Avv. Giuliana Degl’Innocenti

Questo approfondimento, senza presunzione di esaustività, vuole costituire una guida orientativa per orizzontarsi correttamente sul fronte delle spese ordinarie e straordinarie, a seguito della separazione e del divorzio.

La legge, infatti, non illustra cosa si debba intendere con spesa ordinaria e straordinaria, pertanto la linea di definizione viene fissata dai giudici con indirizzi, purtroppo, non sempre univoci.

Secondo la Corte di Appello di Roma, espressasi sul punto recentemente, per esempio, le spese relative al pagamento della retta dell’istituto scolastico privato frequentato dai figli non vanno considerate “ordinarie” e perciò non sono incluse nell’assegno di mantenimento. Si tratta di spese “straordinarie”, che per la loro rilevanza, imprevedibilità e imponderabilità esulano dal quotidiano regime di vita della prole.

In pratica secondo la giurisprudenza maggioritaria, per spese straordinarie devono intendersi “quelle connotate dal requisito della imprevedibilità che non ne consente l’inserimento nell’assegno mensile, il quale copre le normali esigenze di vita quotidiana ma non gli esborsi (eventualmente anche periodici) dettati da esigenze specifiche non quantificabili ex ante proprio perché non rientranti nella consuetudine di vita avuto riguardo al livello sociale del nucleo familiare”.

Dette spese ricomprendono tutte quelle non strettamente legate alla soddisfazione delle esigenze di vita quotidiana di un individuo normale; vi rientrano quindi, non solo le spese da sopportare una tantum, ma anche quelle che comunque attengono a un lasso più o meno lungo ma determinato di tempo (spese periodiche); quelle che hanno una certa rilevanza nella dimensione finanziaria (spese gravose); nonché quelle che puntano a soddisfare  interessi primari o in ogni caso importanti della persona (spese necessarie o utili), escluse, dunque, quelle tipicamente voluttuarie.

Per esempio sono state ritenute dalla giurisprudenza spese straordinarie: particolari spese sanitarie non coperte dal SSN, spese inerenti all’istruzione (tasse scolastiche, tasse universitarie, libri, corsi di specializzazione, lezioni di sostegno per deficit scolastici); spese per attività culturali e  sport (abbonamento riviste specialistiche, corsi di lingue, corsi sportivi), spese per libri, o esborsi per viaggi all’estero, anche questi per motivi di studio o di perfezionamento, costi di viaggio per gli studenti fuori sede, spese per l’acquisto di pc , spese per cure odontoiatriche, o per l’acquisto di occhiali da vista, nonché quelle per un imprevisto e necessario intervento chirurgico, o per farmaci necessari per far fronte a situazioni non ricomprese nella normale gestione dell’esistenza quotidiana dei figli.

Da tutto ciò sono estromesse le spese ritenute rientranti nel mantenimento ordinario nella cui sfera si individuano quelle alimentari, di igiene personale, vestiario, ricreative, nonché quelle per regali, viaggi/trasferimenti urbani e acquisto di materiale di cancelleria/scuola.

Da aggiungere, altresì che nella prassi si considera la spesa per la baby sitter ordinaria se è stata già programmata al momento della separazione, straordinaria se originata da un’evenienza contingente come la malattia del figlio.
In certi Tribunali italiani sono stati predisposti dei protocolli in cui vengono dettagliate quali siano le spese ordinarie e quelle straordinarie.

Da rilevare, altresì, come le spese straordinarie siano sono suddivise in: spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori e spese straordinarie obbligatorie (non subordinate al consenso di entrambi i genitori).

In particolare è utile osservare che tra le spese straordinarie per le quali è necessario il consenso figurino:

 – le spese scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni, rette e spese alloggiative ove fuori sede di università pubbliche o private, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola e baby sitter nei limiti sopra indicati;

– le spese di natura ludica o parascolastica: corsi di lingua o attività artistiche, corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze senza i genitori, acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto;

– le spese sportive: attività sportiva comprensiva dell’attrezzatura e di quanto necessario per l’attività agonistica;

 – le spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite il SSN, spese di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia.

 Invece tra le spese straordinarie obbligatorie che non richiedono un previo consenso al fine della ripartizione si indicano:

– le spese per libri di testo, per spese sanitarie urgenti non coperte dal servizio sanitario nazionale, per interventi chirurgici indifferibili, per spese ortodontiche ed oculistiche, spese di bollo, di assicurazione e per il mezzo di trasporto.

Da rilevare inoltre come non sempre, il principio cardine è l’interesse prioritario del figlio, bensì è anche necessario che le spese straordinarie non concordate siano utili per il minore e che siano proporzionate al tenore di vita dei genitori: è necessario, appunto, evidenziare come la verifica di questi presupposti è demandata al giudice del merito, pertanto la scelta non sarà sindacabile in sede di giudizio dinanzi alla Corte di Cassazione.

Se il dovere di entrambi i genitori di “mantenere, istruire ed educare i figli” è principio incontrovertibile dell’ordinamento giuridico, sancito da norme di rango costituzionale (art. 30), codicistico (artt. 147 e seguenti c.c.) e corroborato dalle importanti riforme legislative sull’argomento (tra cui la n. 54/2006 relativa all’affido condiviso e le recenti l. n. 219/2012 e d.lgs. n. 154/2013 in materia di riconoscimento ed uguaglianza dei figli legittimi e naturali), orientate a tutelare il più possibile la prole dagli effetti negativi e pregiudizievoli delle crisi familiari, nella pratica l’adempimento di questo dovere solleva dubbi e problematiche sotto diversi punti di vista.
Si osserva tuttavia che una delle questioni più dibattute nelle aule di Giustizia è proprio la differenziazione tra le spese ordinarie e straordinarie che determina il sorgere di frequenti contrasti tra i coniugi, in ordine sia alla loro precisa qualificazione che alla disciplina delle modalità di contribuzione di ciascun genitore. Ed è proprio la giurisprudenza, nel totale mutismo del Legislatore, a dover provvedere scovando risposte appropriate alle fattispecie concrete.

In virtù del principio codicistico secondo il quale le decisioni di “maggior interesse” per la prole devono essere prese di “comune accordo” tra i genitori, uno dei criteri principali seguiti dalla giurisprudenza in tema di spese straordinarie è la loro preventiva concertazione tra i coniugi, con la finalità ulteriore di evitare i contrasti scaturenti dinanzi alle richieste di rimborso sostenute da uno dei due per gli esborsi non concordati previamente, bensì decisi in via unilaterale.

Di solito, pertanto, fatta eccezione per le spese mediche indifferibili ed urgenti che possono essere affrontate in assenza di comune accordo costituendo in ogni caso titolo per ottenere il relativo rimborso pro quota, per le altre spese straordinarie, inerenti questioni di maggiore interesse per i figli, il coniuge che ne chieda il rimborso, nell’ottica dell’accoglimento della domanda, ha infatti l’onere di fornire la prova di aver provveduto a consultare preventivamente l’altro.

E’ necessario tuttavia, far presente che non tutte le spese straordinarie conseguono a una decisione di maggiore interesse per i figli: tra i due concetti non c’è, infatti, automatica coincidenza, per cui sulla determinazione degli esborsi straordinari che non implicano questioni rilevanti, la giurisprudenza è concorde nel non stabilire obblighi di concertazione.

Al fine di offrire un taglio pratico a tale approfondimento, ho ritenuto opportuno quindi, schematizzare la tipizzazione delle spese ordinarie e straordinarie (con obbligo di concertazione o meno) secondo la prassi maggiormente in uso nei Tribunali (precisando, tuttavia, che in alcuni Fori può divergere lievemente su alcune voci).

Tipizzazione delle Spese

TIPO DI SPESA

ORDINARIA O STRAORDINARIA?

DA CONCORDARE PREVENTIVAMENTE O NO?

SCOLASTICHE
1)Acquisto libri Ordinaria No
2)Acquisto corredo inizio anno scolastico Straordinaria No
3)Acquisto materiale di cancelleria Ordinaria No
4)Abbigliamento Ordinaria No
5)Mensa Ordinaria (Per alcuni Tribunali Straordinaria) No
6)Scuolabus/Autobus/Treno/ per raggiungere la scuola Ordinaria No
7)Quota d’iscrizione Gite Scolastiche Straordinaria No
8) Viaggi studio all’estero
(o comunque con pernottamento)
Straordinaria Si
9) Ripetizioni scolastiche Straordinaria Si
FORMAZIONE UNIVERSITARIA
1)Tasse Universitarie Straordinaria No

(Devono essere preventivamente concordate se

Relative a istituti

privati)

2)Alloggio presso la sede Universitaria Straordinaria Si
SPESE SANITARIE
1)Visite pediatriche Ordinaria No
2)Acquisto medicinali da banco Ordinaria No
3)Visite di controllo Ordinaria No
4)Dentista Straordinaria No
5)Improvviso intervento chirurgico Straordinaria No
6)Acquisto di un paio di occhiali da vista o di un apparecchio ortodontico Straordinaria Si
7)Trattamenti psicoterapeutici Straordinaria Si
MOMENTI LUDICI
1)Acquisto motorino Straordinaria Si
2)Acquisto computer Straordinaria Si
3)Spese per conseguimento della patente Straordinaria Si
4)Viaggi e vacanze Straordinaria Si
5)Attività sportive/ricreative e relative attrezzature Straordinaria Si anche se si tratta di uno

di sport praticato precedentemente

6)Ricariche cellulare Straordinaria No
7)Spese per il mantenimento e la cura di animale domestico

8) Baby sitter

 

 Straordinaria

 

 

Straordinaria se per :
– motivi lavoro
– malattia figlio con meno di 12 anni
– malattia del genitore

in mancanza di parenti o soluzioni alternative

 

Si

 

 

Si

 

 

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