A pilot flies a Phantom drone by DJI company at the 4th Intergalactic Meeting of Phantom's Pilots in an open secure area in the Bois de Boulogne, western ParisA cura dell’avv. Francesco Pizzuto

Nel tempo più vicino alla robotica di servizio, il centro dell’attenzione si posa sulle ali del drone. La disciplina di volo degli aeromobili si legge nelle due edizioni del regolamento deliberato dall’ Enac, l’ Ente nazionale per l’aviazione civile; la prima risalente al mese di dicembre 2013 e la successiva a luglio 2015. Questa tipologia di mezzi aerei rientra nella definizione dell’ art. 743 del Codice della navigazione, norma integralmente riportata ad apertura dei regolamenti Enac. L’art. 1, al punto 2, distingue la generalità di questi velivoli in due modelli: i “sistemi aeromobili a pilotaggio remoto” (sapr) e gli “aeromodelli”. Sebbene questi ultimi possano essere utilizzati esclusivamente per un impiego ricreazionale e sportivo, anche per gli aeromodelli sono state prescritte specifiche disposizioni e limitazioni a garanzia della sicurezza di cose e persone al suolo e degli altri apparecchi aerei. Ai sensi del Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio (CE) n. 216/2008, sono di competenza ENAC i sapr di massa al decollo non superiore a 150 kg e tutti quelli progettati o modificati per scopi di ricerca, sperimentazione o scientifici (art. 2, disposizione n. 32/DG del 16.07.2015). L’ art. 6 del regolamento Enac classifica i sapr in base alla massa operativa al decollo del mezzo, a seconda che sia minore di 25 kg oppure compresa tra 25 e 150 kg. Il loro impiego può andare dall’ attività promozionale alla ricerca e sviluppo, fino ad operazioni specializzate, ovvero riprese televisive e servizi fotografici, sorveglianza del territorio, monitoraggio ambientale, impieghi agricoli e pubblicitari. L’eventuale trasporto di merci pericolose può avvenire solo previo rilascio dell’autorizzazione da parte dell’Enac. La regolamentazione degli aeromodelli, invece, è tutta racchiusa nell’ art. 35 che da solo costituisce la Sezione VII del testo approvato dall’Enac. L’aeromodellista è tenuto al rispetto delle eventuali prescrizioni delle amministrazioni locali competenti ed ha la responsabilità di utilizzare il mezzo in modo da rispettare le regole dell’aria in modo tale da non arrecare rischi a terzi, evitando collisioni in volo.

Il sapr deve essere identificato attraverso l’apposizione di una targhetta riportante i dati identificativi del sistema e dell’operatore e dev’essere dotato di un dispositivo elettronico che consenta la trasmissione in tempo reale di dati inerenti l’apr (aeromobile a pilotaggio remoto), nonché le informazioni in merito al proprietario dello stesso.

In tema di aeronavigabilità, l’art. 15 sancisce che l’abilitazione alla navigazione debba essere attestata dal rilascio di un permesso di volo al sapr e tale concessione specifica le condizioni nell’ambito delle quali devono essere condotte le operazioni.

Ai sensi dell’art. 20 per diventare pilota di apr bisogna essere maggiorenne e dimostrare un’adeguata idoneità psicofisica. Il riconoscimento di competenza è subordinato al rilascio di un attestato o licenza di pilota di aeromobili a pilotaggio remoto ed ha validità di cinque anni (da intendersi rinnovabile). Il pilota è inoltre tenuto ad operare secondo le abilitazioni e le limitazioni della licenza stessa.

Le operazioni specializzate condotte con i mezzi di massa minore o uguale a 300 grammi e con velocità massima fino a 60 km/h sono considerate non critiche in qualsiasi scenario operativo ed il pilota non dev’essere necessariamente abilitato. Le cd. operazioni non critiche sono quelle effettuate evitando di sorvolare aree congestionate ed infrastrutture sensibili. Ancora, è consentito far volare l’aeromodello fino ad un massimo di 70 metri di altezza (150 se il pilota è titolare di un attestato di aeromodellista con abilitazione al pilotaggio di aeromodelli rilasciato dall’Aero Club d’Italia) e 200 metri di raggio dal telecomando, e ciò al fine di mantenere un contatto visivo con il velivolo, dal momento che la cosa più importante resta la tutela dell’incolumità delle persone, scongiurando anche qualsiasi danno e distrazione. Si inserisce in quest’ottica la possibilità di stipulare una polizza assicurativa variabile a seconda della tipologia di drone, del modello scelto e del suo peso (assicurazione obbligatoria per i droni professionali).

In fatto di responsabilità, l’operatore risponde di eventuali imperizie e negligenze che provochino eventi lesivi, mentre la questione legata alla possibile violazione del diritto alla privacy sorge chiaramente non dal mero utilizzo di questi apparecchi, bensì a causa dei dispositivi presenti a bordo per la cattura di foto, video e dati.

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