LEGITTIMAZIONE PROCESSUALE DELL’AGENTE DI RISCOSSIONE

 

Nota a sentenza della Corte di Cassazione del 2 febbraio 2012, n. 1532

 

a cura dell’Avv. Giancarlo Trovato

 

Massima:

 

Per far valere la nullità della cartella di pagamento non preceduta dalla notifica dell’atto presupposto, il contribuente può citare indifferentemente in giudizio l’amministrazione o la società di riscossione, in quanto non sussiste litisconsorzio necessario.

Sintesi del caso:

 

Il ricorso al giudice di legittimità è stato proposto dall’Ente impositore, per la riforma della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Toscana, che, in riforma della decisione del giudice di prime cure, aveva accolto il ricorso del contribuente avverso alcune cartelle di pagamento relative a tasse automobilistiche. La società di riscossione aveva, infatti, recapitato le cartelle, senza aver prima proceduto alla notifica degli atti impositivi ad esse presupposti.

 

Equitalia, con l’unico motivo di ricorso, lamentava l’erroneità della sentenza impugnata della CTR, che aveva ritenuto la legittimazione passiva del concessionario per la riscossione nel giudizio promosso contro le cartelle. Sosteneva, in proposito, che l’agente può essere parte del giudizio solo quando la contestazione abbia ad oggetto la validità o la regolarità degli atti esecutivi da esso predisposti. Per converso, la legittimazione passiva dello stesso deve essere esclusa nel caso in cui vengano sollevate questioni che esulino dalla legittimità degli atti esecutivi.

 

In ordine alla contestazione mossa da Equitalia, il Supremo Collegio ha osservato che: “in materia tributaria, l’omessa notifica di un atto presupposto costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell’atto successivo e – per quanto interessa in ordine al profilo sollevato nell’odierno ricorso – l’azione del contribuente, diretta a far valere la nullità detta, può essere svolta indifferentemente nei confronti dell’ente creditore o del concessionario alla riscossione (senza litisconsorzio necessario tra i due), essendo rimessa al concessionario, ove evocato in lite, la facoltà di chiamata nei riguardi dell’ente medesimo” (Cass. SS.UU. 16412/2007).

 

La Corte, pertanto, avendo ritenuto conforme al suddetto principio di diritto la decisione assunta dalla CTR Toscana, ha concluso per il rigetto del ricorso, con condanna di Equitalia alle spese.

 

 

Normativa di riferimento:

art. 10 D.Lgs 31 dicembre 1992 n. 546.

art. 19, comma 3, D.Lgs 31 dicembre 1992 n. 546

art. 39 D.lgs 112/1999

 

 

 

 

 

Nota esplicativa: LEGITTIMAZIONE PROCESSUALE DELL’AGENTE DI RISCOSSIONE

 

L’ampiezza del tema elimina alla radice ogni pretesa di sistematicità o di completezza: pertanto,  in questa sede si affronteranno in modo sintetico solo alcune tematiche specifiche, necessarie a delineare le coordinate essenziali della legittimazione processuale dell’Agente di riscossione, con umiltà di intenti, ma con la certezza che ulteriori stimoli alla discussione ed alla riflessione, ed anche ulteriori profili problematici, saranno prospettati dai lettori, alla cui benevolenza, come sempre, ci si rimette.

 

Il rito contenzioso, in merito, prevede che le parti del processo tributario, oltre al ricorrente, cd. soggetto legittimato attivo, sono rinvenibili: nell’ufficio dell’Amministrazione finanziaria, nell’Ente locale o nell’Agente per la riscossione, che ha emanato l’atto impugnato o non ha emanato l’atto richiesto, ovvero nell’ufficio al quale spettano le attribuzioni sul rapporto controverso, parti tutte queste che processualmente rivestono, almeno nel primo grado di giudizio, la qualità di resistenti.

 

Nell’ambito del processo tributario, la qualità processuale di resistente è rivestita dagli Uffici dell’Agenzia delle Entrate e dell’Agenzia del Territorio. L’azione di tutela processuale può essere, inoltre, esperita nei confronti dei Comuni, Province e Regioni per tutti quegli atti dagli stessi emanati che rientrano nella competenza delle Commissioni tributarie. Va rilevato, infine, come il legislatore riconosca ex art. 10 D.Lgs 31 dicembre 1992 n. 546 la peculiarità di legittimato passivo anche al Concessionario del servizio per la riscossione, in quanto adiectus solutionis causa e, cioè, soggetto legittimato ex lege a recuperare i pagamenti di natura erariale e, come tale, responsabile per le attività da lui espletate.

 

Dottrina e  giurisprudenza, con l’entrata in vigore della predetta norma, si sono posti da subito il problema dell’esatta portata della disposizione relativa alla estensione della qualità di parte processuale anche all’ente concessionario preposto al servizio di riscossione dei tributi,  ed  ai  suoi  limiti,  con  particolare riferimento al fatto, invero non meglio chiarito dalla disposizione normativa in parola, se il concessionario della riscossione debba, o meno, essere necessariamente parte in tutti i processi tributari aventi ad oggetto controversie in ordine agli atti  emessi  dal concessionario stesso.

 

E’ bene rilevare pertanto, in via preliminare, che l’agente della riscossione, nella sua qualità di esattore per conto dell’Ente impositore, è legittimato passivo tutte le volte che oggetto della contestazione è l’esistenza di vizi, tali da inficiare l’intera legittimità della richiesta erariale, imputabili all’attività da quest’ultimo espletata. A mero titolo esemplificativo, a tal proposito, si segnala la decisione della Corte di Cassazione 14 febbraio 2007, n 3242, con la quale il Supremo collegio ha affermato che “il concessionario alla riscossione è legittimato a contraddire non ogni qual volta sia impugnato un atto da lui formato, bensì solo ove si deduca che tali atti siano viziati da errori a lui imputabili”.

 

Diverso è invece il caso in cui l’oggetto della controversia riguardi anche o solo il diritto di credito erariale, e sia convenuto in giudizio il solo agente della riscossione. In tale circostanza, per espressa previsione normativa (art. 39 D.lgs 112/1999), quest’ultimo dovrà necessariamente chiamare in causa l’ente creditore per quanto di sua compentenza, dovendo, in difetto, rispondere delle conseguenze della lite.

 

Sicchè, quando oggetto dell’impugnazione è la contestazione di vizi esclusivamente inerenti all’attività svolta dall’Ente di riscossione (ad es., compilazione e notificazione della cartella, vizi concernenti la procedura esecutiva dallo stesso instaurata, ecc.) e che non riguardano l’an del tributo, sia la dottrina che la giurisprudenza sono concordi nel ritenere che legittimato passivo è solo l’agente della riscossione, e non anche l’Ente impositore.

 

Da ciò discende che allorquando il contribuente chiami in causa il solo Ente impositore, non eccependo alcuna contestazione riguardo al sottostante rapporto obbligatorio d’imposta, la Commissione adita non potrà fare altro che dichiarare, in via pregiudiziale di rito, l’illegittimità del ricorso così avanzato, vizio tra l’altro rilevabile anche d’ufficio, non potendosi nemmeno richiedere che venga ordinata dal giudice l’integrazione del contraddittorio, non essendo riscontrabile in capo all’Ufficio che ha emesso il ruolo alcuna legittimazione passiva, avendo i vizi in questione attinenza ad un’attività sulla quale la stessa non ha alcuna competenza. Anche recentemente la Corte di Cassazione con la sentenza del 28 gennaio 2008, n 283, ha espressamente affermato, in ossequio al consolidato orientamento giurisprudenziale, che “va dichiarato inammissibile per violazione della legitimatio ad causam, rilevabile in ogni stato e grado del processo, il ricorso introduttivo in cui venga eccepita l’illegittimità di una cartella esattoriale per vizi propri e che veda la chiamata in causa del solo Ufficio finanziario. Nè può disporsi in tale ipotesi alcuna integrazione del contraddittorio con il Concessionario atteso che, a norma dell’art. 102, il litisconsorzio necessario può essere ordinato solo tra soggetti tutti ugualmente legittimati attivi e passivi dell’azione”.

 

Pertanto, il concessionario deve ritenersi parte necessaria in quei processi tributari dove le domande formulate dal ricorrente afferiscono ai vizi degli atti impugnati, in quanto atti propri del concessionario ed i vizi rilevati sono ad essi addebitabili; mentre l’Ente di riscossione va considerato una parte eventuale del processo tributario in tutti quei casi in cui la domanda formulata dal ricorrente nel proprio ricorso introduttivo non è suscettibile di sfociare in provvedimenti decisori ad essi pregiudizievoli (per tutte, si veda Cass. Civ. Sez. Trib. 6/5/2002 n. 6450).

 

Seguendo la suddetta logica ricostruttiva dei rapporti tra Ente impositore e concessionario per la riscossione, la Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, con sentenza del 25 luglio 2007, n 16412, sempre in tema di legittimazione processuale, ha dato importantissime delucidazioni pronunciandosi invece sull’individuazione del soggetto legittimato passivo in caso di  impugnazione di intimazione di pagamento non preceduta dalla notifica della cartella di pagamento. Va precisato preliminarmente che i principi dalla stessa enunciati ben possono applicarsi ovviamente a tutti quei contenziosi in cui il contribuente, a fondamento dell’impugnazione dell’atto consequenziale, abbia dedotto l’omessa notificazione dell’atto presupposto. I vizi in questione, com’è noto, non possono infatti assolutamente essere ridimensionati a mere irregolarità materiali e formali dell’atto investendo, infatti, l’intera validità della procedura di formazione della pretesa tributaria volta a garantire la conoscibilità ed il diritto alla difesa del contribuente. E’ proprio sull’importanza dell’iter procedimentale e sulla sua necessaria osservanza che la citata sentenza della Cassazione a Sezioni Unite si è pronunciata, rilevando come “la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza ordinata secondo una progressione di determinati atti, con le relative notificazioni, destinati, con diversa e specifica funzione, a farla emergere e a portarla nella sfera di conoscenza dei destinatari, allo scopo, soprattutto, di rendere possibile per questi ultimi un efficace esercizio del diritto di difesa. Nella predetta sequenza, l’omissione della notificazione di un atto presupposto costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell’atto notificato e tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta o di impugnare, per tale semplice vizio, l’atto consequenziale notificatogli – rimanendo esposto all’eventuale successiva azione dell’Amministrazione, esercitabile soltanto se siano ancora aperti i termini per l’emanazione e la notificazione dell’atto presupposto – o di impugnare cumulativamente anche quest’ultimo (non notificato) per contestare radicalmente la pretesa tributaria: con la conseguenza che spetta al giudice di merito –  la cui valutazione se congruamente motivata non sarà censurabile in sede di legittimità – interpretare la domanda proposta dal contribuente al fine di verificare se egli abbia inteso far valere la nullità dell’atto consequenziale in base all’una o all’altra opzione”.

 

Da quanto precede deriva, secondo le S.U. della Suprema Corte, che l’impugnazione avente per oggetto l’avviso di intimazione emesso dal concessionario alla riscossione, in relazione al quale il ricorrente deduca l’omessa notifica della cartella di pagamento, “può essere promossa dal contribuente indifferentemente nei confronti dell’ente creditore o del concessionario e senza che tra costoro si realizzi un’ipotesi di litisconsorzio necessario, essendo rimessa alla sola volontà del concessionario, evocato in giudizio, la facoltà di chiamare in causa l’ente creditore (allo scopo di renderlo partecipe della responsabilità della gestione del processo)” e ciò a norma dell’art. 39 D.lgs 112/1999.

 

Tale principio di diritto trova conseguentemente applicazione tutte le volte in cui il contribuente, a fondamento dell’impugnazione dell’atto successivo, deduca l’omessa notificazione dell’atto presupposto in quanto, altrimenti, sarebbe ingiustamente sacrificato il suo diritto alla conoscibilità e, di conseguenza, il fondamentale diritto costituzionale alla difesa.

 

Su tali importanti determinazioni è intervenuta la sentenza in esame, la quale in linea con quanto sancito dalle Sezioni Unite, ha rilevato che l’omessa notifica di un atto presupposto costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell’atto successivo e – per quanto interessa in ordine al profilo sollevato nell’odierno ricorso – l’azione del contribuente, diretta a far valere la nullità detta, può essere svolta indifferentemente nei confronti dell’ente creditore o del concessionario alla riscossione (senza litisconsorzio necessario tra i due), essendo rimessa al concessionario, ove evocato in lite, la facoltà di chiamata nei riguardi dell’ente medesimo.

 

 

 

 

Bibliografia essenziale:

 

Giurisprudenza:

 

Corte di Cassazione 14 febbraio 2007, n 3242; Cass. Civ., SS.UU., sentenza 25 luglio 2007, n 16412; Cass. Civ. Sez. Trib. 6/5/2002 n. 6450; Cass. Civ., sez. tributaria, sentenza 10 marzo 2008, n. 6347; Cass. Civ., sez. tributaria, sentenza 2 luglio 2009, n. 15554; Cassazione sentenza n 306 del 4 giugno 2008; Cassazione sentenza n. 8372 del 29/07/1995; Cassazione sezione tributaria, sentenza 28 luglio 2003 n. 11623; Cassazione sentenza n 283 del 28 gennaio 2008; 7.            Cass. Civ. Sez. Trib. 6/5/2002 n. 6450; con  Cass.11667/2001,  e Cass.6450/2002, Il fisco, 2002, 6903,  richiamate da CONSOLO-GLENDI, Comm. cit.; Comm. Trib. Prov.  Brescia 30/5/1996; Comm. Trib. Prov. Rieti, Sez. I, 17/2/1997, n. 49; Comm. Trib. Prov. Piacenza Sez. I, 8/2/1997 n. 23, in Riv. Giur. Trib.  97, 757, con nota di SCIASCIA; Comm. Trib. Prov. Novara Sez. I, 17/3/1997, n. 20, in Corr. Trib., 97, 2750; Comm. Trib. Prov. Venezia, Sez. X, 27/12/1997, n. 147; Comm. Trib. Reg. Basilicata, Sez. I, 2/3/1999, n.27, il Fisco, 99, 11074; Cass. n.6450/2002, in il Fisco 02, 6903; Cass. n.11667/2001; e Cass. S.U. n. 604/1999, in Corr. Trib. 99, 3482, ed ancora in Guida Dir., 99, con nota di GLENDI;

 

Dottrina sull’argomento:

 

Notifiche nel Processo Tributario” di Domenico Chindemi, Altalex Editore, 2012;

“Diritto processuale civile”, II, di C. Mandrioli, Giappichelli, 2011.

L’Interesse del contribuente a coinvolgere il concessionario, Pisapia, Il Sole 24ore, 24/8/1996.

“L’accertamento tributario esecutivo: ambito applicativo e profili generali” di Enrico Marello, in Giur. It., 2012, 4.

Commentario breve  alle leggi del Processo Tributario, Consolo – Glendi – CEDAM, 2005.

Digesto- Mario Trimeloni- Diritto Tributario- anno di pubblicazione 1989

F. Amatucci, Principi e nozioni di diritto tributario, Torino, 2011

I. Manzoni – G. Vanz, Il diritto tributario (Profili teorici e sistematici), Torino 2008

G. Falsitta, Man. di Diritto Tributario, Padova 2010

E. De Mita, Principi di diritto tributario, VI ed. Milano 2011

F. Tesauro, Ist. di Diritto Tributario, XI ed., Torino 2011

 

 

Testo della sentenza:

 

Corte di Cassazione del 2 febbraio 2012, n. 1532

 

Svolgimento del processo e motivi della decisione:

 

Ritenuto che è stata depositata la seguente relazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.

 

“1. – Equitalia Cerit s.p.a. ricorre per cassazione nei confronti della sentenza della commissione tributaria regionale della Toscana, n. 8/5/2010, che, riformando la decisione di primo grado ha accolto un ricorso di (..) avverso talune cartelle di pagamento relative a tasse automobilistiche degli anni 2000 e 2001.

 

Deduce un motivo cui l’intimato resiste con controricorso.

 

Non ha svolto attività difensiva la Regione Calabria.

 

2. – L’unico motivo di ricorso lamenta essere errata l’impugnata sentenza nella misura in cui ha ritenuto – così disattendendo la speculare eccezione sollevata in appello la legittimazione passiva di Equitalia Cerit nel giudizio instaurato contro la cartella esattoriale.

Assume che l’agente della riscossione è parte del giudizio solo quando l’oggetto della contestazione sia costituito dalla validità o dalla regolarità degli atti esecutivi da esso predisposti; mentre lo stesso non può ritenersi parte nel momento in cui vengano sollevate questioni che esulane dalla legittimità dei giudizio di opposizione.

 

3. – Il ricorso appare inammissibile in relazione all’art. 360-bis, n. 1, c.p.c.

Invero l’impugnata sentenza ha accolto l’appello del contribuente sull’essenziale rilievo della mancata notifica degli atti impositivi presupposti dalle cartelle in oggetto. Lo ha fatto affermando la concorrente legittimazione, nel relativo giudizio di opposizione, della Regione (ente impositore) e del concessionario (emittente la cartella). Tanto è conforme all’orientamento recepito dalle sezioni unite di questa Corte, secondo il quale, in materia tributaria, l’omessa notifica di un atto presupposto costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell’atto successivo e – per quanto interessa in ordine al profilo sollevato nell’odierno ricorso – l’azione del contribuente, diretta a far valere la nullità detta, può essere svolta indifferentemente nei confronti dell’ente creditore o del concessionario alla riscossione (senza litisconsorzio necessario tra i due), essendo rimessa al concessionario, ove evocato in lite, la facoltà di chiamata nei riguardi dell’ente medesimo (cfr. sez. un. 16412/2007). È quindi da ritenere che l’impugnata sentenza abbia deciso la questione di diritto in conformità alla giurisprudenza della Corte. Donde il ricorso è inammissibile a misura del fatto di non indicare, in seno al motivo, elemento alcuno finalizzato a modificare l’orientamento summentovato.”;

 

– che il collegio condivide le considerazioni di cui alla relazione;

 

– che le spese seguono la soccombenza;

 

PQM

 

La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso e condanna la ricorrente alle spese del giudizio di cassazione, che liquida, in favore del controricorrente, in euro 500,00, di cui euro 100,00 per esborsi.

 

Di admin

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