CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 04 marzo 2013, n. 5297
Professionisti – Avvocati – Compensi – Determinazione – Valore indeterminabile della causa
Svolgimento del processo
Con decreto del 7.11.2005, il giudice delegato al fallimento della società (…) s.r.l. ha liquidato a favore dell’Avv. (…) e dell’Avv. (…) le competenze professionali maturate per l’attività da essi svolta quali difensori della procedura in vista della definizione in via transattiva del giudizio innanzi alla Corte d’appello di Potenza, avente ad oggetto impugnazione, proposta dalla Regione Basilicata del lodo arbitrale non definitivo emesso il 15.7.99 e di quello definitivo emesso il 6.1.2000 nella controversia introdotta nei suoi confronti dalla società in bonis, determinandone la misura nell’importo di € 63.027,41, sulla base del valore indeterminabile di particolare importanza della causa. I menzionati professionisti hanno reclamato il provvedimento ai sensi dell’art. 26 legge fall. innanzi al Tribunale di Lagonegro invocando diversa scaglione, parametrato al valore della controversia superiore a L. 50 miliardi alla stregua delle pretese azionate in sede arbitrale dalla società, suscettibili di valutazione in sede rescissoria dalla Corte d’appello, aventi ad oggetto domanda di risoluzione del contratto controverso e di ristoro a titolo di responsabilità contrattuale del danno, quantificato nell’importo di oltre L. 50 miliardi, nonché della riconvenzionale della Regione Basilicata, che, a sua volta aveva formulato domanda di risoluzione del contratto e di risarcimento danni, domande tutte respinte dal collegio arbitrale e tutte ribadite in sede impugnatoria.
Con decreto depositato il 6 aprile 2006 il Tribunale di Lagonegro ha disposto il rigetto del reclamo osservando che, in difetto d’impugnazione del lodo da parte della società, l’oggetto della causa trattata dalla Corte d’appello andava individuato nella sola domanda riconvenzionale, oggetto dell’impugnazione della Regione Basilicata, del cui valore indeterminato occorreva pertanto tenersi conto ai fini in esame. Non costituiva invero impugnazione incidentale la mera riproposizione delle domande effettuata da parte del fallimento per l’ipotesi che si aprisse la fase rescissoria, che comunque non avrebbe potuto avere ad oggetto quelle pretese, in assenza di rituale e tempestiva impugnazione del lodo. In subordine la domanda risarcitoria di L. 50 miliardi non si sarebbe potuta porre a base del valore della lite in quanto precisata in memoria conclusiva in sede arbitrale “secondo la somma che riterrà di giustizia”.Avverso il provvedimento l’Avv. (…) e l’Avv. (…) hanno proposto ricorso per cassazione sulla base di tre. Il curatore fallimentare non ha svolto difese.
Motivi della decisione
Col primo motivo i ricorrenti denunciano mancata o erronea applicazione dell’art. 830 c.p.c. nel testo ante d.lgs n. 40/2006. L’errare ascritto ai giudici fallimentare risiederebbe nel non aver considerato che, laddove avesse disposto l’accoglimento dell’impugnazione proposta dalla Regione Basilicata per nullità della nomina dell’arbitro effettuata dal Presidente del Tribunale e violazione del principio del contraddittorio pronunciando la nullità del lodo, la Corte d’appello avrebbe dovuto provvedere nella fase rescissoria, pur in assenza dell’ impugnazione della società fallita, anche sulla domanda di quest’ultima del valore superiore all’importo di 50 miliardi. Il quesito di diritto chiede se la disposizione normativa in rubrica impone alla Corte d’appello, in caso d’accoglimento dell’impugnazione per nullità totale del lodo arbitrale e in difetto di contraria volontà delle parti, di aprire la fase rescissoria su tutte le domande, anche della parte che non ha proposto impugnazione.
Col secondo motivo i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione dell’art. 334 c.p.c. La censura investe l’affermata necessità dell’impugnazione incidentale al fine dell’esame in sede rescissoria della domanda della società fallita, che, ad avviso dei ricorrenti, è preclusa nel solo caso di espressa rinuncia. Il quesito di diritto chiede se l’art. 334 c.p.c. vada interpretato nel senso che con l’appello incidentale possono riproporsi tutte le domande rigettate in primo grado pur se relativi a capi della sentenza non impugnati, e se la norma citata impone al convenuto in sede d’impugnazione del lodo arbitrale di proporre impugnazione incidentale, a pena de decadenza perché in sede rescissoria venga esaminata la sua domanda.
Col terzo motivo infine i ricorrenti denunciano violazione degli artt. 10 e 14 c.p.c. e dell’art. 6 d.m. n. 535/1994.
Il Tribunale fallimentare sarebbe incorso nel dedotto errore per non aver tenuto dell’importo della somma indicata nell’atto introduttivo del giudizio arbitrale, reputando la controversia di valore indeterminato sulla base delle conclusioni del giudizio arbitrale, con le quali la società (…) rimise alla somma che riterrà di giustizia. Il quesito di diritto chiede se ai fini della liquidazione degli onorari di avvocato per attività giudiziale, il valore della causa va determinato in base alla domanda con riferimento al momento iniziale della lite senza che abbiano rilievo le successive delimitazioni della materia del contendere.
Il terzo motivo, che per motivi di preminenza logica-merita esame prioritario, espone censura priva di pregio e deve disporsene il rigetto provvedendo però, ai sensi dell’art. 384 c.p.c. alla parziale correzione del decreto impugnato perché in parte erroneamente motivato in diritto. Il Tribunale ha liquidato le competenze spettanti ai due professionisti nominati per la difesa della procedura nel giudizio d’impugnazione del lodo arbitrale in vista della sua definizione transattiva, sulla base del valore della causa introdotta innanzi alla Corte d’appello, da individuarsi nella sola domanda riconvenzionale sulla quale aveva insistito con l’atto d’impugnazione del lodo la Regione Basilicata, di valore indeterminato, senza tener conto della domanda della società fallita, in assenza della sua impugnazione incidentale. A suo giudizio, in tale modo non avrebbe potuto interpretarsi la mera riproposizione delle domande per l’ipotesi che si aprisse la fase rescissoria che, in difetto d’impugnazione, comunque non avrebbe potuto avere ad oggetto la domanda risarcitoria di L. 50 miliardi, peraltro precisata in memoria conclusiva in sede arbitrale “secondo la somma che riterrà di giustizia”.
Riferiscono i ricorrenti in questa sede che la società T., nel suo atto introduttive del giudizio arbitrale, formulò nei confronti della Regione Basilicata domanda di risoluzione dei contratti d’affitto controversi per inadempimento contrattuale della stessa e della conseguente condanna al risarcimento dei danni per la somma di lire 50 miliardi e 300 milioni o di quell’altra maggiore o minore che gli arbitri riterranno di giustizia. In questa evenienza, sebbene lo scaglione per la liquidazione degli onorari di avvocato in ordine alla domanda risarcitola dovesse effettivamente individuarsi sulla base del valore della causa, determinato a norma dei codice di procedura civile, perciò, in tema di obbligazioni pecuniarie, tenendo conto della somma pretesa con la domanda di pagamento ai sensi dell’art. 10 c.p.c., indicata nell’importo del credito risarcitorio con specificazione che non può escludersi in presenza della cennata clausola di stile, il cumulo con la domanda congiuntamente proposta ha tuttavia reso la controversia di valore indeterminabile e di particolare importanza (Cass. n. 4937/2003, n. 16318/2011). Indeterminabile è invero nella specie la domanda di accertamento delle inadempienze della Regione Basilicata e della conseguente pronuncia di risoluzione dei contratti dedotti in lite avente, in senso risultato incontroverso, autonoma – rispetto a quella di risarcimento, che a questa si è cumulata a mente degli art. 10 comma 2 e 14 c.p.c. richiamati dall’art. 6 comma 2 della tariffa forense allegata al D.M. n. 585 del 1995 applicato nel caso di specie, che rappresenta il criterio formale cui il giudice deve attenersi in relazione ai rapporti tra avvocato e cliente, essendone ammessa deroga, con riguardo a criterio sostanziale, ma nei solo caso, che i ricorrenti neppure hanno però assunto a base della censura in esame, in cui si ravvisi fra essi una manifesta sproporzione (v. S.u. n. 19014/07), oggettivamente riscontrabile sulla base dell’effettiva importanza della prestazione resa in relazione al concreto valore economico della questione controversa (cfr. Cass. nn. 13229/2010, 1805/2012).
La determinazione degli onorari spettanti agli avvocati odierni ricorrenti i quali, giova ribadire, ne reclamano la diversa liquidazione in relazione ad attività difensiva astrattamente assunta ma non già espletata nella fase rescissoria che neppure ebbe ingresso essendo intervenuta la definizione transattiva della lite, così come eseguita dai giudici del merito, é per l’effetto immune dagli errori denunciati siccome parametrata allo scaglione, corretto, riferito alle cause di valore indeterminato e di particolare importanza. Il motivo deve pertanto essere rigettato e considerata la natura dirimente di tale declaratoria resta assorbito l’esame degli altri mezzi, con conseguente rigetto del ricorso. Non vi è luogo a provvedere sul governo delle spese del presente in assenza d’attività difensiva della curatela fallimentare.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma il 09.01.2013.