Parere civile 10.12.2013

Tizio e Caia, coniugi in regime di separazione dei beni, con atto pubblico del 12/12/2010, hanno costituito un fondo patrimoniale per i bisogni della famiglia conferendo allo stesso, tra gli altri beni, un immobile, di proprietà di entrambi, gravato da ipoteca volontaria iscritta il 10/10/2006 a garanzia di un contratto di mutuo in virtù del quale la banca alfa aveva erogato a tizio e caia l’importo di euro 250.000, per l’acquisto di quello stesso bene, importo che i due mutuatari avrebbero dovuto restituire onorando il pagamento di rate semestrali per la durata di 15 anni. L’atto pubblico di costituzione del fondo patrimoniale è stato trascritto il 15.12.2010 ed annotato nei registri dello stato civile il 15.01.2011. A far data dal gennaio 2012 Tizio e Caia si sono resi morosi nel pagamento delle rate di mutuo.

Il candidato, assunte le vesti del legale dell’istituto di credito, illustri le questioni sottese al caso in esame evidenziando in particolare che natura abbia il fondo patrimoniale, quale incidenza assume la costituzione dello stesso fondo patrimoniale in relazione alle possibili azioni della banca mutuante.

 

Quaestio

Incidenza del fondo patrimoniale rispetto a possibili azioni da parte di una banca mutuante: può una banca erogatrice di un mutuo aggredire un immobile ipotecato a fronte dell’inadempimento delle rate di mutuo da parte di due coniugi che hanno costituito un fondo patrimoniale nel quale potrebbe essere entrato l’immobile stesso?

Norme

Art. 167 c.c.

Art. 170 c.c.

Art. 2647 c.c.

Art. 2808 c.c.

Art. 2913 c.c.

 

Istituti

Fondo patrimoniale

Esecuzione sui beni e sui frutti

Costituzione del fondo patrimoniale e separazione di beni

Inefficacia delle alienazioni del bene pignorato

Costituzione ed effetti dell’ipoteca

 

Sentenze

Cassazione civile, sez. III, 24/01/2012 n. 933

DIRITTO DI FAMIGLIA – Fondo patrimoniale – Opponibilità del fondo patrimoniale ai terzi – Annotazione nei registri dello stato civile – Necessità – Pignoramento anteriore all’annotazione – Inefficacia della costituzione del fondo patrimoniale ex art. 2913 c.c. – Pignoramento successivo ma con ipoteca iscritta precedentemente – Potere di espropriare il bene ex art. 2808 c.c. – Sussistenza.

[1] Se il pignoramento immobiliare è eseguito, nelle forme dell’art. 555 c.p.c., prima dell’annotazione, la costituzione del fondo patrimoniale non ha effetto nei confronti del creditore pignorante e di quelli che intervengono nell’esecuzione, sussistendo l’inefficacia degli atti di disposizione del bene pignorato, prevista dall’art. 2913 c.c., che comprende non solo gli atti di alienazione in senso stretto, ma anche tutti gli atti di disposizione del patrimonio del debitore dai quali possa comunque derivare una sostanziale diminuzione della possibilità per il creditore pignorante o per i creditori intervenuti di soddisfarsi sui beni in questione. Allo stesso risultato si perviene quando il pignoramento sia successivo all’annotazione, ma l’ipoteca (come nella specie) sia stata iscritta precedentemente, in quanto con l’iscrizione sorge immediatamente per il creditore il potere di espropriare il bene, ex art. 2808 c.c., con prevalenza rispetto ai vincoli successivi.

[2] La costituzione del fondo patrimoniale prevista dall’art. 167 c.c., così come stabilito dall’art. 162 c.c. per tutte le convenzioni matrimoniali, è opponibile ai terzi esclusivamente a partire dalla data dell’annotazione a margine dell’atto di matrimonio nei registri dello stato civile, non potendosi retrodatare la produzione degli effetti alla data di proposizione della domanda di annotazione od anticiparli alla data della trascrizione effettuata ex art. 2647 c.c. ed avente l’esclusiva funzione di pubblicità-notizia. Pertanto, se il pignoramento immobiliare è eseguito, nelle forme dell’art. 555 c.p.c., prima dell’annotazione, la costituzione del fondo patrimoniale non ha effetto nei confronti del creditore pignorante e di quelli che intervengono nell’esecuzione, sussistendo l’inefficacia degli atti di disposizione del bene pignorato, prevista dall’art. 2913 c.c., che comprende non solo gli atti di alienazione in senso stretto, ma anche tutti gli atti di disposizione del patrimonio del debitore dai quali possa comunque derivare una sostanziale diminuzione della possibilità per il creditore pignorante o per i creditori intervenuti di soddisfarsi sui beni in questione. Allo stesso risultato si perviene quando il pignoramento sia successivo all’annotazione, ma l’ipoteca (nella specie giudiziale) sia stata iscritta precedentemente, in quanto con l’iscrizione sorge immediatamente per il creditore il potere di espropriare il bene, ex art. 2808 c.c., con prevalenza rispetto ai vincoli successivi.

Cassazione civile, sez. III, 19/02/2013, n. 4011

Coniugi (rapporti patrimoniali fra) – Fondo patrimoniale – Esecuzione sui beni e frutti – Condizioni – Prova dell’estraneità del debito ai bisogni della famiglia – Onere del debitore – Indagine del giudice – Delimitazione – Debiti relativi ai bisogni della famiglia – Individuazione.

L’onere della prova dei presupposti di applicabilità dell’art. 170 c.c. grava su chi intenda avvalersi del regime di impignorabilità dei beni costituiti in fondo patrimoniale, sicché, ove sia proposta opposizione, ex art. 615 c.p.c., per contestare il diritto del creditore ad agire esecutivamente, il debitore opponente deve dimostrare non soltanto la regolare costituzione del fondo e la sua opponibilità al creditore procedente, ma anche che il suo debito verso quest’ultimo venne contratto per scopi estranei ai bisogni della famiglia, a tal fine occorrendo che l’indagine del giudice si rivolga specificamente al fatto generatore dell’obbligazione, a prescindere dalla natura della stessa: pertanto, i beni costituiti in fondo patrimoniale non potranno essere sottratti all’azione esecutiva dei creditori quando lo scopo perseguito nell’obbligarsi fosse quello di soddisfare i bisogni della famiglia, da intendersi non in senso meramente oggettivo ma come comprensivi anche dei bisogni ritenuti tali dai coniugi in ragione dell’indirizzo della vita familiare e del tenore prescelto, in conseguenza delle possibilità economiche familiari.

Cassazione civile, sez. III, 05/03/2013, n. 5385

L’art. 170 c.c., nel disciplinare le condizioni di ammissibilità dell’esecuzione sui beni costituiti nel fondo patrimoniale, detta una regola applicabile anche all’iscrizione di ipoteca non volontaria, ivi compresa quella di cui all’art. 77 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602. Ne consegue che l’esattore può iscrivere ipoteca su beni appartenenti al coniuge o al terzo, conferiti nel fondo, qualora il debito facente capo a costoro sia stato contratto per uno scopo non estraneo ai bisogni familiari, ovvero quando – nell’ipotesi contraria – il titolare del credito, per il quale l’esattore procede alla riscossione, non conosceva l’estraneità ai bisogni della famiglia; viceversa, l’esattore non può iscrivere l’ipoteca – sicché, ove proceda in tal senso, l’iscrizione è da ritenere illegittima – nel caso in cui il creditore conoscesse tale estraneità.

Qualora il coniuge che ha costituito un fondo patrimoniale, conferendovi un suo bene, agisca contro un suo creditore chiedendo che – in ragione dell’appartenenza del bene al fondo – venga dichiarata, ai sensi dell’art. 170 c.c., l’illegittimità dell’iscrizione di ipoteca che costui abbia eseguito sul bene, ha l’onere di allegare e provare che il debito sia stato contratto per uno scopo estraneo ai bisogni della famiglia e che il creditore fosse a conoscenza di tale circostanza, anche nel caso di iscrizione ipotecaria ex art. 77 d.P.R. del 29 settembre 1973 n. 602. (Nel caso di specie la S.C., nel vagliare la legittimità di una sentenza che aveva ritenuto non soggetta all’art. 170 c.c. l’iscrizione ipotecaria, accertati come non adempiuti i suddetti oneri, ha rigettato il ricorso, previa correzione della motivazione della sentenza impugnata).

Cassazione civile, sez. III, 23/09/2013, n. 21725

La costituzione del fondo patrimoniale è opponibile ai terzi solo in quanto sia stata annotata a margine dell’atto di matrimonio, in quanto la trascrizione imposta per gli immobili dall’art. 2647 c.c. risponde ad una funzione di pubblicità-notizia e non sopperisce al difetto di annotazione nei registri dello stato civile, che non ammette deroghe o equipollenti, restando irrilevante la conoscenza che i terzi abbiano acquisito altrimenti del vincolo di indisponibilità.

Cassazione civile, sez. un., 13/10/2009, n. 21658

La costituzione del fondo patrimoniale di cui all’art. 167 c.c. − compresa tra le convenzioni matrimoniali secondo quanto ritenuto dalla Corte di merito con affermazione che non può più essere posta in discussione − è soggetta alle disposizioni dell’art. 162 c.c. circa le forme delle convenzioni medesime, ivi incluso il comma 3 che ne condiziona l’opponibilità ai terzi all’annotazione del relativo contratto a margine dell’atto di matrimonio, mentre la trascrizione del vincolo per gli immobili, ai sensi dell’art. 2647 c.c., resta degradata a mera pubblicità-notizia (inidonea ad assicurare detta opponibilità) e non sopperisce al difetto di annotazione nei registri dello stato civile, che non ammette deroghe o equipollenti, restando irrilevante la conoscenza che i terzi abbiano acquisito altrimenti della costituzione del fondo. Ne consegue che, in mancanza di annotazione del fondo patrimoniale a margine dell’atto di matrimonio, il fondo medesimo non è opponibile ai creditori che − come appunto nella specie − abbiano iscritto ipoteca sui beni del fondo essendo irrilevante la trascrizione del fondo nei registri della conservatoria dei beni immobili.

 

 

Ipotesi di schema a mero scopo orientativo

La questione sottesa al parere in esame richiede necessariamente un’adeguata analisi preliminare del fondo patrimoniale, della sua natura e degli effetti verso terzi dei beni che ne fanno parte, in particolare quando questi terzi siano creditori. Ala luce delle considerazioni tal senso sarà possibile poi argomentare la soluzione al quesito se può una banca erogatrice di un mutuo aggredire un immobile ipotecato a fronte dell’inadempimento delle rate di mutuo da parte di due coniugi che hanno costituito un fondo patrimoniale nel quale potrebbe essere entrato l’immobile stesso.

Un primo filone argomentativo a favore della possibile pretesa espropriativa si basa su un criterio temporale: il diritto di esproprio del bene attribuito al creditore al momento dell’iscrizione ipoteca nell’ottobre 2006) ex art. 2808 c.c., così rendendo ininfluente la vicenda successiva della costituzione del fondo patrimoniale. Tale argomentazione pone l’ipoteca come “impermeabile” e non condizionabile dal successivo fondo patrimoniale.

Volendo invece enfatizzare la funzione di patrimonio separato del fondo, istituito quasi a voler aggirare l’ipoteca e le pretese creditorie, si dovrebbe concludere a scapito dell’ipoteca frustrandone la ratio di istituto di garanzia e salvando il patrimonio dei coniugi.

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