I PRESUPPOSTI DELL’AZIONE REVOCATORIA ART 2901 C.C. DI UN ATTO DI COMPRAVENDITA
a cura della D.ssa Filomena Agnese Chionna
ART 2901 C.C. |
Il creditore, anche se il credito è soggetto a condizione o a termine, può domandare che siano dichiarati inefficaci nei suoi confronti gli atti di disposizione del patrimonio coi quali il debitore rechi pregiudizio alle sue ragioni, quando concorrono le seguenti condizioni: 1) che il debitore conoscesse il pregiudizio che l’atto arrecava alle ragioni del creditore o, trattandosi di atto anteriore al sorgere del credito, l’atto fosse dolosamente preordinato al fine di pregiudicarne il soddisfacimento; 2) che, inoltre, trattandosi di atto a titolo oneroso, il terzo fosse consapevole del pregiudizio e, nel caso di atto anteriore al sorgere del credito, fosse partecipe della dolosa preordinazione. Agli effetti della presente norma, le prestazioni di garanzia, anche per debiti altrui, sono considerate atti a titolo oneroso, quando sono contestuali al credito garantito. Non è soggetto a revoca l’adempimento di un debito scaduto . L’inefficacia dell’atto non pregiudica i diritti acquistati a titolo oneroso dai terzi di buona fede, salvi gli effetti della trascrizione della domanda di revocazione.
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ESISTENZA DEL CREDITO |
Condizione per l’esercizio dell’azione revocatoria di cui all’art. 2901 c.c. è l’esistenza di un valido rapporto di credito tra il creditore che agisce in revocatoria e il debitore disponente. L’anteriorità del credito deve essere riscontrato in base al momento in cui il credito stesso insorge, e non a quello eventualmente successivo, in cui venga accertato con sentenza. Il credito deve considerarsi anteriore all’atto di compravendita, se sorto in virtù di un lungo contenzioso giudiziario, sicché risulta agevole dimostrare il dolo specifico inteso quale consapevolezza, al momento della stipulazione della compravendita, del pregiudizio che l’atto avrebbe arrecato al futuro credito.
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ATTO DI DISPOSIZIONE |
È senza dubbio qualificabile come atto di disposizione l’atto di compravendita. L’art 2700 c.c. statuisce: “l’atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti.”
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PERICULUM DAMNI |
L’azione revocatoria di cui all’art 2901 c.c. ha la finalità di ricostruire la garanzia generica assicurata al creditore dal patrimonio del debitore, la cui consistenza, per effetto dell’atto di disposizione posto in essere dal debitore, si sia ridotta al punto pregiudicare la realizzazione del diritto del ceditore con l’azione espropriativa (Cass. 14.06.2007 n. 13927). Tale azione assicura uno stato di maggiore fruttuosità e speditezza dell’azione esecutiva diretta a far valere detta garanzia; tuttavia il riconoscimento dell’eventus damni non presuppone una valutazione sul pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore istante, ma richiede soltanto la dimostrazione da parte di quest’ultimo della pericolosità dell’atto impugnato, in termini di una possibile, quanto eventuale, infruttuosità della futura esecuzione sui beni del debitore (Cass. 09.03.2006 n. 5105). Alla stregua di tale presupposto sarà revocabile l’atto di disposizione che renda più difficile o onerosa la realizzazione del credito. Il danno può consistere non solo in una variazione quantitativa del patrimonio del debitore, ma anche in una variazione qualitativa. Infatti, il requisito del “periculum damni” deve ritenersi sussistente ogni qualvolta l’atto dispositivo renda più incerto o difficile, il soddisfacimento del credito, e quindi anche in presenza di una mera riduzione della garanzia patrimoniale che esponga il credito al pericolo dell’infruttuosità di una futura azione esecutiva (Cass. 15.02.2007 n. 3470).
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CONSILIUM FRAUDIS |
La prova della consapevolezza di arrecare pregiudizio agli interessi dei creditori può essere fornita anche mediante presunzioni. Gravi precisi e concordanti presunzioni è considerata la sproporzione tra il prezzo di vendita di un immobile e il loro valore accertato, il grado di parentela fra il debitore e l’acquirente (Cass. 05.03.2009 n. 5359; Cass. 21.04.2006 n. 9376). La lesione della garanzia patrimoniale si ha in seguito al compimento da parte del debitore dell’atto traslativo, e nella ricorrenza in capo al debitore ed eventualmente al terzo, della consapevolezza che, con l’atto disposizione, venga a diminuire la consistenza delle garanzie spettanti ai creditori. L’azione revocatoria ha finalità cautelare e conservativa del diritto di credito essendo diretta a conservare nella sua integrità la garanzia generica assicurata al creditore dal patrimonio del debitore. In coerenza con tale sua funzione l’azione predetta determina l’inefficacia dell’atto nei soli confronti del creditore che l’abbia esperita per consentire allo stesso di esercitare sul bene oggetto dell’atto, l’azione esecutiva per la realizzazione del credito (Cass.08.04.2003 n. 5455) |