RIFLESSIONI  A MARGINE DELLE OCCUPAZIONI ABUSIVE

a cura di Alessandro Finzi e Francesca Lucchese

Dedicato a coloro ai quali sono stati violati i diritti fondamentali e sono ancora in attesa di una giustizia sostanziale.

Partendo da un incontro casuale tra un professore di zoo tecnologie e una giovane di formazione giuridica, ci siamo ritrovati a scambiarci opinioni sull’attuale emergenza delle occupazioni abusive.

Si dice che lo scandalo delle occupazioni di appartamenti, che ha ormai largamente interessato la pubblica opinione, dipenda da carenze legislative.

Abbiamo rilevato, invece, che non solo il Codice Penale ( artt. 614;624; 625; 633; 635 ), ma la stessa Costituzione (artt. 14 e 42),  si esprimono in materia in modo chiarissimo e inequivocabile. A tali norme va aggiunto anche l’ Art. 17 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea  proclamata a Nizza 2 dicembre 2000.

E’ così, partendo da questi presupposti abbiamo formulato alcune considerazioni.

Adesso che le pubbliche Autorità sembra abbiano deciso di affrontare il problema, saremmo lieti se, in omaggio alla Costituzione, anziché incominciare a sgombrare la proprietà pubblica, si incominciasse invece da quelle privata dove i cittadini avevano un domicilio che è stato usurpato. Se vi sono persone in stato di necessità è intollerabile che si lasci a carico del privato che subisce violenza la copertura di esigenze (forse da verificare) che competono alle pubbliche istituzioni. Ciò se non si vuole che la “Costituzione più bella del mondo” continui anche ad essere la meno rispettata.

La situazione, per la sua estensione e gravità, è diventata inescusabile agli occhi dei cittadini ed appare ormai indispensabile un autorevole chiarimento giuridico che specifichi le ragioni per cui viene consentito di applicare deroghe a normative che in nessun modo le prevedono e che definisca inoltre quali siano i soggetti che, istituzionalmente, hanno l’obbligo di garantire la tutela di diritti inviolabili, precisando infine se sussistano o meno casi in cui questi possano legittimamente astenersi dall’intervenire.

La presenza dei minori, spesso invocata, non dovrebbe risolversi con l’affidamento di detti minori agli Enti preposti allo scopo di sottrarli alla malsana influenza di genitori che ammaestrano ad appropriarsi dei beni altrui? E non sarebbe opportuno, visto che anche viene invocato, accertare l’effettivo stato di necessità degli occupanti, tenendo conto del loro tenore di vita? E non sarebbe nel caso necessario comparare lo stato di necessità degli occupanti con quella emergente del proprietario rimasto senza alloggio? Ed infine, in base a quale normativa eventuali stati di necessità non debbono essere affrontati dalla collettività invece che essere addossati al sacrificio del singolo, violando specifichi diritti sanciti non solo dal Codice penale, ma addirittura dalla Costituzione?

Sono domande legittime?

 

Orbene, da tali spunti argomentativi abbiamo tentato di formulare una bozza di proposta di legge sull’introduzione di norme di pubblica sicurezza per il rilascio immediato di immobili occupati abusivamente.

PREAMBOLO

Visto l’ art. 17 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea  proclamata a Nizza 2 dicembre 2000;

Visti l’artt. 3,14 e 42 della Costituzione;

Visti gli artt. 614; 624;625; 633; 635 del codice penale;

Considerato:

la necessità e l’urgenza di fornire uno strumento giuridico di tutela immediata in materia di occupazioni abusive, si formula la seguente proposta di legge:

RILASCIO IMMEDIATO IMMOBILI OCCUPATI ABUSIVAMENTE

Ferme restando la facoltà di proporre querela per i reati previsti dal codice penale ed ogni altra istanza in sede processuale civile, il proprietario, l’affittuario, il locatario ed ogni altro soggetto che detenga a qualsiasi titolo legalmente riconosciuto un immobile, può richiedere al Prefetto che l’immobile occupato abusivamente venga rilasciato immediatamente e con urgenza.

L’istanza è fatta al Prefetto antro 48 dalla scoperta della occupazione illegittima.

Il Prefetto, entro 48 ore dal ricevimento dell’istanza stessa emette un provvedimento delegando le forze di pubblica sicurezza ad eseguire con urgenza il rilascio immediato dell’immobile occupato abusivamente, con restituzione al soggetto illegittimamente spossessato.

MODALITA’ OPERATIVE

La p.s. dovrà tradurre gli occupanti abusivi presso le Prefetture ove si procederà all’identificazione e alla segnalazione degli stessi.

Durante lo svolgimento di tali procedure, la p.s. assumerà ogni informazione, anche di carattere contabile, atta ad accertare l’effettivo e attuale pericolo attuale di danno grave alla persona (stato di necessità).

Nei casi di effettiva sussistenza dello stato di necessità, gli occupanti verranno seguiti dai servizi sociali territorialmente competenti.

Nel caso contrario, invece, gli occupanti saranno perseguiti d’ufficio per il reato previsto dall’art. 633 c.p.

I minori di età saranno condotti nelle strutture idonee strutture e sottoposti al test del DNA al fine di accertare la legittima filiazione naturale.

FAVOREGGIAMENTO NEL REATO DI INVASIONE DI TERRENI O EDIFICI

Chiunque, favorisca, riveli o fornisca notizie e/o informazioni idonee a fine di favoreggiare il reato previsto dall’art.633 c.p. è punito con la reclusione fino a anni due di reclusione e con la multa da 1.000 a 10.000 euro. Se il reato è commesso da un incaricato di pubblico servizio o da pubblico ufficiale, la pena è fino a anni quattro di reclusione e con la multa da 2.000 a 20.000 euro.

Nei casi in cui la condotta di cui al primo comma sia resa al fine di trarne utilità o profitto, la pena è aumentata di un terzo.

 

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