E’ possibile l’esperibilità cumulativa dell’actio quanti minoris con l’azione ex art. 2932 c.c.
di Giuseppe Benfatto
CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. II CIVILE – SENTENZA 31 luglio 2012, n.13739
Con questa pronuncia gli Ermellini danno seguito a quell’orientamento della giurisprudenza di legittimità (ex multis: Cass., sez. II, 26 gennaio 2010, n. 1562; Cass., sez. II, 15 febbraio 2007, n. 3383; Cass., sez. II, 8 ottobre 2001, n. 12323, in riferimento a fattispecie proprio di immobile da costruire) che riconosce, in presenza di difformità non sostanziali e non incidenti sull’effettiva utilizzabilità del bene, oggetto di contratto preliminare, ma soltanto sul relativo valore, al promissario acquirente non la mera alternativa tra risoluzione del contratto e accettazione senza riserve della cosa viziata o difforme, ma l’azione di esecuzione specifica dell’obbligo di concludere il contratto definitivo a norma dell’art. 2932 cod. civ., chiedendo cumulativamente e contestualmente l’eliminazione delle accertate difformità o la riduzione del prezzo. Dunque, l’azione di esecuzione specifica del contratto a norma dell’art. 2932 cod. civ. e l’actio quanti minoris ben possono cumularsi ed essere, quindi, proposte con il medesimo atto.