SUBAPPALTO. PAGAMENTO DIRETTO DEI SUBAPPALTATORI E COTTIMISTI IN CASO DI URGENZA O CONCORDATO PREVENTIVO
A decorrere dal 24 dicembre 2013, per i contratti d’appalto in corso, le stazioni appaltanti potranno procedere al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti:
a) anche in deroga alle previsioni del bando di gara, ove ricorrano condizioni di particolare urgenza connesse al completamento del contratto accertate dalla stazione appaltante;
b) nella pendenza di una procedura di concordato preventivo, presso il Tribunale competente per l’ammissione a tale procedura.
Questo è quanto prevede l’art. 13, c. 10 d.l. n. 145/2013 che, integrando l’art. 118, c. 3 d. lgs. n. 163/2006 e inserendo il nuovo c. 3-bis, mira a risolvere le gravi problematiche relative alla gestione dei contratti d’appalto in corso di esecuzione nei casi di particolare urgenza ovvero, ove sopraggiunga una situazione di crisi aziendale dell’impresa appaltatrice, al fine di armonizzare il contenuto di tale previsione con lo spirito della disciplina sul concordato preventivo, che è quello di garantire la continuità aziendale o comunque l’accrescimento e la conservazione del valore degli asset dell’impresa.