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Il condominio non è responsabile del furto in appartamento facilitato dai ponteggi dei lavori
a cura della Dott.ssa Laura Ori
Con la sentenza n. 1890/2013 la Corte di Cassazione farà certamente discutere. Viene destabilizzato l’ormai consolidato orientamento in forza del quale il condominio era ritenuto responsabile dei furti subiti dai condomini in presenza di ponteggi posti sulla facciata dell’edificio per l’esecuzione di lavori di ripristino in grado di facilitare l’ingresso dei ladri nei singoli appartamenti.
Il precedente orientamento, infatti, riteneva il condominio responsabile ai sensi dell’art. 2043 c.c. e 2051 c.c. per i furti commessi nelle condizioni sopra evidenziate (Cass. n. 6435/2009).
Riproponendo, invece, il ragionamento sviluppato dalla Corte d’Appello di Milano questa volta i Giudici della Corte di Cassazione hanno stabilito che la decisione del condominio di non dotarsi di antifurto – presa in assemblea con voto favorevole anche del ricorrente – e il fatto che gli oggetti della refurtiva non erano stati riposti dal derubato in idonea cassetta di sicurezza e/o cassaforte ma semplicemente riposti in casa, dentro un armadio, valgono ad escludere qualsivoglia responsabilità del condominio in quanto “era stata omessa qualsiasi cautela idonea ad evitare o rendere difficoltosa l’opera ad eventuali ladri”.