Parere penale n. 2 dell’11.12.13

 

Quaestio

Corretto inquadramento e adeguata trattazione dei reati di riciclaggio, truffa e ricettazione anche in relazione tra loro.

Ipotesi di astratta o meno configurabilità dei reati di falso in certificazione e sostituzione di persona

Concorso eterogeneo dei suddetti reati

 

Norme

Art. 640 c.p.

Art. 648 c.p.

Art. 648bis c.p.

Art. 482 c.p.

Art. 477 c.p.

Art. 494 c.p.

 

Istituti

Reato di riciclaggio

Reato di truffa

Reato di ricettazione

Falso in certificazione

Sostituzione di persona

 

Sentenze

Cass. Pen., n. 24645 del 2012

Cass. Pen. Sent. n. 47932 del 2011

Cass. Pen. N. 24454 del 2011

Cass. Pen. Sent. n. 43349 e 40354 del 2011 sul concorso di reati

Cass. Pen., Sez. 2, n. 43730 del 2010

Cass. Pen., SS.UU., n. 12433 del 2010

Cass. Pen., SS.UU. n. 26654 del 2008

Cass. Pen, Sez. 2, n. 32901 del 2007

Cass. Pen., Sez. 2, n. 47088 del 2003

Cass. Pen., SS.UU. 26351 del 2002

 

Ipotesi schematica a mero scopo orientativo

Dopo aver delineato i tratti essenziali dei reati di cui agli istituti sopraindicati, occorreva argomentare nello specifico dell’elemento soggettivo (dolo generico/specifico) e di quello oggettivo della condotta (offensività e idoneità di essa allo scopo). Esistono infatti varie teorie ed impostazioni sui reati di riciclaggio, ricettazione, truffa e falso, di cui si poteva dar atto sinteticamente e in fase introduttiva.

Prima o dopo aver contestualizzato il fatto al caso de quo (descrivendolo nei due aspetti suddetti) si poteva dare atto dei vari orientamenti giurisprudenziali piuttosto uniformi e costanti in merito per indicare come esso ricadesse nella fattispecie più propria della ricettazione (eventualmente in concorso con altri reati), escludendo la configurabilità del più grave reato in quanto difetta della volontà esplicita atta a concretizzare l’elemento specializzante del riciclaggio.

Un aspetto correlato da trattare erano poi il reato di falso in certificazione ex artt. 482 c.p. e 477 c.p. e quello di sostituzione di persona di cui all’articolo 494 c.p. con argomentazioni finalizzate o a confermarli come configurabili in concreto assorbendoli nel reato o facendoli concorrere col reato o ad escluderli. Il nostro consiglio come sempre è quello di sostenere in modo più diplomatico ed asettico possibile la plausibilità dei vari orientamenti ed esprimere un favor verso un orientamento solo se univoco o fortemente adattabile al caso posto dalla traccia. In questo caso l’inquadramento del concorso tra ricettazione truffa e falso poteva essere abbastanza pertinente e non rischioso.

L’insidia della traccia risiedeva nelle numerose fattispecie da analizzare e porre in relazione tra loro a titolo di concorso eterogeneo di reati, ma ancora prima di configurabilità o meno del reato. Occorreva quindi essere sintetici ed efficaci e risolutivi nell’incedere tra passaggi relativi alle singole macro e sub quaestiones.

 

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