L’irragionevole durata del processo
di Federica Federici
Massime:
– Il diritto all’equa riparazione sorge per il protrarsi della durata del processo oltre il termine che, in rapporto alle caratteristiche specifiche del processo medesimo, appare ragionevole, indipendentemente dal fatto che ciò sia dipeso da comportamenti colposi di singoli operatori del processo o da fattori organizzativi di ordine generale riconducibili all’attività o all’inerzia dei pubblici poteri deputati a far funzionare il servizio giurisdizionale.
– La regressione del processo a un grado precedente per vizi procedurali non legittima la celebrazione di un grado ulteriore.
Con la sentenza n. 15003 del 7 luglio 2011 la Corte di Cassazione ha accolto la domanda di equa riparazione proposta da un cittadino, assolto dopo un procedimento penale durato più di tredici anni. Il procedimento era regredito al primo grado di giudizio (dal Tribunale di Marsala a quello di Caltanissetta) per circostanze non imputabili alla sua condotta come parte processuale, ma a numerosi rinvii, richiesti dai difensori per l’assenza di testimoni, o perché dovuti a astensione degli avvocati dalle udienze.
Il ricorrente ha censurato sia l’erronea valutazione separata, per determinazione del periodo di durata non ragionevole, del periodo relativo alle indagini preliminari, sia l’affermazione della sussistenza di tre gradi di giudizio, per aver la rinnovazione del processo davanti al tribunale, a seguito della declaratoria di nullità, comportato secondo la tesi sostenuta dalla corte di merito, la duplicazione del medesimo grado. Censure fondate ha stabilito la Suprema Corte.
La Corte ha infatti ribadito che «il diritto all’equa riparazione sorge per il protrarsi della durata del processo oltre il termine che, in rapporto alle caratteristiche specifiche del processo medesimo, appare ragionevole, indipendentemente dal fatto che ciò sia dipeso da comportamenti colposi di singoli operatori del processo o da fattori organizzativi di ordine generale riconducibili all’attività o all’inerzia dei pubblici poteri deputati a far funzionare il servizio giurisdizionale». Pertanto, un’anomalia del processo – come la regressione ad un grado precedente per vizi procedurali non imputabili al comportamento della parte che lamenta il pregiudizio – non legittima e non può legittimare la celebrazione di un grado ulteriore. In caso di regressione del giudizio a seguito di annullamento si verifica un’anomalia nella successione dei gradi del giudizio, tuttavia non può ritenersi che la valutazione della durata del processo debba computarsi alla stregua di una durata “tipica”, costituita da tre gradi di merito.
La nozione di causa, o di processo, considerata dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, cui ha riguardo l’art. 2 della legge n. 89/2001, si identifica con qualsiasi procedimento si svolga dinanzi agli organi pubblici di giustizia per l’affermazione o la negazione di una posizione giuridica di diritto o di soggezione facente capo a chi il processo promuova o subisca, comprendendosi anche quello relativo alla fase delle indagini preliminari, che precedono il vero e proprio esercizio dell’azione penale, le quali per ciò, ove irragionevolmente si siano protratte nel tempo, assumono rilievo, ai fini dell’ equa riparazione. Sicché la Corte ha ritenuto fondata anche la deduzione relativa all’erroneità dell’affermazione della sussistenza di tre gradi del giudizio, per essere stato rinnovato, a seguito di annullamento, quello di primo grado. La presenza di una nullità assoluta del procedimento, derivante da una grave violazione delle previsioni del codice di rito, in sé considerata, nulla aggiunge alla complessità di un procedimento, che, in base alle proprie connotazioni oggettive, si sarebbe potuto concludere in tempi minori e ragionevoli, qualora non si fosse verificata l’anomalia procedurale da imputarsi al “sistema giustizia” nel suo complesso.
Testo:
Corte di Cassazione – Sez. Prima Civ. – Sent. del 07.07.2011, n. 15003
Svolgimento del processo
- Con decreto depositato in data 25 ottobre 2007 la Corte d’appello di Caltanissetta rigettava la domanda proposta dal sig. M. S. di equa riparazione del pregiudizio di natura patrimoniale, in conseguenza del superamento dei termini di ragionevole durata di un procedimento penale svoltosi nei suoi confronti davanti al Tribunale di Marsala, e conclusosi con sentenza di assoluzione in data 11 maggio 2006.
1.1 – A fondamento della decisione, la Corte di merito rilevava in primo luogo che dalla notifica dell’avviso di garanzia, effettuata in data 15 ottobre 1993, fino al decreto di rinvio a giudizio, avvenuto il 3 marzo 1995, era trascorso un periodo – considerata la complessità del procedimento dalla durata ragionevole. Quanto alle fasi successive, esclusi dalla durata non ragionevole i ritardi provocati dai rinvii, sia perché richiesti dai difensori per l’assenza di testimoni, sia perché dovuti ad astensione degli avvocati dalle udienze, si sosteneva che (essendosi il processo articolato in tre fasi (dovendosi a tale fine considerare sia il giudizi di primo e di secondo grado, sia quello, rinnovato dal Tribunale, a seguito della declaratoria, ad opera della Corte di appello, di nullità della decisione del 19 novembre 1998, per non essere stati rinnovati atti dibattimentali a seguito della sostituzione di un componente del collegio giudicante), la complessiva durata del procedimento non eccedeva la ragionevolezza, dovendosi in particolare, ritenere che la declaratoria di nullità della sentenza di primo grado fosse priva di qualsiasi “collegamento con la non ragionevole durata rilevante ai sensi della legge_89_2001“.
1.2 – Per la cassazione di tale decreto ricorre il S., sulla base di due motivi.
Resiste con controricorso il Ministero della Giustizia.
Motivi della decisione
2.1 – Con il primo motivo viene denunciata, formulandosi idoneo quesito di diritto, violazione e falsa applicazione dell’art. 6.1 Cedu e dell’art. 2 della 1. n. 89 del 2001, nonché dell’art. 185 c.p.p. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., censurandosi sia l’erronea valutazione separata, per determinazione del periodo di durata non ragionevole, del periodo relativo alle indagini preliminari, sia l’affermazione della ricorrenza di tre gradi di giudizio, per aver la rinnovazione del processo davanti al tribunale, a seguito della declaratoria di nullità, comportato secondo la tesi sostenuta dalla corte di merito – la duplicazione del medesimo grado.
2.2 – Le medesime statuizioni vengono censurate con il secondo motivo, sotto il
profilo motivazionale, ai sensi dell’art. 360, primo comma, c.p.c., soprattutto con riferimento all’affermata neutralità della dichiarazione di nullità del giudizio di primo grado rispetto alla valutazione della durata non ragionevole del procedimento. Detti motivi, attesa la loro intima connessione, possono essere congiuntamente valutati.
2.3 Il primo profilo di censura è fondato, in quanto la Corte territoriale afferma che il processo “si è articolato in undici anni per tre gradi del giudizio”, senza tener conto delle indagini preliminari, la cui durata, valutata separatamente, si considera giustificata. Tale principio giuridico non può essere condiviso, in quanto, secondo l’orientamento consolidato di questa Corte, “la nozione di causa, o di processo, considerata dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, cui ha riguardo l’art. 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89, si identifica con qualsiasi procedimento si svolga dinanzi agli organi pubblici di giustizia per l’affermazione o la negazione di una posizione giuridica di diritto o di soggezione facente capo a chi il processo promuova o subisca, in tale novero comprendendosi anche quello relativo alla fase delle indagini preliminari, che precedono il vero e proprio esercizio dell’azione penale, le quali per ciò, ove irragionevolmente si siano protratte nel tempo, assumono rilievo, ai fini dell’ equa riparazione” .
Pertanto, considerata la necessità di addivenire a una valutazione sintetica e complessiva della durata del procedimento (Cedu, 27 febbraio 1992, Ruotolo; Cedu, 14 novembre 2000, Delgado), tenendo anche conto del periodo relativo alla durata delle indagini preliminari, la corte territoriale ha omesso di considerare la durata complessiva del procedimento presupposto, che è di anni tredici, mesi due e giorni diciotto.
2.4 – Anche la deduzione relativa all’erroneità dell’affermazione della ricorrenza di tre gradi del giudizio, per essere stato rinnovato, a seguito di annullamento, quello di primo grado, è fondata. Non ignora il Collegio un precedente di questa Corte, secondo cui, allorché il processo regredisca alla fase precedente per vizi procedurali, non si debba prescindere dell’esame della nuova attività resasi necessaria, non essendo consentita alcuna differenziazione “fra una successione normale dei gradi del giudizio (primo grado, appello, giudizio di legittimità ed eventuale giudizio di rinvio) e una scansione inusuale delle varie fasi (Cass. 25 gennaio 2005, n. 25008) Tale tesi non viene condivisa, in quanto contrastante con il principio secondo cui il diritto all’equa riparazione sorge per il protrarsi della durata del processo oltre il termine che, in rapporto alle caratteristiche specifiche del processo medesimo, appare ragionevole, indipendentemente dal fatto che ciò sia dipeso da comportamenti colposi di singoli operatori del processo o da fattori organizzativi di ordine generale riconducibili all’attività o all’inerzia dei pubblici poteri deputati a far funzionare il servizio giurisdizionale. Sulla base di tale orientamento consolidato, secondo il quale anche il tempo impiegato per la risoluzione dell’incidente di costituzionalità deve essere computato ai fini del giudizio di ragionevolezza della durata complessiva del processo richiesto dall’art. 2 della legge n. 89 del 2001 (cfr. Cass. n. 15852/02; n. 789/2006; n. 23099/2007; n. 22875/2009), deve escludersi che un’anomalia del processo, come la regressione a un grado precedente per vizi procedurali non imputabili al comportamento della parte che lamenta il pregiudizio derivante dalla durata ingiustificata del procedimento (nel caso di specie, al contrario, era stata rigettata l’istanza difensiva di rinnovare gli atti dopo la sostituzione di un componente dei collegio), possa legittimare la celebrazione di un grado ulteriore (diversa è l’ipotesi del giudizio di rinvio disposto a seguito di cassazione: trattasi, in tal caso, di evenienza fisiologica e, quindi, non attribuibile a una disfunzione del sistema giustizia, ma all’esigenza di assicurare alle parti un giusto processo). Deve condividersi l’assunto secondo cui in caso di regressione del giudizio a seguito di annullamento si verifica un’anomalia nella successione dei gradi dei giudizio (nella specie il processo si è concluso con una sentenza di primo grado, ma è innegabile, sia sotto il profilo storico che dal punto di vista giuridico, che sia stato celebrato il secondo grado del giudizio) : tuttavia non può ritenersi che, come sostiene la corte territoriale, la valutazione della durata del processo debba computarsi alla stregua di una durata “tipica”, costituita da tre gradi di merito. Del resto, mentre il periodo di sospensione correlato a una questione di legittimità costituzionale, soprattutto ove venga poi ritenuta fondata, refluisce sulla valutazione della complessità del processo, consentendo, con riferimento al caso concreto di determinare il periodo di durata ragionevole in misura più ampia rispetto ai parametri normalmente utilizzati dalla Cedu (cfr. anche la recente Cass., 15 novembre 2010, n. 23055), la presenza di una nullità assoluta del procedimento, derivante da una grave violazione delle previsioni del codice di rito, in sé considerata, nulla aggiunge alla complessità di un procedimento, che, in base alle proprie connotazioni oggettive, si sarebbe potuto concludere in tempi più brevi, e, per l’appunto, ragionevoli, qualora non si fosse verificata l’anomalia procedurale da imputarsi al “sistema giustizia” nel suo complesso.
2.5 – In definitiva, il ricorso è fondato, in quanto l’accertamento della durata non ragionevole del processo è stato condotto dalla corte territoriale in modo non rispettoso dei criteri legali, ripetutamente indicati da questa corte. Il giudice di merito, senza indicare la durata teoricamente ragionevole del processo, complessivamente considerato, è pervenuto, attraverso una confusa indicazione delle ragioni del ritardo, alla conclusione che tredici anni, due mesi e diciotto giorni di durata non sarebbero irragionevoli per un processo conclusosi, nella sostanza, dopo la celebrazione di due gradi di merito.
2.6 – La fondatezza del ricorso comporta la cassazione del decreto. Ad essa segue la decisione nel merito, non richiedendosi a tal fine ulteriori indagini in fatto, tenuto conto degli accertamenti già compiuti dal giudice di merito sui profili di complessità del processo presupposto. In base a quegli elementi, la complessità del processo poteva giustificare infatti una durata del processo penale, tenuto conto della durata legale delle indagini preliminari, del numero dei testimoni e del rinvio disposto a seguito dell’astensione degli avvocati dalle udienze (Cass., 19 luglio 2010, n. 16838), di quattro anni e tre mesi circa, mentre resta irragionevole l’ulteriore durata di sette anni e sei mesi. In applicazione del criteri costantemente seguiti da questa corte (secondo cui vanno attribuiti € 750,00 per i primi tre anni, ed € 1000,00 per ogni anno successivo : Cass., 4 dicecembre 2009 n. 25537; Cass., 8 luglio 2009, n. 16086 alla cui ampia e condivisibile motivazione si rimanda, a tale irragionevole durata corrisponde un’equa riparazione di Euro 6.750,00, sulla quale sono dovuti gli interessi legali dalla data della domanda giudiziale (Cass., 15 novembre 2010, n. 23054). L’amministrazione deve inoltre essere condannata al pagamento delle spese del giudizio, liquidate come in motivazione, da distrarsi a favore del difensore antistatario.
P.Q.M
La Corte accoglie il ricorso. Cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, condanna il Ministero della Giustizia al pagamento, in favore del ricorrente, della somma di € 6.750,00, oltre interessi dalla data della domanda e alle spese del giudizio di merito, liquidate in € 1.250,00 (di cui € 600,00 per diritti ed € 600,00 per onorari), nonché del presente giudizio di legittimità, liquidate in € 1000,00, di cui € 100,00 per esborsi, da distrarsi in favore del procuratore antistatario, Avv. V. P..
Depositata in Cancelleria il 07.07.2011