DOLO OMISSIVO E ANNULLAMENTO DEL CONTRATTO

Corte di Cassazione, Sezione II, sentenza 30 dicembre 2011, n. 30595

di Domenico Arcuri

 

MASSIMA

In tema di annullabilità del contratto, il dolus malus ricorre solo se, tenuto conto delle circostanze di fatto e delle qualità e condizioni dell’altra parte, il mendacio sia accompagnato da malizie e astuzie volte a realizzare l’inganno voluto e idonee in concreto a sorprendere una persona di normale diligenza e il silenzio della parte contraente rileva solo quando si inserisca in un complesso comportamento adeguatamente preordinato, con malizia od astuzia, a realizzare l’inganno.

 

IL CASO

Tizia trasferisce a Sempronia un’attività di ristorazione. L’acquirente non viene però autorizzata all’esercizio dell’attività dal Comune poiché a ciò osta la mancata prova di esercizio pregresso e continuato della stessa. L’alienante Tizia non ha informato Sempronia della situazione giuridica incidente sul bene acquistato né delle condizioni strutturali in cui versa l’immobile che scopre essere, ad acquisto avvenuto, inagibile, privo del nulla osta igienico sanitario e carente dei requisiti minimi per il suo ottenimento. Il silenzio di Tizia giustifica, secondo Sempronia, domanda di annullamento del contratto di vendita dell’azienda per dolo omissivo. L’avente causa ha acquistato unicamente per l’errata cognizione delle condizioni del bene compravenduto cui l’ha indotta la reticenza dolosa della venditrice.

Sempronia, pertanto, cita in giudizio Tizia chiedendo in via principale l’annullamento del contratto per dolo omissivo e la restituzione del prezzo e sul punto ottiene ragione dal giudice di prime cure.

La decisione viene impugnata da Tizia e la Corte Territoriale accoglie il suo appello. Il giudice di secondo grado ritiene insussistenti nella condotta dell’appellante gli elementi dell’omissione dolosa ed il comportamento non sufficiente a giustificare l’annullamento del contratto per dolo.

Medesima conclusione trae la Suprema Corte che, rigettando il ricorso di Sempronia avverso la pronuncia della Corte di Appello, ribadisce che il semplice silenzio non costituisce elemento sufficiente alla configurazione di dolo contrattuale quale causa di annullamento del contratto.

 

QUESITO DA RISOLVERE

Il problema affrontato dalla pronuncia in commento è inerente ad una questione ampiamente dibattuta in dottrina. Ci si è chiesti se il dolo, quale vizio del consenso invalidante il contratto, possa ritenersi sussistente anche nella forma omissiva o in caso di falsa informazione (mendacio); se sia configurabile quando uno dei contraenti si limiti a tacere la verità, o a dichiarare il falso, circa le circostanze fattuali o giuridiche pur quando avesse saputo o avrebbe potuto sapere, se avesse conformato il proprio comportamento a canoni di correttezza, che l’altra parte del contratto si stava accingendo a prestare il consenso sulla base di una falsa rappresentazione della realtà.

Il quesito si dirama in tre direzioni che possono essere riassunte nel modo seguente: a) posto che l’art. 1439 c.c. richiede quale elemento oggettivo del dolo i raggiri, e cioè una condotta attiva, la domanda rivolta alla Suprema Corte è se sia possibile considerare il semplice silenzio, quand’anche malizioso, o la falsa informazione, alla stregua di artificio idoneo ad ingannare e pertanto riconducibili alla fattispecie del dolo contrattuale; b) non esplicitamente affrontato in questa pronuncia è il problema se il silenzio – ovvero la mancata informazione alla controparte contrattuale sulla verità delle circostanze fattuali e giuridiche – non già intenzionale ma colposo, può costituire dolo omissivo; c) è chiaro invece il riferimento e la negazione di quella opinione per cui la mancanza di buona fede e correttezza che evidenziano il malizioso silenzio o l’inesatta informazione possono legittimare una richiesta in giudizio di annullamento del contratto.

 

NORME DI RIFERIMENTO

1439, 1440, 1428, 1892 c.c.

 

NOTA ESPLICATIVA

La Suprema Corte, con la pronuncia indicata in epigrafe, conferma l’orientamento per cui il silenzio, la reticenza o il mendacio[1], da soli, non possono costituire causa di annullamento del contratto per dolo.

Fondamento della decisione è, nuovamente, da un lato la forza del dato testuale dell’art. 1439 c.c. insuscettibile di alcuna altra interpretazione se non quella letterale, e dall’altro il principio di autoresponsabilità per il quale chi stipula un contratto non può poi incolpare l’altra parte di non averle fornito quelle informazioni -o di averle date false – che avrebbe facilmente potuto acquisire da sé sol che fosse stata più avveduta. La sentenza cita a proposito il brocardo “errantibus, non dormientibus iura succurrunt” che rende plasticamente l’idea del principio menzionato.

Il problema affrontato si pone poiché una parte della dottrina ha sostenuto che in base ai doveri inderogabili di solidarietà sociale e di buona fede (art. 2 Cost.), ogni tipo di silenzio o notizia non veritiera sarebbero da considerarsi contrari al dovere e pertanto cagione di annullamento dell’accordo per dolo contrattuale.

In particolare, sulla base dei principi menzionati, taluni hanno affermato che dell’art. 1439 c.c. si debba dare una interpretazione estensiva sino a ricomprendervi la semplice omissione e il mendacio. Nel momento in cui una parte si rende conto che l’altra non ha piena consapevolezza delle circostanze fattuali e che per tale errata rappresentazione della realtà si accinga a prestare il consenso, l’altra parte omettendo di informarla o di informarla correttamente, lasciandola in errore, è come se l’inducesse in errore. S’imporrebbe  un’interpretazione “eticizzante” dell’articolo, tale da considerare l’omissione o la falsa dichiarazione contrari al dovere di buona fede che postulerebbe alla parte di parlare sempre limpidamente e da stimarli fattori che inducono l’altra in errore.

Se non che è già prima facie evidente che l’affermazione,- per cui i comportamenti succitati abbiano a considerarsi quali elementi invalidanti il contratto alla stregua dei raggiri- implicherebbe un’interpretazione creatrice di nuova norma rispetto al modello previsto dall’art. 1439 c.c. L’ interpretazione non è infatti ammissibile specie se si considera che le norme riguardanti l’annullamento del contratto sono tassative e di esse deve darsi una lettura restrittiva. D’altro canto affermare che il semplice silenzio o la menzogna possono indurre in errore la controparte significa assimilare tout court tali comportamenti ad una condotta attiva, intenzionalmente posta in essere da una parte ai danni dell’altra, con la volontà di indurla in errore, con l’effetto di coartarne la libertà contrattuale. Viceversa, nel semplice silenzio non sono rinvenibili gli elementi richiesti dalla norma perché possa configurarsi il dolo contrattuale. Non è infatti chiaramente individuabile la specifica volontà di indurre in errore,che è invece inequivocabilmente manifestata dai raggiri compiuti da uno dei contraenti; non è poi del tutto evidente un’induzione in errore perché il soggetto,che maliziosamente omette di dire o dice il falso, non causa e non può causare una falsa rappresentazione della realtà ma, più semplicemente, lascia il suo interlocutore nell’errore, nell’ illusione di una rappresentazione che si è già da sé costruito e che avrebbe potuto controllare attivandosi in maniera autoresponsabile.

Benché anche l’errore non provocato, nel caso in cui siano presenti i presupposti di cui agli artt. 1428 e seguenti del codice civile, sia causa di annullamento del contratto,la sua disciplina non può certo sovrapporsi a quella del dolo. Ne consegue che la parte che è caduta in errore “spontaneamente”, senza cioè esservi stata indotta dall’altro contraente, non può domandare che il contratto sia annullato ex. art. 1439 c.c. laddove le norme applicabili sono invece quelle previste dagli artt. 1428 e seguenti del codice civile. Nel dolo ciò che rileva è l’elemento psicologico del deceptor che vuole indurre in errore; il contraente, per conseguire tale obiettivo, pone in essere raggiri e tali possono essere considerati solo quelli che incidono sulla realtà esterna facendo apparire vero ciò che è invece falso. Viceversa, nella disciplina dell’errore, rileva unicamente la falsa rappresentazione della realtà di una delle parti. La volontà di quest’ultima viene tutelata solo nella misura in cui l’altra parte non ha potuto legittimamente riporvi affidamento perché poteva riconoscere l’erronea rappresentazione dell’ altra.

La Corte di cassazione, nella sentenza che si commenta, accenna a questa distinzione quando afferma che il motivo del ricorso è inammissibile perché la ricorrente sbaglia nel censurare la decisione della Corte di Appello che non ha ritenuto rilevante l’errore in cui è incorsa. Afferma infatti che “Il giudice di appello non dubita della rilevanza dell’errore ma esclude la sussistenza del dolo.”.

Ancora una volta risulta pertanto chiaro che quella parte della dottrina asserente che in ragione dei doveri di buona fede e correttezza il semplice silenzio o il mendacio, non accompagnato da altra attività, possa essere causa di annullamento per dolo contrattuale, non ha convinto la giurisprudenza che sul punto si dimostra compatta.

L’art. 1439 c.c. riferisce di raggiri e questi rimandano alla psiche del soggetto che li pone in essere svelandone l’intenzione di ingannare. Perché possa trovare applicazione la norma all’errore deve necessariamente accompagnarsi la mala fede della controparte. Corollario ulteriore è l’impossibilità di configurare un inganno colposo perché anche in tal caso si forzerebbe il dato testuale della norma.

E’ vero che vi sono tipologie di rapporti in cui è la stessa norma che prevede l’obbligo di informare e di dichiarare il vero. In alcune fattispecie il silenzio antidoveroso causa l’invalidità del contratto; invalidità che però è espressamente prevista dalle norme. Si pensi alla disciplina che impone obblighi comportamentali a contraenti “forti” nei confronti dei contraenti “deboli” ed ancora alla disciplina dettata dall’art. 1892 c.c. per il contratto di assicurazione. Tali norme sono affatto peculiari e le disposizioni in esse contenute non possono essere applicate oltre ai casi espressamente previsti. Si tratta di rapporti in cui, data l’asimmetria conoscitiva tra le parti che imporrebbe ad una di esse uno sforzo maggiore per conoscere la realtà fattuale, spesso comunque inconoscibile – si pensi alle condizioni di salute di un soggetto che si accinga a stipulare un contratto di assicurazione: una falsa dichiarazione dell’assicurando è in grado, da sola, a determinare l’errata valutazione del rischio da parte dell’assicuratore – il Legislatore ha inteso riportarla in equilibrio imponendo il dovere di parlare e di dire la verità. In siffatte ipotesi tali doveri -pena l’invalidità del contratto – si giustificano per il fatto che si richiederebbe ad una parte (quella in posizione di debolezza) uno sforzo maggiore, travalicante una doverosa condotta autoresponsabile e tale comportamento risulterebbe spesso inesigibile.

Correttamente e restrittivamente interpretando l’art. 1439 c.c., una parte della dottrina evidenzia che la disposizione non prevede il silenzio o il mendacio quali cause di annullamento del contratto. Le false dichiarazioni o il silenzio potrebbero rilevare solo quando inserendosi in un contesto più ampio di malizie ed astuzie, sono in grado di determinare l’inganno.

L’obbligo di parlare e di informare correttamente sussistono allorchè le circostanze fattuali, unite al silenzio, inducano la controparte ad una falsa rappresentazione della realtà e che per essa sia stata indotta a concludere il contratto. Il silenzio o il mendacio, cioè, devono aggiungersi ai raggiri previsti dall’art. 1439 c.c.. Devono accompagnarsi ad altre macchinazioni poste in essere dallo stesso deceptor o da terzi e, in tale ultimo caso, allorquando siano noti al primo e ne abbia tratto vantaggio. Si pone dunque l’accento sull’atteggiamento psicologico della parte che ha mancato di parlare. Sua intenzione specifica deve essere infatti quella di indurre in errore il deceptus ed il silenzio o la falsa dichiarazione si riducono a segmenti di una serie di condotte attive poste in essere antecedentemente o contestualmente alla conclusione del contratto.

Esempio sovente riportato dalla dottrina è quello del soggetto che avendo precedentemente acquistato prodotti ortofrutticoli al mercato si mette poi a venderli al bordo di un campo fingendosi contadino volendo indurre gli acquirenti a credere che quei prodotti siano stati appena raccolti. In tal caso il deceptor non dichiara espressamente che quei prodotti sono freschi ma si limita a tacere lasciando così nell’errore cui ha indotto intenzionalmente – con la “messa in scena” – l’altro contraente.

Tale impostazione è quella seguita dalla quasi unanime giurisprudenza, non da ultimo da quella qui commentata, per cui il dolo contrattuale si compone di due elementi, uno soggettivo e l’altro oggettivo. Il primo è dato dall’intenzione di ingannare ( animus decipiendi ), il secondo si estrinseca nei raggiri ( “machinatio”) che devono comunque essere presenti affinchè silenzio o   il mendacio possano rilevare quale causa di annullamento del contratto.

Non ogni raggiro rileva quale elemento costitutivo del dolo contrattuale ma solo quello che è in grado di ingannare una persona mediamente avveduta. L’inganno in grado di giustificare l’annullamento del contratto è inoltre solo quello che determina il consenso alla sua conclusione; è cioè necessario che la parte sia stata indotta a stipulare il contratto solamente a causa dell’errata rappresentazione della realtà artificiosamente costruita ( dolo causam dans ), mentre allorchè avrebbe comunque stipulato il contratto, pur avendo contezza della situazione reale, il contratto non è annullabile ma – come ha avuto modo di chiarire anche la giurisprudenza – la parte ingannata è legittimata a domandare il risarcimento dei danni dipendenti dal comportamento scorretto che il suo interlocutore ha tenuto in fase precontrattuale ( artt.1440, 1337 e 2043 codice civile.).

 

SENTENZE CONFORMI

(Cass. 20 aprile 2006, n. 9253)

(Cass. 19 settembre 2006, n. 20260)

(Cass. 19 luglio 2007, n. 16031)

(Cass. 31 maggio 2010, n. 13231)

 

DIFFORMI

(Cass. 14 ottobre 1969, n. 3328)

(Cass. 17 ottobre 1969, n. 3401)

 

BIBLIOGRAFIA

-Michele Corradino, Corso di Diritto Civile 2011/12, Ed. Atena-Alta-Formazione;

-Matteo De Poli, “I mezzi dell’attività ingannatoria e la reticenza da: Alberto Trabucchi alla stagione della trasparenza contrattuale.” In Rivista di Diritto Civile n. 5/2011.

 

TESTO SENTENZA

Dott. SCHETTINO Olindo – Presidente

Dott. PROTO Cesare Antonio – rel. Consigliere

Svolgimento del processo

Con citazione del 13/3/1998 S.A.M. conveniva in giudizio M.G. chiedendo l’annullamento per dolo omissivo di un contratto di vendita di azienda stipulato circa tre anni prima (precisamente in data 10/7/1995), oltre alla restituzione del prezzo e al risarcimento dei danni; in subordine ne chiedeva la risoluzione per difetto delle qualità essenziali o per inadempimento della venditrice, ma questa domanda, ritenuta assorbita dal giudice di primo grado che aveva accolto la domanda principale, non era stata riproposta nel grado di appello e il giudice del gravame l’aveva ritenuta non esaminabile con statuizione che non ha formato oggetto di ricorso.

L’attrice assumeva di avere acquistato per L. 65 milioni (di cui 15 milioni per avviamento) un’azienda esercente attività di ristorazione, munita di regolare licenza di pubblico esercizio, ma che la voltura dell’autorizzazione commerciale le era stata negata dal Comune perchè, a suo dire, mancava la prova del carattere continuativo del pregresso esercizio di impresa; aggiungeva di avere successivamente appreso che l’attività in precedenza era stata temporaneamente sospesa, che i locali erano privi di agibilità e che mancava il nulla osta igienico sanitario, non ottenibile per mancanza dei requisiti strutturali di altezza minima e per il mancato adeguamento del locale alla disciplina sulla rimozione delle barriere architettoniche; deduceva che il silenzio della venditrice sulle condizioni strutturali e giuridiche dell’azienda integrava gli estremi del dolo omissivo rilevante per l’annullamento.

Si costituiva la M. chiedendo il rigetto delle domande attrici ed assumendo:

– che alla S. non era stata intestata la licenza perchè non iscritta nel registro degli esercenti il commercio, che l’attrice era a conoscenza del precedente sequestro, che l’ impossibilità degli adeguamenti strutturali dipendevano da nuova regolamentazione che comunque la mera reticenza non integrava gli estremi del dolo contrattuale.

Con sentenza del 29/11/2001 l’adito Tribunale annullava il contratto e condannava la M. alla restituzione del prezzo oltre interessi.

Proposto gravame da parte della M. cui resisteva la S. che proponeva appello incidentale per il risarcimento dei danni, la Corte di Appello di Palermo con sentenza dell’8/10/2005 in riforma della sentenza appellata, rigettava la domanda di annullamento del contratto per dolo. La Corte Territoriale riteneva insussistente il dolo – perchè il mero silenzio e la reticenza non avevano determinato alcuna immutazione della realtà e non si erano inseriti in un comportamento adeguatamente preordinato all’inganno – perchè le condizioni strutturali dell’immobile (che non consentivano il rilascio del nulla osta igienico-sanitario) erano direttamente percepibili dalla compratrice perchè il dichiarato consenso alla voltura delle “autorizzazioni e licenze amministrative alla stessa concesse” non faceva riferimento al nulla osta igienico e sanitario.

Per la cassazione di tale sentenza la S. ha proposto un ricorso affidato ad un motivo. La M. non ha svolto attività difensiva in questa sede.

Motivi della decisione

1. Con l’unico motivo l’impugnante denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 1439 del codice civile e il vizio di motivazione per non avere il giudice di merito ritenuto viziato di dolo il contratto.

La ricorrente, in sintesi, afferma che: qualora avesse avuto conoscenza delle condizioni dell’azienda e della mancanza del nulla osta igienico-sanitario non l’avrebbe acquistata;

dalla percezione delle condizioni strutturali dell’immobile non avrebbe potuto desumere il diniego del rilascio del nulla osta igienico – sanitario;

non era tenuta ad attivarsi per reperire quelle informazioni che la venditrice era invece tenuta a fornirle;

– dall’istruttoria era emerso che la M. le aveva prospettato la cessione di un azienda funzionante inducendola nell’erroneo convincimento della regolarità amministrativa e dell’idoneità dei locali. il nulla osta sanitario era indispensabile per realizzare l’effetto cui era preordinato l’acquisto dell’azienda e il silenzio, corredato dalla dichiarata disponibilità a consentire le volture doveva essere considerato maliziosamente e intenzionalmente diretto a lucrare vantaggi patrimoniali vendendo “una scatola vuota”. 2. Il motivo è inammissibile perchè, da un lato, argomenta sulla rilevanza dell’errore in cui essa ricorrente sarebbe incorsa quando la circostanza, nella specie, non è rilevante posto che il giudice di appello non dubita della rilevanza dell’errore o dell’importanza dell’autorizzazione igienico sanitaria, ma esclude la sussistenza del dolo che secondo la norma è integrato dalla realizzazione di raggiri; per altro verso, la censura si risolve in una critica della valutazione di merito sull’idoneità degli elementi di fatto acquisiti in atti a integrare gli estremi del dolo, mentre il giudice di appello in punto di fatto ha adeguatamente motivato il suo convincimento e in punto di diritto e di interpretazione della norma ha fatto precisa e puntuale applicazione dei principi ripetutamente affermati da questa Corte.

Ed infatti la Corte territoriale, conformemente ai principi, ha rilevato, preliminarmente, che nessuna falsa rappresentazione della realtà era stata indotta nella S., la quale, anzi, aveva potuto rendersi conto delle condizioni strutturali dell’immobile e che il dichiarato consenso alla volturazione delle autorizzazione e licenze in suo possesso non ingenerava un convincimento circa l’autorizzazione igienico-sanitaria.

Nella motivazione il giudice di appello si è inoltre conformato ai principi per i quali:

il dolus malus ricorre solo se, tenuto conto delle circostanze di fatto e delle qualità e condizioni dell’altra parte, il mendacio sia accompagnato da malizie e astuzie volte a realizzare l’inganno voluto e idonee in concreto a sorprendere una persona di normale diligenza (Cass. 19 luglio 2007, n. 16031) e il silenzio della parte contraente rileva solo quando si inserisca in un complesso comportamento adeguatamente preordinato, con malizia od astuzia, a realizzare l’inganno; tutte queste circostanze e condizioni nella specie sono state escluse;

il semplice silenzio, anche su situazioni di interesse della controparte, e la reticenza, non immutando la rappresentazione della realtà, ma limitandosi a non contrastare la percezione di essa alla quale sia pervenuto l’altro contraente, non costituiscono causa invalidante del contratto (Cass. 18/10/1991 n. 11038; Cass. 11/10/1994 n. 8295; Cass. 12/2/2003 n. 2104; Cass. 20/4/2006 n. 9253);

– la previsione dell’annullabilità del contratto per dolo è diretta a realizzare la protezione della parte ingannata solo se sussiste la condizione che da fondamento etico alla tutela della buona fede:

l’assenza di negligenza o di colpevole ignoranza in chi se ne proclami vittima, in applicazione del noto brocardo per cui errantibus, non dormientibus iura succurrunt.

Orbene, nella fattispecie il giudice di appello, con congrua motivazione, ha rilevato che alla mera reticenza non si era accompagnato un comportamento idoneo ad indurre in errore.

D’altra parte, a fronte della mala fede del venditore che taccia i vizi della cosa, indipendentemente dall’esistenza dei raggiri che sono necessari ad integrare il dolo, il contraente non è privo di tutela essendo previsto lo specifico rimedio risolutorio ex art. 1490 c.c. e l’inefficacia del patto con il quale si esclude o si limita la garanzia.

Il ricorso deve pertanto essere rigettato senza condanna alle spese in considerazione della mancata costituzione dell’intimata.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

 

 

 

 

 

 

 



[1]    Come rilevato da attenta dottrina  ( Vedi anche Matteo De Poli in bibliografia) la giurisprudenza tende a trattrare in maniera indistinta i concetti.

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