Spigolatura sull’età nel diritto: PARTE II

a cura dell’avv. Domenico Di Leo

A seguito della progressiva maturazione fisica e psichica, il soggetto acquisisce gradatamente nel tempo un’attitudine a interagire nella società in cui vive, in modo consapevole e responsabile. Sulla base di questa osservazione, il diritto attribuisce all’età una valenza utile ai fini della capacità d’agire il cui presupposto è proprio l’età[1].

A differenza dell’area privatistica, nel diritto pubblico l’età non incide soltanto sulla capacità di agire ma sulla stessa capacità giuridica. Questa prima conclusione trova un doppio ordine di motivi: 1. nel diritto pubblico la capacità giuridica e quella di agire sono inscindibili; 2. Nel diritto pubblico si riscontra una maggiore casistica di figure di capacità giuridica.

La ‘vocazione’ dell’essere umano, di aristotelica memoria[2], si attua in modo differenziato per ciascun soggetto, in base alle proprie attitudini e al proprio bagaglio di esperienze personali. Tuttavia, il raggiungimento differenziato della maturità psico – fisica impone tuttavia che l’ordinamento giuridico fissi una determinata età – quale esatta determinazione degli anni di età – la quale, prescindendo dalle condizioni soggettive dei consociati, ai fini del diritto comporta il raggiungimento e il riconoscimento legale della capacità[3].

L’ordinamento giuridico italiano ha accolto il c.d. sistema binario, fissando, nell’art. 2 co. 1 c.c., il discrimen fra maggiorenni e minorenni nel compimento degli anni 18[4]. Quest’ultima affermazione vale sicuramente nell’ambito del diritto privato: nel diritto pubblico, ove le posizioni giuridiche hanno carattere personale, non può assumersi come principio generale che la maggiore età condizioni la capacità di agire dei soggetti. Invero, occorre indagare caso per caso e in relazione alle diverse posizioni giuridiche di diritto pubblico, se e in quali limiti l’età incide sulla rispettiva capacità o sul loro esercizio.

Occorre subito sottolineare l’esistenza di una posizione giuridica di diritto pubblico in ordine alla quale il possesso della maggiore età non vale quale condizione di capacità. Si tratta dei diritti che la Carta costituzionale riconosce a ciascuno, in modo incondizionato e assoluto, in quanto persona[5] e, quindi, indipendentemente dall’età. Inoltre, è appena il caso di ricordare che la medesima Carta definisce ‘inviolabili’ tali diritti, all’art. 2. Il contenuto tipico di questa categoria di diritti fondamentali consiste in una situazione non attiva, una situazione di pretesa ad un comportamento altrui: basti pensare ai diritti di libertà che sono diretti a garantire l’individuo nei confronti di atti coercitivi arbitrari – le c.d. libertà negative[6]. L’art 13, l’art. 32 co.2, l’art. 27, in particolare i commi 3 e 4, prevedono un sistema di tutela della bene giuridico vita, in ogni sua forma, e la riprova viene data dal sistema giuridico europeo, in particolare dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali del 1950 e dal Patto internazionale sui diritti civili e  politici del 1966, entrambi ratificati dall’Italia. Si tratta di norme giuridiche il cui contenuto è indiscutibilmente tale per cui di essi ciascuno deve goderne a prescindere dall’età, dallo sviluppo psico – fisico e dalla connessa capacità di intendere e di volere.

Per i diritti di libertà, c.d. positive (il cui contenuto tipico è dato da una situazione attiva, come l’esercizio di un potere giuridico o di una facoltà) e c.d. negative (cui corrisponde un contenuto non attivo pretensivo), l’età è irrilevante: almeno questo è sicuramente vero in relazione alle libertà negative.

Quanto alle libertà positive occorre precisare che il loro esercizio presuppone nei minori la capacità giuridica e quella di agire, data l’inscindibilità delle due in ambito pubblicistico: tuttavia, entrambe trovano il loro presupposto nella capacità naturale, intasa quale capacità di intendere e volere in relazione al concreto esercizio del diritto de quo agitur. Inoltre, in relazione ai diritti corrispondenti alle libertà positive, emerge una questione affatto secondaria: l’esercizio di questi diritti da parte del minore incrocia una serie di limitazioni poste nell’interesse minore stesso e per la tutela di altri beni e/o valori costituzionalmente tutelati. A questo punto, si innesta la potestà genitoriale, quale garanzia del corretto esercizio dei diritti di libertà dei minori. Tale potestà è prevista a livello normativo dagli artt. 147 e 316 c.c. e art. 30 Cost. Quando è correttamente esercitata, essa può imporre alcune restrizioni al minore: esempio è il divieto di abbandono della casa dei genitori, previsto dall’art. 318 c.c.

Tuttavia, si tratta di casi particolari che attengono alla sfera familiare e al rapporto genitori – figli: non è quindi esatto parlare di limitazione della capacità, perché la capacità è una qualità assoluta ed astratta del soggetto che si risolve in un’attitudine virtuale alla titolarità e all’esercizio delle situazioni giuridiche soggettive.

Limitando il discorso agli aspetti più salienti del presente contributo, occorre dire che l’ordinamento italiano richiede la maggiore età per l’elettorato politico attivo e passivo per la Camera dei deputati, per i consigli degli enti locali e per il Parlamento europeo; per l’eleggibilità al Senato occorre aver compiuto il quarantesimo anno d’età mentre per l’elettorato attivo occorre aver compiuto il venticinquesimo anno d’età.

In relazione ai diritti civici, occorre dire che si tratta di una categoria nella quale confluiscono una serie di situazioni soggettive di vantaggio, aventi ad oggetto la fruizione di beni, di prestazioni e di servizi pubblici, situazioni che vengono ricostruite dall’ordinamento giuridico ora come diritti soggettivi, ora come interessi legittimi, talora come meri interessi di fatto. Di solito, in relazione ad essi, l’età non influisce sulla relativa capacità, fatta salva l’effettiva capacità naturale. Infatti, la fruizione dell’oggetto del diritto civico può essere direttamente a disposizione del minore: quando la fruizione del bene o del servizio pubblico da parte del minore necessiti di un atto negoziale, questo viene ad esistere per il tramite del legale rappresentante del minore. Tale intervento non è sempre necessario, se il minore ha la capacità naturale: l’intervento sostitutivo del legale rappresentante si renderà necessario quando l’oggetto del diritto civico abbia carattere patrimoniale. Va precisato che in questi casi, l’intervento del legale rappresentante non incide sulla capacità giuridica del minore ma su quella d’agire, che risulta per legge limitata in relazione al contenuto di quel particolare diritto civico.

In relazione alla richiesta di prestazioni pubbliche da parte dei minori, occorre osservare che la legge riconosce ad essi la capacità di porre in essere autonomamente tali atti di richiesta: è il caso dei minori tossicodipendenti i quali possono, a qualunque età, richiedere ad apposite strutture pubbliche gli opportuni  interventi terapeutici e riabilitativi; o ancora, nei casi previsti dalla legge[7], si consente alle minori di ottenere l’intervento interruttivo della gravidanza, sia pure sulla base di procedure che richiedono l’integrazione della volontà della minore con l’assenso di chi esercita su di esse la potestà genitoriale.

Il minore, essendo inserito in una società con le sue regole e i suoi meccanismi di funzionamento, ha la capacità di far valere personalmente in giudizio i diritti e gli interessi di cui è titolare, inerenti al suo status in quanto appartenente a quella società. Merita un cenno la questione inerente la capacità processuale del minore, con riferimento alla sua responsabilità. In ossequio all’art. 24 Cost., il riconoscimento della capacità del minore in ordine ad un rapporto di diritto sostanziale implica il relativo riconoscimento della capacità di agire e di resistere in giudizio per la tutela delle situazioni giuridiche inerenti a quel rapporto. Come accennato in apertura, la distinzione fra capacità giuridica e capacità di agire è propria del diritto civile, non trovando tale dualismo corrispondenza nell’ambito del diritto pubblico.

Sicchè, nel diritto civile, il minore che sia incapace di intendere e di volere non è responsabile civilmente dei danni da esso cagionati: se, tuttavia, è capace di intendere e di volere, benchè privo della capacità di agire, egli sarà ritenuto responsabile degli illeciti commessi, stante il vincolo di solidarietà posto dall’art. 2048 c.c. Per quanto attiene alla capacità processuale, essa di regola non spetta al minore ex art. 75 c.p.c. e art. 2 co. 1 c.c.: egli, pur avendo la capacità di esser parte e di testimoniare, può stare in giudizio solo per mezzo dei suoi legali rappresentanti. Diverse sono però le eccezioni a tale regola. Ad esempio, il minore che sia parte in un rapporto di lavoro può stare in giudizio personalmente per la tutela dei diritti sorgenti da tale rapporto, assieme alla capacità d’agire sostanziale. Ancor, la legge sul diritto d’autore riconosce al sedicenne la capacità di compere tutti gli atti giuridici relativi alle sue opere e di esercitare le azioni che ne derivano. Se questi sono casi particolari, occorre ammettere che il minore avrà la capacità di agire processuale in tutti i casi in cui egli ha la capacità di agire sostanziale, in relazione a determinati rapporti: es., l’azione di annullamento del matrimonio, separazione e divorzio, disconoscimento della paternità e così via. Inoltre, in caso di contrasto fra gli interessi del minore e quelli dei genitori, il minore potrà chiedere al giudice la nomina di un curatore speciale che lo rappresenti in giudizio.

Nell’ambito del diritto amministrativo, il minore cui sia riconosciuta la capacità di agire in ordine a rapporti sostanziali con la P.A. avrà la possibilità di far valere i diritti e gli interessi legittimi ad essi correlati nelle sedi amministrative opportune e avrà la capacità processuale per farli valere innanzi al g.a. cui spetti la giurisdizione del caso concreto. Circa la responsabilità amministrativa dei minori, vale richiamare l’art. 2 della l. 689/81, il cui disposto fissa a diciotto anni il limite minimo per poter rispondere di un illecito amministrativo: altrimenti, come nel civile, ne risponde chi era tenuto alla sorveglianza sul minore o sull’incapace. Tale presunzione opera ogni volta in cui è comminata la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di danaro. Tuttavia, non è mancato chi[8] ha evidenziato l’incongruenza di tale presunzione assoluta di incapacità degli infradiciottenni. Infatti, l’età minima per l’imputabilità penale è fissata a quattordici anni dall’art. 97 c.p. mentre la legge consente ai sedicenni di condurre motoveicoli di cilindrata fino a 125cmc. Comunque, il principio di non imputabilità dei minori per gli illeciti amministrativi vale in relazione alle sanzioni correlate alla violazione di doveri ‘generali’, non riguardando né le sanzioni che si fondano su di un potere di supremazia speciale cui il minore sia sottoposto – a causa dell’inserimento in una istituzione pubblica – e che siano connotate da un carattere disciplinare, né quelle sanzioni che non siano correlate all’imputabilità ma ad una situazione giuridica di tipo patrimoniale – proprietà, impresa – di cui il minore sia titolare (ad esempio, il minore proprietario di un’impresa edile è soggetto alle sanzioni urbanistiche nel caso contravvenga alle norme disciplinanti il settore).

Nell’ambito del diritto penale, l’art. 97 c.p. esclude che i minori di quattordici anni siano imputabili, ponendo una presunzione assoluta di inimputabilità; l’art. 98 c.p. ammette l’imputabilità degli infradiciottenni che siano ultraquattordicenni, solo quando sia positivamente accertata la sua capacità di intendere e di volere. I minori che siano autori di un fatto astrattamente riconducibile al modello di una fattispecie penale, ancorchè non imputabili in base agli artt. 97 e 98 c.p., sono assoggettati al disposto dell’art. 224 c.p. Ne consegue che i minori sono destinatari della norma penale e che ad essi va riconosciuta la capacità giuridica penale[9]. In relazione alla capacità processuale penale, occorre distinguere i due profili relativi alla capacità di essere imputato e alla capacità di processuale in senso stretto (c.d. capacità di agire). I minori non imputabili – ma dotati della capacità penale – hanno la capacità di essere imputati: tale capacità processuale è sostenuta da ampia dottrina[10] ma non ha avuto grossi riscontri nella giurisprudenza.



[1] Corte Cost., 2 febbraio 1982 n. 16 afferma che ‘ precipuo e fondamentale fatto costitutivo della capacità di agire è proprio l’età, con la quale soltanto si acquista maturità e perciò consapevolezza delle proprie azioni’.

[2] ‘L’uomo è un animale sociale (o politico)’, Politica, V sec. a. C.

[3] Panunzio S.P., voce Età, Enc. Giur. Treccani, 1989, Roma. In alcuni Paesi, il Legislatore, ispirandosi al sistema romanistico dell’acquisto della capacità per gradi, suddivide la minore età in stadi, realizzando così una maggiore aderenza tra le qualificazioni giuridiche e il processo di sviluppo della personalità. Ad esempio, molte legislazioni suddividono i minori fra quelli che hanno compiuti i sette (7) anni d’età, limitatamente capaci di agire, e quelli che non hanno raggiunto quell’età, ritenuti assolutamente incapaci di agire.

[4] A parte si colloca l’istituto dell’emancipazione – art. 390 c.c. e ss – il quale, assieme ai limiti previsti nel disposto dell’art. 2 c.c.,  mitigano la rigidità del sistema binario accolto dal codice civile.

[5] La Corte cost. ha parlato di ‘ patrimonio irretrattabile della personalità umana’: sent. 28 luglio 1983, n. 252.

[6] Zagrebelsky  G., Objet et portèe de la protection des droit fondamenteaux. Cour constitutionnelle italienne, in Cours constitutionnelles europèenned et droit fondamentaux, Paris-Aix-en-Provence. 1982, 311.

[7] Il riferimento è alla legge 22 maggio 1978, n.194.

[8] Fra i tanti, Sandulli M. A., Le sanzioni amministrative pecuniarie, Napoli, 1983, 37 ss.

[9] Gallo M., Capacità penale, in Nss. D.I., II, Torino, 1958; Conso G., Capacità processuale, b) Diritto processuale penale, in Enc. Dir., VI, Milano, 1960; in senso contrario, Dell’Andro R., Capacità giuridica penale, Enc. Dir., VI, Milano, 1960.

[10] Vannini O., Manuale di diritto processuale penale italiano, V ed., Milano, 1965; Leone G., Istituzioni di diritto processuale penale, I, Napoli, 1965; Cordero F., Procedura penale, VI ed., Milano, 1982.

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