Il “no” della Corte alla reversibilità al coniuge divorziato se il de cuius ha provveduto alla corresponsione in unica soluzione dell’ assegno divorzile

di Antonella Schirripa

Cass. Civ., Sez. Lav., 3 luglio 2012, n. 11088

 

In tema di divorzio, qualora le parti, in sede di regolamentazione dei loro rapporti economici, abbiano convenuto di definirli in un’unica soluzione, come consentito dall’art. 5, comma 8, della legge n. 898 del 1970, attribuendo al coniuge che abbia diritto alla corresponsione dell’assegno periodico previsto nel comma 6 dello stesso art. 5, una determinata somma di denaro o di altra utilità, il cui valore il Tribunale, nella sentenza di pronuncia dello scioglimento del matrimonio, abbia ritenuto equo ai fini della concordata regolazione patrimoniale, tale attribuzione, indipendentemente dal nomen juris che gli ex coniugi le abbiano dato nelle loro pattuizioni, deve ritenersi adempitiva di ogni obbligo di sostentamento nei confronti del beneficiario, dovendosi, quindi, escludere che costui possa avanzare, successivamente, ulteriori pretese di contenuto economico e, in particolare, che possa essere considerato, all’atto del decesso dell’ex coniuge, titolare dell’assegno di divorzio, avente, come tale, diritto di accedere alla pensione di reversibilità o (in concorso con il coniuge superstite) a una sua quota.

 

La Suprema Corte è stata investita nella decisione relativa ad un ricorso presentato dall’INPS contro la decisione della Corte d’Appello di Milano che aveva condannato l’ente alla corresponsione a titolo di riversibilità la pensione maturata dal coniuge divorziato e deceduto, nonostante il de cuius avesse liquidato la ex consorte in sede di divorzio in un’unica soluzione.

(Legge 898/70 art. 5)

Accogliendo il ricorso dell’ente la Suprema Corte ha precisato che “la corresponsione in una unica soluzione dell’assegno divorzile esclude qualsiasi ulteriore altro diritto di contenuto patrimoniale nei confronti dell’altro coniuge, con la conseguenza che nessuna ulteriore prestazione, oltre a quella già ricevuta, può essere legittimamente invocata, neppure per il peggioramento delle condizioni economiche del coniuge assegnatario, o comunque in ragione della sopravvenienza di quei giustificati motivi di cui l’art 9 (n.d.r. legge 898/70 modificato dall’art, 13 legge 74/87) subordina l’ammissibilità dell’istanza di revisione. In definitiva, dalla struttura dell’enunciato normativo è dato ricavare che, se si procede ad una liquidazione in un’unica soluzione di quanto compete al coniuge più debole, dopo tale liquidazione non sopravvive un rapporto da cui possono scaturire nuovi ulteriori obblighi per l’altro coniuge, in quanto l’aspettativa ad un assegno è sta esaudita attraverso l’una tantum, ed è venuto meno, in tal caso, ogni rapporto di natura personale e patrimoniale fra i coniugi, potenziale fonte di altre pretese anche economiche.”

Tale orientamento non è nuovo da parte dei Giudici della Suprema Corte, infatti, e viene ricordata anche in questa sentenza, già nel marzo del 2012 con sentenza n.3635/12 ha deliberato che si ha diritto alla pensione di riversibilità solo l’assegno divorzile vero e proprio, per cui è la titolarità di un assegno divorzile che trova la sua giustificazione nella condizione economica del beneficiario, tanto che la corresponsione del trattamento è di volta in volta cadenzata e parametrata nel tempo e con forme di adeguamento automatico e questo comporta la legittimazione da parte del coniuge divorziato e superstite a successive domande di contenuto economico come quella relativa al trattamento previdenziale dell’ex coniuge deceduto

Di admin

2 pensiero su “Assegno divorzile in unica soluzione e diritto alla pensione di reversibilità”
  1. A volte si sceglie l’UNA TANTUM al fine di evitare la seccatura di dover corrispondere ogni mese l’assegno divorzile. Inoltre si deve tenere conto della svalutazione e onseguente diminuzione del potere d’acquisto nel corso degli anni. Poichè è possibile una revisione dell’assegno perchè non si puo’ chiedere una revisione dell’UNA TANTUM? Chi ha divorziato tanti anni fa ed ha, per esempio ,percepito 200 milioni di vecchie lire, con il passaggio dalla lira all’euro il suddetto capitale vale oggi la metà…Mi chiedo se non sia il caso di chiedere una >”rivalutazione” dell’UNA TANTUM e non solo dell’assegno divorzile.E poi dipende dall’ammontare dell’UNA TANTUM E’ chiaro che se una ex riceve miliardi non avrà bisogno di alcuna pensione mentre per importi piu’ modesti dovrebbe essere invece riconosciuta.
    A prescindere da questo credo che La pensione di reversibilità debba essere riconosciuta a tutti indistintamente. Che ne pensate?
    io ho dato 30 anni di vita al mio ex ed oggi a 66 anni mi ritrovo senza una pensione mentre il mio ex conduce una vita da nababbo con la sua pensione d’oro. Vi sembra giusto?

    1. In realtà c’è un elemento importante da considerare: l’assegno periodico e quello cd. una tantum sono diversi sotto diversi profili.
      Non solo hanno natura diversa ma sono, ad esempio, anche tassati in modo diverso.
      L’una tantum, infatti, è imponibile ai fini IRPEF e non viene considerato dal legislatore come onere deducibile dal reddito, atteso che detto pagamento non assolve al dovere di mantenimento periodico.
      Quindi, anche se è vero che la funzione dell’assegno periodico e quello in unica soluzione è la medesima (regolazione dei rapporti patrimoniali tra gli ex coniugi) è altrettanto vero che esistono delle differenze a monte che si riverberano su tutti gli aspetti pratici che ne discendono.
      L’impossibilità della rivaluzione dell’una tantum rientra a pieno titolo fra questi aspetti diversi.
      Però c’è da dire anche che il suddetto fattore deve rientrare tra i vari criteri che il giudice utilizza per determinare l’ammotare dell”una tantum.
      E mi spiego meglio: la preclusione ad un eventuale futuro adeguamento ai costi della vita rientra tra gli elementi da ponderare per la fissazione dell’importo che dovrà essere corrisposto.
      Anche a livello logico e psicologico, poi, c’è una importante differenza tra le due tipologie di assegno di divorzio: con l’una tantum si tagliano una volta per tutte (laddove non ci siano figli, ovviamente) i ponti col proprio ex.
      Assegno unico nuovo, vita nuova… a volte.

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