Parere penale n. 2 dell’11.12.13
Quaestio
Corretto inquadramento e adeguata trattazione dei reati di riciclaggio, truffa e ricettazione anche in relazione tra loro.
Ipotesi di astratta o meno configurabilità dei reati di falso in certificazione e sostituzione di persona
Concorso eterogeneo dei suddetti reati
Norme
Art. 640 c.p.
Art. 648 c.p.
Art. 648bis c.p.
Art. 482 c.p.
Art. 477 c.p.
Art. 494 c.p.
Istituti
Reato di riciclaggio
Reato di truffa
Reato di ricettazione
Falso in certificazione
Sostituzione di persona
Sentenze
Cass. Pen., n. 24645 del 2012
Cass. Pen. Sent. n. 47932 del 2011
Cass. Pen. N. 24454 del 2011
Cass. Pen. Sent. n. 43349 e 40354 del 2011 sul concorso di reati
Cass. Pen., Sez. 2, n. 43730 del 2010
Cass. Pen., SS.UU., n. 12433 del 2010
Cass. Pen., SS.UU. n. 26654 del 2008
Cass. Pen, Sez. 2, n. 32901 del 2007
Cass. Pen., Sez. 2, n. 47088 del 2003
Cass. Pen., SS.UU. 26351 del 2002
Ipotesi schematica a mero scopo orientativo
Dopo aver delineato i tratti essenziali dei reati di cui agli istituti sopraindicati, occorreva argomentare nello specifico dell’elemento soggettivo (dolo generico/specifico) e di quello oggettivo della condotta (offensività e idoneità di essa allo scopo). Esistono infatti varie teorie ed impostazioni sui reati di riciclaggio, ricettazione, truffa e falso, di cui si poteva dar atto sinteticamente e in fase introduttiva.
Prima o dopo aver contestualizzato il fatto al caso de quo (descrivendolo nei due aspetti suddetti) si poteva dare atto dei vari orientamenti giurisprudenziali piuttosto uniformi e costanti in merito per indicare come esso ricadesse nella fattispecie più propria della ricettazione (eventualmente in concorso con altri reati), escludendo la configurabilità del più grave reato in quanto difetta della volontà esplicita atta a concretizzare l’elemento specializzante del riciclaggio.
Un aspetto correlato da trattare erano poi il reato di falso in certificazione ex artt. 482 c.p. e 477 c.p. e quello di sostituzione di persona di cui all’articolo 494 c.p. con argomentazioni finalizzate o a confermarli come configurabili in concreto assorbendoli nel reato o facendoli concorrere col reato o ad escluderli. Il nostro consiglio come sempre è quello di sostenere in modo più diplomatico ed asettico possibile la plausibilità dei vari orientamenti ed esprimere un favor verso un orientamento solo se univoco o fortemente adattabile al caso posto dalla traccia. In questo caso l’inquadramento del concorso tra ricettazione truffa e falso poteva essere abbastanza pertinente e non rischioso.
L’insidia della traccia risiedeva nelle numerose fattispecie da analizzare e porre in relazione tra loro a titolo di concorso eterogeneo di reati, ma ancora prima di configurabilità o meno del reato. Occorreva quindi essere sintetici ed efficaci e risolutivi nell’incedere tra passaggi relativi alle singole macro e sub quaestiones.