro ex art. 7 della l. 285/1977, dalla fase dell’iscrizione nella graduatoria degli idonei, a seguito di superamento di apposito esame, che consente ai giovani di continuare a prestare attività lavorativa con rapporti a tempo indeterminato fino all’immissione in ruolo; dalla fase, infine, della immissione definitiva nei ruoli, allorchè si verificano vacanze nei posti o in posizione soprannumeraria.

La posizione del dott. Purgatorio, nel periodo considerato, è corrispondente alla fase intermedia.

A conforto di tale conclusione, la sentenza si rifà al fascicolo personale del dott. Purgatorio e cita la certificazione (nota prot. n. 4860) del 15.6.2012, a firma del dirigente area affari generali e del personale dell’A.L.S.I.A. ed altre attestazioni pregresse.

A tal riguardo, il dott. Purgatorio, a pag. 22 del ricorso per revocazione, rileva che le certificazioni avevano costituito oggetto di denuncia per falsificazione presso la Procura della Repubblica di Matera in data 5.6.07 e di altra successiva in data 16.7.2012, ulteriormente integrata il 4.11.2013.

Non risulta, tuttavia, che fosse stato provato in appello l’esito positivo di quelle denunce.

Anche sotto tale profilo, pertanto, la deduzione del ricorrente non è fondata.

1.3 – Gli altri documenti agli atti del giudizio che comproverebbero, secondo il ricorrente, l’errore di fatto in cui è incorso il giudice d’appello, non qualificano in modo evidente ed immediatamente percepibile il servizio per il periodo in questione come “servizio di ruolo”, tanto da potersi configurare l’errore di fatto revocatorio.

Invero, dagli atti elencati a pag. 23 del ricorso per revocazione si evince che il servizio in questione è stato prestato nel VII livello, e come tale è stato retribuito (nota prot. 14999/rag. 2 del 7.9.1983); che il ricorrente risulta iscritto nella graduatoria regionale ad esaurimento ex l.r. 43/1980 (nota prot. 178776/71°5 dell’11.10.2012); che il servizio non di ruolo reso dai giovani ex l. 285/1977 è valido a fini economici (delibera 2411 del 24 aprile 1990); l’attribuzione di livello economico differenziato per l’anno 1990 con punti 73,30 per riconoscimento di anzianità di servizio (deliberazione Comitato Esecutivo ESAB n. 297/E del 13 ottobre 1993).

Nessuno di tali atti, dunque, dimostra in modo palese ed evidente l’avvenuta immissione in ruolo con decorrenza 1.1.1982.

L’errore revocatorio, si ribadisce, deve essere di immediata percezione e non richiedere alcun intervento ermeneutico-argomentativo in sostituzione del giudizio svoltosi in appello.

2. Col secondo motivo di ricorso, il dott. Purgatorio lamenta l’errore di percezione del contenuto degli atti di giudizio per quanto riguarda la censura sub B) dell’atto di appello dell’ing. Capece (valutazione del periodo lavorativo prestato dal dott. Purgatorio dall’1.1.1999 al 20.12.1999, che, ad avviso del giudicante, non avrebbe potuto avvenire ai sensi del punto A.2 del bando, con attribuzione di un ulteriore punto, essendo stato già conteggiato).

Lamenta il dott. Purgatorio che la sentenza avrebbe unificato le censure relative a due diversi periodi di servizio, derivanti da lesioni di diverse pretese del bene della vita, mentre autonoma rilevanza ai fini dell’attribuzione del punteggio avrebbero il servizio prestato dall’1.1.1999 al 20.12.1999, ed il servizio corrente dall’1.1.1982 al 31 maggio 1985.

Ritiene il Collegio che non si possa parlare di erronea percezione degli atti di causa.

Il Giudice di appello non ha confuso il periodo di servizio 1.1.1999/20.12.1999 con il periodo 1.1.1982/31.5.1985 ai fini dell’attribuzione di punteggio di cui al punto A.2 della tabella allegata al bando di gara, avendo semplicemente constatato che il periodo 1.1.1999/20.12.1999 era stato conteggiato con l’attribuzione del punteggio per il periodo dall’ 1.6.1985 al 20.12.1999, nel quale è evidentemente ricompreso quel periodo temporale, e, conseguentemente, “non potendosi attribuire due volte il punteggio per lo stesso periodo” ( punto 11 della sentenza), ha sottratto un ulteriore punto rispetto a quelli riconosciuti dal TAR.

3. Col terzo motivo di revocazione si lamenta che il giudice di appello avrebbe erroneamente affermato che dagli attestati allegati alla domanda di partecipazione dal dott. Purgatorio in merito al servizio prestato presso l’Associazione Bieticoltori, dal 15.7.1979 al 14.7.2980, non emergerebbe che tale servizio corrisponde a quello proprio del VII livello dell’A.L.S.I.A..

Sarebbe, viceversa, secondo il ricorrente provato dagli atti del primo e secondo grado di giudizio che l’attestato dell’A.N.B., datato 26.2.1999, allegato alla domanda di partecipazione al concorso del dott. Purgatorio, sia rispettoso del termine di decadenza prescritto dal bando ( doc. 18 e 19 ricorso principale); e ancora che l’attestato del 26.2.1999, emesso in data antecedente il 20.12.2001 – termine ultimo per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione – certifica con forza probatoria ex art. 2700 c.c. che “il ricorrente ha svolto alle dipendenze dell’Ufficio zonale A.N.B. di Policoro attività di tecnico bieticolo dal 15.7.1979 al 14.7.1980 e gli è stata corrisposta la retribuzione mensile pari al VII livello funzionale attribuito al personale direttivo negli enti pubblici ( riferimento ai parametri 190 e 218).

Risulta dalla sentenza che il certificato allegato alla domanda di partecipazione attestava il servizio prestato come tecnico bieticolo, ma non anche l’attribuzione della VII qualifica, ed effettivamente tale è il tenore dell’attestato datato 26.2.1999 prodotto dal ricorrente con la domanda di partecipazione al concorso (doc. 18).

Aggiungeva la sentenza che neppure la domanda di partecipazione specificava nulla in merito al livello funzionale attribuito dall’Ente.

La sentenza ha, quindi, ritenuto violato l’art. 3 del bando di concorso, secondo cui doveva evincersi dai titoli di servizio il livello di inquadramento e l’attività lavorativa svolta, ed i titoli dovevano essere comprovati allegando i relativi documenti in originale o copia autentica, oppure mediante dichiarazione sostitutiva.

Il giudice d’appello sul punto non cade in errore di fatto.

Il certificato valutabile (anteriore alla data di scadenza del bando) è solo quello rilasciato in data 26.2.1999 ( doc. 18), dal quale risulta unicamente che il Dr. Purgatorio è stato alle dipendenze della Associazione nazionale Bieticoltori in qualità di tecnico bieticolo, senza alcuna indicazione sul fatto che il servizio prestato corrispondesse a quello proprio del VII° livello.

Né può far ritenere l’errore del giudice la circostanza che l’altro certificato, prodotto in giudizio (doc. 19), rilasciato in epoca successiva alla scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione (21-12-2001), indica che la retribuzione corrisposta è pari al VII livello; unico certificato valutabile dall’amministrazione era quello del 26.2.1999, tempestivamente allegato alla domanda.

4. Col quarto motivo, il dott. Purgatorio si duole del rigetto del secondo motivo di appello incidentale, per erroneità della sentenza di primo grado nella parte concernente la mancata valutazione del corso di formazione presso il Formez di Napoli, ai sensi della sezione A.4 della Tabella A del bando, rubricata “curriculum”.

La sentenza (punto 18) ha confermato le valutazioni del giudice di primo grado, affermando che il possesso del titolo “non era stato provato con le modalità prescritte a pena di non valutabilità dall’art. 3 del bando, né mediante produzione di un attestato di partecipazione al corso in originale o in copia autentica, né mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi del d.p.r. n. 403/1998.”

Ha, inoltre, aggiunto che nel curriculum vitae del dott. Purgatorio non era nemmeno indicata la durata del corso là dove per la sua valutabilità, la Commissione riteneva di valutare solo la partecipazione a corsi di durata superiore a 150 ore”.

Il ricorrente afferma che i doc. 17 e 30 del foliario del ricorso di primo grado dimostrano che il corso è stato inserito nel curriculum.

Afferma poi che il corso di specializzazione, articolato in dieci moduli della durata complessiva di 50 giornate per oltre 300 ore di lezione da aprile 1983 a maggio 1984, è stato frequentato dal ricorrente dall’11 aprile 1983 all’11 maggio 1984 e che la partecipazione al corso è dato curriculare inserito nel fascicolo personale presso l’ESAB, oggi A.L.S.I.A., “come dimostra la nota prot. N. 17244 del 25.9.1984”.

Quest’ultimo è argomento nuovo, che non era stato sviluppato innanzi ai giudici di primo e secondo grado, come tale non ammissibile. Anche il documento non risulta sia stato prodotto prima in giudizio.

La circostanza secondo cui il corso sarebbe inserito nel curriculum allegato alla domanda ha formato oggetto di valutazione da parte del giudice d’appello, che lo ha ritenuto non sufficiente a comprovare il possesso del titolo ex art. 3 del bando.

Non si tratta perciò di errore di fatto revocatorio, ma semmai di errore di valutazione.

5. Col quinto motivo di revocazione il dott. Purgatorio denuncia la pretermissione delle risultanze documentali attestanti lo svolgimento di mansioni superiori nel periodo 1992/1994.

In particolare, il ricorrente ha dichiarato in sede di domanda di partecipazione al concorso e documentato con la produzione delle delibere dell’Ente di attribuzione della differenza stipendiale di aver svolto mansioni superiori; dalla delibera dell’A.L.S.I.A. n.154/E del 1992, risulta che l’ente ha formalmente riconosciuto le mansioni superiori proprie dell’VIII° livello funzionale (doc. 31 del ricorso di primo grado).

Dunque, andava attribuito il relativo punteggio, ex punto A.4 della tabella A.

Il giudice d’appello ha accolto sul punto la censura proposta dall’appellante Ing. Capece, affermando che nella dichiarazione sostitutiva di certificazione allegata alla domanda il dott. Purgatorio non ha precisato che le mansioni erano state “formalmente assegnate”, così come prescritto dal bando di concorso, né nel curriculum tali mansioni erano state documentate, avendo lo stesso candidato allegato alla domanda la delibera del comitato esecutivo n. 197/1994 recante solo la revoca delle differenze stipendiali allo stesso attribuite, non dunque la formale attribuzione delle mansioni superiori.

Peraltro, afferma ancora la sentenza d’appello che il dott. Purgatorio non aveva allegato alla domanda di partecipazione al concorso la delibera n. 154/E del 19.5.1992 dell’ESAB (di cui egli invoca oggi l’effetto costitutivo della posizione rivestita); questa è stata depositata solo nel corso del giudizio, ma in ogni caso, tale delibera, ritiene il giudice d’appello, non possa essere qualificata come atto formale di conferimento di mansioni superiori, antecedente al loro preteso esercizio, da parte di organo competente, ma al più come “atto ricognitivo ex post dei compiti assegnati”.

Non ritiene questo Collegio che la sentenza abbia omesso di considerare la documentazione in atti; ha invece ritenuto che non essendo stata allegata alla domanda, in sede concorsuale, la delibera n. 154/E del 1992 non potesse essere valutata e che, in difetto di una dichiarazione sostitutiva completa di tutte le informazioni richieste dal bando, non potesse essere attribuito il punteggio di 0,75 riconosciuto dal TAR.

Si tratta di apprezzamenti di merito riguardo i requisiti di valutabilità del titolo, ma non di omesso esame o erronea percezione di documenti agli atti del giudizio.

Anche per quanto concerne le considerazioni svolte dal ricorrente sulla natura di atto costitutivo della delibera n. 154/E, e non “ricognitivo ex post dei compiti assegnati”, come ritenuto dal giudice d’appello, si tratta di denuncia di un errore di valutazione compiuto dal giudice, e non di errore di fatto revocatorio.

6. Da ultimo, il dott. Purgatorio lamenta l’errore di fatto in cui sarebbe incorso il giudice d’appello che, decidendo sul motivo col quale lo stesso ha lamentato l’omessa comunicazione di avvio del procedimento culminato con l’adozione della deliberazione n. 56/2003, in violazione dell’art. 7 della l. 241/1990, ha rigettato la doglianza affermando che egli era a conoscenza del procedimento di riesame, culminato nella citata delibera n. 56/2003, in virtù della nota prot. 4191 del 31 maggio 2002.

Afferma però il ricorrente che tale nota non gli è stata mai comunicata e/o notificata, come emerge dalla intestazione della stessa. Da qui l’errore di fatto.

La nota in questione, avente ad oggetto la delega conferita dall’Amministratore unico dell’A.L.S.I.A. al direttore dott. Taranto Michele a rappresentare l’ente nella seduta prevista per la conciliazione, presso gli uffici della Direzione Provinciale del lavoro di Matera, effettivamente non è intestata al ricorrente.

Tuttavia, nella sentenza si dà atto che la conoscenza delle osservazioni contenute nella citata nota da parte del dott. Purgatorio è stata acquisita indirettamente, per il fatto che alla stessa nota si è riportato il rappresentante dell’A.L.S.I.A. nella seduta del 10 settembre 2002 presso la Direzione del lavoro di Matera.

Inoltre, il C.d.S. ha argomentato il rigetto del motivo anche su altre considerazioni, quale l’applicazione dell’art. 21 octies della l. 241/1990.

Pertanto, va senz’altro ritenuto che non vi è stato errore circa l’esatta intestazione della nota prot. 4191 del 31 maggio 2001, e circa l’avvenuta conoscenza delle considerazioni in essa svolte; comunque, non si è trattato di un elemento decisivo della sentenza da revocare.

7. In conclusione, il ricorso per revocazione va dichiarato inammissibile.

8. Le spese di giudizio, in considerazione delle questioni trattate, si compensano tra le parti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 30 gennaio 2014 con l’intervento dei magistrati:

Pier Giorgio Lignani, Presidente

Michele Corradino, Consigliere

Salvatore Cacace, Consigliere

Alessandro Palanza, Consigliere

Paola Alba Aurora Puliatti, Consigliere, Estensore

Depositata in segreteria

Il 26/05/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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