Profili e limiti di derogabilità alle prescrizioni legali in tema di nullità negoziali

A cura del Dott. Marco Procaccini

La traccia di civile faceva riferimento, a rigore, al potere delle parti di derogare alle norme giuridiche disciplinanti la nullità negoziale. Il che sembrerebbe molto difficile, dal momento che le prescrizioni legali in tema di nullità attengono ad interessi indisponibili. Si potrebbe anzi affermare, ad abundantiam, come le stesse rappresentino, in maniera emblematica, le classiche norme inderogabili. Tuttavia la stessa traccia, a ben vedere, offriva taluni margini di “manovra” i quali, a mio avviso, dovevano essere sfruttati. In prima battuta poteva farsi riferimento a quel filone esegetico che ritiene astrattamente configurabile la possibilià, per il contraente “debole”, di rinunziare a far valere la nullità relativa. Verrebbe in rilievo, in tal modo, una fattispecie di deroga (convenzionale) al principio della inconvalidabilità del negozio nullo. I sostenitori di tale teorica ricostruttiva definiscono l’iter logico-giuridico partendo da un sempice presupposto: le nullità di drivazione comunitaria sono poste a tutela di interessi particolari, appuntantisi in capo al soggetto “protetto”. Quest’ ultimo, pertanto, potrebbe decidere, a seguito di personale valutazione, di non avvalersi dello strumento processuale teso a far valere il vizio. Sul punto è stato anche sostenuto come la categoria della nullità relativa, date le caratteristiche strutturali che la conformano, sia accostabile, più che alla nullità, all’annullabilità negoziale. Si potrebbe anche affermare, con maggior impegno esplicativo, come le cd. nullità di nuova generazione siano riconducibil ad un genus per così dire ibrido, quello della macroannullabilità ( categoria, quest’ultima, invocata anche a proposito della cd. nullità provvedimentale).
Non si sbagliava, inoltre, se fosse stato fatto un accenno ad un’altra significativa questione interpretativa, in verità non affrontata con particolare frequenza nella prassi. Si è discusso, infatti, soprattuto in dottrina, se i contraenti possano o meno mettere “fuori gioco” il meccanismo sotteso all’istituto della nullità parziale. La risposta affermativa al quesito comporterebbe che, anche nel caso di giudizio di non essenzialità, la nullità inficiante singole clausole determinerebbe l’invalidità dell’intera pattuizione. Trattasi del cd. patto di nullità totale. Per ciò che mi concerene la soluzione dovrebbe essere negativa, se sol si consideri la natura generale dell’interesse tutelato dalla norma, ossia l’intersse alla conservazione del contratto. Tengo a sottolineare ( ad onta della mia semplicistica ricostruzione) che il dibattito in materia non è sopito e che le posizioni “dottorali” emerse appaiono molteplici e assai articolate.
Giunti a tal punto si poteva “azzardare” la disamina di un questione ulteriore e prendere in considerazione il caso in cui i privati decidano di applicare la legge straniera, cosi sottraendosi alle prescrizioni legali nazionali sulla nullità.
Non si errava, a mio parere, se ci si fosse poi soffermati sulle fattispecie cd. di di derogabilità assistita.
Ciò detto, diveniva agevole compiere un ulteriore passo avanti e leggere l’espressione “derogabilità” in senso atecnico, passando così alla disamina delle prescrizioni legali “eccentriche” ( derogatorie) rispetto al regime ordinario in materia di nullità. Qui c’era solo l’imbarazzo della scelta. Era infatti possibile, a titolo esemplificativo, soffermare l’attenzione sulle deroghe legislative in tema di nullità virtuale , di principio della inconvalidabilità del negozio nullo ( conferma di donazione e testamento nullo che, giova ricordarlo, non sono reali ipotesi di convalida) , di regime processule ( nullità relativa), di nullità parziale ( basti pensare, in relazione a tale ultimo punto, a tutte le fattispecie di nullità necessariamente parziale……mutuo-nullità di protezione-sostituzione automatica di clausola nulla). Era anche possibile toccare il campo minato delle nullità matrimoniali, delle nullità cd. assembleari, delle nullità testamentarie.

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