Cassazione civile sezione tributaria sentenza 14 novembre 2012 n 19852
Accertamenti bancari, interessi passivi, onere della prova
In tema di accertamento delle imposte sui redditi, nel quadro dei generali principi che governano l’onere della prova, mentre spetta all’amministrazione finanziaria dimostrare l’esistenza dei fatti costitutivi della maggiore pretesa tributaria azionata, fornendo quindi la prova di elementi e circostanze a suo avviso rilevatori dell’esistenza di un maggiore imponibile, grava invece sul contribuente l’onere della prova sia in ordine all’esistenza dei fatti che danno luogo a specifici oneri e/o costi deducibili, sia in ordine al requisito dell’inerenza degli stessi all’attività professionale e d’impresa svolta. (Nella specie, la CTR aveva sostenuto che, non avendo la Guardia di Finanza contestato l’esistenza di un debito della società contribuente di circa 21.000.000.000 nei confronti del sistema bancario, era da porre a carico dell’Ufficio fiscale l’operazione contabile di detrarre l’ammontare degli interessi passivi documentati dalle Banche, rimanendo poi la mancata documentazione assoggettata a ripresa.) Riferimenti normativi: art. 39, d.P.R. n. 600/1973; art. 2697 c.c.

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