N. 00911/2014 REG.PROV.COLL.

N. 01096/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1096 del 2009, proposto da:
xx

contro

I.N.A.I.L. – Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, rappresentato e difeso dagli avv.ti Donatella Moraggi, Lucio Vuoso, Cristina Giordanino, con domicilio eletto presso in Torino, corso Orbassano, 366;

nei confronti di

xx;

per la condanna

dell’Istituto convenuto al risarcimento dei danni patiti dai ricorrenti, in ragione della violazione delle norme del bando di concorso nazionale di selezione per il passaggio dalle posizioni ordinamentali C1 e C3 alla posizione ordinamentale C4 – profilo professionale delle attività amministrative, indetto con determinazione del Direttore Centrale Risorse Umane del 30 novembre 2005, nonché in ragione della violazione dei principi di corretta ed esaustiva informazione in merito ai posti disponibili cui gli interessati avevano titolo ad accedere in qualità di vincitori o idonei della procedura selettiva, del principio di parità di trattamento tra concorrenti e dei principi che regolano l’assegnazione dei posti per scorrimento della graduatoria;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’I.N.A.I.L.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 16 aprile 2014 il dott. Savio Picone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

 

Ritenuto di dover decidere con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell’art. 74 cod. proc. amm.;

Premesso, in fatto, che i ricorrenti chiedono la condanna dell’I.N.A.I.L. al risarcimento dei danni subiti, per effetto dell’asserita illegittimità degli atti assunti nella procedura concorsuale nazionale indetta con bando del 30 novembre 2005 per il passaggio dalle posizioni ordinamentali C1 e C3 alla posizione ordinamentale C4 (profilo professionale delle attività amministrative);

Ritenuto, in via pregiudiziale, di dover accogliere l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla difesa dell’Istituto convenuto, ai sensi dell’art. 63 del d.lgs. n. 165 del 2001;

Richiamato, al riguardo, l’ormai consolidato indirizzo interpretativo secondo il quale nel lavoro pubblico contrattualizzato si intendono, per procedure concorsuali di assunzione ascritte all’attività autoritativa dell’amministrazione, non soltanto quelle preordinate alla costituzione ex novo dei rapporti di lavoro (essendo tali tutte le procedure aperte a candidati esterni, ancorché vi partecipino soggetti già dipendenti pubblici), ma anche i procedimenti concorsuali interni finalizzati all’inquadramento dei dipendenti in aree funzionali o categorie più elevate, profilandosi in tal caso una novazione oggettiva dei rapporti di lavoro (cfr. Cass. Civ., sez. un., 11 aprile 2012 n. 5699; Id., sez. un., 3 marzo 2010 n. 5024), mentre viceversa rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario le controversie attinenti a concorsi per soli dipendenti interni che comportino il passaggio da una qualifica ad un’altra nell’ambito della medesima area funzionale, poiché tali progressioni interne sono affidate a procedure poste in essere dall’amministrazione con i poteri del datore di lavoro privato, sia che riguardino l’acquisizione di posizioni più elevate ai soli effetti retributivi, sia che riguardino il conferimento di qualifiche superiori (cfr. Cass. Civ., sez. un., 7 luglio 2009 n. 15844);

Ritenuto che, nella specie, il passaggio dalle posizioni C1 e C3 alla posizione C4, nell’ambito della stessa area funzionale C – profilo professionale della attività amministrative, rientra nella seconda delle tipologie concorsuali sopra descritte, avuto riguardo alla disciplina contenuta nel contratto collettivo di riferimento (in questo senso, su controversia analoga riguardante un concorso interno indetto dall’I.N.P.D.A.P., cfr. Cass. Civ., sez. un., 23 settembre 2013 n. 21676, alla cui ampia motivazione può rinviarsi);

Ritenuto, in conclusione, di dover dichiarare il difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario, ai sensi dell’art. 11 cod. proc. amm., con compensazione della spese processuali (vista la novità della questione per l’epoca di proposizione del ricorso);

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara il difetto di giurisdizione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2014 con l’intervento dei magistrati:

Vincenzo Salamone, Presidente

Savio Picone, Primo Referendario, Estensore

Antonino Masaracchia, Primo Referendario

Depositata in segreteria

Il 22/05/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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