N.B. Dal momento che la traccia presentava alcuni profili di ambiguità, si provvede a pubblicare una prima chiave di lettura.
Traccia a cura del Dott. Davide Nalin.
Il sindacato del giudice sulla proporzionalità ed equità del contratto, con particolare riferimento ai contratti dei consumatori e tra imprese.
INTERPRETAZIONE
la traccia anzitutto e’ del secondo tipo, in quanto richiede di analizzare un argomento generale e di farne una applicazione concreta ad alcune tipologie di contratti.
Procediamo con una analisi letterale della traccia, per poi adottare una interpretazione sistematica.
La parola sindacato non pone problematiche di sorta, in quanto rievoca in via diretta ed immediata le tecniche attraverso le quali possono esplicarsi i controlli sulla autonomia privata da parte dell’ordinamento giuridico.
Sindacato del giudice: la traccia richiede di analizzare il sindacato giudiziale, quindi il sindacato nella fase di applicazione del contratto. Un primo quesito da risolvere e’ la esatta individuazione dei limiti del potere del giudice di sindacare il contratto. Altro quesito che emerge in via prettamente interpretativa e’ il seguente: qual e’ l’oggetto del sindacato giudiziale? Dunque ricapitolando: quali sono i limiti e l’oggetto del sindacato del potere del giudice sul contratto?
Proporzionalità ed equità sono due concetti evidentemente differenti. L’equità compare numerose volte nel codice civile (1374, 1468, 1447,1467, per citare i più importanti), la proporzionalità compare nell’art. 1448.
Il sindacato del giudice sulla proporzionalità ed equità del contratto. Questo e’ il cuore della traccia. Il macro quesito e’: quali sono i limiti e l’oggetto del sindacato del giudice (rectius controllo giudiziale) sulla proporzionalità ed equità del contratto? Si tratta di una tematica di teoria generale dell’ordinamento giuridico, la quale va ricostruita muovendo proprio dalle disposizioni principali in materia di contratto.
Con particolare riferimento ai contratti dei consumatori e fra imprese. La seconda parte della traccia rievoca in maniera plastica una disciplina di origine comunitaria.
Mettendo in relazione la prima parte della traccia con la seconda, emerge plasticamente che al candidato di richiede una analisi del sindacato giudiziale sulla proporzionalità ed equità del contratto alla luce della disciplina nazionale e della disciplina di origine comunitaria.
I CONTROLLI DEL GIUDICE SULLA PROPORZIONALITÀ ED EQUITÀ DEL CONTRATTO
Breve introduzione su controlli del giudice sugli atti di autonomia privata e limiti.
In particolare: il sindacato si equità e di proporzionalità.
Sindacato di proporzionalità: riferimento a proporzionalità tra prestazioni: argomento testuale articolo 1448 codice civile. Si tratta dunque di un sindacato sull’equilibrio economico del contratto. Sindacato di proporzionalità puo’ individuarsi anche nella peculiare forma di controllo sulla causa nella vendita a prezzo vile (tesi pero’ minoritaria).
Sindacato di equità. Punto problematico: equità e’ giustizia del caso concreto, ma inteso in tal modo il sindacato di equità (del tutto eccezionale; si pensi alla clausola penale, all’equa retribuzione del lavoratore) finisce per sovrapporsi al sindacato di proporzionalità. Anche in tal caso vi e’ un argomento testuale: art. 1447: “…condizioni inique…”. Iniquità e’ lo squilibrio normativo, dunque sindacato di equità e’ un sindacato sull’equilibrio normativo (equilibrio tra diritti ed obblighi).
Oggetto del sindacato e’ il contenuto del contratto (che comprende non solo l’oggetto, ma tutti gli elementi oggetto della contrattazione tra le parti).
I limiti sono generalmente previsti dal codice civile. Questa e’ la prospettiva nazionale: dunque riferimento a 1447 per sindacato di equità, 1448 per sindacato di proporzionalità. In merito al sindacato di proporzionalità può richiamarsi anche l’articolo 1467. Da quanto detto emerge che nella prospettiva nazionale il sindacato di equità e proporzionalità e’ eccezionale e non da’ luogo a nullità.
3. I CONTROLLI DEL GIUDICE SULLA PROPORZIONALITÀ ED EQUITÀ DEL CONTRATTO, CON L’ARTICOLARE RIFERIMENTO AI CONTRATTI DEL CONSUMATORE
Contratti tra consumatori. Breve introduzione e illustrazione.
Controllo di equità sui contratti del consumatore. E’ un controllo volto a individuare uno squilibrio normativo. Articolo 33 Codice Consumo: riferimento a “significativo squilibrio di diritti e di obblighi”. Soffermarsi sulle tecniche di sindacato, che coinvolgono, come si accennava sopra, il contenuto del contratto (argomento testuale: 34 comma 1 codice consumo). Sanzione: nullità della clausola, mentre contratto rimane valido per il resto (art. 36 Codice consumo).
Controllo di proporzionalità sui contratti del consumatore. Articolo 34 comma 2: ” La valutazione del carattere vessatorio della clausola non attiene alla determinazione dell’oggetto del contratto, ne’ all’adeguatezza del corrispettivo dei beni e dei servizi, purche’ tali elementi siano individuati in modo chiaro e comprensibile”. Dunque, se l’oggetto del contratto o il corrispettivo non sono individuati in modo chiaro e comprensibile, e’ consentito al giudice un controllo sulla adeguatezza del corrispettivo (controllo su proporzionalità economica). Sanzione eventuale: nullità relativa.
4. I CONTROLLI DEL GIUDICE SULLA PROPORZIONALITÀ ED EQUITÀ DEL CONTRATTO, CON L’ARTICOLARE RIFERIMENTO AI CONTRATTI TRA IMPRESE
Punto di partenza: nozione di consumatore. Non si applica codice del consumo (art. 3 lett. a Codice consumo).
Normativa di riferimento per contratti tra imprese: codice civile, l.n. 287/90, l.n. 192/98, d.lgs. 231/01.
Codice civile: principi generali, dunque rinvio ad articoli 1341 e 1342. In tale ipotesi viene in rilievo un sindacato di equità (su equilibrio normativo, quindi).
L.n. 287/90. Abuso di posizione dominante. Si veda in particolare il comma 1 lett. a) e lett. d). Sanzione per l’abuso di posizione dominante: no nullità, ma sanzioni ex art. 15. Dalla lettura delle lettere a) e d) emerge che viene in rilievo un sindacato di equità (nel senso di equilibrio normativo). Non si prevedono tuttavia sanzioni civilistiche per i contratti che rappresentano una applicazione dell’abuso di posizione dominante. Si tratterebbe dunque di una norma imperfetta? Tre possibili soluzioni per la sorte del contratto adottato con abuso di posizione dominante: a) nullità per illiceità della causa (1418 comma 2), in quanto si tratterebbe di contratto adottato in violazione di ordine pubblico economico; b) nullità virtuale, in quanto l’art. 3 della l.n. 287/90 sarebbe norma imperativa (1418 comma 1); c) nullità testuale per applicazione analogica (analogia iuris) di art. 9 l.n. 192/98 (si veda anche art. 33 l.n. 287/90 che parla di nullità). Prevale quest’ultima.
Disciplina subfornitura (l.n. 192/98). Articolo 9: “1. È vietato l’abuso da parte di una o più imprese dello stato di dipendenza economica nel quale si trova, nei suoi o nei loro riguardi, una impresa cliente o fornitrice. Si considera dipendenza economica la situazione in cui un’impresa sia in grado di determinare, nei rapporti commerciali con un’altra impresa, un eccessivo squilibrio di diritti e di obblighi. La dipendenza economica è valutata tenendo conto anche della reale possibilità per la parte che abbia subito l’abuso di reperire sul mercato alternative soddisfacenti. 2. L’abuso può anche consistere nel rifiuto di vendere o nel rifiuto di comprare, nella imposizione di condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose o discriminatorie, nella interruzione arbitraria delle relazioni commerciali in atto. 3. Il patto attraverso il quale si realizzi l’abuso di dipendenza economica è nullo”. Si tratta di controllo di equità (equilibrio normativo), la cui sanzione e’ la nullità (vedi comma 3).
Disciplina transazioni commerciali: articolo 7 d.lgs. 231/01: “1. L’accordo sulla data del pagamento, o sulle conseguenze del ritardato pagamento, e’ nullo se, avuto riguardo alla corretta prassi commerciale, alla natura della merce o dei servizi oggetto del contratto, alla condizione dei contraenti ed ai rapporti commerciali tra i medesimi, nonche’ ad ogni altra circostanza, risulti gravemente iniquo in danno del creditore. 2. Si considera, in particolare, gravemente iniquo l’accordo che, senza essere giustificato da ragioni oggettive, abbia come obiettivo principale quello di procurare al debitore liquidita’ aggiuntiva a spese del creditore, ovvero l’accordo con il quale l’appaltatore o il subfornitore principale imponga ai propri fornitori o subfornitori termini di pagamento ingiustificatamente piu’ lunghi rispetto ai termini di pagamento ad esso concessi. 3. Il giudice, anche d’ufficio, dichiara la nullita’ dell’accordo e, avuto riguardo all’interesse del creditore, alla corretta prassi commerciale ed alle altre circostanze di cui al comma 1, applica i termini legali ovvero riconduce ad equita’ il contenuto dell’accordo medesimo”. Trattasi di sindacato di equità . Rimedio: nullità.
Per quanto concerne, invece, il sindacato di proporzionalità nei contratti tra imprese, valgono i principi generali del codice civile (si veda sopra, quindi art. 1448 e art. 1467 cod.civ.).