N. 02653/2014 REG.PROV.COLL.

N. 08749/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8749 del 2013, proposto da:
Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

contro

xx

per la riforma

della sentenza del T.A.R. BASILICATA – POTENZA: SEZIONE I n. 00281/2013, resa tra le parti, concernente esecuzione decreto n. 81/2010 corte d’appello di potenza – equa riparazione (legge Pinto)

 

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Angelo Maulella;

Viste le memorie difensive;

Visto l ‘art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 1 aprile 2014 il Cons. Giulio Veltri e uditi per le parti gli avvocati l’avvocato dello Stato Marrone;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO e DIRITTO

Con decreto n. 81/2010, la Corte d’Appello di Potenza ha condannato il Ministero dell’Economia e delle Finanze al pagamento, in favore del sig. Maulella, della somma di euro 6.500,00 a titolo di equa riparazione per superamento della ragionevole durata del processo amministrativo ai sensi della L. n. 89/2001, oltre gli interessi legali a far data dalla domanda (6.5.2009) e fino al soddisfo. Una volta passato in giudicato, il decreto è stato notificato in forma esecutiva, in data 26.6.2012, al Ministero dell’Economia e delle Finanze, il quale non ha però provveduto al dovuto pagamento.

Il sig. xx ha pertanto proposto ricorso per ottemperanza dinanzi al T.A.R. Basilicata, teso ad ottenere il pagamento, nonché una ulteriore somma ex art. 114, c. 4, lett. e), c.p.a. per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione del giudicato.

Il T.A.R. ha ordinato all’amministrazione di provvedere al pagamento, condannandola altresì al pagamento di €. 50,00 per ogni mese di ritardo, a decorrere dal 24/10/2012 (data coincidente con la scadenza dei 120 gg. dal momento in cui è stato notificato il decreto in forma esecutiva).

Appella ora l’amministrazione: sostiene che l’astrainte avrebbe dovuto operare pro futuro e non per il pregresso inadempimento.

L’appello è fondato.

L’art. 114 comma 4 cpa prevede che “il giudice, in caso di accoglimento del ricorso:…..e) salvo che ciò sia manifestamente iniquo, e se non sussistono altre ragioni ostative, fissa, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dal resistente per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato; tale statuizione costituisce titolo esecutivo”.

La norma attribuisce al giudice dell’ottemperanza uno strumento per indurre indirettamente l’amministrazione ad eseguire tempestivamente l’ordine di pagamento dallo stesso formulato; strumento ovviamente non utilizzabile per gli inadempimenti pregressi, generanti, piuttosto, obbligazioni di natura risarcitoria.

L’appello è pertanto accolto e, per l’effetto, la sentenza è riformata nel senso che la penalità decorre dal giorno della comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento formulato dal giudice dell’ottemperanza.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) definitivamente decidendo sull’appello in epigrafe indicato, lo accoglie.

Condanna il sig. Maulella alla refusione delle spese sostenute per il giudizio dall’amministrazione, forfettariamente liquidate in €.1.500,00, oltre oneri di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 1 aprile 2014 con l’intervento dei magistrati:

Marzio Branca, Presidente FF

Sandro Aureli, Consigliere

Raffaele Potenza, Consigliere

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 22/05/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

Andrea Migliozzi, Consigliere

Giulio Veltri, Consigliere, Estensore

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