Manipolazione e suggestione nella verbalizzazione di dichiarazioni [1]

a cura del Dott. Michelangelo Di Stefano

 

  1. 1.L’assunzione di dichiarazioni nel codice
  2. 2.A.D.R. ( a domanda risponde)
  3. 3.La riproduzione fonografica
  4. 4.Manipolazioni e suggestioni nell’intervista per fini investigativi: il distress

 

 

  1. L’assunzione di dichiarazioni nel codice

Nella cristallizzazione delle dichiarazioni rese in ambito al procedimento penale, tra gli aspetti che maggiormente assumono rilievo attraverso la fase di “documentazione degli atti[2], vi è quello della c.d. verbalizzazione, intesa nella letteratura quale “ regno assoluto del linguaggio burocratico”[3], ed in particolare la sintesi e trascrizione di dichiarazioni.

Il codice di procedura penale compendia una serie di “atti tipici di investigazione indiretta[4] che la polizia giudiziaria svolge, ex artt. 350 e 351 c.p.p. tramite l’istituto delle sommarie informazioni, delle dichiarazioni spontanee, delle notizie e delle indicazioni utili assunte dall’indagato[5], nonché da quelle rese dalle persone informate sui fatti e le informazioni da persona imputata in un procedimento connesso[6].

Altra attività della polizia giudiziaria consiste nel compimento di atti delegati dal pubblico ministero, con particolare riguardo all’effettuazione di interrogatori e di confronti[7]; l’ attività di assunzione di informazioni è analogamente compendiata dal codice quale atto di investigazione diretta del pubblico ministero.[8]

In ambito difensivo sono, altresì, definiti i colloqui, la ricezione di dichiarazioni e l’assunzione di informazioni nell’interesse dell’assistito da parte del difensore;[9] parallelamente sono disciplinati i servizi di investigazione privata, con la previsione di interviste a persone anche a mezzo di conversazioni telefoniche.[10]

Una professionale forma di collaborazione giuridica, anche in campo comunicativo, è richiamata dal Codice di procedura penale individuando le figure dei c.d. “esperti”,   i quali, dotati di “specifiche competenze tecniche,[11] sono tenuti a prestare ausilio alla polizia giudiziaria[12] .

 

 

  1. A domanda risponde (A.D.R.)

La norma, con riguardo alla trascrizione delle dichiarazioni rese nel procedimento, prevede che: “per ogni dichiarazione è indicato se è stata resa spontaneamente o previa domanda e, in tale caso, è riprodotta anche la domanda; se la dichiarazione è stata dettata dal dichiarante, o se questi si è avvalso dell’autorizzazione a consultare note scritte, ne è fatta menzione.”[13].

Va rilevato, per contro, che nella “pratica di polizia giudiziaria”, per ragioni di speditezza, o per mera consuetudine, si verifica in realtà che diverse domande vengano formulate con l’acronimo “A.D.R.”[14], cioè “a domanda risponde”.

E’ evidente che, fatto salvo quanto previsto dalla norma, la mancata trascrizione della domanda formulata potrebbe distorcere, a futura memoria, l’intellegibilità semantica dell’atto stesso, compromettendone l’utilizzabilità[15].

Ciò in quanto il verbale – destinato ad essere analizzato, letto ed interpretato da più soggetti nel contesto del complessivo iter del processo nelle sue fasi – sarà riesaminato, secondo la fisiologica evoluzione del procedimento penale,   anche a notevoli distanze di tempo e, certamente, anche da persone estranee all’originaria verbalizzazione[16].

L’analitica formulazione della domanda, rispetto allo standardizzato A.D.R.[17]   sarà, quindi,   utile a focalizzare inequivocabilmente il contenuto dell’atto; secondo un’ottica sociolinguistica, poi, la rilettura di un verbale “confezionato” in modo completo sarà anche utile, nello stesso contesto di escussione, per meglio definire gli aspetti salienti di interesse alle indagini, non da ultimo al fine di suggestionare e condizionare il pattern dell’intervistato, così da poter più facilmente individuarne situazioni di disagio, di distress e tentativi di dissimulazione.

 

 

  1. La riproduzione fonografica

In linea generale, la documentazione degli atti nel codice di procedura penale[18] prevede che “quando il verbale è redatto in forma riassuntiva è effettuata anche la riproduzione fonografica” a cui può “essere aggiunta la riproduzione audiovisiva se assolutamente indispensabile[19]. “Disciplina del tutto particolare è contenuta nell’art. 141 bis c.p.p.[20] – annotano G. Spangher, G. Dean – che ha imposto, a pena di inutilizzabilità, la documentazione integrale, con mezzi di riproduzione fonografica o audiovisiva, dell’interrogatorio di persona detenuta a qualsiasi titolo, che non possa svolgersi in udienza. Tale norma si pone come reazione a una prassi giurisprudenziale sempre più propensa a ricorrere alla verbalizzazione riassuntiva[…].”[21]

E’, quindi, evidente che l’illustrazione di una verbalizzazione complessa nel processo penale debba tenere conto di tutti gli aspetti fonetici e sociolinguistici che potrebbero influenzare l’esatta intellegibilità del reperto e di tutti quei dettagli smarriti del reperto che possono trovare esplicazione para ed extra linguistica[22].

Detto àmbito trova applicazione, peraltro, tra le best pratices nelle varie forme[23] di colloquio investigativo, attraverso cui il tecnico sarà in grado di condurre, in modo manipolativo, un’intervista rivolta ad evidenziare proprio quegli aspetti smarriti o celati nella situazione comunicativa[24].

 

 

4.Manipolazioni e suggestioni nell’intervistaper fini investigativi: il distress

Nel corso dell’interazione sociale per fini investigativi, infatti, l’intento dell’intervistatore è quello di evidenziare anche impercettibili alterazioni del pattern abituale dell’esaminato, con inusuali tratti cinesici e gestuali, ed ancora incremento dello stato d’ansia per l’essere scoperto, che a loro volta evidenziano ulteriori segni di manipolazione dovuti all’attivazione del sistema nervoso simpatico, attraverso cui saranno evidenziate modifiche neurofisiologiche ed elevazione brusca dell’ormone dello stress[25].

Ciò in quanto vi è una diretta correlazione tra individuo ed ambiente circostante in grado di determinare frequenti interazioni stressorie, che hanno come generica conseguenza uno stato d’ansia.

In detto contesto i c.d. stressors, cioè alcuni elementi ambientali, particolari esperienze, rapporti interpersonali e situazionali, favoriscono una brusca ed involontaria sollecitazione sull’organismo e subiscono sempre un’elaborazione di tipo cognitivo, da cui dipende generalmente la reazione della persona, e da qui un’alterazione dell’equilibrio tra individuo ed ambiente a cui consegue il disagio detto stress[26].

Quest’ultima condizione cagiona l’attivazione di un circuito composto da strutture cerebrali e da una ghiandola endocrina, il surrene[27], che determina una repentina secrezione di cortisolo, detto anche l’ ormone dello stress, che tra le tante alterazioni del pattern induce, anche, un aumento della gittata cardiaca e dei valori glicemici[28].

La condizione di distress[29] è altresì rilevabile attraverso un esame fonologico per via dei microtremori della voce[30], dovuti al minore afflusso di sangue verso le corde vocali così da determinare la tensione dei muscoli striati della laringe inducendo, per contro, un’improvvisa affluenza di sangue in alcune parti del viso[31], ed in maniera peculiare vicino gli occhi.

Il detective Joe Navarro[32], ha operato per conto del Federal Bureau of Investigation un’analitica classificazione,   individuando quattro domini di analisi, descritti nel distinguo tra ildiscomfort, l’enfasi,   la sincronia e la perception management, attraverso cui è possibile rilevare l’alterazione del pattern nel corso di un colloquio[33].

Rispetto al profilo di tipo prettamente investigativo, nel corso di un’intervista secondo un approccio psicologico sarà fatto ricorso, invece, ad: “[…] uno strumento operativo “non suggestivo”, in quanto il compito dell’intervistatore è preminentemente quello di saggiare l’attendibilità e la sincerità[34] dell’intervistato, nonché indirizzato ad una ricostruzione oggettiva dei fatti. L’atteggiamento dell’ intervistatore in questo contesto deve essere, quindi, scevro da pregiudizi, mantenendo un profilo di elevata professionalità[35] rivolta ad analizzare dati oggettivi, senza esprimere giudizi e, soprattutto, senza contaminare le informazioni che vengono assunte […][36], ove lo psicologo investigatore è una sorta di archeologo che raccoglie “frammenti sparsi e stabilisc(e)scono un collegamento fra la realtà che non c’è più e la realtà soggettiva del paziente o dell’autore del reato[…]”[37].

 

[1] Fonte: www.lombardiabeniculturali.it, Rina Fort, soprannominata “la belva di San Gregorio” interrogata dagli uomini della Squadra Mobile di Milano dopo il quadruplice omicidio della moglie e dei figli dell’amante, avvenuto il 29 novembre 1946.

[2] C.p.p. art. 134. Modalità di documentazione; art. 135. Redazione del verbale; art. 136. Contenuto del verbale; art. 137. Sottoscrizione del verbale; art. 139. Riproduzione fonografica o audiovisiva; art. 140. Modalità di documentazione in casi particolari; art. 141 bis. Modalità di documentazione dell’interrogatorio di persona in stato di detenzione.

[3] P. Bellucci, A onor del vero. Fondamenti di linguistica giudiziaria,Ed. Utet, Torino (2002), pag 81: Bellucci nel richiamare un famoso passo di Calvino aveva precisato “[…] Già Mengaldo, nell’analizzare il passo (1994, pp.277-278), definisce << la celebre parodia calviniana più vera del vero>> e segnala tra le caratteristiche fondamentali del linguaggio burocratico, <<l’essere trasformazione per alzo di registro e ridondanza, si vorrebbe dire traduzione della lingua, diciamo, normale>>.

[4] L. D’Ambrosio, P.L. Vigna, La pratica di Polizia Giudiziaria, Cedam Editore (1997), pag. 255.

[5] Art. 350 C.p.p. Sommarie informazioni dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini: 1. Gli ufficiali di polizia giudiziaria assumono, con le modalità previste dall’articolo 64, sommarie informazioni utili per le investigazioni dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini che non si trovi in stato di arresto o di fermo a norma dell’articolo 384. 2. Prima di assumere le sommarie informazioni, la polizia giudiziaria invita la persona nei cui confronti vengono svolte le indagini a nominare un difensore di fiducia e, in difetto, provvede a norma dell’articolo 97 comma 3. 3. Le sommarie informazioni sono assunte con la necessaria assistenza del difensore, al quale la polizia giudiziaria dà tempestivo avviso. Il difensore ha l’obbligo di presenziare al compimento dell’atto. 4. Se il difensore non è stato reperito o non è comparso, la polizia giudiziaria richiede al pubblico ministero di provvedere a norma dell’articolo 97, comma 4. 5. Sul luogo o nell’immediatezza del fatto, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono, anche senza la presenza del difensore, assumere dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini, anche se arrestata in flagranza o fermata a norma dell’articolo 384, notizie e indicazioni utili ai fini della immediata prosecuzione delle indagini. 6. Delle notizie e delle indicazioni assunte senza l’assistenza del difensore sul luogo o nell’immediatezza del fatto a norma del comma 5 è vietata ogni documentazione e utilizzazione. 7. La polizia giudiziaria può altresì ricevere dichiarazioni spontanee dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini, ma di esse non è consentita la utilizzazione nel dibattimento, salvo quanto previsto dall’articolo 503 comma 3.

[6]Art. 351 C.p.p. Altre sommarie informazioni: 1. La polizia giudiziaria assume sommarie informazioni dalle persone che possono riferire circostanze utili ai fini delle indagini. Si applicano le disposizioni del secondo e terzo periodo del comma 1 dell’articolo 362. 1-bis. All’assunzione di informazioni da persona imputata in un procedimento connesso ovvero da persona imputata di un reato collegato a quello per cui si procede nel caso previsto dall’articolo 371 comma 2 lettera b), procede un ufficiale di polizia giudiziaria. La persona predetta, se priva del difensore, è avvisata che è assistita da un difensore di ufficio, ma che può nominarne uno di fiducia. Il difensore deve essere tempestivamente avvisato e ha diritto di assistere all’atto.

[7]Art. 370 C.p.p. Atti diretti e atti delegati: 1. Il pubblico ministero compie personalmente ogni attività di indagine. Può avvalersi della polizia giudiziaria per il compimento di attività di indagine e di atti specificamente delegati, ivi compresi gli interrogatori ed i confronti cui partecipi la persona sottoposta alle indagini che si trovi in stato di libertà, con l’assistenza necessaria del difensore. 2. Quando procede a norma del comma 1, la polizia giudiziaria osserva le disposizioni degli articoli 364, 365 e 373. 3. Per singoli atti da assumere nella circoscrizione di altro tribunale, il pubblico ministero, qualora non ritenga di procedere personalmente, può delegare, secondo la rispettiva competenza per materia, il pubblico ministero presso il tribunale del luogo. 4. Quando ricorrono ragioni di urgenza o altri gravi motivi, il pubblico ministero delegato a norma del comma 3 ha facoltà di procedere di propria iniziativa anche agli atti che a seguito dello svolgimento di quelli specificamente delegati appaiono necessari ai fini delle indagini.

[8]Art. 362. Assunzione di informazioni. “ 1. Il pubblico ministero assume informazioni dalle persone che possono riferire circostanze utili ai fini delle indagini. Alle persone già sentite dal difensore o dal suo sostituto non possono essere chieste informazioni sulle domande formulate e sulle risposte date. Si applicano le disposizioni degli articoli 197, 197-bis, 198, 199, 200, 201, 202 e 203”.

[9] C.p.p., Titolo VI bis, INVESTIGAZIONI DIFENSIVE, Art. 391-bis. – (Colloquio, ricezione di dichiarazioni e assunzione di informazioni da parte del difensore). – 1. Salve le incompatibilita’ previste dall’articolo 197, comma 1, lettere c) e d), per acquisire notizie il difensore, il sostituto, gli investigatori privati autorizzati o i consulenti tecnici possono conferire con le persone in grado di riferire circostanze utili ai fini dell’attivita’ investigativa. In questo caso, l’acquisizione delle notizie avviene attraverso un colloquio non documentato. 2. Il difensore o il sostituto possono inoltre chiedere alle persone di cui al comma 1 una dichiarazione scritta ovvero di rendere informazioni da documentare secondo le modalita’ previste dall’articolo 391-ter.3. In ogni caso, il difensore, il sostituto, gli investigatori privati autorizzati o i consulenti tecnici avvertono le persone indicate nel comma 1: a) della propria qualita’ e dello scopo del colloquio; b) se intendono semplicemente conferire ovvero ricevere dichiarazioni o assumere informazioni indicando, in tal caso, le modalita’ e la forma di documentazione; c) dell’obbligo di dichiarare se sono sottoposte ad indagini o imputate nello stesso procedimento, in un procedimento connesso o per un reato collegato; d) della facolta’ di non rispondere o di non rendere la dichiarazione; e) del divieto di rivelare le domande eventualmente formulate dalla polizia giudiziaria o dal pubblico ministero e le risposte date; f) delle responsabilita’ penali conseguenti alla falsa dichiarazione.4. Alle persone gia’ sentite dalla polizia giudiziaria o dal pubblico ministero non possono essere richieste notizie sulle domande formulate o sulle risposte date. 5. Per conferire, ricevere dichiarazioni o assumere informazioni da una persona sottoposta ad indagini o imputata nello stesso procedimento, in un procedimento connesso o per un reato collegato, e’ dato avviso, almeno ventiquattro ore prima, al suo difensore la cui presenza e’ necessaria. Se la persona e’ priva di difensore, il giudice, su richiesta del difensore che procede alle investigazioni, dispone la nomina di un difensore di ufficio ai sensi dell’articolo 97. 6. Le dichiarazioni ricevute e le informazioni assunte in violazione di una delle disposizioni di cui ai commi precedenti non possono essere utilizzate. La violazione di tali disposizioni costituisce illecito disciplinare ed e’ comunicata dal giudice che procede all’organo titolare del potere disciplinare. 7. Per conferire, ricevere dichiarazioni o assumere informazioni da persona detenuta, il difensore deve munirsi di specifica autorizzazione del giudice che procede nei confronti della stessa, sentiti il suo difensore ed il pubblico ministero. Prima dell’esercizio dell’azione penale l’autorizzazione e’ data dal giudice per le indagini preliminari. Durante l’esecuzione della pena provvede il magistrato di sorveglianza. 8. All’assunzione di informazioni non possono assistere la persona sottoposta alle indagini, la persona offesa e le altre parti private. 9. Il difensore o il sostituto interrompono l’assunzione di informazioni da parte della persona non imputata ovvero della persona non sottoposta ad indagini, qualora essa renda dichiarazioni dalle quali emergano indizi di reita’ a suo carico. Le precedenti dichiarazioni non possono essere utilizzate contro la persona che le ha rese. 10. Quando la persona in grado di riferire circostanze utili ai fini dell’attivita’ investigativa abbia esercitato la facolta’ di cui alla lettera d) del comma 3, il pubblico ministero, su richiesta del difensore, ne dispone l’audizione che fissa entro sette giorni dalla richiesta medesima. Tale disposizione non si applica nei confronti delle persone sottoposte ad indagini o imputate nello stesso procedimento e nei confronti delle persone sottoposte ad indagini o imputate in un diverso procedimento nelle ipotesi previste dall’articolo 210. L’audizione si svolge alla presenza del difensore che per primo formula le domande. Anche con riferimento alle informazioni richieste dal difensore si applicano le disposizioni dell’articolo 362. 11. Il difensore, in alternativa all’audizione di cui al comma 10, puo’ chiedere che si proceda con incidente probatorio all’assunzione della testimonianza o all’esame della persona che abbia esercitato la facolta’ di cui alla lettera d) del comma 3, anche al di fuori delle ipotesi previste dall’articolo 392, comma 1.

[10] Decreto Ministeriale 1 dicembre 2010, n. 269. Art. 5 Qualita’ dei servizi di investigazione privata e di informazione commerciale: “[…] Per lo svolgimento delle attivita’ di cui ai punti da a.I), a.II), a.III) e a.IV) i soggetti autorizzati possono, tra l’altro, svolgere, anche a mezzo di propri collaboratori segnalati ai sensi dell’articolo 259 del Regolamento d’esecuzione TULPS: attivita’ di osservazione statica e dinamica (c.d. pedinamento) anche a mezzo di strumenti elettronici, ripresa video/fotografica, sopralluogo, raccolta di informazioni estratte da documenti di libero accesso anche in pubblici registri, interviste a persone anche a mezzo di conversazioni telefoniche […]”.

[11]Art. 348 C.p.p. Assicurazione delle fonti di prova: “1. Anche successivamente alla comunicazione della notizia di reato, la polizia giudiziaria continua a svolgere le funzioni indicate nell’articolo 55 raccogliendo in specie ogni elemento utile alla ricostruzione del fatto e alla individuazione del colpevole. 2. Al fine indicato nel comma 1, procede, fra l’altro: a) alla ricerca delle cose e delle tracce pertinenti al reato nonché alla conservazione di esse e dello stato dei luoghi; b) alla ricerca delle persone in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti; c) al compimento degli atti indicati negli articoli seguenti. 3. Dopo l’intervento del pubblico ministero, la polizia giudiziaria compie gli atti ad essa specificamente delegati a norma dell’articolo 370, esegue le direttive del pubblico ministero ed inoltre svolge di propria iniziativa, informandone prontamente il pubblico ministero, tutte le altre attività di indagine per accertare i reati ovvero richieste da elementi successivamente emersi e assicura le nuove fonti di prova. 4. La polizia giudiziaria, quando, di propria iniziativa o a seguito di delega del pubblico ministero, compie atti od operazioni che richiedono specifiche competenze tecniche, può avvalersi di persone idonee le quali non possono rifiutare la propria opera.”.

[12] Altre figure dotate di particolare competenza tecnica, che svolgono esperimenti giudiziali nel processo,   sono i periti ( art. 221 c.pp.) ed i consulenti tecnici (art.225 c.p.p.)

[13] art. 136 II comma c.p.p.

[14] P. Bellucci, A onor del vero. Fondamenti di linguistica giudiziaria, cit., pagg.115-116: “ La modulistica esemplificativa offerta dal diffusissimo manuale di pratica giudiziaria di D’Ambrosio, Vigna 2003 è spesso precisata da annotazioni fondamentali del tipo: Occorre indicare se le dichiarazioni dell’indagato sono state rese spontaneamente o previa domanda. In tal caso è riprodotta anche la domanda. Occorre poi attestare se la dichiarazione è stata dettata dal dichiarante e se questi si è avvalso dell’autorizzazione a consultare note scritte. La norma citata sembra prendere atto di una constatazione scontata forse non solo per il linguista: sappiamo tutti quanto la domanda condizioni la risposta e quali legami profondi correlino l’una all’altra nella sequenzialità di un’interazione linguistica di tipo dialogico. Fra coloro che ne hanno maggior consapevolezza ed esperienza diretta ci sono, appunto, gli operatori del diritto: non di rado una gran parte della loro abilità professionale si traduce proprio nella capacità di porre le domande ‘giuste’ al momento ‘giusto’ e nella ‘giusta’ forma. Sacrosantamente, gli atti del dibattimento devono riprodurre fedelmente l’intero dialogo.[…]”.

[15] Ibidem, “ In proposito, cfr. anche Gnisci, 2001: Una risposta ha senso ed esiste sempre in relazione ad una domanda […] Nel momento in cui viene fornita una risposta, il soggetto produce un contenuto semantico in risposta al contenuto semantico della richiesta. Ne deriva che le diverse risposte e i criteri che le generano possono essere definiti solo dopo aver fatto chiarezza sulle domande stesse e sui possibili nessi che legano le risposte alle domande (pag. 87) […]”.

[16] M. Di Stefano, B. Fiammella, Profiling: tecniche e colloqui investigativi. Appunti d’indagine, Altalex editore, Montecatini Terme (2013), pag. 73.

[17] P. Bellucci, A onor del vero. Fondamenti di linguistica giudiziaria, cit.,   pag. 145: “ […] Quando le esigenze sono ben esplicitate, si trova sempre la risposta adeguata, ma certo non è la sigla A.D.R. che può continuare a farsi carico di queste funzioni: il linguista vi si oppone proprio dal punto di vista pragmatico. Infatti, uno dei problemi constatati in ambito giudiziario è l’esigenza di limitare la polisemia intrinseca del linguaggio e così invece la si estende in modo innaturale. A.D.R. significa, appunto, che c’è stata una domanda – quale? chi l’ha fatta? come l’ha posta? – da cui discende quella risposta. Come si possono aprire e risolvere addirittura questioni procedurali – come quella relativa alle domande suggestive che abbiamo visto nell’esempio 18 – su domande che sono ‘sparite’ dal verbale? […]”.

[18] Titolo III. Documentazione degli atti.

[19] Art. 134 commi 3 e 4; art. 139 c.p.p.

[20] Art. 141-bis c.p.p. Modalità di documentazione dell’interrogatorio di persona in stato di detenzione: “1. Ogni interrogatorio di persona che si trovi, a qualsiasi titolo, in stato di detenzione, e che non si svolga in udienza, deve essere documentato integralmente, a pena di inutilizzabilità, con mezzi di riproduzione fonografica o audiovisiva. Quando si verifica una indisponibilità di strumenti di riproduzione o di personale tecnico, si provvede con le forme della perizia, ovvero della consulenza tecnica. Dell’interrogatorio è anche redatto verbale in forma riassuntiva. La trascrizione della riproduzione è disposta solo se richiesta dalle parti”.

[21] G. Spangher, G. Dean, Nuovo trattato di procedura penale. Soggetti e atti, editore Utet giuridica, Milano (2008), pag. 20.

[22]M. Di Stefano, Sociologia della comunicazione come strumento d’indagine, Altalex quotidiano d’informazione giuridica, del 17 aprile 2013: “[…]“ Nella sociolinguistica particolare rilievo assumono, infatti: la situazione comunicativa[22], che descrive l’ insieme di circostanze in cui viene prodotto un atto linguistico; la tassonomia dei componenti che delinea il contesto ambientale, scena, parlante, mittente, ascoltatore, destinatario, scopi risultati, scopi fini, forma del messaggio, contenuto del messaggio, chiave, canali di comunicazione, forme di parlate, norme di interazione, norme di interpretazione; ed all’interno della situazione comunicativa di particolare importanza sono alcuni elementi riconducibili agli interlocutori, come lo status (cioè la posizione assunta all’interno di una struttura sociale), il ruolo sociale (cioè l’insieme di ciò che ci si aspetta da un certo status) ed il ruolo comunicativo assunto da uno dei partecipanti nel corso della interazione verbale.Ed ancora, nel corso dell’interazione alcuni dettagli, come gli indicatori di relazione (la mimica,   il contatto e la prossemica), gli indicatori si struttura (convenzionali, i turni) e di contenuto (postura, gesti e movimenti cinesici), assumono particolare significatività in quei contesti culturali e geografici, ove è più diffuso il rispetto della distanza sociale tra i conversanti e dove, gestualità, mimica facciale e postura, sono molto descrittivi in ambito criminale, consentendo di investigarne più approfonditamente gli aspetti interattivi […]”.

[23] Come nel caso dell’interrogatorio di tipo classico, seguendo uno dei modelli criminologici fissati dall’F.B.I. secondo la classificazione operata dallo Special Agent Joe Navarro; o attraverso un approccio di interrogatorio di tipo psicologico o, ancora, secondo un protocollo di tipo tecnologico ove è fatto ricorso all’utilizzo di apparecchiature più o meno sofisticate d’ausilio all’intervistatore, come la poligrafo, il voice stress analyzere le telecamere a rilevazione termica.

[24] A. Musso A., G. Muzzo, O. Gadoni, Il linguaggio segreto del corpo. Il significato dei gesti e dei comportamenti umani nella relazione con gli altri, Jackson libri, Milano (2000).

[25] M. Snyder, The self-monitoring of expressive behavior. Journal of Personality and Social Psychology, (1974).

[26] M. Di Stefano, B. Fiammella, Profiling: tecniche e colloqui investigativi. Appunti d’indagine, cit., pagg. 65-86.

[27] Asse ipotalamo-ipofisi-surrene.

[28] Il cortisolo è un ormone prodotto dalle cellule della fascicolata del surrene in risposta all’ormone ipofisario ACTH. L’ACTH è dunque il precursore del cortisolo. Il cortisolo viene spesso definito “ormone dello stress” perché la sua produzione aumenta, appunto, in condizioni di stress psico-fisico severo e, nel caso di interesse alla presente disamina, nel caso di manipolazione di risposta ad un questionario. Con la sua azione, quest’ormone tende ad inibire le funzioni corporee non indispensabili nel breve periodo, garantendo il massimo sostegno agli organi vitali. Per detta ragione il cortisolo determina, tra l’altro, un aumento della gittata cardiaca e dei valori glicemici.

[29]www.nienteansia.it: “ […] il rapporto individuo/ambiente è soggetto a frequenti interazioni di tipo stressorio, le quali possono provocare come conseguenza l’ansia. Gli stressors, ovvero gli elementi ambientali (intesi anche come situazioni, esperienze o persone) che producono una sollecitazione sull’organismo, subiscono sempre un’elaborazione di tipo cognitivo, dalla quale dipende in gran parte la reazione della persona. L’ansia deriva da queste elaborazioni, per esempio nel caso in cui la persona percepisca il pericolo come reale e desideri liberarsene. Lo stress in sostanza è la prima sollecitazione che l’organismo subisce quando vi è un cambiamento nell’equilibrio tra organismo e ambiente. L’ansia è una sua possibile conseguenza. Lo stress può essere di due tipi: eustress(eu: in greco, buono, bello) o distress (dis: cattivo, morboso). L’eustress, o stress buono, è quello indispensabile alla vita, che si manifesta sotto forma di stimolazioni ambientali costruttive ed interessanti. Un esempio può essere una promozione lavorativa, la quale attribuisce maggiori responsabilità ma anche maggiori soddisfazioni. Il distress è invece lo stress cattivo, quello che provoca grossi scompensi emotivi e fisici difficilmente risolvibili. Un esempio può essere un licenziamento inaspettato, oppure un intervento chirurgico […]”.

[30] M. Di Stefano, B. Fiammella, Profiling: tecniche e colloqui investigativi. Appunti d’indagine, cit., pag. 84 “[…] Il Voice Stress Analyzer, al contrario, è un apparato del tutto asettico, assolutamente non invasivo, ed utile a misurare lo stress indotto da cambiamenti dovuti a microtremori della voce nel caso di insincerità. Lo strumento può essere impiegato, all’insaputa dell’interessato, anche attraverso un flusso di dati fonici, come una telefonata o una comunicazione radio, ed utilizzabile per valutare reperti fonici a disposizione. Alcune aziende stanno testando a livello commerciale un toolutilizzabile sul web per integrare i sistemi di comunicazione VoIP, così da rivelare possibili menzogne in tempo reale […]”.

[31]Ibidem, “[…]Attraverso le telecamere di rilevazione termicaè, infine, possibile evidenziare improvvise affluenze di sangue in alcune parti del viso, ed in maniera peculiare vicino gli occhi. L’afflusso è facilmente percepibile da un’ottica termo sensibile, evidenziando i picchi di calore che verranno analizzati al computer[…]”.

[32] R. Schafer and Joe Navarro, Advanced Interviewing Techniques: Proven Strategies for Law Enforcement, Military, and Security Personnel, Charles C. Thomas Publisher; 1th edition (2004).

[33] M. Di Stefano, B. Fiammella, Profiling: tecniche e colloqui investigativi. Appunti d’indagine, cit., pagg. 75-78 “[…]“[…] La condizione di disagio, odiscomfort, di una persona nel contesto di un’intervista è uno dei principali indizi utili a rilevare tentativi di manipolazione della risposta; il soggetto consapevole che le sue dichiarazioni potrebbero essere compromettenti, nel tentativo di mascherare o dissimulare il contenuto delle stesse, dovrà avviare un processo cognitivo importante, concentrandosi sulle risposte da rendere, così accrescendo il proprio stato di stress e di disagio nel contesto comunicativo. Il livello di discomfort, secondo Navarro, può essere valutato attraverso l’attenta osservazione e tramite la valutazione del mirroring. Le situazioni di particolare disagio, denotano alcune manifestazioni a livello psicologico, di facile osservazione, utili a rilevare immediatamente il discomfort; ciò avviene ad esempio notando un’accelerazione degli atti respiratori e del battito cardiaco, alterazioni cutanee, come la c.d. “pelle d’oca”, e dei peli corporei, sudorazione eccessiva, particolare colorito del viso, tosse improvvisa, tremore della voce.   Ancor più evidente è la situazione di disagio attraverso segnali di tipo paralinguistico ed extralinguistico: come la presenza di tratti prosodici che alterano il pattern abituale del linguaggio con pause prolungate, cambi frequenti di intonazione e di ritmo; ed ancora di aspetti cinesici che evidenziano inequivocabilmente stati di nervosismo e di imbarazzo: frequenti cambi di postura, irrequietezza degli arti, movimenti nervosi delle mani e delle dita, il continuare a spostare oggetti presenti nell’ambiente, toccarsi ripetutamente accessori d’abbigliamento, cinture, anelli, catenine, orologi, le tasche di un abito, muovere e smontare penne, un portachiavi, aprire ripetutamente il display di un cellulare, sfregarsi la fronte, toccarsi il collo ed il volto ripetutamente, guardare l’ora.   Anche il continuo movimento delle palpebre, il mantenere gli occhi chiusi mentre vengono formulate domande che recano disagio all’intervistato, l’incapacità di fissare l’altro con lo sguardo, seguitando a fissare un determinata focale, sono significativi del discomfort.   Il disagio è di sovente evidenziato anche dalla distanza che l’intervistatore mantiene, alle volte cercando di insidiare l’altro soggetto invadendo il suo limite prossemico, anche infastidendolo con banali contatti fisici. Può succedere, al contrario, che l’intervistato reagisca al self control dell’intervistatore con atteggiamenti gelidi e di immobilismo, il cd. flash frozeneffect, o con gesti cinesici di “chiusura”, come tenere le mani conserte o accavallare le gambe. In antitesi al discomfort, quando un intervistato si trova a proprio agio evidenzia uno stato di mirroring, cioè tendente a riflettere il comportamento e gli atteggiamenti dell’altro soggetto presente nel contesto comunicativo. Mirroring che trova riscontro nella postura del corpo, nella mimica, nel saper replicare le espressività dell’intervistatore. Il concetto di riflessione richiama ancora un altro dettaglio di interesse investigativo, quellodell’enfasi: due soggetti parlatori tendono, in modo inconsapevole, a coinvolgere nel contesto comunicativo alcuni comportamenti non verbali attraverso cui è espressa la loro enfasi. Infatti, così come il disagio, l’enfasi è rappresentata da movimenti cinesici, posture, mimica, che accompagnano il repertorio linguistico del soggetto nel corso dell’intervista. L’enfasi coinvolge il parlatore anche con espressioni variopinte ed incisive, come ad esempio elevare il timbro di voce e battere i pugni sul tavolo, ridurre le distanze prossemiche, accentuare con lo sguardo il contenuto delle argomentazioni, accompagnandole con i gesti delle mani. L’intervistatore riesce abbastanza facilmente a cogliere gli stati di enfasi del parlatore, interpretandone il reale coinvolgimento ed i tentativi di dissimulazione. Parallelamente all’enfasi Navarro identifica un altro parametro valutativo, quello dellasincronia tra i soggetti coinvolti nella comunicazione, attraverso cui è possibile denotare l’armonia e la concordanza del contesto. Armonia che si rileva dalla semplicità con cui i parlatori riescono a modulare la loro “faccia”, adattandosi agevolmente ad espressioni di “potere” o “solidarietà” dell’altro.   La condizione di agio può trovare riscontro anche nel timbro di voce che l’intervistato riesce a modulare in modo appropriato nel contesto del colloquio, senza farsi sopraffare e senza – al tempo stesso – alterare i ruoli dell’intervista; nonché valutando la qualità del repertorio linguistico utilizzato nel contesto, modificando ed adattando i vari item linguistici alle reali esigenze della situazione comunicativa.   La sincronia non va intesa solo in relazione ai soggetti parlatori, ma anche, e soprattutto, con riguardo agli eventi[33], alla collocazione temporale del contesto comunicativo ed a quella spaziale. L’ultimo “dominio”che Navarro ritiene di interesse all’investigatore nel corso del colloquio, è quello dellaperception management: in alcuni contesti l’intervistato è in grado di gestire la percezione, riuscendo a manipolare il rapporto relazionale, ed influenzare l’intervistatore con attagliate menzogne. Il meccanismo di gestione della percezione è uno strumento di sovente utilizzato dagli psicopatici che riescono, in particolar modo attraverso il linguaggio non verbale, ad influenzare abilmente il contesto comunicativo: ad esempio mantenendo un atteggiamento di “apertura”, così da palesare all’altro interlocutore il proprio comfort assumendo posizioni comode; o di riflessione automatica ad atteggiamenti di pressione dell’altro, in modo di invertire la situazione di disagio. La manipolazione della percezione può avvenire anche alterando il proprio aspetto esteriore; ad esempio mostrando un vestire particolarmente accurato o, per contro, trasandato; presentarsi con la barba incolta, elettrizzare ed arruffare poco prima dell’incontro i capelli, sfregare gli occhi ed alterare la dilatazione pupillare; simulare dipendenze da alcool, ecc.[…].

[34] Il colloquio tecnico in ambito psicologico può anche trovare ulteriore riscontro attraverso l’acquisizione di un “saggio grafico”, sotteso ad individuare possibili elementi grafici caratteristici dell’insincerità. Si richiama al riguardo R. Saudek, Psicologia della scrittura, cit. pag. 174-175 […] Sappiamo che l’interpretazione psicologica di qualsiasi grafia è impossibile fino a che non si è stabilito se essa è rapida o lenta. Abbiamo […] accertato che le forme ad arco […] si verificano solo in grafie lente; quindi per scoprire il significato essenziale delle arcate, dobbiamo prima di tutto chiederci a quali cause è dovuta la lentezza, oggi che è di moda lo stile rapido, e a quale di queste cause possiamo attribuire le responsabilità delle arcate […] Uno dei motivi più importanti[…] è lo sforzo cosciente compiuto durante l’esecuzione. A questo punto dobbiamo chiederci se questo sforzo viene fatto per rendere lo scritto più chiaro o più confuso. Solo due di tutte le possibili cause di lentezze giustificano la presenza contemporanea di arcate: prima tra tutte, il desiderio da parte dello scrivente di rendere il suo scritto più interessante o la mancanza di lucidità, di logica, di costanza e di solidità. […] Tutte le grafie, nelle quali abbiamo rilevato la presenza di arcate, riflettono mancanza di sincerità[…] In una grafia lenta le arcate sono sempre indice di insincerità e sono sempre accompagnate da altre caratteristiche dello stesso significato; in grafie rapide le arcate non sono invece accompagnate da altri indici dello stesso significato; si possono quindi considerare o come imitazione della grafia di altre persone […].

[35] C.d. professional interviewer.

[36] M. Di Stefano, B. Fiammella, Profiling: tecniche e colloqui investigativi. Appunti d’indagine, cit., pag. 78.

[37] G. Gulotta, Breviario di psicologia investigativa, Giuffrè Editore, Milano (2008).

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