Correzione a cura del dott. Davide Nalin

Anticipazione della tutela nei delitti di terrorismo ed eversione.

 

1.INTERPRETAZIONE

a) ANTICIPAZIONE: letteralmente, fissato un determinato punto X in una retta xy, la anticipazione e’ un qualcosa che viene prima del punto X;

b) TUTELA: letteralmente, tutelare significa proteggere. Trattandosi di una traccia in diritto penale, la tutela coincide con la tutela di beni giuridici e, dunque, con la incriminazione di un fatto;

c) DELITTI: la traccia implica di analizzare le fattispecie delittuose (fuori dunque le contravvenzioni). Sembra una banalità, ma non lo e’. La anticipazione della tutela nei delitti rievoca, infatti, immediatamente nella mente del giurista il tentativo (art. 56 c.p.), ammesso solo nei DELITTI. Si tratta dell’ unica forma di anticipazione della tutela penale? Prestare molta attenzione a questa affermazione: il delitto tentato e’ applicazione del principio di causalità, come del resto la disciplina del concorso di persone nel reato (110 c.p. e seguenti);

d) (DELITTI) DI TERRORISMO: argomento testuale: 270bis;

e) (DELITTI) DI EVERSIONE: comprende i delitti contro la personalità interna dello Stato (particolare importanza artt. 280 e 280bis);

f) perché la Commissione ha accostato i delitti di terrorismo a quelli di eversione? Matematicamente: terrorismo:personalità internazionale dello Stato=eversione:personalità interna dello Stato. Il bene giuridico e’ dunque la personalità dello Stato. Ma vi e’ di più. La personalità dello stato e’ il bene giuridico per eccellenza, che va TUTELATO ex ante (una tutela ex post può risultare tardiva). Si tratta dunque di un terreno dunque fertilissimo per la configurabilità dei reati di pericolo. Vi e’ un altro elemento che non poteva essere trascurato: la l.n. 85/2006 ha apportato importanti modifiche ai reati indicati. E qual e’ il ruolo principale della legge (principio di legalità formale e sostanziale) nel diritto penale? La TUTELA;

g) quesito principale e’ dunque valutare le tecniche attraverso le quali anticipare la tutela del bene giuridico fondamentale per la stessa esistenza dello Stato: la personalità (interna e internazionale).

 

2. ANTICIPAZIONE DELLA TUTELA NEL DIRITTO PENALE IN GENERALE.

a) Premessa: l’argomento e’ istituzionale, sicché si procederà ad un inquadramento esclusivamente normativo.

b) Soglia di rilevanza penale della condotta: articoli 40, 56, 115. Occorre distinguere le varie fasi dell’iter criminis (ideazione, deliberazione in senso stretto, preparazione, esecuzione, perfezionamento e consumazione). Qual e’ la soglia minima in cui può intervenire il diritto penale TUTELANDO beni giuridici? Principi di materialità e offensività (artt. 304 e 305 c.p.)

c) La regola e’ che il diritto penale interviene nella fase del perfezionamento o della consumazione (a seconda della fattispecie incriminatrice che viene in rilievo), quando cioè il bene giuridico ha subito la sua massima lesione.

d) La tutela del bene giuridico può essere anticipata? In caso affermativo, qual e’ la soglia massima di anticipazione? Quali sono le tecniche attraverso le quali può essere anticipata la tutela? Quali sono i principi che debbono essere rispettati? Si procede di seguito alla risposta alle domande riportate.

e) La tutela del bene giuridico può essere anticipata? In caso affermativo, qual e’ la soglia massima di anticipazione? Le due domande vanno analizzate congiuntamente. La risposta e’ affermativa e la soglia massima di anticipazione viene a coincidere con la deliberazione in senso stretto: arg. artt. 115 co. 1 (“salvo che la legge disponga diversamente…”) e 304 c.p. (sopra richiamato).f) Quali sono le tecniche attraverso le quali può essere anticipata la tutela? 

i) Reati di pericolo. Occorre distinguere tra 1) reati di pericolo concreto, 2) di pericolo astratto, 3)reati di pericolo presunto. Particolare attenzione a questi ultimi, che sono il cuore della traccia. Problematiche sollevate da tali tipologie di reati (focus on: concezione di Mantovani)

ii) Delitto tentato, art. 56 c.p. (espressione del principio di causalità). Tale fattispecie verra’ analizzata varie volte nella traccia, in quanto e’ la cartina di tornasole del principio di offensività.

iii) Concorso nel reato, art. 110 c.p. (espressione del principio di causalità).

g) Quali sono i principi che debbono essere rispettati? Principi di materialità e offensività (concezione formale-sostanziale del reato). Argomento anche questo istituzionale, per cui si rinvia alla manualistica.


3. ANTICIPAZIONE DELLA TUTELA NEI DELITTI DI TERRORISMO E DI TERRORISMO

a) Le due fattispecie vanno analizzate congiuntamente, perché presentano importanti punti di contatto ed occorre evidenziare nel corso della trattazione similitudini e differenze. 

b) I delitti di attentato in generale rappresentano la massima anticipazione della tutela del bene giuridico. Ma qual e’ la anticipazione? Analisi della struttura oggettiva e soggettiva del reato su di un piano generale. 

c) Delitti contro la personalità interna dello Stato (EVERSIONE). Analisi della struttura oggettiva del reato, prima e dopo la riforma operata dalla legge numero 85/06. Particolare attenzione ai principi costituzionali sopra richiamati. Analisi anche della struttura soggettiva. Occorre valutare le seguenti fattispecie:

i) artt. 276, 277, 280 soglia rilevanza penale di condotta?

ii) art. 280 bis: “atto diretto a…”: coincide con la soglia stabilita da art. 56 c.p. oppure e’ un quid minus del compimento di atti diretti e idonei?

iii) art. 283: “fatto diretto e idoneo…”. E’ previsto il requisito della idoneita’. Come si concilia tale ipotesi con quella dell’art. 280bis?  Per quale ragione la legge del 2006 non ha introdotto il requisito della idoneità nell’art. 280 bis? Si può allora concludere che la soglia della penale rilevanza della condotta ex 280bis e’ ancor più anticipata rispetto al tentativo (e dunque ad art. 283)? Risposta negativa, alla luce del principio di offensività. Dunque anche nell’art. 280bis occorre accertare la idoneità.

d) La linea di ragionamento da sviluppare per i delitti di attentato e’ quella indicata nel punto c). Occorreva dunque sviluppare un discorso uniforme, avendo sempre come punto di riferimento la nozione dell’art. 56 c.p., vero fulcro del principio di offensività.

e)anticipazione della tutela avviene inoltre nei delitti di terrorismo (TERRORISMO) interessati anch’essi dalla riforma operata dalla legge n. 85/06 (seppure in misura minore).

Perché con riferimento a tali delitti si discute di anticipazione di tutela penale? Si tratta fondamentalmente di reati di pericolo presunto.

f) le fattispecie fondamentali di reati di pericolo presunto concernenti il terrorismo sono art. 270 e 270bis. Con riferimento a tali fattispecie occorre:

i) procedere ad una loro esatta distinzione, avendo riguardo sia all’elemento oggettivo che soggettivo;

ii) art. 270 e’ ancora reato di pericolo presunto? La legge 85/06 prevede che le associazioni siano “…dirette e idonee…”, dunque la formula ricalca art. 56 c.p. Si tratta allora di un reato di pericolo astratto.

iii) art. 270 bis invece non prevede il requisito della idoneità. E’ implicito nella condotta? Si ricava dall’elemento soggettivo (c.d. doppio dolo)? Occorre lavorare con i principi costituzionali. La Corte di Cassazione e’ orientata nel senso di ritenere che, sebbene il reato in esame sia di pericolo presunto, per la sua configurabilità occorre, tuttavia, la esistenza di una struttura organizzata che deve presentare un grado di effettività tale da rendere almeno possibile la attuazione del progetto criminoso, CORRELATA ALLA IDONEITÀ DELLA STRUTTURA (= art. 270) al compimento di una serie di reati per la cui realizzazione la associazione e’ istituita (Cass. Pen. n. 1072/07). Applicazione dunque di principio di offensività (56 c.p.) Dunque, un reato di pericolo presunto diviene un reato di pericolo astratto in seguito ad una interpretazione costituzionalmente orientata (così MANTOVANI)

g)vette di autentica eccellenza si potevano raggiungere attraverso la analisi del concorso esterno nei delitti associativi. Il concorso esterno, infatti, saldandosi con i reati di pericolo presunto, permette di anticipare la soglia di punibilità anche per coloro che non sono partecipi alla associazione ma contribuiscono al suo rafforzamento dall’esterno.

 

 

 

 

 

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