Sulla corretta applicazione del combinato disposto di cui agli artt.6-bis decreto legge n.387/1987, comma 2 e 1911 decreto legislativo n.66 del 2010 (Codice Ordinamento Militare) – sei scatti stipendiali sul Trattamento di Fine Servizio – in favore del personale militare appartenente alle Forze di Polizia ad Ordinamento militare collocato a riposo, “a domanda”, che abbia maturato, alla data di presentazione della domanda 55 anni di età – “requisito anagrafico” – e 35 anni di servizio utile – “requisito previdenziale” –.

(Nota a C.G.A.R.S. , sez. I, n.776 del 16.6.2022, pubblicata il 29.6.2022)

Avv. Corrado Spriveri

Con la sentenza n.776/2022 pubblicata il 29 giugno 2022, resa nell’ambito di un giudizio in appello tendente ad ottenere i benefici dei sei scatti stipendiali sul calcolo del Trattamento di Fine Servizio, il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana – Sezione Giurisdizionale – ha definitivamente sancito il diritto all’applicazione dei benefici previsti dal combinato disposto previsto dagli artt.6-bis, comma 2 decreto legge n.387/1987 e 1911 decreto legislativo n.66 del 2010 (Codice Ordinamento Militare) – in favore del personale militare appartenente alla Forze di Polizia a Ordinamento militare collocato a riposo che vantava, alla data di presentazione della domanda, 55 anni di età – “requisito anagrafico” – e 35 anni di servizio utile – “requisito previdenziale” –, a prescindere dal fatto che l’istanza di collocamento in quiescenza sia presentata oltre il termine del 30 giugno dell’anno in cui siano maturate le predette anzianità anagrafiche e di servizio.

L’art.6-bis, comma 1 decreto legge n.387/1987, nella sua attuale formulazione derivante dalle modifiche introdotte dall’art.21, comma 1 della legge n.232/1990, dispone che “Al personale della Polizia di Stato appartenente ai ruoli dei commissari, ispettori, sovraintendenti, assistenti e agenti, al personale appartenente ai corrispondenti ruoli professionali dei sanitari e del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica ed al personale delle forze di polizia con qualifiche equiparate, che cessa dal servizio per età o perché divenuto permanentemente inabile al servizio o perché deceduto, sono attribuiti ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell’indennità di buonuscita, e in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante, sei scatti ciascuno del 2,50 per cento da calcolarsi sull’ultimo stipendio ivi compresi la retribuzione individuale di anzianità e i benefici stipendiali di cui agli articoli 30 e 44 della legge 10 ottobre 1986, n. 668, all’articolo 2, commi 5, 6 e 10 e all’articolo 3, commi 3 e 6 del presente decreto”.

Il comma 2 del decreto in parola prevede, inoltre, che “Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche al personale che chieda di essere collocato in quiescenza a condizione che abbia compiuto i 55 anni di età e trentacinque anni di servizio utile; la domanda di collocamento in quiescenza deve essere prodotta entro e non oltre il 30 giugno dell’anno nel quale sono maturate entrambe le predette anzianità; per il personale che abbia già maturato i 55 anni di età e trentacinque anni di servizio utile alla data di entrata in vigore della presente disposizione, il predetto termine è fissato per il 31 dicembre 1990”.

L’art.1911, comma 3 decreto legislativo n.66/2010 rubricato “Attribuzione dei sei aumenti periodici di stipendio ai fini del trattamento di fine servizio”, dispone infine che “… Al personale delle Forze di polizia a ordinamento militare continua ad applicarsi l’articolo 6-bis, del decreto legge 21 settembre 1987, n.387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n.472”.

Alla luce di quanto sopra meglio esposto, ai sensi del combinato disposto degli artt.6-bis decreto legge n.387/1987 e 1911, comma 3 decreto legislativo n.66/2010 (Codice Ordinamento Militare), detti benefici si applicano a tutto il personale (anche in ruoli non apicali) della Polizia di Stato, della Polizia Penitenziaria, dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, ecc.

Invero, in base a dette disposizioni, i sei scatti stipendiali devono essere computati nel calcolo dell’indennità di buonuscita quando la cessazione dal servizio avviene:

1) “per il raggiungimento del limite di età”;

2) “per permanente inabilità al servizio”;

3) “per decesso”;

4) “a domanda, qualora al momento della stessa siano stati compiuti i 55 anni di età e trentacinque anni di servizio utile”.

Segnatamente, secondo un corretto criterio ermeneutico, letterale e sistematico l’art.6-bis decreto legge n.387/1987 va interpretato nel senso di includere nella relativa base di calcolo dei sei scatti stipendiali anche gli appartenenti alle Forze di Polizia ad Ordinamento militare, cessati dal servizio “a domanda”, a condizione che all’atto della data di presentazione della medesima istanza abbiano maturato 55 anni di età – “requisito anagrafico” – e 35 anni di servizio utile – “requisito previdenziale” –, a prescindere dal fatto che l’istanza di collocamento in quiescenza sia presentata oltre il termine del 30 giugno dell’anno in cui siano maturate le predette anzianità anagrafiche e di servizio.

A supporto di quanto meglio sopra detto, il Consiglio di Stato1, con una recente pronuncia, ha chiarito che l’applicazione dei sei scatti al Trattamento di Fine Servizio (T.F.S.) debba avvenire anche qualora la domanda di collocamento in quiescenza sia stata presentata oltre il termine del 30 giugno dell’anno in cui sono maturate le predette anzianità anagrafiche e di servizio (55 anni di età e 35 anni di servizio utile) giacché “l’ambiguità della disposizione non consente di far discendere, dal mancato rispetto del termine di presentazione della domanda di collocamento in quiescenza di cui al citato art.6-bis, comma 2, secondo periodo D.L. n. 387/1987, alcuna conseguenza decadenziale, la quale presuppone evidentemente la chiarezza e perspicuità dei relativi presupposti”.

A sostegno di quanto sopra esposto, la recentissima giurisprudenza amministrativa2 ha espressamente riconosciuto i benefici di cui all’art.6-bis, comma 2, secondo periodo D.L. n.387/1987 al personale appartenente alle Forze di Polizia ad Ordinamento civile (Polizia di Stato), ad Ordinamento militare (Arma dei Carabinieri, Corpo della Guardia di Finanza), cessati dal servizio “a domanda”, a condizione che all’atto della data di presentazione della medesima istanza abbiano maturato 55 anni di età – “requisito anagrafico” – e 35 anni di servizio utile – “requisito previdenziale” –, a prescindere dal fatto che l’istanza di collocamento in quiescenza sia presentata oltre il termine del 30 giugno dell’anno in cui siano maturate le predette anzianità anagrafiche e di servizio.

Con la pronuncia che qui si annota3, il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, respingendo tutte le eccezioni mosse dall’ente previdenziale (difetto di legittimazione passiva; inammissibilità di un ricorso collettivo; decadenza termine del 30 giugno) ha statuito, definitivamente, che i benefici di cui al combinato disposto degli artt.6-bis decreto legge n.387/1987 e 1911, comma 3 decreto legislativo n.66/2010 (Codice Ordinamento Militare) si applichino anche agli appartenenti alle Forze di Polizia ad Ordinamento militare, cessati dal servizio “a domanda”, a condizione che all’atto della data di presentazione della medesima istanza abbiano maturato 55 anni di età – “requisito anagrafico” – e 35 anni di servizio utile – “requisito previdenziale” –, a prescindere dal fatto che l’istanza di collocamento in quiescenza sia presentata oltre il termine del 30 giugno dell’anno in cui siano maturate le predette anzianità anagrafiche e di servizio.

Invero, sulla assunta decadenza del diritto al riconoscimento dei benefici dei sei scatti stipendiali paventata dall’Istituto Nazionale Previdenza Sociale, il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, con la sentenza in commento, ha stabilito che <<Il termine del 30 giugno non è un termine di decadenza ma rappresenta un onere per l’interessato, che incide sulla tempistica di soddisfazione dell’aspettativa di collocamento a riposo del medesimo. Né può ammettersi una diversa interpretazione di detto termine, riferito espressamente alla domanda di collocamento a riposo. Invero, il rispetto del termine del 30 giugno non può essere considerato una condizione la cui inottemperanza impedisce il collocamento a riposo a domanda (nel senso quindi di ritenere che il collocamento a riposo a domanda sia ammissibile solo se richiesto nel periodo immediatamente seguente al verificarsi delle due condizioni predette). Il già richiamato comma 3 lascia intendere infatti che il collocamento a riposo a domanda possa avvenire anche in anni successivi, dipendendo esclusivamente dalla data di presentazione dell’istanza. Neppure può considerarsi che la presentazione della domanda di collocamento a riposo entro il 30 giugno incida esclusivamente sull’attribuzione dei sei scatti ai fini del calcolo dell’indennità di buonuscita, dal momento che non si rinviene una ragionevole giustificazione della diversità di trattamento che sarebbe riservata a coloro che presentano la domanda di collocamento a riposo entro il 30 giugno dell’anno nel quale sono maturate entrambe le condizioni di anzianità, che si gioverebbero dell’attribuzione dei sei scatti, rispetto a coloro che la presentano nelle annualità successive (essendo quindi collocati a riposo entro il successivo primo gennaio), che non si gioverebbero di detta attribuzione. Sicché solo una norma chiara nel senso della natura decadenziale del termine potrebbe fondare una diversità di trattamento non passibile di interpretazione costituzionalmente orientata, atteso che “le leggi non si dichiarano costituzionalmente illegittime perché è possibile darne interpretazioni incostituzionali (e qualche giudice ritenga di darne), ma perché è impossibile darne interpretazioni costituzionali” (Corte cost., sentenza 22 ottobre 1996 n. 356 e ordinanza 19 giugno 2019 n. 151). Quindi, anche a ritenere (soltanto) ambigua la disposizione sul termine del 30 giugno, detta ambiguità “non consente di far discendere, dal mancato rispetto del termine di presentazione della domanda di collocamento in quiescenza di cui al citato art. 6-bis comma 2 del d.l. n. 387 del 1987, alcuna conseguenza decadenziale, la quale presuppone evidentemente la chiarezza e perspicuità dei relativi presupposti determinanti” (Cons. St. sez. III, 22 febbraio 2019 n. 1231)>>.

In definitiva, secondo quanto sancito dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana con la pronuncia in commento4, in tema d Trattamento di Fine Servizio, i benefici dei sei scatti stipendiali previsti all’art.6-bis, comma 2, secondo periodo D.L. n.387/1987 vanno riconosciuti al personale militare appartenente alle Forze di Polizia ad Ordinamento militare (Arma dei Carabinieri, Corpo della Guardia di Finanza), cessati dal servizio “a domanda”, a condizione che all’atto della data di presentazione della medesima istanza abbiano maturato 55 anni di età – “requisito anagrafico” – e 35 anni di servizio utile – “requisito previdenziale” –, a prescindere dal fatto che l’istanza di collocamento in quiescenza sia presentata oltre il termine del 30 giugno dell’anno in cui siano maturate le predette anzianità anagrafiche e di servizio.

1 Consiglio di Stato, sentenza n.1231/2019 (pubblicata il 22.02.2019).

2Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, Ordinanza n.34/2022; Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, sentenza n.770/2022; Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia – sez distaccata Catania sentenze nn.1568/2022; 1104/2022; 1100/2022; 920/2022; 756/2022; Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia, sentenze nn.124/2021; 133/2021; Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sentenza n.1184/2021.

3 Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, sentenza n.777/2022.

4 Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, sentenza n. 776/2022.

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