Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense

La rivista Nuove Frontiere del Diritto con questo contributo ha voluto fare il punto della situazione della riforma sulle tariffe forensi (normativa e relazione di accompagnamento allegate al termine del presente lavoro) alla luce del fermento che ha accompagnato la sua entrata in vigore e che non accenna a cessare.

Recente è la denuncia da parte dell’Organismo Unitario dell’Avvocatura (OUA) circa le conseguenze della nuova disciplina sulle tariffe forensi sostenendo come essa abbia portato ad un abbattimento fino al 50% dei compensi legali nei processi e rilevando diversi profili di illegittimità del provvedimento (come testimoniano le varie sentenze segnalate nei contributi che seguono).

Le richieste di un intervento correttivo si sono peraltro di recente intensificate alla luce del nuovo rinvio alla Corte costituzionale da parte del giudice di pace di Sciacca in relazione alla questione dell’applicabilità retroattiva dell’art. 9 del D.L. 1/2012 (conv. in L. 27/2012) e del collegato D.M. 140/2012 anche ai giudizi in corso e all’attività già svolta anteriormente all’entrata in vigore del provvedimento ministeriale.

I nuovi parametri si applicano solo ai contratti con i clienti conclusi dal 25 gennaio 2012 in poi: l’applicazione delle tariffe fino all’entrata in vigore del dl 1/2012 è fondata sul fatto che la riforma ha cambiato molto e introdotto nuovi incombenti.

Per quel che riguarda l’iniziativa del giudice di Pace di Sciacca, essa mette in discussione la retroattività di parametri dei compensi su un giudizio già in corso e fa direttamente riferimento al rinvio alla Consulta del Tribunale di Cremona, che evidenziava come, seguendo questa interpretazione, peraltro avallata dalle Sezioni Unite della Cassazione (sentenza 17406/2012 commentata sempre nel presente lavoro), l’obiettivo del legislatore fosse in realtà quello di «spingere gli avvocati a non accettare incarichi non remunerativi e così bloccare l’alluvionale afflusso di processi che intasano le aule di giustizia».

Buona lettura,

Federica Federici

Parametri per il compenso degli avvocati nel D.M.  20 luglio 2012, n. 140

a cura del Dott. Domenico Arcuri

Il vincolo alle tariffe per gli appartenenti a categorie professionali ed in particolare quello per gli avvocati, si sospettava violasse la concorrenza perché i compensi nei minimi non erano derogabili. L’“intesa”, all’interno di una categoria professionale, di non diminuire il prezzo dei servizi offerti causava pregiudizio sia agli utenti /clienti  sia ai soggetti che intendevano entrare nel mercato  non potendo ridurre il prezzo del servizio offerto.

Infatti, in un sistema di mercato libero e concorrenziale, gli operatori economici dovrebbero potere scegliere autonomamente e senza alcun vincolo – pubblico o privato- il prezzo di scambio dei loro beni o servizi (in tal caso della prestazione) con il risultato che il prezzo, combinato ad altri fattori quali ad esempio qualità e quantità, permette da una parte ai diversi concorrenti di competere tra di essi e dall’altra dà la possibilità ai consumatori di acquistare beni o servizi di pari qualità ad un prezzo più vantaggioso.

Laddove tra operatori economici vi sia l’ accordo di non diminuire i prezzi oltre una certa soglia, nessuno degli effetti su menzionati può venire in essere. Il soggetto che vuole entrare nel mercato non può competere con gli altri facendo leva sul prezzo abbassandolo –  magari anche offrendo un servizio di pari qualità o superiore-  e ciò di conseguenza  riduce il ventaglio di scelta del consumatore sia in relazione al prezzo sia in relazione alla rosa degli offerenti, in ultima istanza riducendo anche la possibilità di molti soggetti di acquistare lo stesso servizio.

Il Decreto Bersani (art. 2 del  D.L  4 luglio 2006 n 223 convertito con L. 4 agosto 2006 n. 248) liberalizzava i compensi a “tutela della concorrenza nel settore dei servizi professionali” benchè, precedentemente, anche la giurisprudenza comunitaria si era pronunciata sulla legittimità del vincolo tariffario e sulla possibilità che lo stesso potesse essere considerato contrario al sistema concorrenziale.

La determinazione di un vincolo tariffario inderogabile da parte di una categoria professionale quale quella degli avvocati non violava, secondo la Corte di Giustizia, la concorrenza poiché sull’accordo vi era comunque un controllo pubblico. Si rammenta infatti che il vecchio tariffario era adottato, su proposta del C.N.F., con Decreto Ministeriale previo parere del Consiglio di Stato e del Comitato interministeriale dei prezzi.

In altri termini la volontà dei privati, passando comunque dal controllo pubblico, non avrebbe causato pregiudizi alla libera concorrenza. Si potrebbe però obiettare che qualsiasi intervento dello Stato sull’economia si traduce, nel bene o nel male, in una regolamentazione o compressione dell’iniziativa del singolo e non possa perciò non avere ricadute sul libero mercato.

Ad ogni modo, come già accennato, il Decreto Bersani aveva liberalizzato i compensi e con la stessa finalità era stata promulgata la Legge 24 marzo 2012, n. 27 che convertiva il D.L. 24 gennaio n. 1/ 2012 il cui art. 9 recita  “sono abrogate le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico”.

Se L. 4 agosto 2006 n. 248 già svincolava gli avvocati dall’inderogabilità delle tariffe, la nuova norma ha, invece, voluto abrogare ogni disposizione che a quelle tariffe faccia riferimento impedendo la loro utilizzazione da parte dei soggetti che prima ne erano destinatari ed in particolare ai giudici.

Se nel periodo antecedente, in mancanza di pattuizione tra cliente ed avvocato, il giudice doveva liquidare il compenso sulla base delle tariffe, con la nuova norma le tariffe abrogate  – o meglio, abrogato il vincolo che il giudice aveva di applicare le vecchie tariffe nel caso in cui il cliente e l’avvocato non avessero preso accordi sul compenso – sono state sostituite dai nuovi parametri contenuti nel D.M. n. 140 del 2012 adottato, appunto, ai sensi dell’art. 9 D.L. 24/01/2012,n.1 e convertito da L. 24/03/2012 n. 27.

L’ art. 1, comma 1, del decreto stabilisce che “l’organo giurisdizionale che deve liquidare il compenso dei professionisti di cui ai capi che seguono applica, in difetto di accordo tra le parti in ordine allo stesso compenso, le disposizioni del presente decreto.”. Il punto 7 dello stesso articolo stabilisce poi che “in nessun caso le soglie numeriche indicate, anche a mezzo di percentuale, sia nei minimi che nei massimi, per la liquidazione del compenso, nel presente decreto e nelle tabelle allegate, sono vincolanti per la liquidazione stessa”.

Il giudice quindi può -e non deve–  farsi guidare dai parametri contemplati dal decreto perchè, come l’art. 11 ribadisce, non sono vincolanti: “i parametri specifici per la determinazione del compenso sono, di regola, quelli di cui alla tabella A – Avvocati, allegata al presente decreto. Il giudice può sempre diminuire o aumentare ulteriormente il compenso in considerazione delle circostanze concrete…”.

Più specificamente il compenso può essere diminuito o aumentato in base ad alcune circostanze concernenti principalmente il comportamento del professionista quali quelle previste dall’art. 10 per cui “ nel caso di responsabilità processuale ai sensi dell’articolo 96 del codice di procedura civile, ovvero, comunque, nei casi d’inammissibilità o improponibilità o improcedibilità della domanda, il compenso dovuto all’avvocato del soccombente e’ ridotto, di regola, del 50 per cento rispetto a quello liquidabile a norma dell’articolo 11.”; o ancora quella prevista al punto 3 dell’art. 3 per cui  “quando l’affare si conclude con una conciliazione, il compenso e’ aumentato fino al 40 per cento rispetto a quello altrimenti liquidabile a norma dei commi che precedono.”.

Quantunque la norma affermi che i parametri non sono vincolanti, il giudice, nella statuizione del compenso, non può sottrarsi, nel decidere, alle disposizioni contenute nell’art. 4 ed nell’art. 1 dello stesso decreto. Nello specifico i criteri che devono guidare il giudice per stabilire l’ammontare da liquidare sono: il valore della controversia, la sua natura e complessità, il numero, l’importanza e complessità delle questioni trattate, il pregio dell’opera prestata, i risultati ed i vantaggi anche non patrimoniali conseguiti dal cliente. Elementi di valutazione negativa, tali da diminuire l’ammontare della liquidazione, possono consistere in comportamenti scorretti ed abusivi che ostacolino la definizione della controversia in tempi ragionevoli.

Tali criteri sono i medesimi di quelli che il giudice doveva utilizzare, vigente il vecchio sistema tariffario, nel caso in cui il professionista ed il cliente non avessero pattuito il compenso. La differenza consiste unicamente nel fatto che le vecchie tariffe erano vincolanti, mentre i nuovi parametri non lo sono.

Sembra pertanto che il giudice possa liquidare una somma inferiore rispetto a quella stabilita dal limite tabellare sulla base di circostanze concrete. D’altra parte tali circostanze si riferiscono a fatti opinabili, mentre criteri specifici e tangibili sono sempre quelli riferentisi al valore della controversia o al numero delle questioni trattate.

La discrezionalità del giudice è inoltre limitata dalla disposizione contenuta nell’art. 2233 c.c. che statuisce al primo e secondo comma che  “Il compenso, se non è convenuto dalle parti e non può essere determinato secondo le tariffe o gli usi, è determinato dal giudice(…). In ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all’importanza dell’opera e al decoro della professione.”.

All’art. 1 comma 2 il decreto recita che “nei compensi non sono comprese le spese da rimborsare secondo qualsiasi modalità, compresa quella concordata in modo forfettario. Non sono altresì compresi oneri e contributi dovuti a qualsiasi titolo.”.

In altri termini, laddove il professionista non produca in giudizio l’accordo sul compenso – comprensivo anche delle spese- interverrà la liquidazione giudiziale sulla base dei parametri  che escludono dal compenso le spese. Pertanto anche quando il professionista depositi una nota spese, il giudice potrebbe non tenerne conto a meno che lui stesso decida di svincolarsi dai parametri al fine di rendere congruo l’ammontare del compenso.

-In relazione a quanto appena affermato merita sicuramente un cenno il recente atto normativo del 31/10/2012, 3900 A (nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense) che al punto 13 dell’art. 10  prevede che “oltre al compenso per la prestazione professionale all’avvocato è dovuta, sia dal cliente in caso di determinazione contrattuale, sia in sede di liquidazione giudiziale, oltre al rimborso delle spese effettivamente sostenute e di tutti gli oneri e contributi eventualmente anticipati nell’interesse del cliente, una somma per il rimborso delle spese forfettarie la cui misura massima è determinata dal decreto di cui al comma 6, unitamente ai criteri di determinazione e documentazione delle spese vive.“.

-Il punto 6 dell’art. 1 del D.M. recita: “L’assenza di prova del preventivo di massima di cui all’articolo 9, comma 4, terzo periodo, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1,convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, costituisce elemento di valutazione negativa da parte dell’organo giurisdizionale per la liquidazione del compenso.”.

Tale disposizione ha da un lato lo scopo di indurre il professionista a rispettare l’obbligo del clare loqui e dall’altro quello di tutelare il cliente nel caso in cui quest’ultimo non sia stato informato adeguatamente circa l’ammontare – ovviamente approssimativo- del compenso che sarà dovuto a causa conclusa. Quando infatti non venga fornita la prova di un preventivo di massima, ed in mancanza di pattuizione sul compenso, il giudice potrebbe diminuirlo.

-Citando nuovamente il disegno normativo di ottobre, all’art. 13 punto 5 viene disposto  che “…a richiesta è altresì tenuto a comunicare in forma scritta a colui che conferisce l’incarico professionale la prevedibile misura del costo della prestazione, distinguendo fra oneri, spese anche forfettarie e compenso professionale.”

Sebbene il decreto statuisca all’art. 11 punto 2 che il compenso è liquidato per fasi, ( fase di studio della controversia, fase introduttiva, fase istruttoria, fase decisoria, fase esecutiva)senza distinguere esplicitamente tra compenso relativo a diritti e quello relativo ad onorari, sembra che in sostanza la distinzione sia rimasta, perchè, nell’esemplificare le attività svolte in ciascuna fase meritevole di remunerazione, si riferisce indistintamente sia ad attività precipuamente intellettuali sia alle materiali ed il tutto ancorato al valore della controversia.

L’ art. 2 del D.M. distingue l’attività stragiudiziale da quella giudiziale ( distinta quest’ultima in penale, civile, amministrativa e tributaria) ed il successivo art. 3 recita che “l’attività stragiudiziale e’ liquidata tenendo conto del valore e della natura dell’affare, del numero e dell’importanza delle questioni trattate, del pregio dell’opera prestata, dei risultati e dei vantaggi, anche non economici, conseguiti dal cliente, dell’eventuale urgenza della prestazione.”

La norma all’art. 41 contiene la disposizione temporale che quanto previsto dal decreto si applica alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore. La disposizione ha subito sollevato dubbi in ordine alla sua corretta interpretazione ed in particolare se le norme contenute nel decreto debbano o meno essere applicate per la liquidazione dei compensi  dovuti per attività professionali iniziate e concluse prima della sua entrata in vigore o iniziate prima e concluse successivamente.[1]

 

 

 

Dal sistema per tariffe al sistema per parametri.

Successione di norme nel tempo e retroattività.

 

a cura dell’Avv. Alessia Canaccini

 

 

L’art. 9, commi 1 e 2 D.L. 24 Gennaio 2012, n. 1, prevede che: “Sono abrogate le tariffe delle professioni regolate nel sistema ordinistico. Ferma restando l’abrogazione di cui al comma 1, nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il compenso del professionista e’ determinato con riferimento a parametri stabiliti con decreto del Ministro vigilante, da adottare nel termine di centoventi giorni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.”

Inoltre i commi 3 e 4 della medesima disposizione stabiliscono che : “Le tariffe vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi, limitatamente alla liquidazione delle spese giudiziali, fino alla data di entrata in vigore dei decreti ministeriali di cui al comma 2 e, comunque, non oltre il centoventesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Il compenso per le prestazioni professionali e’ pattuito, nelle forme previste dall’ordinamento, al momento del conferimento dell’incarico professionale. Il professionista deve rendere noto al cliente il grado di complessità dell’incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione dell’incarico…in ogni caso la misura del compenso e’ previamente resa nota al cliente con in preventivo di massima, deve essere adeguata all’importanza dell’opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi.”

Il D.M. 20 Luglio 2012, n. 140, all’art. 4, co. 2 e 3, prevede che “nella liquidazione il giudice deve tenere conto del valore e della natura e complessità della controversia, del numero e dell’importanza e complessità delle questioni trattate, con valutazione complessiva anche a seguito di riunione delle cause, dell’eventuale urgenza della prestazione.

Si tiene altresi’ conto del pregio dell’opera prestata, dei risultati del giudizio e dei vantaggi, anche non patrimoniali, conseguiti dal cliente.”

Sempre in merito alla determinazione dei compensi per attività giudiziale l’art. 11, comma 2 stabilisce che : “ Il compenso è liquidato per fasi”.

Inoltre, l’art. 41 dispone che “le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore”.

Quest’ultimo articolo crea non poche difficoltà agli interpreti giacché, a prima lettura sembra avere un significato univoco, ma occorre considerare che il tempo della liquidazione non coincide con quello della prestazione, ovverosia il momento in cui la prestazione viene liquidata può essere lontano da quello in cui la prestazione è stata realizzata ed è ancor più lontano dal momento in cui l’obbligazione è stata assunta dal professionista, concordando il compenso con il cliente. Gli interessi delle parti al momento della conclusione del contratto sono stati regolati, tenendo conto dei valori attribuiti dal sistema delle tariffe. Tali interessi sono gli stessi al momento dell’esecuzione  della prestazione e della liquidazione del compenso, ma sono regolati diversamente, per l’attribuzione di valori differenti, secondo il sistema dei parametri, con un’etero-imposizione successiva alla formazione dell’accordo delle parti, che frustra la libertà dei privati.

A questo proposito, occorre considerare che le prestazioni oggetto dell’obbligazione del mandatario, proprio perché “tenuto a compiere uno o più atti giuridici per conto dell’altra “parte, ex art. 1703, c.c., possono esaurirsi nel singolo atto posto in essere dal mandatario, purché idoneo a produrre effetti giuridici nella sfera del mandante. Con ciò a dire che l’adempimento dell’obbligazione del mandatario si ha con il compimento di ciascun atto giuridico e non con il compimento dell’ultimo atto idoneo a realizzare gli interessi del mandante. Da questa logica si spiega il sistema per tariffe. In realtà però il rapporto tra il cliente e l’avvocato non si può esaurire come un rapporto di mandato. Siamo davanti ad una prestazione d’opera professionale, di cui agli artt. 2230 e ss. c.c., che può avere ad oggetto la rappresentanza oppure la difesa della parte e che può sorgere da un contratto di prestazione d’opera professionale, che è detto “contratto di conferimento dell’incarico”, ai sensi dell’art. 9  D.l. n. 1/2012, che può essere comunque ricondotto ad un mandato, o che può avere la forma della procura alle liti , anche speciale.

Senonchè tale sistema è stato espressamente abrogato dall’art. 9, co.2, D.L. 1/2012

L’abrogazione ha effetto ex tunc, giacché il decreto all’art.9, co.3, ha previsto che, a seguito dell’eliminazione delle tariffe, la liquidazione del compenso sia fatta “con riferimento a parametri stabiliti con decreto del Ministro vigilante”. In questo senso anche il co.5 dell’art.9  afferma espressamente che “ sono abrogate le disposizioni vigenti che, per la determinazione del compenso del professionista, rinviano alle tariffe”. Per determinare il compenso allora è necessario applicare il sistema nuovo dei parametri, che in qualche modo sembra guardare alla prestazione dell’Avvocato come unitaria, anche se costituita da più atti giuridici nell’interesse del cliente e con riferimento alle fasi del giudizio, in caso di attività giurisdizionale. L’unità di tale prestazione, articolata comunque in più atti, è data dallo scopo di tutela della posizione giuridica.

L’abrogazione delle tariffe con previsione di un’applicazione ultrattiva della disciplina fino all’emanazione del D.M. ha fatto propendere per un’interpretazione a favore della retroattività del sistema dei parametri, limitatamente alle prestazioni professionali non esaurite al momento dell’entrata in vigore del D.m. 140/2012.

Sul punto tuttavia si è anche registrata l’iniziativa di chi, a seguito dell’abrogazione delle tariffe ma senza l’emanazione del D.M. ha emanato una circolare di interpretazione dell’art. 9 D.L. 1/2012, a seguito di un accordo col locale C.O.A.

Il riferimento è alla Circolare del Tribunale di Verona del 1/2/2012, in base alla quale “l’art.9 del decreto legge n. 1/2012, nonostante la mancanza di esplicite indicazioni al riguardo, appare rivolto al futuro, vale a dire ai contratti d’opera professionale stipulati dall’avvocato successivamente all’entrata in vigore della norma, si ritiene che con riferimento all’attività riconducibile ai conferimenti di incarichi ed a processi iniziati in precedenza debbano trovare applicazione le Tariffe fissate con D.m. 8.4.2004, n. 127, implicitamente richiamato dalla legge processuale vigente al momento dell’introduzione del giudizio in virtù del combinato disposto degli artt. 91 c.p.c, e 75 disp.att.c.p.c.”

Invero, se l’art.9 D.L.1 /2012 prevede espressamente l’abrogazione delle tariffe, è vero che non è prevista espressamente l’efficacia retroattiva dei parametri, da introdurre mediante D.M. Tuttavia non si comprenderebbe il significato del co. 3 dell’art.9 D.L 1/2012, per il quale “le tariffe vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi, limitatamente alla liquidazione delle spese giudiziali, fino alla data di entrata in vigore dei decreti ministeriali di cui al comma 2 e, comunque, non oltre il centoventesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”, una volta affermata perentoriamente l’abrogazione delle tariffe sia al co.1 sia al co.5, art.9 , L. n. 1/2012, se non si ammettesse una applicazione retroattiva del sistema dei parametri.

Anche a seguito dell’introduzione del D.m. n. 140/2012 , il Tribunale di Verona ha interpretato l’art.9 del d.l.n.1/2012 escludendo la retroattività dell’abrogazione delle tariffe e , con sentenza delo 27 settembre 2012 , ha aderito all’opzione interpretativa secondo cui : “  il D.M. 140/2012 è applicabile solo ai giudizi e ai gradi di processo instaurati dopo il 23 agosto 2012, in conformità al principio del tempus regit processum. Tale soluzione invero risulta conforme a quella che il legislatore ha adottato rispetto ad una norma processuale del tutto analoga a quelle introdotte dal D.M. 140/2012, ossia la modifica ad opera della L69/2009 dell’art.96 c.p.c. ( anch’essa trova applicazione al momento della liquidazione delle spese del giudizio e richiede, al pari dell’art. 4, ultimo comm., del D.M. 140/2012, la valutazione del comportamento processuale sia pure della parte e non dell’avvocato).Infatti, in virtù del regime transitorio fissato dall’art. 58,  primo comma della L.69/2009, la norma succitata si applica ai giudizi iniziati dopo il 4 luglio 2009, data di entrata in vigore della novella. È evidente poi che l’adesione alla regola del tempus regit processum  consenta di uniformare il regime transitorio delle norme processuali e di quelle sostanziali contenute nel D.L.1/2012 e nel D.m. 140/2012. In questa prospettiva allora le liquidazioni menzionate dall’art. 41 del regolamento 140/2012 sono quelle delle attività difensive svolte nei giudizi iniziati dopo la sua entrata in vigore”.

Se invece è corretto ritenere che la nuova disciplina ha effetto retroattivo, posto che, se per le prestazioni già liquidate nulla quaestio, si pone invece un grande problema di applicazione del sistema nuovo per parametri a quelle prestazioni professionali già iniziate, ma non esaurite o comunque concluse, ma non ancora liquidate. La difficoltà è data essenzialmente dal fatto che il cliente e l’avvocato si erano accordati liberamente, dando origine ad un rapporto giuridico di rappresentanza e tutela, sulla base, anche, di una previsione di guadagno e di spesa, quindi anche di opportunità e di convenienza, che era stata fatta a legislazione vigenze, dunque secondo le tariffe forensi. Tale previsione è stata poi smentita per intervento del legislatore. Dunque le parti hanno orientato il proprio comportamento, in ambito negoziale, con un’autoregolamentazione degli interessi, considerando la regola delle tariffe e facendo “affidamento” su di essa. Tuttavia tale regola è stata eliminata dal legislatore e sostituita da una nuova , che vincola le parti e altera l’equilibrio contrattuale.

Ma la previsione di una regola nuova con efficacia retroattiva tendenzialmente non è ammessa dall’ordinamento giuridico, perché il destinatario della norma non può orientare il suo comportamento, se non conosce quale disposizione è in vigore nel momento in cui pone in essere un atto idoneo a produrre effetti giuridici. E la ragione più profonda di questo tendenziale rifiuto dell’ordinamento, avverso una legge retroattiva, sta nel fatto che frustra il rapporto tra causa ed effetto, oltre alla libertà tra i contraenti. Se una legge prevede che un determinato effetto giuridico sia prodotto da un determinato atto è chiaro che prevedere che invece sia prodotto un effetto giuridico diverso, come appunto compensi diversi, basati su parametri e non più su tariffe, altera il rapporto tra causa e effetto, ed è contrario al principio di continuità. Del resto il rifiuto – tendenziale- del legislatore nei confronti delle disposizioni retroattive si constata, se si considerano alcune disposizioni e alcuni principi significativi.

Si pensi all’art. 11, co.1, delle Disposizioni sulla legge in generale, secondo cui “ la legge non dispone che per l’avvenire. Essa non ha effetto retroattivo.” Andrebbero spese due parole sul significato di questa disposizione e la sua portata.

La disposizione richiamata si riferisce sia alla legge civile sia alla legge penale, tuttavia, solo in materia penale è prevista una garanzia costituzionale dell’irretroattività della legge, anche per la rilevanza del bene giuridico su cui incide la sanzione penale.

L’assoggettamento della disciplina di un fatto giuridico alla normativa del tempo in cui il fatto stesso si verifica, è un principio generale dell’ordinamento giuridico, cui il legislatore può derogare nel rispetto della regola della successione delle leggi nel tempo. La giurisprudenza costituzionale ha evidenziato (ex multis Cort. Cost. 95/153) che la retroattività è comunque eccezionale, deve essere espressamente prevista, o quanto meno risultare in modo non equivoco, e necessita di adeguata giustificazione, perché deve consentire la realizzazione di preminenti interessi costituzionali. Inoltre l’irretroattività, come regola generale, consente la tutela dei c.d. diritti quesiti : le nuove norme devono rispettare quei diritti che, sorti da un fatto acquisitivo valido per la legge precedente, sono già entrati a far parte del patrimonio del soggetto, anche se vengono fatti valere con l’entrata in vigore delle nuove norme.

In ambito processuale vige il principio “tempus regit processum”.

Più in generale però in relazione al tema della successione delle leggi nel tempo , sembra opportuno ricordare un passaggio del contributo di Caponi R., “Avvocati : l’efficacia retroattiva dei parametri riduce l’onorario anche per le attività anteriori”, in G.D., n.43/2012, 10 e ss.,  secondo cui “si può osservare che, a partire dall’esperienza giuridica romana dell’età repubblicana, il paradigma normativo delle situazioni della vita può essere individuato secondo una prospettiva «sostanziale» o «processuale».
Alla stregua della prima, la situazione è localizzata temporalmente soprattutto al momento in cui si verifica il suo fatto costitutivo ed è disciplinata dalla lex temporis, dalla legge vigente in quel momento.

Alla stregua della seconda prospettiva la situazione è localizzata al tempo del processo che l’abbia a oggetto, nel senso che tutte le situazioni che non sono state ancora definite giudizialmente rientrano nella sfera di applicazione della nuova legge (si veda Broggini, «La retroattività della legge nella prospettiva romanistica», in Coniectanea, Milano, 1966, pag. 343; Caponi, «La nozione di retroattività della legge», in «Giurisprudenza costituzionale», 1990, pag. 1332).

L’adozione di una prospettiva centrata su una localizzazione temporale delle fattispecie di matrice sostanziale suggerisce dunque il ricorso a tecniche di formulazione della normazione astratta e, in secondo luogo, d’interpretazione della medesima, tali da salvaguardare, tendenzialmente, rispetto allo ius superveniens, tutte le situazioni giuridiche che abbiano come fattispecie costitutiva una vicenda storica chiusasi in un periodo di tempo anteriore all’entrata in vigore della nuova legge.
Il riferimento a una prospettiva processuale tende invece ad assoggettare al dominio dello ius superveniens non solo le situazioni future, ma anche, e soprattutto, quelle già sorte anteriormente alla sua entrata in vigore. Il privilegiare la prima o la seconda prospettiva conduce in definitiva al risultato pratico, rispettivamente, di restringere o di allargare l’area delle situazioni ricomprese entro la sfera dell’efficacia della nuova fonte normativa. Mi sembra evidente che l’articolo 41 del Dm 140/2012 sia espressione di questa seconda prospettiva «processuale», che infatti è stata coerentemente seguita dalla Corte di cassazione nella sua opera interpretativa.”

Ma anche in ambito strettamente contrattuale vige un principio “pacta sunt servanda”, in base al quale le parti si vincolano ad un autoregolamento, che ex art. 1372, c.c. “ha forza di legge” tra loro, e che disciplina la produzione degli effetti giuridici a seguito dell’adempimento delle obbligazioni di cui le parti si sono fatte carico, al momento del raggiungimento di un accordo, secondo lo stato di fatto di diritto e di fatto vigente nel momento in cui si è concluso l’accordo stesso, salvo sopravvenienze disciplinate in modo specifico dal c.c.

Della possibile efficacia retroattiva del sistema dei parametri, conseguente l’abrogazione del sistema delle tariffe, si è occupato di recente il Tribunale di Cremona, che ha sollevato “eccezione di legittimità costituzionale dell’art. 9 D.L. n. 1/2012, convertito con modificazioni dall’art. 1 L. 27/2012, e del D.M. 140/2012, nella parte in cui dispongono l’applicazione retroattiva delle tariffe forensi anche ai processi in corso e all’attività già svolta ed esaurita prima della sua entrata in vigore, in relazione agli artt. 3, 24 e 117 Costituzione, quest’ultimo in relazione all’art.6 CEDU, all’art. 5 Trattato Ue e all’art. 296 Trattato sul Funzionamento dell’Ue  e all’art. 6 Trattato Ue e per esso ai principi dello Stato di Diritto richiamati dalla Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo e dalla Carta di Nizza” . Si precisa che anche se in materia civile, diversamente da quella penale ( con estensione a tutto il sistema sanzionatorio, in virtù di una moderna interpretazione) non esiste un divieto assoluto di norme retroattive (che in materia penale è costituzionalizzato esplicitamente dall’art. 25, co.2 ), tuttavia anche in campo civile tale divieto, che comunque ha le sue radici nel già ricordato art. 11 delle Preleggi , trova una copertura costituzionale, come sancito da numerose pronunce della Corte Costituzionale (tra le altre Corte Cost. n. 15/2012, Corte Cost. n. 236/2011 e Corte Cost. n. 393/2006) e da ultimo, in particolare, da Corte Cost. n. 78/2012 , secondo cui “il divieto di retroattività della legge (art. 11 delle disposizioni sulla legge in generale), pur costituendo valore fondamentale di civiltà giuridica, non riceve nell’ordinamento la tutela privilegiata di cui all’art. 25 Cost.

Pertanto, il legislatore – nel rispetto di tale previsione – può emanare norme retroattive, anche di interpretazione autentica, purché la retroattività trovi adeguata giustificazione nell’esigenza di tutelare principi, diritti e beni di rilievo costituzionale, che costituiscono altrettanti “motivi imperativi di interesse generale”, ai sensi della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU)”. Inoltre la Consulta ha individuato “ulteriori limiti generali all’efficacia retroattiva delle leggi attinenti alla salvaguardia, oltre che dei principi costituzionali, di altri fondamentali valori di civiltà giuridica, posti a tutela dei destinatari della norma e dello stesso ordinamento, tra i quali vanno ricompresi il rispetto del principio generale di ragionevolezza, che si riflette nel divieto d’introdurre ingiustificate parità di trattamento; la tutela dell’affidamento legittimamente sorto, nei soggetti quale principio connaturato allo stato di diritto; la coerenza e la certezza dell’ordinamento giuridico; il rispetto delle funzioni costituzionalmente riservate al potere giudiziario”.

Dunque la retroattività di una legge civile è comunque l’eccezione, non la regola e il legislatore la può ammettere, a seguito di un prudente bilanciamento degli interessi coinvolti, solo se sussistono motivi imperativi di interesse generale. In merito alla retroattività dell’abrogazione delle tariffe non può che rilevarsi un’irragionevolezza dell’art. 9 D.L. 1/2012 oltre ad una violazione del principio di proporzionalità , che evidenzia l’insussistenza di “motivi imperativi di interesse generale”. Per quanto riguarda la censura di irragionevolezza, i parametri sono l’art. 3 Cost, che impone al legislatore di salvaguardare la certezza dell’ordinamento, in funzione dell’affidamento dei cittadini, che devono poter orientare le proprie condotte, confidando che esse non saranno sindacate ex post, in base a norme non vigenti e, dunque, non conoscibili al momento in cui la fattispecie produttiva di effetti giuridici era ancora in fieri”, ma anche l’art. 117 Cost., che impone al legislatore di “legiferare in conformità al diritto internazionale pattizio, rinvia, tra l’altro, alla Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, ratificata dall’Italia con L. 848/55, nonché alla giurisprudenza della Corte di Strasburgo, che ha pure avuto modo di precisare come, ex art. 6 CEDU, il principio della preminenza del diritto e il concetto di processo equo ostano a che il potere legislativo interferisca con l’amministrazione della giustizia o pregiudichi l’affidamento dei cittadini (cfr Corte EDU 07.06.2011 Agrati c/Italia). Analoghi principi si rinvengono in ambito comunitario, per effetto del richiamo effettuato dall’art. 6 Trattato Ue alla Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo e alla Carta dei Diritti dell’Unione di Nizza”.  L’irrazionalità dell’abrogazione retroattiva delle tariffe emerge anche considerando che lo scopo dichiarato del legislatore è di liberalizzare il mercato, ma il mezzo utilizzato è inefficace e inadeguato. Non solo, ma il mezzo della retroattività dell’abrogazione delle tariffe sembra anche sproporzionato allo scopo di liberalizzazione, si concreta così una violazione del principio di proporzionalità, di cui all’art. 5, co.4, Trattato dell’Unione e all’art. 296 Trattato sul funzionamento dell’Unione. L’abrogazione  retroattiva delle tariffe infatti non incentiva l’autonomia negoziale, ma la frustra: per i contratti di prestazione professionale già conclusi prima dell’entrata in vigore dei parametri, e ancora in esecuzione, il cambiamento dei compensi, calcolati non più secondo le tariffe, ma secondo i parametri, determina un’alterazione dell’equilibrio contrattuale, voluto liberamente dalle parti,  che avevano fatto una valutazione di convenienza, anche confidando sul fatto che per giurisprudenza consolidata, in caso di successione di norme sulle tariffe, le nuove tariffe si applicano solo agli atti successivi. Il presupposto di tale interpretazione consolidata è nel fatto che il diritto e la misura del compenso del professionista sorgono al compimento della singola attività, giacché, con il compimento del singolo adempimento da parte del professionista si  produce l’effetto giuridico costitutivo del diritto al compenso, anche perché il singolo adempimento già di per sé realizza la prestazione d’opera intellettuale, ex art. 2230 c.c., e ancor meglio realizza la prestazione oggetto dell’obbligazione tipica del mandatario, ex art. 1703 c.c. Se il legislatore incide su tali effetti, già perfezionatisi, come ha fatto prevedendo la retroattività dell’abrogazione delle tariffe, la conseguenza è che si incide su un diritto quesito, ma soprattutto si alterano gli effetti, con ciò arrecando danni a una o a entrambe le parti. Illuminante, a tal proposito, è l’esempio che viene riportato dal Tribunale di Cremona, secondo cui “pur avendo in  ipotesi due avvocati posto in essere il medesimo adempimento in una stessa data, uno di essi, più solerte nel chiederne il pagamento, avrebbe conseguito il dovuto nella misura prevista dalle vecchie tariffe, mentre il secondo, che abbia come di consueto atteso la fine del giudizio, limitandosi a richiedere di  volta in volta degli acconti, si vedrebbe liquidato un compenso differente e mediamente più basso”. Il risultato della liberalizzazione in atto sembra essere quello di uno svilimento del lavoro degli avvocati, che ha come scopo, non tanto quello di favorire il cliente, quanto quello di ridurre le cause, inducendo il professionista a rifiutare incarichi non remunerativi, e creando così una sorta di “filtro indiretto all’accesso dei cittadini alla giustizia”, in palese violazione dell’art. 24 Cost. Allora “nell’ottica del legislatore, anche la retroattività dell’abrogazione delle tariffe acquisterebbe un senso : quello di spingere gli avvocati a definire in fretta cause per le quali si rischia di aver lavorato per anni in perdita”. Tuttavia occorre anche rilevare che il legislatore ha cercato di incentivare la chiusura non contenziosa delle vertenze prevedendo un incentivo nella parametrazione dei compensi, ogni qual volta gli avvocati riescano a far conciliare le parti.

Lo svilimento del lavoro degli avvocati, anche conseguente l’applicazione del nuovo sistema dei parametri, peraltro, è stato più volte rilevato dal C.n.f., anche attraverso numerosi Dossier curati dall’Ufficio Studi, pubblicati nel mese di Ottobre 2012, e consultabili alla pagina http://www.consiglionazionaleforense.it/site/home/pubblicazioni/studi-e-ricerche.html.

 

Da ultimo il C.n.f. ha presentato ricorso avverso il D.m. 140/2012 perché le interlocuzioni avviate dal Ministero della giustizia non hanno avuto alcun seguito. Il ricorso evidenzia come “ lo scardinamento del sistema tariffario era già stato realizzato con l’abrogazione dell’obbligatorietà dei minimi tariffari introdotta oltre cinque anni fa con il c.d. D.l. Bersani del 4 luglio 2006, n.248.

Il predetto art.9 ha determinato, dunque, esclusivamente, l’abolizione dei vincoli massimi, determinando, pertanto, soltanto conseguenze negative sui consumatori e sui privati dal momento che il professionista potrà pattuire qualunque compenso con il cliente.

Tra i vizi dedotti a proposito del D.M. 140/2012, uno dei principali riguarda la totale soppressione della voce «spese generali» che le vecchie tariffe determinavano nel 12,5% e che componeva in realtà una terza voce della parcella, oltre a diritti ed onorari, da corrispondere comunque. Più in generale, poi, si profila un eccesso di potere per sviamento nella parte in cui l’atto comporta una sensibile riduzione dei compensi professionali senza che al riguardo alcuna autorizzazione fosse stata data al Ministro dalla fonte primaria (art. 9, D.L. 1/2012). Ritiene l’Avvocatura che “l’art.9, commi 1 e 2, decreto legge n. 1 del 2012, nella parte in cui ha omesso di individuare in modo puntuale i criteri ed i limiti che vincolano l’esercizio della potestà attribuita al Ministero della Giustizia di determinazione dei parametri per la liquidazione giudiziale dei compensi degli avvocati”. E’ tuttavia evidente ictu oculi che l’operazione complessiva compiuta dall’ufficio legislativo del Ministero si sia incentrata sull’abbattimento sistematico dei valori di cui alle precedenti tariffe forensi del 2004. Un abbattimento immotivato, ingiustificato e del tutto incoerente con gli obbiettivi del provvedimento, che consistono in una semplificazione del sistema in funzione di una maggiore trasparenza, non certo in una mortificazione del reddito degli avvocati ( si parla di un abbattimento di oltre il 35% delle tariffe con i valori presi in considerazione dai nuovi parametri).

In merito alla violazione del principio di irretroattività il C.n.f. fa proprie le argomentazioni articolate dal Tribunale di Cremona, approfondendo però l’aspetto del legittimo affidamento degli avvocati nella sicurezza giuridica, elemento essenziale dello Stato di diritto, che non può essere leso da disposizioni retroattive, che si sostanzino in un regolamento irrazionale di situazioni giuridiche soggettive fondate su leggi anteriori.

Si è riportato integralmente alle motivazioni del Tribunale di Cremona anche il G.d.P. di Sciarra, che ha sollevato questione di legittimità costituzionale con ordinanza del 2 novembre 2012.

Sulla liquidazione dei compensi a seguito dell’abrogazione delle tariffe la Corte di legittimità, a Sezioni Unite, con sentenza del 12 ottobre 2012, n. 17406 (ma anche con la sentenza gemella n. 1705) ha statuito che : “ per ragioni di ordine sistematico e dovendosi dare al citato art. 41 del decreto ministeriale un’interpretazione il più possibile coerente con i principi cui è ispirato l’ordinamento, la citata disposizione debba essere letta nel senso che i nuovi parametri siano da applicare ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto e si riferisca al compenso spettante ad un professionista che, a quella data, non abbia ancora completato la propria prestazione professionale, ancorché tale prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta in epoca precedente, quando ancora erano in vigore le tariffe professionali abrogate”. Invece, nel caso in cui la prestazione si sia completamente esaurita sotto il vigore delle precedenti tariffe, per la liquidazione delle spese giudiziali, il giudice dovrà applicare dette tariffe, come si può desumere anche dal comma 3, dell’art. 9, D.l. n.1/2012, secondo il quale “Le tariffe vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi, limitatamente alla liquidazione delle spese giudiziali, fino alla data di entrata in vigore dei decreti ministeriali di cui al comma 2 e, comunque, non oltre il centoventesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”. Se infatti le tariffe sono state abrogate, ex art. 9, co.1 D.L. 1/2012, non si comprenderebbe l’applicabilità del regime transitorio, che significa appunto applicabilità delle tariffe, se non a prestazioni che si sono esaurite in passato o che nel frattempo si sono esaurite, pertanto il supremo collegio deduce che per tutte le prestazioni professionali esaurite durante la vigenza del sistema per tariffe debbano essere applicate dette tariffe. Viene escluso invece che si possa frammentare la prestazione professionale e dunque frammentare i compensi. Infatti, per prestazioni professionali iniziate prima dell’abrogazione, ma in corso dopo l’entrata in vigore dei parametri, il giudice chiamato alla liquidazione del compenso non può segmentare la prestazione nei singoli atti oppure per fasi, con applicazione in parte delle tariffe e in parte dei parametri. La ragione ostativa, è evidenziata implicitamente nella Relazione Illustrativa del Decreto del Ministero della Giustizia del 20 luglio 2012, n. 140, secondo cui occorre “un’altra importante precisazione di metodo: con l’abrogazione delle tariffe risulta definitivamente superata la distinzione tra onorari e diritti, oltre che indennità. Questo è un necessario precipitato sia in termini di rottura con il sistema tariffario sia in termini sistematici. Infatti il «compenso» evoca chiaramente un concetto unitario; come conferma anche la disciplina del preventivo (art. 9 comma 4, cit.), lo scopo della riforma è rendere massimamente intellegibile la focalizzazione del corrispettivo dovuto, e dunque semplice, nella massima misura possibile, la sua struttura, superando perciò parcellizzazioni e duplicazioni anche parziali; non si giustificherebbe, quindi, una duplicità o una differenza di parametri, cui invece la legge assegna un’univoca funzione unitaria, oltre che residuale rispetto all’accordo.

Ciò posto, non resta che prendere a riferimento principale, per il parametro, il precedente onorario perché unitariamente riferito all’opera prestata”.

Pertanto la Corte spiega l’unitarietà della liquidazione come conseguenza dell’onnicomprensività del “compenso” e precisa che l’adozione di parametri generici ( chiamati così nella Relazione ministeriale, in contrapposizione a quelli specifici di cui alla tabella A – Avvocati, allegata al D.m. n. 140/2012 ), quali la complessità delle questioni, il pregio dell’opera e i risultati conseguiti, ex art.  all’art. 4, co. 2 e 3, D.m. n. 140/2012, mal si concilierebbero con una frammentazione dell’attività in singoli atti o fasi.

Peraltro l’unicità del compenso risponde ad un’altra finalità individuata nella Relazione, secondo cui “l’unicità del compenso mira dunque a dare spessore alla semplificazione insita nell’abrogazione delle tariffe. Questa semplificazione costituisce a sua volta un utile supporto alla riduzione delle asimmetrie informative che possono essere implicate non solo da fisiologiche lacune di trasparenza del mercato, ma anche da un eccesso d’informazioni incidenti sullo stesso, dovute alla frammentazione e parcellizzazione delle componenti delle informazioni stesse, come poteva ragionevolmente dirsi delle più che complesse e non facilmente intellegibili tariffe precedenti.”
Del resto, a ben vedere, la considerazione del compenso come unitario corrispettivo di una prestazione professionale, valutata complessivamente, è il criterio che è stato seguito dalla Suprema Corte anche per la liquidazione di onorari maturati a conclusione di cause, nelle quali si sono succedute tariffe diverse. La tariffa applicata è stata quella vigente nel momento in cui si è esaurita la prestazione professionale (ex multis Cass., I, 3 agosto 2007, n. 17059 secondo cui “Il carattere unitario della prestazione difensiva importa, infatti, che gli onorari di avvocato debbano essere liquidati in base alla tariffa vigente nel momento in cui la prestazione è condotta a termine per effetto dell’esaurimento o della cessazione dell’incarico professionale; unitarietà che va rapportata ai singoli gradi in cui si è svolto il giudizio, e quindi al momento della pronunzia che chiude ciascun grado (Cass. 277/1972; 1986/1974; 8160/2001), sicché non ha titolo la ricorrente ad invocare le variazioni della tariffa approvate con D.M. 8 aprile 2004, n. 127, dopo la sentenza di appello.” E Cass. , III, 11 marzo 2005 n.5426 per la quale “gli onorari di avvocato vanno liquidati in base alla tariffa vigente al momento in cui le attività professionali sono condotte a termine e, cioè, nel caso di successione nel tempo di provvedimenti determinativi del loro ammontare, in base alla tariffa vigente al momento del compimento dell’attività difensiva (v. tra le altre Cass. n. 13015 del 20/12/1995: “In caso di successione di tariffe professionali forensi, gli onorari di avvocato devono essere liquidati in riferimento alla normativa vigente nel momento in cui l’opera complessiva è stata condotta a termine, con l’esaurimento o con la cessazione dell’incarico professionale. La liquidazione degli onorari va riferita all’intera fase di merito (se la prestazione del professionista non si è esaurita prima), mentre gli onorari del giudizio di legittimità, anche se il difensore è rimasto il medesimo, vanno determinati in via indipendente da quelli della fase del giudizio di merito, essendo nel giudizio di cassazione il mandato al difensore conferito con procura speciale, ed inoltre, se la determinazione è effettuata dal giudice di rinvio, questi deve fare riferimento alle tariffe vigenti al tempo del giudizio di legittimità, senza che abbiano rilievo eventuali tariffe sopravvenute.”; v. anche Cass. n. 11736 del 20/11/1998). Da ciò consegue l’irrilevanza della mera indicazione dell’inizio (1987) della causa; mentre la parte ricorrente avrebbe piuttosto dovuto, per esporre una doglianza non generica, indicare quando l’attività professionale era stata condotta a termine e quale tariffa (precisando gli estremi del relativo D.M.) sarebbe stata applicabile “).

Recentemente il Supremo Collegio, con sentenza Sez. Lav., 5 novembre 2012, n. 18920, ha affrontato nuovamente la questione della liquidazione del compenso nel caso specifico di soccombenza, statuendo che “ per l’ipotesi di successione di tariffe professionali nel corso del giudizio…, anche nella successione tra il sistema tariffario e quello regolamentare, oggi vigente, si deve ritenere applicabile il criterio secondo cui i compensi professionali degli avvocati vanno liquidati secondo il sistema in vigore al momento dell’esaurimento della prestazione professionale ovvero della cessazione dell’incarico, secondo una unitarietà da rapportarsi ai singoli gradi in cui si è svolto il giudizio, e dunque all’epoca della pronuncia che li definisce, non potendosi applicare il sistema nuovo successivamente intervenuto a prestazioni già rese nei suddetti momenti”. La Corte aderisce alla concezione unitaria della prestazione professionale e ritiene che l’adempimento dell’obbligazione a carico del professionista chiamato a rappresentare e difendere la parte in giudizio si realizzi o con il compimento dell’ultimo atto nel processo, con riferimento a ciascun grado di giudizio, oppure con la cessazione dell’incarico. Se dunque la prestazione si è esaurita in un momento in cui era ancora in vigore il sistema delle tariffe, vista la sinallagmaticità del rapporto contrattuale, in quel momento sorge il diritto al compenso. Pertanto, se l’attività giurisdizionale dell’avvocato della parte vittoriosa si è conclusa prima del 23 luglio 2012 quindi della definitiva cancellazione delle tariffe, la liquidazione del giudice, deve tenere conto proprio del sistema tariffario abrogato, se invece l’attività si è conclusa dopo, la liquidazione delle spese di soccombenza dovrà essere fatta dal giudice secondo i nuovi parametri, anche se singole attività sono state compiute nel periodo in cui era ancora in vigore il sistema per tariffe. Sembrerebbe quasi che dietro questa diversa concezione della prestazione dell’avvocato in giudizio ci sia sempre nella giurisprudenza di legittimità e di merito un po’ di incertezza nell’inquadramento, giacché è vero che si parla di prestazione d’opera intellettuale , di cui agli artt. 2229 e ss. c.c., ma poi si innesta il mandato, di cui agli artt. 1703 e ss. c.c. e la procura di cui all’artt. 83 e 84 c.p.c. Quindi, alla fine, si riscontrano essenzialmente due concezioni: una che considera il singolo atto difensivo o comunque giudiziale come atto giuridico , quindi idoneo a produrre effetti giuridici, perciò solo atto di adempimento dell’obbligazione professionale, cui corrisponde sinallagmaticamente il diritto al compenso per quell’attività; l’altra , secondo la quale bisogna considerare che la prestazione professionale dell’avvocato, volta alla tutela del cliente, si articola in una pluralità di atti, caratterizzati da un’unità della funzione, e dunque realizza una fattispecie complessa, che merita di essere compensata nel momento in cui si realizza pienamente, o perché si esaurisce il giudizio, e dunque la rappresentanza e la difesa, oppure perché cessa l’incarico. In questo senso si è recentemente espressa Cass. II, 28 settembre 2012, n. 16581, statuendo che “ in caso di successione di tariffe professionali, per stabilire in base a quale di essa deve essere liquidato il compenso occorre tenere conto della natura dell’attività professionale e, se per la complessa portata dell’opera il compenso deve essere liquidato con criterio unitario la tariffa applicabile è quella che vige alla data della liquidazione anche se l’esplicazione dell’attività ha avuto inizio quando era vigente altra tariffa”. Il Supremo Collegio dunque mette in evidenza proprio come la natura complessa della prestazione determini una valutazione unitaria della stessa anche in termini di compenso, e che il momento della liquidazione possa essere solo quello della conclusione  della prestazione.

Va da ultimo segnalata una pronuncia del Tribunale di Varese del 26 settembre 2012 che statuisce che : “La liquidazione delle spese  processuali avviene, quindi, sulla base dei nuovi parametri introdotti dal decreto del ministro per la Giustizia 20 luglio 2012, n. 140 che, anche se sopravvenuto al giudizio da cui trae linfa il diritto al compenso, si applica a tutte le liquidazioni successive ex art. 42 (v. Trib. Termini Imerese, sentenza 17 settembre 2012 n. 1252; Tar Lombardia – Brescia, sez. I,

ordinanza 10 settembre n. 1528; Trib. Varese, sez. I civ., decreto 17 settembre 2012 n. 1252)… Non ignora questo giudice che, secondo una certa giurisprudenza…, l’abrogazione delle tariffe forensi, in combinato disposto con la introduzione dei nuovi criteri, sarebbe sospettabile di incostituzionalità, in quanto si sarebbe verificata una riduzione irragionevole dei compensi degli Avvocati, a fronte di incarichi già espletati…Le censure, tuttavia, non sono condivise da questo ufficio. Il DM 20 luglio 2012 n. 140, infatti, all’art. 1 comma VII, espressamente prevede che “in nessun caso le soglie numeriche indicate, anche a mezzo di percentuale, sia nei minimi che nei massimi, per la liquidazione del compenso, nel presente decreto e nelle tabelle allegate, sono vincolanti per la liquidazione stessa”. Ciò vuol dire che, motivatamente, il giudice che reputi incongruo il compenso, in conseguenza dell’effetto

retroattivo della nuova normativa, semplicemente potrebbe non applicarla e ricalcolare il compenso secondo i vecchi criteri, spiegando le ragioni per cui adotta la soluzione de qua; si tratterebbe, cioè, di guardare alle vecchie regole come canoni orientativi  adottando una interpretazione adeguatrice, secundum constitutionem (sussistendo in capo al rimettente la necessità di motivare sull’impossibilità di interpretare la norma in senso conforme alla Costituzione”.

 

Giurisprudenza di riferimento:

 

 

Cassazione civile, SS. UU., sentenza 12.10.2012 n. 17406

 

a cura del Dott. Pietro Algieri

 

Massima

I nuovi parametri sono da applicare ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto e si riferisca al compenso spettante ad un professionista che, a quella data, non abbia ancora completato la propria prestazione professionale, ancorché tale prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta in epoca precedente, quando ancora erano in vigore le tariffe professionali abrogate.

 

Sintesi del caso

Il caso sottoposto al sindacato della Corte di legittimità è molto complesso. Il contenzioso concerne L’occupazione nel 1981 di alcune aree appartenenti alla X. S.S.G.A. s.p.a. (poi divenuta Y. s.p.a. e che in prosieguo verrà indicata sempre come X.) ad opera del Comune di Montecatini Terme, che intendeva costruirvi parcheggi pubblici. Da ciò ne è seguito un contenzioso irto di difficoltà dovute alla determinazione dell’indennità di occupazione ed in parte al risarcimento del danno per l’intervenuta trasformazione di dette aree e per la loro mancata restituzione, pur dopo la scadenza del termine di durata dell’occupazione, senza che fosse stato emanato alcun provvedimento espropriativo. Con riferimento a quest’ultimo profilo, nel maggio del 2004, la società Pucci ricorse al Tribunale amministrativo regionale della Toscana, il quale però – dopo che le sezioni unite di questa corte ne ebbero confermato la giurisdizione, pronunciandosi sull’istanza di regolamento preventivo proposta dalla medesima società (ordinanze nn. 19608 ed 19609 del 2008) – rigettò la domanda in quanto ritenne che il diritto dell’attrice al  risarcimento del danno fosse prescritto. Della questione fu investito il Consiglio di Stato, che, con sentenza depositata il 29 agosto 2011, ritenne che il diritto della società proprietaria al risarcimento del danno fosse da correlare al mancato godimento delle aree indebitamente occupate, a partire dal momento di scadenza del termine di occupazione legittima sino a quando, in difetto di eventuale restituzione nel pristino stato, la proprietà non fosse passata in capo all’amministrazione in uno o nell’altro dei modi di acquisto sopra richiamati.

 

La materia del contendere

La materia oggetto del sindacato della Cassazione, pertanto, come si evince dalla sintesi fatta sopra, concerne un’occupazione di un terreno da parte del Comune di Montecatini Terme e la mancata restituzione di detti terreni, dopo la scadenza del termine fissato per l’occupazione delle suddette terre. Da ciò ne è seguito un contenzioso avente ad oggetto il riconoscimento del danno in favore della società proprietaria del terreno.

 

Normativa di riferimento

Art. 9. Disposizioni sulle professioni regolamentate.

1. Sono abrogate le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico. 2. Felina restando l’abrogazione di cui al comma 1, nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il compenso del professionista è determinato con riferimento a parametri stabiliti con decreto del ministro vigilante, da adottarsi nel termine dí centoventi giorni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Nello stesso termine, con decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze sono anche stabiliti i parametri per oneri e contribuzioni alle casse professionali e agli archivi precedentemente basati sulle tariffe. Il decreto deve salvaguardare l’equilibrio finanziario, anche di lungo periodo, delle casse previdenziali professionali. 3. Le tariffe vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi, limitatamente alla liquidazione delle spese giudiziali, sino alla data di entrata in vigore dei decreti ministeriali di cui al comma 2 e, comunque, non oltre il centoventesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. dall’ordinamento, al momento del conferimento dell’incarico professionale. Il professionista deve rendere noto al cliente il grado di complessità dell’incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione dell’incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell’esercizio dell’attività professionale. In ogni caso la misura del compenso è previamente resa nota al cliente con 1m preventivo di massima, deve essere adeguata all’importanza dell’opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi. Al tirocinante è riconosciuto un rimborso spese forfettariamente concordato dopo ì primi sei mesi di tirocinio 5. Sono abrogate le disposizioni vigenti che per la determinazione del compenso del professionista rinviano alle tariffe di cui al comma 1. 6. La durata del tirocinio previsto per l’accesso alle professioni regolamentate non può essere superiore a diciotto mesi e, per i primi sei mesi, può essere svolto, in presenza di un’apposita convenzione quadro stipulata tra i consigli nazionali degli ordini e il Ministro dell’istruzione, università e ricerca, in concomitanza col corso di studio per il conseguimento della laurea di primo livello o della laurea magistrale o specialistica. Analoghe convenzioni possono essere stipulate tra i Consigli nazionali degli ordini e il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione per lo svolgimento del tirocinio presso pubbliche amministrazioni, all’esito del corso di laurea. Le disposizioni del presente comma non si applicano alle professioni sanitarie, per le quali resta confeiniata la normativa vigente. 7. All’articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’alinea, nel primo periodo, dopo la parola “regolamentate” sono inserite le seguenti: “secondo i principi della riduzione e dell’accorpamento, su base volontaria, fra professioni che svolgono attività similari”; b) alla lettera e), il secondo, terzo e quarto periodo sono soppressi; c) la lettera d) è abrogata. g. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

Nota esplicativa

L’articolo 9, comma 1, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, ha espressamente abrogato le tariffe professionali (anche) degli avvocati. Il comma 2 dello stesso articolo stabilisce che: «ferma restando l’abrogazione di cui al comma 1, nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il compenso del professionista è determinato con riferimento a parametri stabiliti con decreto del Ministro vigilante». Il successivo comma 5 indica che: «sono abrogate le disposizioni vigenti che, per la determinazione del compenso del professionista, rinviano alle tariffe di cui al comma 1». Col decreto ministeriale del 20 luglio 2012, n. 140 pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 22 agosto 2012 ed entrato in vigore il giorno successivo il Ministro della Giustizia ha approvato la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolamentate vigilate. Ancorché stabiliti, analogamente alle abrogate tariffe, con decreto ministeriale i (“nuovi”) parametri non originano più, a differenza di queste ultime, dai “criteri per la determinazione degli onorari, dei diritti e delle indennità spettanti agli avvocati e procuratori per prestazioni giudiziali in materia civile” stabiliti dal Consiglio Nazionale Forense in virtù della legge 7 novembre 1957, n. 1051 (legge speciale secondo la disposizione dell’art. 3, comma 2, delle disposizioni sulla legge in generale). Come specificato nella relazione al decreto è stata abbandonata una disciplina dei compensi professionali rapportata alla predeterminazione amministrativa, varata su proposta degli stessi Ordini professionali di riferimento (sia pure poi approvata dal Ministro competente), e non invece direttamente al mercato. L’organismo di rappresentanza istituzionale dell’avvocatura è stato quindi privato di un autonomo potere regolamentare in materia (ancorché fosse peraltro pacifico che il provvedimento del Consiglio nazionale forense non venisse trasformato in un vero e proprio regolamento governativo dal decreto ministeriale di approvazione, emanato nell’esercizio di un mero potere di controllo). La nuova disciplina, come è ormai noto a tutti,  ha sollevato numerosi dubbi interpretativi che sono stati risolti in vario modo dagli organi giusdicenti.

E’ opportuno, infatti, delineare i vari orientamenti giurisprudenziali che si sono susseguiti dall’emanazione del decreto ministeriale fino alla pronuncia della Cassazione a Sezioni Unite. Un primo “dictum giudiziale” sostenne la c.d “scadenza dell’ultrattività delle tariffe forensi” (sino alla data del 23 luglio 2012), ai sensi dell’art. 9 d.l.! 1/2012, come convertito dalla Legge 27/2012, in assenza dell’entrata in vigore del regolamento ministeriale, determina – quanto alla liquidazione giudiziale delle spese del processo, in favore dell’Avvocato – che il giudice possa applicare l’art. 2233 c.c. orientando la quantificazione del compenso in ragione dei previgenti criteri. Ciò è stato stabilito la Prima Sezione Civile del Tribunale di Varese, con l’ordinanza del 26 luglio 2012.

 

I giudici di merito, infatti, evidenziano come con l’art. 9 della Legge 27/2012 il Legislatore ha previsto l’ultrattività delle tariffe forensi sino alla data 23 luglio 2012, in attesa di nuova normativa regolamentare, la quale, però, ancora non è entrata in vigore.

Di conseguenza, in mancanza delle tariffe forensi, il giudice, per la liquidazione giudiziale del compenso dell’Avvocato, può fare riferimento all’art. 2233 c.c., adottando, quale parametro orientativo, il previgente D.M. 8 aprile 2004 n. 127, in linea con la giurisprudenza dominante in materia ed in linea con l’indirizzo anteriore alla legge 27/2012. Tale orientamento giurisprudenziale, ovviamente minoritario, ha trovato vita breve, in quanto interpretava la normativa “de qua” sulla base della mera disciplina transitoria prevista dal decreto legge,  e vigente fin quanto non
fu emanata la nuova regolamentazione in materia di tariffe professionali. Emanato il   mai troppo vituperato D.M. 140/2012 sono sostanzialmente quattro le tesi che si contendono il campo sull’ambito temporale dell’applicazione delle nuove tariffe-parametri (continuerò a chiamarle anche tariffe e non solo parametri finché nel testo del regolamento ci saranno degli importi previsti in tabelle). La prima tesi, che è anche quella più seguita nella giurisprudenza, soprattutto nella giurisprudenza di merito, tra cui Trib. Siena 27 agosto 2012, n. 291 che però fa salve le spese generali nella percentuale forfetaria previgente; T.A.R. Brescia, 10 settembre 2012, n. 1528; Trib. Termini Imerese, 17 settembre 2012, n. 1252; Trib. Cremona, ordinanza 13 settembre 2012: sostengono che  il D.M. 140/2012 è applicabile ai giudizi pendenti alla data del 23 agosto 2012, anche con riferimento alle attività processuali poste in essere in precedenza.

A sfavore di una tale impostazione militerebbe l’art. 11 delle preleggi: “La legge non dispone che per l’avvenire: essa non ha effetto retroattivo”.

 

Si sostiene inoltre che opinando diversamente si frustrerebbero le aspettative maturate dai protagonisti del processo al momento dell’instaurazione della causa sull’entità della refusione delle spese di lite. Si dovrebbe poi, altrimenti, quantomeno rimettere in termini le parti al fine di consentire loro di dimostrare le spese sostenute nel corso del giudizio considerata la soppressione del rimborso forfetario delle spese generali (12,5%) che andrebbero quindi provate. A favore di una tale tesi si sostiene che l’art. 41 dell’obbrobrioso D.M. 140/2012 non è affatto contrario ad una norma primaria (art. 11 preleggi) data la deroga prevista dall’art. 9, comma 3, del D.L. 1/2012: “Le tariffe vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi, limitatamente alla liquidazione delle spese giudiziali, fino alla data di entrata in vigore dei decreti ministeriali di cui al comma 2 e, comunque, non oltre il centoventesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”.

Il terzo comma dell’art. 9, andrebbe insomma letto così: “il giudice, dopo che è entrato in vigore il decreto, non applicherà più le tariffe e dovrà applicare (o prendere a riferimento) il decreto”.

 

Contrariamente a questi tesi si pone quella minoritaria, la quale sostiene che  il più volte citato decreto ministeriale è applicabile ai giudizi pendenti alla data del 23 agosto 2012, ma solo con riferimento alle attività processuali poste in essere dopo la sua entrata in vigore (23 agosto 2012).

 

Tale opinione presenterebbe l’inconveniente di combinare due sistemi di liquidazione non sovrapponibili (si pensi solo alla difficoltà di conciliare i compensi per attività previsti dalle tariffe con i compensi per fasi previsti dai parametri). Risponderebbe però ad una rigorosa applicazione del principio tempus regit actum.

 

Da ultimo, per mere ragioni espositive, bisogna menzionare due tesi isolate e difficilmente condivisibili:

a) la prima sostiene che il malaugurato D.M. 20 luglio 2012, n. 140 non è applicabile ai giudizi in cui l’attività defensionale si è totalmente conclusa ed esaurita alla data della sua entrata in vigore (23 agosto 2012), cioè quando, ad esempio, sono maturati i termini per le comparse ex art. 190 c.p.c. o si è tenuta l’udienza di discussione collegiale o l’udienza camerale (anche monocratica) in cui la causa viene riservata per la decisione che conclude il giudizio innanzi al giudice: in tal caso, le prestazioni professionali esaurite antecedentemente verranno liquidate secondo il sistema previgente, la cui ultrattività sarebbe garantita dal necessario rispetto del principio di tutela dei diritti acquisiti, secondo un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 9, D.L. n. 1/2012;

 

b) la seconda tesi, invece, poggia la propria attenzione sul argomento che  il mortificante D.M. 20 luglio 2012, n. 140 è applicabile alle cause pendenti alla data del 23 agosto 2012 con attività defensionale ancora in tutto o in parte da compiere (anche se inerente meri scritti difensivi), tenendo conto del principio di unitarietà della prestazione professionale: sicché verranno liquidati unitariamente i compensi per tutta l’attività in questione secondo il nuovo sistema.

 

Tale orientamento non sembra aderente alla lettera della norma, nella prima ipotesi, mentre lo sarebbe nella seconda.

Ad oggi non risulta sia stato fatto proprio da giudici non facenti parte della corte calabrese. Altra tesi isolata, infine, riscontrabile nella sentenza emanata dal Trib. Verona, 27 settembre 2012evidenzia che : il  D.M. 140/2012 sarebbe applicabile solo ai giudizi (o ai gradi di processo) instaurati dopo la sua entrata in vigore.

Si sostiene infatti che una diversa interpretazione darebbe luogo ad una applicazione retroattiva della nuova disciplina che sarebbe irragionevole perché inciderebbe sulle aspettative maturate da avvocati e parti del giudizio prima della instaurazione della causa (e in molti casi diversi anni prima dell’entrata in vigore della riforma) senza un’adeguata giustificazione ciò che quindi consentirebbe la disapplicazione dell’art. 41  poiché in contrasto con il parametro dell’art. 3 Cost. Un tale orientamento però non pare rispondere espressamente alla lettera della norma, quanto semmai solo all’applicazione del principio tempus regit processum.  Terminato tale excursus giurisprudenziale sul tema delle tariffe, trascritto per mere ragioni espositive, passiamo ora ad esaminare la massima pronunciata dalla Cassazione a Sezioni Unite. La Corte, pertanto, si è pronunciata sull’applicazione dei “nuovi” parametri con due sentenze gemelle (Cass. S.U. n. 17405 e n. 17406 del 12 ottobre 2012). Preliminarmente, è opportuno sottolineare come il materiale normativo preso in esame (il D.L. 1/2012 unitamente al mai troppo vituperato D.M. 140/2012) non costituiva certamente una facile base di partenza, e in secondo luogo, la disciplina delle tariffe forensi, oggetto della massima resa dalle Sez., Uni., non era stata rimessa alle Sezioni Unite in quanto oggetto di contrasto interpretativo.

 

Il problema è stato, infatti, affrontato dalla Cassazione solo incidentalmente per quanto concerneva la liquidazione delle spese della fase di giudizio svoltasi davanti alle stesse Sezioni Unite.

 

Si è trattato, dunque, di una mera occasione per una prima autorevole pronuncia che probabilmente è stata sprecata, in quanto, non ha risolto i numerosi dubbi e problematiche sollevate dai vari ordini professionali sul tema. Tuttavia, il Supremo Collegio fonda la propria decisione sul disposto dell’art. 41 del D.M. 20 luglio 2012, n. 140 secondo cui le disposizioni che determinano i parametri, ai quali devono essere commisurati i compensi dei professionisti in luogo delle abrogate tariffe professionali, sono destinate a trovare applicazione quando la liquidazione sia operata da un organo giurisdizionale in epoca successiva all’entrata in vigore del medesimo decreto.

Sostiene quindi che tale norma, per ragioni di ordine sistematico fornendo  un’interpretazione il più possibile coerente con i principi generali cui è ispirato l’ordinamento, e, quindi, la norma de qua  debba essere letta nel senso che i nuovi parametri siano da applicare ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo al 22 agosto 2012; si riferisca al compenso spettante a un professionista che, a quella data, non abbia ancora completato la propria prestazione professionale, ancorché essa abbia avuto inizio e si sia in parte svolta in epoca precedente quando ancora erano in vigore le tariffe professionali abrogate. La Corte di cassazione ritiene, dunque, non solo che i nuovi parametri debbano essere applicati (anche) alle determinazioni dei compensi dei professionisti operate dopo la data di entrata in vigore del decreto ministeriale, ma anche che esse non possano che riguardare l’intera prestazione professionale complessivamente prestata, compresa quella svolta prima della sua entrata in vigore. In realtà il succitato articolo 41 non contiene alcuna limitazione a seconda del momento in cui sia stata svolta l’attività difensiva. Quanto affermato dalle Sezioni Unite è dunque un postulato.

 

La Corte persevera in questa impostazione per sostenere che, in base all’art. 9, comma 3, del D.L. 1/2012 secondo cui: “Le tariffe vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi, limitatamente alla liquidazione delle spese giudiziali, fino alla data di entrata in vigore dei decreti ministeriali di cui al comma 2 e, comunque, non oltre il centoventesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”, si debbano applicare quelle tariffe – e non i parametri introdotti dal nuovo decreto – solo qualora la prestazione professionale liquidanda si sia completamente esaurita sotto il loro vigore.

Nonostante ciò, la norma “de qua” non dice nulla in materia e, per di più, non considera quale presupposto imprescindibile per il compenso l’esaurimento della prestazione effettuata. Le Sezioni Unite continuano a non convincere nella parte in cui escludono che, con riferimento a prestazioni professionali (iniziatesi prima, ma) ancora in corso alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale n. 140/2012 e al momento della liquidazione del compenso da parte del giudice, si possano segmentare le medesime prestazioni nei singoli atti compiuti in causa dal difensore, oppure distinguere tra loro le diverse fasi di tali prestazioni, per applicare in modo frazionato in parte la precedente e in parte la nuova regolazione.

 

La posizione negativa viene motivata sostenendosi che il concetto di compenso evocherebbe la nozione di un corrispettivo unitario riguardante l’opera professionale complessivamente prestata e che anche in precedenza, quando si trattava di liquidare onorari maturati all’esito di cause durante le quali si erano succedute nel tempo tariffe professionali diverse, si faceva riferimento a quella vigente al momento in cui la prestazione professionale si era esaurita (Cass. n. 5426/2005; Cass. n. 8160/2001).

Un tale argomento ancora una volta non pare affatto persuasivo poiché viziato, quantomeno parzialmente, da un errore di fondo.

La Corte, infatti, si basa sull’assunto secondo cui è avvenuta un’abrogazione tra diritti e onorari e perciò, fornisce un’interpretazione della norma, richiamando, altresì,  anche alcune pronunce rese sempre dalla Cassazione (cui si potrebbero aggiungere tra le tante Cass. n. 29880/2008 e Cass. n. 11482/2010)che  si riferisce, infatti, alla liquidazione degli onorari e non a quella dei diritti.

 

Proseguendo nell’analisi della sentenza, un ulteriore elemento a supporto di una tale criticata conclusione sostiene che nell’ipotesi in cui  il compenso dovesse esser riferito a singoli atti, o a singole fasi, anziché alla prestazione professionale nella sua interezza sarebbero difficilmente apprezzabili alcuni degli elementi dei quali l’art. 4 del decreto ministeriale impone di tener conto nella liquidazione (complessità delle questioni, pregio dell’opera, risultati conseguiti, ecc…) appare molto debole, risolvendosi, al più, in un mero argomentum ab inconvenienti.

Le identiche motivazioni delle sentenze gemelle della Cassazione, non solo non sono affatto convincenti e non esauriscono i dubbi sul tema, ma lasciano per di più di fatto insoluti due importanti problemi. Il primo è proprio quale sia il momento in cui possa considerarsi esaurita l’attività difensiva giudiziale e quando sia, invece, ancora in corso. Il secondo, in qualche modo a esso collegato, è quale disciplina debba applicarsi alle liquidazioni dei compensi nelle controversie tra avvocato e cliente per attività esauritesi prima del 23 agosto 2012. È vero che, nonostante il ragionamento svolto dalla Cassazione paia riferirsi a tutte le liquidazioni giudiziali, la questione non è stata specificamente esaminata, ma quantomeno uno degli argomenti addotti a supporto delle decisioni assunte in ordine all’applicazione intertemporale dei è senz’altro riferibile esclusivamente alle liquidazioni delle spese di lite. Tuttavia tali dubbi interpretativi permangono e difficilmente si vede all’orizzonte una conclusione che possa garantire agli avvocati di ottenere il compenso che meritano per la prestazione da essi effettuata e, in secondo luogo, facilitare il compito al giudice nel determinare detti parametri, al fine anche di sollevarlo da un lavoro, il quale è già pesante.

 

Tuttavia,  a parere di chi scrive,  una possibile soluzione si può trovare rifacendosi sempre ad una pronuncia giurisprudenziale, fermo restando l’irrilevanza che ha assunto la pronuncia della Cassazione a Sezioni unite. ll criterio da seguire, al fine di determinare i compensi professionali,  è quello delineato dal Tribunale di Varese decreto 17 settembre 2012, n. 1252 secondo cui: “L’art. 41 del decreto contiene una espressa norma di diritto intertemporale in cui è previsto che le disposizioni di nuovo conio si applichino “alle liquidazioni successive alla entrata in vigore” del DM stesso (quindi, dal 23.8.2012). Il regolamento, ai fini della applicabilità ai processi pendenti, indica, dunque, quale parametro di riferimento, non il momento in cui si è conclusa l’attività del professionista (momento statico) ma il momento in cui il giudice deve provvedere a liquidare il compenso (momento dinamico). Ciò vuol dire che è irrilevante il referente temporale che fa da sfondo all’attività compiuta e rileva, invece, la data storica vigente al momento dell’attività giudiziale-procedimentale di quantificazione del compenso spettante”) .

 

Facendo applicazione di tale principio, il  giudice che reputi incongruo il compenso, determinato in base ai nuovi parametri, per un giudizio già da tempo pendente alla data del 23 agosto 2012, potrebbe semplicemente non applicarli e ricalcolare il compenso secondo i vecchi criteri, spiegando le ragioni per cui adotta la soluzione de qua. “Si tratterebbe, cioè, di guardare alle vecchie regole come canoni orientativi adottando una interpretazione adeguatrice, secundum constitutionem (sussistendo in capo al rimettente la necessità di motivare sull’impossibilità di interpretare la norma in senso conforme alla Costituzione.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO

In premessa, ricordiamo che il testo del c.d. “3900”, odiernamente diffusamente considerato recessivo, fu sottoscritto da autorevoli esponenti politici praticamente di tutti gli schieramenti (compreso il PD) e che era stato messo a punto con la collaborazione e l’iniziativa non solo del CNF, ma anche di molte associazioni e rappresentanze forensi.

L’originario provvedimento, nato in una ben diversa temperie socio economico e punto d’arrivo del dibattito dei lunghi decenni precedenti, aveva effettivamente molti limiti.

Noi abbiamo in primo luogo individuato l’eccessiva enfasi in se con cui esso era stato presentato ed accolto, in quanto il problema dell’avvocatura è l’emergenza socio-economica ed organizzativa – eminentemente provocata dall’abnorme numero di professionisti, che non trova riscontro in nessun altro paese europeo, dalla situazione drammatica della giustizia e dalla crisi economica generale – ed il suo difficile rapporto con i cambiamenti della realtà in cui è chiamata ad operare.

Perciò una riforma ordinamentale, quale che essa sia, non ha alcuna possibilità di ottenere dei risultati, almeno nel breve e medio periodo, mentre quelli del lungo periodo, specie se indiretti, vanno verificati nel tempo, durante l’attuazione effettiva della legge ed è praticamente impossibile prevederli ora.

Abbiamo già detto reiteratamente che solo misure urgenti non ordinamentali sarebbero utili con effetto immediato alla categoria. Ricordiamo in particolare:

– l’aumento di competenze specifiche (autenticazione delle scritture private, anche nell’ambito di procedure di negoziazione, che avevamo tentato di introdurre anche nel testo della riforma, rinunziando per la decisa opposizione di relatore e governo oltre che di molti mondi professionali e per la necessità di approfondire l’istituto nel quadro delle residue competenze notarili ed in quello possibile della mediaconciliazione);

– l’adozione di misure normative (e regolamentari applicative) che garantiscano trasparenza e rotazione per gli incarichi pubblici, per quelli di società a capitale pubblico prevalente e per quelli anche se affidati formalmente da privati per i quali la provvista finanziaria venga da contributi o finanziamenti pubblici;

– la riforma della difesa d’ufficio e del gratuito patrocinio, che le renda effettive e che abbia una dotazione finanziaria tale da garantire la finalità di uguaglianza ed efficacia della difesa pubblica propria di tali istituti;

– la partecipazione dell’avvocatura in forme organiche e strutturate, con adeguato corrispettivo e posizione previdenziale adeguata ed in via pressoché esclusiva, alla magistratura onoraria ed allo smaltimento dell’arretrato civile (ed amministrativo);

– il riconoscimento del valore del titolo di avvocato come preferenza assoluta in determinate categorie di concorsi pubblici.

Su alcuni di questi punti esistono nostri disegni di legge che la precedente maggioranza non ha mai tenuto in conto e che ora è impossibile portare a compimento nella fase finale della legislatura.

Ciò sempre premesso, abbiamo rilevato più volte come

a)    non sia mai stata disposta, come è stato fatto in altri paesi e segnatamente in Inghilterra, prima della riforma un’indagine conoscitiva ad ampio raggio che consentisse l’acquisizione di dati certi ed aggiornati su un ampio spettro di problematiche e fenomeni la cui conoscenza è essenziale onde assumere decisioni di valore strategico nel campo dell’avvocatura, nonché una più nitida partecipazione preliminare della categoria in tutte le sue espressioni;

b)    sia stata utilizzata una tecnica legislativa inappropriata, essendosi scelta la via del provvedimento anche di dettaglio, mentre noi avremmo preferito una legge di principi e di indirizzi ed una robusta delegificazione, da affidare congiuntamente nell’attuazione a decreti ministeriali, assunti con le garanzie di partecipazione consultiva delle Camere ai sensi della L. 400 del 1988 e a provvedimenti di autoregolazione degli organi di governance della categoria, da collocare, secondo principio di democrazia e sussidiarietà, nei livelli rappresentativi dell’avvocatura in cui la potestà deve poi essere attuata;

c)     si sia operato da parte del precedente governo, attraverso il ministro Alfano, solo mediante generiche rassicurazioni non mantenute di rapida attuazione della riforma così com’era e, da parte di tutti i governi succedutisi compreso l’attuale, non aderendo all’indirizzo di politica legislativa sopra enunciato, ma aumentando la pluralità delle fonti normative e la loro contraddittorietà, senza una fase di preventiva concertazione o anche informazione organica e completa.

Ad ogni buon conto proprio il PD ha apportato al testo pervenuto dal Senato ed ivi giustamente ostacolato dalla gran parte del gruppo molte ed incisive modifiche, tutte nel segno di un avanzamento e miglioramento dei principi ivi contenuti.

L’attuale previsione normativa, sebbene non compiutamente soddisfacente, in molti punti ha recepito gli indirizzi della legislazione di liberalizzazione che nel contempo è stata approvata dalle Camere, o dal Governo nell’ambito della potestà legislativa delegata.

E’ stata espressa e largamente condivisa nel direttivo del Forum Giustizia PD l’opinione che il nuovo positivo rapporto avviato con l’avvocatura nelle sue varie espressioni richieda di evitare di commettere vecchi errori, inseguendo posizioni ideologiche o minoritarie e che il passaggio dell’approvazione della legge sia non tanto da presentare come una conquista o un approdo definitivo, ma almeno sicuramente come un momento di avvio pur tuttavia urgente e necessario per ulteriori integrazioni anche significative della riforma forense.

L’attuale fase di profondo dibattito nel mondo forense merita rispetto ed attenzione da parte del PD, ma postula anche la necessità che non ci presti a strumentalizzazioni o si dia voce a contrasti legittimi, ma tutti interni alla rappresentanza forense, anche perché il PD ed i gruppi parlamentari, pur mantenendo la necessaria attenzione alle rappresentanze istituzionali ed associative dell’avvocatura, debbono svolgere un’opera di analisi e di miglioramento della legislazione non legata agli interessi dell’avvocatura o di sue componenti, ma all’interesse del paese, del buon funzionamento della giustizia,  dei diritti dei cittadini ed in questo quadro tenere in debito conto la necessità di garantire che l‘avvocato, garante e tutore dei diritti, sia un professionista qualificato ed indipendente.

NECESSITA’ DI UNA RIFORMA CON LEGGE

Abbiamo sostenuto e sosteniamo con forza la centralità istituzionale di una legge che regoli, in attuazione del principio costituzionale di garanzia del diritto di difesa di cui all’art. 24 della Costituzione e dell’obbligo dell’esame di stato di cui all’art. 33 della Costituzione, l’autonomia e l’indipendenza della professione forense valorizzandone la sua specialità, come del resto – unanimemente – si è riconosciuto alle professioni sanitarie.

Si ritiene opportuno, anche alla luce di rappresentazioni del tutto suggestive e strumentali, sovente disinformate, del testo attuale della riforma, individuare i problemi più rilevanti.

LE MODIFICHE SONO POSSIBILI IN FUTURO

L’attuazione del provvedimento di riforma viene prevista mediante (art. 1 comma 3) regolamenti adottati con decreto del Ministro della giustizia, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro due anni dalla data della sua entrata in vigore, previo parere del Consiglio nazionale forense (CNF) e, per le sole materie di interesse di questa, della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense. Il CNF esprime i suddetti pareri entro novanta giorni dalla richiesta, sentiti i consigli dell’ordine territoriali e le associazioni forensi che siano costituite da almeno cinque anni e che siano state individuate come maggiormente rappresentative dal CNF. Gli schemi dei regolamenti sono trasmessi alle Camere, ciascuno corredato di relazione tecnica, che evidenzi gli effetti delle disposizioni recate, e dei pareri di cui al primo periodo, ove gli stessi risultino essere stati tempestivamente comunicati, perché su di essi sia espresso, nel termine di sessanta giorni dalla richiesta, il parere delle Commissioni parlamentari competenti.

Inoltre entro quattro anni dalla data di entrata in vigore dell’ultimo dei regolamenti di cui al comma 3 possono essere adottate le necessarie disposizioni integrative e correttive, sempre con lo stesso procedimento.

Ciò evidenzia come sia del tutto errato il tono millenaristico ed epocale, pro e contro la riforma, che viene talvolta utilizzato; la riforma, se come noi riteniamo è un testo almeno nel complesso evolutivo rispetto ad un passato di ottanta anni fa, è bene che si avvii nella sua attuazione pratica, proprio per consentire modifiche o integrazioni, occorrendo anche direttamente da parte del parlamento, dopo che se ne sia sperimentata la sua concreta attuazione.

LA SCELTA DEL SISTEMA ORDINISTICO E’ IN LINEA CON L’EUROPA

La legge ha scelto pertanto il c.d. sistema ordinistico, che è del resto dichiaratamente il sistema con cui non solo nel nostro Paese, ma praticamente in tutta Europa e in gran parte del mondo sono organizzate le categorie professionali quando l’attività che esse svolgono è caratterizzata dalla necessità di acquisizione e mantenimento di elevate competenze e dalla c.d. asimmetria informativa, che va colmata anche mediante un serio intervento pubblico di tutela e controllo.

Anche i provvedimenti in materia di liberalizzazioni convergono su questa indicazione, rafforzata dall’intervenuta approvazione anche della legge sulle c.d. professioni non ordinistiche, regolate mediante associazioni, che ripropone ed attua finalmente nel nostro Paese un sistema duale.

L’organizzazione degli avvocati in forme associative è propria essenzialmente solo degli Stati Uniti d’America, ove peraltro si tratta di materia di competenza eminentemente statale e non federale ed in cui le associazioni hanno rilievo sociale pubblico, come – ancor più incisivamente – in Inghilterra.

In Francia, Germania e Spagna – solo per indicare i paesi di maggior dimensione e rilievo economico e più vicini all’Italia anche nel sistema giuridico, di tipo codicistico continentale – vi sono ordini professionali territoriali e nazionali del tutto simili a quelli italiani.

In ogni caso non esiste alcun ordinamento in cui si pratichi il free field assoluto, cioè un potere autocertificativo totale dell’abilità del singolo o della sua associazione, in quanto la specialità della materia impone controlli pubblici sull’idoneità allo svolgimento di una funzione che ha effetti immediati sull’esercizio della giurisdizione e sui diritti economici, ma anche di libertà, dei cittadini.

Contrariamente a quanto si sente talora affermare, la legislazione europea e le pronunce della Corte non postulano in alcun modo la fine del sistema ordinistico, ma si limitano a statuire i principi attraverso i quali esso può svolgere le sue funzioni; in particolare, le norme di organizzazione interna delle professioni non devono impedire l’esercizio paritario dell’attività professionale a professionisti che vengano da altre nazioni europee e non deve consentire violazioni al principio della competizione.

Riteniamo che il testo attuale, sia pure con alcune soluzioni di compromesso fra opposte tendenze, soddisfi al rispetto di tali principi.

Segnaliamo inoltre che prevedendosi una lunga fase di attuazione del provvedimento, come abbiamo già detto eventuali modifiche ed integrazioni al testo che non siano urgenti e che non condizionino il funzionamento del sistema potranno essere apportate in una fase successiva, anche con il conforto dell’esperienza e della prassi nel frattempo sedimentatasi.

L’ACCESSO, L’ESAME ED IL TIROCINIO

Il governo dopo aver annunciato l’opportunità di una riforma della fase di accesso alla professione fin dall’università, non ha dato alcun seguito concreto a tali affermazioni ed i nostri tentativi di introdurre almeno il principio di una fase professionalizzante biennale del corso di laurea magistrale sono stati accantonati.

Tuttavia l’attuale testo ha recepito le norme generali in materia di tirocinio, che ora sarà possibile, previ i necessari accordi con il sistema universitario, per sei mesi presso le università nel’ultimo anno del corso di laurea magistrale in giurisprudenza e che avrà come in tutte le altre professioni ordinistiche durata di diciotto mesi.

E’ stato introdotto, eliminando inutili quantificazioni che non sono tipiche tanto del rigido strumento legislativo quanto di quello contrattuale collettivo o individuale, il principio, anch’esso recepito dall’ordinamento generale sulle professioni ordinistiche, del giusto compenso mediante indennità al tirocinante che svolga anche funzioni di collaborazione all’interno dello studio.

Va precisato che la figura del tirocinante viene tuttavia – e giustamente – costruita come temporanea fase finalizzata al superamento dell’esame e all’esercizio della professione e non come area semipermanente di svolgimento di una attività “minore” rispetto a quella dell’avvocato.

Ciò anche rispetto al limitato ius postulandi, nel tempo e nelle materie, che viene riconosciuto al tirocinante patrocinatore.

Viene discussa da taluno la congiunta esigenza di frequenza di corsi di formazione professionale, che noi riteniamo necessari, non essendo esaustiva della formazione la mera pratica, ma che avremmo preferito inquadrati nel sistema complessivo della formazione, anche in fase di studi universitari e di cui ci premeva evidenziare se non la gratuità quanto meno lo svolgimento secondo i principi di cui all’art. 33 della Costituzione, che è stato introdotto come elemento costitutivo della formazione specialistica.

E’ comunque escluso che l’esercizio di una limitata pratica emendativa ulteriore realizzi significativi risultati, mentre molto potrà essere piuttosto ottenuto in questa fase nell’attività di attuazione affidata al ministero, che dovrà anche meglio comunicare quali sono i suoi indirizzi sul punto di concerto con quello dell’Università e con la conferenza dei presidi e direttori delle facoltà e scuole di giurisprudenza.

Dal testo non è stata fatta definitiva chiarezza neppure sulla sorte delle scuole per le professioni legali, che sopravvivono e la cui frequenza viene equiparata ad una frazione di tirocinio, così come non si è a nostro avviso compiutamente regolata la proliferazione di scuole forensi, sovente a pagamento, emanazione sia di ordini territoriali sia di iniziative non pubbliche.

Allo stato emerge che la regolazione della materia sarà fatta, nel quadro dei principi generali che sono desumibili dalla legge, anche mediante le attività attuative a cui abbiamo fatto cenno, anche per consentire che la formazione e l’aggiornamento professionale siano anche positivo frutto di iniziative delle associazioni e delle istituzioni culturali e non percorsi rigidi delineati dalla legge.

Per nostra espressa richiesta, dovrà essere superato in sede attuativa l’attuale sistema dei crediti formativi, rivelatosi nel tempo una mera mercificazione dei titoli di aggiornamento e formazione.

La disparata utilizzazione ed efficacia delle scuole per le professioni legali e di quelle forensi e la pluralità delle iniziative di formazione rende opportuna la sperimentazione di questo diverso modello, anche al fine di disporre con maggiore chiarezza anche cognitiva dei dati del fenomeno e regolarlo con sistematicità.

Non esistono in ogni caso mature ed organiche proposte alternative rispetto al testo attuale.

Quanto all’accesso mediante esame, il testo propone un esame tradizionale (noi avevamo pensato ad una preselezione distrettuale con frequenza semestrale e ad un esame nazionale scritto unico, con una fase finale di verifica dell’idoneità professionale, ma sono state mosse critiche alla macchinosità ed al costo del procedimento, che meritano approfondimento) con il ritorno all’uso di codici non commentati come tutte le altre professioni legali (magistratura e notariato) e come praticamente in tutti i concorsi pubblici.

Finisce la incostituzionale navetta dei compiti corretti da commissioni diverse da quelle dell’esame orale ed aumentano le materie.

Il chiaro intendimento di rendere l’esame più severo non può che essere condiviso, essendo l’esame divenuto, sia per la sua struttura sia per discutibili modalità di celebrazione talora sperimentate, una improbabile e casuale selezione priva di ogni riscontro effettivo e capace solo di costituire l’avvocatura asseritamente ma diffusamente ritenuta “figlia di un dio minore”, quanto a preparazione e rigore nell’accesso.

Le doglianze che si registrano da talune non meglio precisate associazioni sono pertanto da respingere, se tali sono le motivazioni e le richieste.

Un esame ancor più specificamente capace di valutare le abilità professionali specifiche è sicuramente auspicabile, ma solo – anche qui – attraverso il concorso con l’università e il mondo giudiziario in generale, riprendendo anche con forza il giusto obbiettivo di una formazione comune della cultura della giurisdizione ora assai flebile sarà possibile perseguire tali obbiettivi.

Si possono dare risposte innovative che debbono tuttavia mantenere contenuto di rigore e di valorizzazione assoluta del merito; non risultano, né da parte del mondo forense né in quello universitario, proposte organiche alternative rispetto a quelle adottate nel testo.

L’ESCLUSIVA, LE INCOMPATIBILITA’, L’ESERCIZIO CONTINUATIVO DELLA PROFESSIONE

Si è adottato il principio della esclusività nell’esercizio della professione forense, non solo in nome delle esigenze contingenti derivanti dal pletorico numero degli iscritti agli albi, ma anche come conseguenza del principio che l’avvocato ha nell’autonomia e nell’indipendenza anche organizzativa una delle caratteristiche tipiche.

Avremmo preferito avviare un riconoscimento anche di figure professionali non strettamente legate al tradizionale quadro della professione libera, oltre a quello dell’avvocatura pubblica opportunamente introdotto, ed è sicuramente possibile pensare – come del resto altre professioni ordinistiche fanno – ad un ampliamento ulteriore delle possibilità per gli avvocati di svolgere attività professionali di amministrazione non incompatibili specie nel mondo dell’impresa, purché siano qualificate professionali e produttive di obblighi previdenziali e fiscali equiparati.

Non si tratta tuttavia di rilievi che giustifichino allo stato  una ulteriore fase di modifica del testo normativo.

La legge ha stabilito che l’attività esclusiva degli avvocati è in primo luogo la rappresentanza e difesa in ogni attività giudiziale o che ne abbia la natura, come l’arbitrato rituale, che si conclude infatti con un lodo impugnabile.

La legge fa salvo l’esercizio di funzioni di consulenza c.d. “interna” cioè a favore di società associazioni o enti ed in tal caso facoltizza la stipula di contratti di impiego ordinari; non si tratta – si badi – di professionisti iscritti all’albo e questo è uno dei possibili rilievi mossi al testo; tuttavia pare possibile ricomprendere in tale previsione i c.d. giuristi d’impresa che no svolgano attività defensionale in senso proprio.

Non è regolato in alcun modo (anche se non più espressamente inibito, come nel testo del senato, che rafforzava la natura esclusivamente libero-professionale dell’attività forense) il rapporto fra avvocati e studi professionali, legali o multidisciplinari, di regola ma non necessariamente di grandi dimensioni, così come quello di professionisti legati, con contratti che prevedono una attività pressoché continuativa, anche ad un solo cliente.

Il tema è delicato, in quanto l’esigenza di dare regolazione al fenomeno, specie ad evitare l’elusione di norme che garantiscono diritti discendenti dal rapporto di lavoro, non può contraddire al principio generale, necessario alla garanzia dell’autonomia ed indipendenza dell’avvocato, della esclusività della prestazione professionale in forma autonoma; si può ipotizzare de iure condendo l’ampliamento, anche mediante introduzione di forme contrattuali tipiche, dell’area ora opportunamente riconosciuta ex lege dell’avvocatura pubblica.

In questo come in altri campi, appare tuttavia possibile ed anche opportuno che si sviluppi in sede di contrattazione fra associazioni di categoria ed istituzioni forensi un confronto che metta a punto strumenti negoziali che possano trovare già nel sistema normativo vigente un riferimento, essendo difficile se non con norme di principio regolare rapporti spesso peculiari.

Molte discussioni ha suscitato la previsione – molto ridotta rispetto al testo rassegnato dal senato – in materia di consulenza stragiudiziale, che prima era anch’essa assegnata in generale ed in via esclusiva all’avvocatura, il che non pare in linea con reiterati pronunciamenti delle corti nazionali e di quelle europee, nonché con i citati principi di competizione che valgono anche per i servizi professionali.

Infatti l’attuale norma prevede che fuori dei casi in cui ricorrono competenze espressamente individuate relative a specifici settori del diritto e che sono previste dalla legge per gli esercenti altre professioni regolamentate, l’attività professionale di consulenza legale e di assistenza legale stragiudiziale, ove connessa all’attività giurisdizionale, se svolta in modo continuativo, sistematico e organizzato, sia di competenza degli avvocati.

Si sono levate alcune proteste contro tale quadro, che tuttavia appare circoscrivere la funzione consulenziale esclusiva alle sole ipotesi in cui si abbia riguardo ad una attività che potenzialmente e prognosticamente faccia riferimento al contenzioso e per di più svolta in forme continuative, sistematiche ed organizzate.

Qualora il consulente operi in campi pur di rilievo giuridico (gli esempi correnti sono quelli in materia infortunistica, condominiale, del recupero crediti) svolgendo un’opera di utilizzazione e di approfondimento di nozioni e cognizioni che attengano alla fase tecnica ed istruttoria di una pratica, non c’è pertanto esclusività forense e dunque non sembrano fondati i timori diffusisi in questo campo fra operatori nei settori della consulenza.

Sarà poi premura di questi consulenti rivolgersi direttamente, o far rivolgere il proprio assistito ad un avvocato non solo per la proposizione del giudizio ma anche per la valutazione anche solo prognostica della sua opportunità.

Rivendichiamo con forza come un successo del PD l’aver ottenuto l’eliminazione del criterio del reddito come elemento valutativo per la continuità dell’esercizio professionale.

Ora vi è un espresso divieto di utilizzare il reddito come criterio selettivo, e l’unico obbligo è la congiunta iscrizione alla Cassa Forense, che riteniamo misura necessaria anche a tutela delle giovani generazioni e per combattere il fenomeno distorsivo anche di una corretta competizione professionale, ora dilagante, che ha prodotto un numero di avvocati iscritti agli albi di gran lunga superiore a quello degli iscritti alla cassa (oltre duecentoquarantamila gli iscritti agli albi, circa 160 mila gli iscritti alla cassa, numeri in continuo mutamento) e cioè, essendovi il principio di esclusività, privi di copertura previdenziale.

Appare del resto misura impropria – e persino più costosa di quella fisiologica –  l’eventuale iscrizione alla gestione separata INPS ed insostenibile la tesi che possano esistere professionisti, se sono tali, completamente privi di copertura previdenziale.

I costi dell’attività professionale, fra cui ora la polizza per i rischi derivanti dall’attività professionale e quella introdotta alla Camera per gli infortuni del personale (già esistente con l’Inail, in verità, per i dipendenti) e dei collaboratori, sono da considerare indispensabili ad una professione di qualità e sorretta da un quadro di riferimenti che non contraddicono la natura specifica professionale dell’attività, essendo connaturate ad ogni attività a valenza economica.

Eventuali misure di sostegno, particolarmente significative nel difficile momento economico, che colpisce anche i professionisti, possono essere adottate in sede fiscale o concedendo sgravi agevolazioni ed esenzioni mirate soggettivamente ed oggettivamente, per favorire investimenti ed assunzioni e per sostenere giovani e donne, ma non possono essere la base per un ordinamento corrivo ed opaco quanto a diritti e doveri, come del resto conviene la grandissima parte dell’avvocatura.

SOCIETA’

Oltre alle tradizionali forme associative, il testo rimesso al senato, attraverso una delega da esercitare dal governo in tempi brevi (sei mesi) ha sancito la legittimità delle società di capitali forensi, cioè di società che hanno per scopo l’esercizio dell’attività forense tipica, mantenendo il principio dell’esclusività nella partecipazione di soci professionisti avvocati.

Espressamente la norma non ha regolato le società interprofessionali, per le quali del resto il governo ha già una delega a tutt’oggi non esercitata.

Sono state introdotte per nostra specifica richiesta le società cooperative, che riteniamo possano essere un valido strumento di collaborazione per gli avvocati.

La norma è stata criticata per la mancata previsione di soci di puro capitale, che l’attuale disciplina generale, non ancora attuata per le società fra professionisti in genere, prevede nel limite di un terzo.

Il PD non è contrario a tale ipotesi, utile alla dematerializzazione degli sudi legali anche in ipotesi successorie o di cessione, tuttavia occorre rilevare che a prescindere dalle osservazioni che si fondano sulla autonomia ed indipendenza della professione forense e sul pericolo dell’opacità dei capitali per eventuali società forensi, rimediabile con severe norme sulla governance e sui controlli e patti parasociali, effettivamente l’esercizio della professione forense non appare legato alla utilizzazione di ingenti capitali e consentire con tale disciplina l’utilizzazione da parte di soggetti economicamente forti di proprie società forensi appare sostanzialmente non produttivo di investimenti nel settore e di creazione di nuovi posti di lavoro, ma  elusivo di norme su un corretto rapporto di lavoro fra professionisti, che sarebbero invece sostanzialmente al diretto ed esclusivo servizio delle società di cui risulterebbero formalmente soci.

Le società forensi non sono soggette a fallimento e procedure concorsuali e non producono redditi d’impresa, ma redditi professionali soggetti anche alla relativa contribuzione previdenziale.

SPECIALIZZAZIONI E PATROCINIO INNANZI ALLA GIRISDIZIONI SUPERIORI

All’attuale testo sulle specializzazioni, criticato da alcune associazioni di settore (Unione Camere penali soprattutto), a nostro giudizio per mancata comprensione del testo e delle sue finalità, il PD rivendica di aver dato un contributo costruttivo e ragionato.

Infatti è stato adottato – proprio per valorizzare la figura dell’avvocato specialista e diminuire i rischi di autoreferenzialità, tenuto conto del proliferare di iniziative e corsi non sempre di adeguato livello e spesso di notevole costo – un sistema duale, basato su un accesso più rapido, destinati ai giovani e basato eminentemente su una formazione culturale e professionale e quello destinato ai professionisti già esperti, certificati specialisti sopratutto in forza di una documentata attività nel settore.

La previsione di un decreto ministeriale che determina modalità e criteri di tali percorsi garantisce a nostro avviso la finalità di valore pubblico perseguita.

La dizione che il rilascio del titolo di specialista nel caso che derivi da formazione sia effettuato presso le università (e non necessariamente dalle università) garantisce la centralità del rapporto fra professione ed accademia, che a nostro avviso deve essere il fondamento per ogni attestazione di specializzazione, come del resto accade in tutte le altre professioni ordinistiche, in cui è inesistente il diritto di associazioni categoriali di rilasciare il titolo di specialista.

Il decreto, che dovrà anche enumerare le discipline specialistiche forensi e che potrà dare alle associazioni specialistiche tutto lo spazio che meritano nella formazione degli specialisti, potrebbe anche dare sistemazione al tema delle scuole di specializzazione, tuttora esistenti nell’ordinamento post-universitario.

Ovviamente, non può che essere il CNF, che detiene anche l’albo degli ammessi al patrocinio innanzi alla giurisdizioni superiori, a rilasciare il titolo, dovendosi escludere che esso sia un mero attestato privato o per converso il frutto di un ulteriore esame di stato.

Il titolo di specialista non da titolo ad esclusive.

Quanto all’esercizio del patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori la riforma ha scelto l’accesso selettivo sulla base di un esame, mentre noi avremmo preferito il mantenimento del sistema duale (accesso rapido con esame o accesso lungo per comprovata esperienza professionale, che rimarrà solo per una fase transitoria di quattro anni) ma i dati sul numero esorbitante degli attuali cassazionisti (oltre cinquantamila) e la complessità e delicatezza sempre più evidenti dei giudizi di legittimità, che espongono anche a rischi professionali notevoli, fa ritenere effettivamente necessaria una rigorosa selezione di merito nell’accesso.

PUBBLICITA’

Il testo sulla pubblicità, frutto di nostra rielaborazione, ha eliminato l’incongruo potere del CNF nella determinazione di regole, che sono quelle generali deontologiche e quelle specifiche previste nella norma. La disciplina attuale, fondata sul contenuto informativo, è del tutto in linea con i principi della concorrenza, declinati nella leale competizione che deve ispirare i rapporti fra professionisti.

GOVERNANCE E DISCIPLINA

Rivendichiamo con forza come positivo e significativo risultato già ottenuto dal PD che tutti gli organi forensi, dai consigli degli ordini al CNF, siano da ora in poi rispettosi del principio della rappresentanza necessaria di genere, con l’obbligo normativo di adozione di misure regolamentari idonee allo scopo.

Avevamo altresì tentato di ottenere un riordino generale, a mezzo di delega al governo, della governance dell’avvocatura secondo i principi e criteri che sotto indichiamo:

a) garantire la democraticità piena dell’elettorato attivo e passivo;

b) garantire la rappresentanza territoriale almeno su base distrettuale;

c) garantire la presenza di genere secondo la regola che nessun genere possa avere in ogni organo collegiale un numero di eletti superiore a due terzi;

d) garantire la non rieleggibilità immediata dopo due mandati di ogni componente degli organi forensi;

e) garantire l’incompatibilità fra le varie cariche forensi e le cariche politiche ed istituzionali di ogni natura;

f) garantire l’incompatibilità fra cariche forensi e cariche negli organi disciplinari;

g) garantire l’incompatibilità fra cariche forensi ed organi previdenziali;

h) garantire l’incompatibilità fra cariche forensi ed incarichi di controllo di gestione e contabile;

i) garantire che gli incarichi di controllo contabile e di gestione siano affidati su base elettiva a soggetti di comprovata qualità e competenza professionale;

l) garantire la trasparenza mediante pubblicazione ed ogni altra forma di pubblicità dei bilanci preventivi e dei conti economici e consuntivi di tutti gli organi;

m) garantire il principio della gratuità dell’esercizio delle funzioni forensi e, ove ritenuto necessario per la complessità ed onerosità dell’incarico, la trasparenza di ogni eventuale indennità o compenso per l’esercizio delle funzioni;

n) equiparare i rimborsi spese a quelli delle pubbliche amministrazioni e stabilire con regolamento la natura, importo e procedimento per la loro erogazione.

Tuttavia il relativo emendamento non ha avuto il parere favorevole né del relatore né del governo ed abbiamo ritenuto inutile provocarne un’eventuale bocciatura.

Riteniamo che allo stato le questioni sulla governance meritino sulla base dei principi sopra enunciati maggiore approfondimento e la costruzione di un modello auspicabilmente condiviso con la categoria.

Non sfugge la necessità di mettere a punto uno strumento che nel rispetto dei principi sopra indicati non dia vita ad organi pletorici o ad elevata politicizzazione, e nei quali vi sia una equilibrata rappresentanza territoriale, che contemperi il principio della democrazia capitaria, onde consentire anche agli avvocati dei fori territoriali minori una adeguata partecipazione.

Mentre ormai appare adeguato l’impianto degli organi territoriali, le questioni sorgono in ordine alla governance nazionale, al momento affidata ad una rappresentanza di secondo grado basata sull’organizzazione ordinistica territoriale.

A tale organo sono ora affidate, eminentemente come giudice precostituzionale superstite, facendovi riferimento anche il testo attuale della riforma, anche le funzioni di giudice del gravame in sede disciplinare e in ogni controversia da dirimere secondo il principio di autodichia e si è cercato di coordinare tale potestà con la necessità di separazione fra poteri amministrativi e poteri disciplinari, prevedendo l’istituzione di una apposita sezione all’interno del CNF.

Altra questione fortemente evocata è quella dei poteri del CNF, che per la verità non sono molto dissimili, specie dopo alcune robuste modificazioni nel testo della Camera, a quelle dei consigli nazionali di ogni altra categoria ordinistica.

Del resto occorre anche riflettere sulla allocazione presso il potere ministeriale di competenze che non siano strettamente fondate sulla necessità, in determinati campi, di mantenere un indirizzo e controllo pubblico su determinate materie.

Proprio in una visione moderna e liberale della categoria sono tendenzialmente i suoi organi di autogoverno, attraverso l’esercizio in forme democratiche e partecipate del potere statutario e regolamentare, a meglio attuarne la volontà.

Non meno errato è prevedere che siano direttamente le norme di legge, anche sotto forma delegata, a contenere prescrizioni relative all’organizzazione della vita forense che sono tipiche del potere autonomo di autodeterminazione della categoria.

Semmai, la natura pubblica sebbene su base associativa degli ordini territoriali e nazionali, su cui neppure la riforma generale delle professioni si è particolarmente addentrata, postula l’esercizio in capo all’autorità ministeriale di poteri di vigilanza e controllo e sopratutto l’adozione di strumenti di controllo contabile e finanziario (che invero con la previsione dell’istituzione di organi di revisione autonomi sono almeno parzialmente soddisfatti) che garantiscano la trasparenza dell’utilizzazione dei fondi assegnati.

Non sfuggirà che, stante la più intima connessione creata dalla riforma fra organi di governo della categoria ed organi previdenziali, una riforma ulteriore dovrà tenerne conto e procedere anche alle eventuali sinergiche modificazioni anche dei regimi previdenziali e del loro equilibrio.

La legge inoltre riconosce il congresso forense come la massima espressione della categoria ed assegna al medesimo il potere di autodisciplina degli organi di attuazione della propria volontà; avremmo preferito porre in capo al congresso anche il riconoscimento delle associazioni maggiormente rappresentative, che invece è rimasto fra i compiti del CNF in ragione della maggiore continuità dell’opera di questo organo.

Resta il fatto che mentre non vi è alcun disegno organico di nuova governance il testo attuale consente di avviare una significativa riforma dal basso e nel giro di breve tempo di produrre ipotesi condivise di modifica della struttura e composizione dell’organo di autogoverno nazionale amministrativo della categoria, per il quale si propongono anche denominazioni diverse da quella tradizionale di Consiglio Nazionale Forense.

L’intervenuta accettazione da parte del governo, sia pure come raccomandazione, dell’emendamento contenente i principi sopra indicati consente di affermare che fra l’altro già ora dovrebbe essere posta allo studio la questione, visto che il ministero ha avviato vari tavoli tecnici con la partecipazione dell’avvocatura e questo pare essere uno degli argomenti elettivamente ivi da trattare, onde consentire una ragionata modifica dell’ordinamento vigente.

Infatti va segnalato che una riforma di sistema avrà conseguenze anche sull’assetto della disciplina, che già ora il testo ha modificato rispetto ai criteri generali assunti dalla riforma della disciplina delle professioni ordinistiche e che per l’avvocatura ha prodotto già la modifica del primo grado di giurisdizione disciplinare.

Attualmente infatti si ritiene che il CNF sia stato sottratto alla necessità di scegliere fra la sua natura di giudice disciplinare e la sua natura di organo di amministrazione, ma ovviamente la riforma futura dovrà prevedere o almeno l’istituzione di sezioni separate, come noi avevamo ipotizzato, o la costituzione di distinti organismi o la fine della funzione stricto iure giurisdizionale, che del resto non hanno molti consigli nazionali di altre professioni ordinistiche.

Noi avevamo proposto un modello di competenza disciplinare che rafforzava la terzietà del giudice della disciplina pur nella confermata autodichia, basato sull’elezioni di organi specifici senza alcuna interpolazione, anche di secondo grado, con i consigli dell’ordine e con una competenza a giudicare “incrociata” modellata su quella per i magistrati secondo le norme del c.p.p., ma si è mossa l’obiezione di una eccessiva macchinosità dell’organizzazione che ne sarebbe derivata.

Sebbene sia possibile fors’anche un superamento ulteriore dell’attuale assetto, che tuttavia andrebbe almeno sperimentato prima di criticarlo, visto che finora la giustizia disciplinare ha dato ben scarsi risultati, appare impossibile produrlo con coerenza e sistematicità mediante interpolazioni del disegno vigente, che garantisce comunque il rispetto dei principi generali posti ora a fondamento della giustizia disciplinare per tutte le professioni ordinistiche.

COMPENSI E PARAMETRI

Anche nella specifica materia, che ha suscitato numerose critiche nel mondo forense e persino pericolose impugnazioni giurisdizionali del decreto sui parametri, di cui ci preoccuperemmo di più ad evitare sorprese come quella derivante dalla pronuncia della corte costituzionale sulla mediaconciliazione i cui aspetti critici sotto il profilo costituzionale, come per i provvedimenti in tema di riordino delle circoscrizioni giudiziarie, avevamo segnalato invano, rivendichiamo di aver svolto un ruolo di sintesi, giungendo ad un testo condiviso, sul quale anche il governo pur non aderendo integralmente non ha formulato osservazioni contrarie.

Infatti il dato normativo proposto da un lato riconosce ed introduce nella legge di riforma il principio della libertà della pattuizione del compenso professionale e della sua misura e forma discrezionale, limitandosi ad inibire come molti altri ordinamenti europei il patto di quota lite inteso non come legittima determinazione a percentuale sul valore, ma come pattuizione che incida direttamente sull’oggetto della controversia disponendone in tutto o in parte a favore dell’avvocato.

D’altro canto, basandosi sull’osservazione che nel nostro ordinamento esiste una specialità effettiva della professione forense, in quanto il mandato formale che consente l’esercizio dello ius postulandi o di difesa, derivando da disposizioni processuali (la procura alla lite nei giudizi tributari, amministrativi e civili, la nomina a difensore nel processo penale) non coincide necessariamente con il mandato contrattuale ne vi si sovrappone, la norma consente di utilizzare più ampiamente il sistema dei parametri, che esce tuttavia confermato nell’impianto generale dal testo, residualmente e sempre senza carattere di obbligatorietà e vincolatività.

Va segnalato che del resto le prime applicazioni del provvedimento hanno fatto emergere una sottovalutazione sul piano economico dell’attività professionale in taluni campi, pur essendo il sistema in se più rapido e meno iniziatico del sistema tariffario, la cui minuziosità era divenuta effettivamente insostenibile per gli operatori e poco nitida e non comprensibile per il profano.

Resta a richiesta l’obbligo di preventivo scritto, macchinoso e sovente impraticabile nei casi sopra ipotizzabili di mero mandato processuale, ma rimane sempre la necessità di informazione preventiva ampia e completa del cliente.

Nella confusa prassi e nella dissonante giurisprudenza che si sta creando in materia e che come al solito finirebbe all’italiana per creare un livello formale ed astratto di negoziazioni “di mercato” obbligatorie ex lege ma impraticabili in via pratica e per contro corrive prassi del tutto difformi, il sistema adottato appare quello che realisticamente può più di altri favorire un contegno di seria adesione della categoria ed anche la formazione di best practices che sono la vera alternativa sia al principio di assolta libertà di contrattazione, che non  garantisce sopratutto il cliente-contraente debole, sia al regime ormai abbandonato delle tariffe obbligatorie, che del resto erano largamente disattese anche durante il periodo di vigenza di tale sistema.

Ogni sia pur minima modifica del delicato equilibrio del sistema normativo sarebbe destinata a rendere impossibile ogni soluzione.

CONCLUSIONI

Il testo normativo assegnato al senato è il frutto di un lunghissimo lavoro parlamentare al quale il Pd, come partito che ha cultura di governo, ha dato nei due rami del parlamento un profondo contributo migliorativo.

Questo ha anche consentito di stringere con l’intero mondo forense, che prima ci guardava con diffidenza se non con ostilità, rapporti assai positivi, nel rispetto dei ruoli e delle propensioni culturali e politiche di ciascuno.

L’ormai prossima fine della legislatura rende, per questo come per altri provvedimenti, impraticabile ogni seria modifica di sistema ed inutili ulteriori piccoli segnali di modifica che non potrebbero fra l’altro essere neppure portati a compimento e rimarrebbero pertanto nel mondo delle dichiarazioni inutili di buone intenzioni.

Per contro, il dato obbiettivo e del tutto spurio rispetto ad un orientamento tenuto nitidamente dal PD e formalmente dichiarato da chi ne ha per esso la responsabilità sarebbe, anche per la evidente strumentalizzazione che potrebbe farne la destra, che già lo ha fatto ad ogni incidente di percorso anche causale della legge, la ricerca di interventi dilatori e causidici, seppur astrattamente migliorativi, avrebbero l’unico risultato certo di impedire l’approvazione del testo uscito dalla Camera con voto pressoché unanime, che è già per suo conto un chiaro segnale politico.

Le esposte ragioni di merito, ma soprattutto di opportunità politica e di serietà istituzionale rendono necessaria l’adozione di tutti i comportamenti parlamentari necessari ad una rapida approvazione in questa legislatura della riforma forense.

Mario Cavallaro

 

 

 

N. 601-711-1171-1198-B

DISEGNO DI LEGGE

approvato dal Senato della Repubblica il 23 novembre 2010, in un testo
risultante dall’unificazione dei disegni di legge

(V. Stampati nn.601, 711, 1171 e 1198)

d’iniziativa dei senatori GIULIANO (601); CASSON, CAROFIGLIOCHIAROMONTE, CHIURAZZI, D’AMBROSIO, DELLA MONICAFINOCCHIARO, FONTANA, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, MONGIELLO e BARBOLINI (711); BIANCHI, CHIURAZZI, DEL VECCHIODI GIOVAN PAOLO, SERRA, STRADIOTTO (1171); MUGNAI (1198)

(V. Stampato Camera n. 3900)

modificato dalla Camera dei deputati il 31 ottobre 2012

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 5 novembre 2012

Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense

DISEGNO DI LEGGE DISEGNO DI LEGGE
Approvato   dal Senato della Repubblica Approvato   dalla Camera dei deputati
—- —-
TITOLO I TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1. Art. 1.
(Disciplina   dell’ordinamento forense) (Disciplina   dell’ordinamento forense)
1. La presente legge, nel rispetto dei princìpi costituzionali e   della normativa comunitaria, disciplina la professione di avvocato. 1. La presente legge, nel rispetto dei princìpi costituzionali,   della normativa comunitaria e dei trattati internazionali,   disciplina la professione di avvocato.
2. L’ordinamento forense, stante la specificità della funzione   difensiva e in considerazione della primaria rilevanza giuridica e sociale   dei diritti alla cui tutela essa è preposta: 2. Identico:
a) regolamenta l’organizzazione e l’esercizio della professione di   avvocato e, nell’interesse pubblico, assicura la idoneità professionale degli   iscritti onde garantire la tutela degli interessi individuali e collettivi   sui quali essa incide; a)identica;
b) valorizza la rilevanza sociale ed   economica della professione forense, al fine di garantire in ogni sede, in   attuazione degli articoli 3 e 24 della Costituzione, la tutela dei diritti,   delle libertà e della dignità della persona; soppressa
c) garantisce l’indipendenza e l’autonomia degli avvocati,   indispensabili condizioni dell’effettività della difesa e della tutela dei   diritti; b)identica;
d) tutela l’affidamento della collettività e della clientela,   prescrivendo l’obbligo della correttezza dei comportamenti e la cura della   qualità ed efficacia della prestazione professionale; c)identica;
e) favorisce l’ingresso alla professione di avvocato e l’accesso   alla stessa, in particolare alle giovani generazioni. d) favorisce l’ingresso alla professione di avvocato e l’accesso   alla stessa, in particolare alle giovani generazioni, con criteri di   valorizzazione del merito.
3. All’attuazione della presente legge si provvede mediante   regolamenti adottati con decreto del Ministro della giustizia, ai sensi   dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.400, entro un anno   dalla data della sua entrata in vigore, previo parere del Consiglio nazionale   forense (CNF) e, per le sole materie di interesse di questa, della Cassa   nazionale di previdenza e assistenza forense. Il CNF esprime i suddetti   pareri entro novanta giorni dalla richiesta, sentiti i consigli dell’ordine   territoriali e le associazioni forensi che siano costituite da almeno cinque   anni e che siano state individuate come maggiormente rappresentative dal CNF.   Gli schemi dei regolamenti sono trasmessi alle Camere, ciascuno corredato di   relazione tecnica, che evidenzi gli effetti delle disposizioni recate, e dei   pareri di cui al primo periodo, ove gli stessi risultino essere stati   tempestivamente comunicati, perché su di essi sia espresso, nel termine di   sessanta giorni dalla richiesta, il parere delle Commissioni parlamentari   competenti. 3. All’attuazione della presente legge si provvede mediante   regolamenti adottati con decreto del Ministro della giustizia, ai sensi   dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro due   anni dalla data della sua entrata in vigore, previo parere del Consiglio   nazionale forense (CNF) e, per le sole materie di interesse di questa, della   Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense. Il CNF esprime i suddetti   pareri entro novanta giorni dalla richiesta, sentiti i consigli dell’ordine   territoriali e le associazioni forensi che siano costituite da almeno cinque   anni e che siano state individuate come maggiormente rappresentative dal CNF.   Gli schemi dei regolamenti sono trasmessi alle Camere, ciascuno corredato di   relazione tecnica, che evidenzi gli effetti delle disposizioni recate, e dei   pareri di cui al primo periodo, ove gli stessi risultino essere stati   tempestivamente comunicati, perché su di essi sia espresso, nel termine di   sessanta giorni dalla richiesta, il parere delle Commissioni parlamentari   competenti.
4. Decorsi i termini per l’espressione dei pareri da parte delle   Commissioni parlamentari, i regolamenti possono essere comunque adottati. Il   Ministro della giustizia, qualora non intenda conformarsi ai pareri   parlamentari, ritrasmette i testi alle Camere con le sue osservazioni e con   eventuali modificazioni e rende comunicazioni davanti a ciascuna Camera.   Decorsi trenta giorni dalla data della nuova trasmissione, i decreti possono   comunque essere adottati in via definitiva. 4. Decorsi i termini per l’espressione dei pareri da parte delle   Commissioni parlamentari, i regolamenti possono essere comunque adottati.
5. Dall’attuazione dei regolamenti di cui al comma 3 non devono   derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
5. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dell’ultimo   dei regolamenti di cui al comma 3 possono essere adottate, con la medesima   procedura di cui ai commi 3 e 4, le necessarie disposizioni integrative e   correttive. 6. Entro quattro anni dalla data di entrata in vigore   dell’ultimo dei regolamenti di cui al comma 3 possono essere adottate, con la   medesima procedura di cui ai commi 3 e 4, le necessarie disposizioni   integrative e correttive.
Art. 2. Art. 2.
(Disciplina della   professione di avvocato) (Disciplina della   professione di avvocato)
1. L’avvocato è un libero professionista che, in libertà,   autonomia e indipendenza, svolge le attività di cui ai commi 5 e 6. 1. Identico.
2. L’avvocato, quale soggetto necessario e insostituibile per   l’attuazione concreta della giustizia nella società e nell’esercizio della   giurisdizione, ha la funzione indispensabile di garantire al   cittadino l’effettività della tutela dei diritti in ogni sede. 2. L’avvocato ha la funzione di garantire al cittadino   l’effettività della tutela dei diritti.
3. L’iscrizione ad un albo circondariale è condizione per l’esercizio   della professione di avvocato. Possono essere iscritti coloro che, in   possesso del diploma di laurea in giurisprudenza conseguito a seguito di   corso universitario di durata non inferiore a quattro anni, hanno superato   l’esame di Stato di cui all’articolo 45, ovvero l’esame di abilitazione   all’esercizio della professione di avvocato prima della data di entrata in   vigore della presente legge. Possono essere altresì iscritti: a)coloro   che hanno svolto le funzioni di magistrato ordinario, di magistrato militare,   di magistrato amministrativo o contabile, o di avvocato dello Stato, e che   abbiano cessato le dette funzioni senza essere incorsi nel provvedimento   disciplinare della censura o in provvedimenti disciplinari più gravi.   L’iscritto, nei successivi due anni, non può esercitare la professione nei   circondari nei quali ha svolto le proprie funzioni negli ultimi quattro anni   antecedenti alla cessazione; b)i professori universitari di ruolo,   dopo cinque anni di insegnamento di materie giuridiche. L’avvocato può   esercitare l’attività di difesa davanti a tutti gli organi giurisdizionali   della Repubblica. Per esercitarla davanti alle giurisdizioni superiori deve   essere iscritto all’albo speciale regolato dall’articolo 21. Restano iscritti   agli albi circondariali coloro che, senza aver sostenuto l’esame di Stato,   risultino iscritti alla data di entrata in vigore della presente legge. 3. L’iscrizione ad un albo circondariale è condizione per   l’esercizio della professione di avvocato. Possono essere iscritti coloro che,   in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza conseguito a seguito di   corso universitario di durata non inferiore a quattro anni, hanno superato   l’esame di Stato di cui all’articolo 46, ovvero l’esame di   abilitazione all’esercizio della professione di avvocato prima della data di   entrata in vigore della presente legge. Possono essere altresì iscritti: a)   coloro che hanno svolto le funzioni di magistrato ordinario, di   magistrato militare, di magistrato amministrativo o contabile, o di avvocato   dello Stato, e che abbiano cessato le dette funzioni senza essere incorsi nel   provvedimento disciplinare della censura o in provvedimenti disciplinari più   gravi. L’iscritto, nei successivi due anni, non può esercitare la professione   nei circondari nei quali ha svolto le proprie funzioni negli ultimi quattro   anni antecedenti alla cessazione; b) i professori universitari di   ruolo, dopo cinque anni di insegnamento di materie giuridiche. L’avvocato può   esercitare l’attività di difesa davanti a tutti gli organi giurisdizionali   della Repubblica. Per esercitarla davanti alle giurisdizioni superiori deve   essere iscritto all’albo speciale regolato dall’articolo 22. Restano   iscritti agli albi circondariali coloro che, senza aver sostenuto l’esame di   Stato, risultino iscritti alla data di entrata in vigore della presente   legge.
4. L’avvocato, nell’esercizio della sua attività, è soggetto   solo alla legge. 4. L’avvocato, nell’esercizio della sua attività, è soggetto   alla legge e alle regole deontologiche.
5. Sono attività esclusive dell’avvocato, fatti salvi i casi   espressamente previsti dalla legge, l’assistenza, la rappresentanza e la   difesa nei giudizi davanti a tutti gli organi giurisdizionali e nelle   procedure arbitrali rituali. 5. Identico.
6. Fuori dai casi in cui ricorrono competenze espressamente   individuate relative a specifici settori del diritto e che sono previste   dalla legge per gli esercenti altre professioni regolamentate, l’attività di   consulenza legale e di assistenza legale stragiudiziale è riservata agli   avvocati. È comunque consentita l’instaurazione di rapporti di lavoro   subordinato ovvero la stipulazione di contratti di prestazione di opera   continuativa e coordinata, aventi ad oggetto la consulenza e l’assistenza   legale stragiudiziale, nell’esclusivo interesse del datore di lavoro o del   soggetto in favore del quale l’opera viene prestata. Se il destinatario delle   predette attività è costituito in forma di società, tali attività possono   essere altresì svolte in favore dell’eventuale società controllante,   controllata o collegata, ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile. Se il   destinatario è un’associazione o un ente esponenziale nelle diverse   articolazioni, purché portatore di un interesse di particolare rilievo   sociale e riferibile ad un gruppo non occasionale, tali attività possono   essere svolte esclusivamente nell’ambito delle rispettive competenze   istituzionali e limitatamente all’interesse dei propri associati ed iscritti.   È altresì consentita, nelle medesime forme e con gli stessi limiti, la   prestazione di consulenza da parte di professori universitari di ruolo e di   ricercatori confermati in materie giuridiche. 6. Fuori dei casi in cui ricorrono competenze   espressamente individuate relative a specifici settori del diritto e che sono   previste dalla legge per gli esercenti altre professioni regolamentate,   l’attività professionale di consulenza legale e di assistenza legale   stragiudiziale, ove connessa all’attività giurisdizionale, se svolta in   modo continuativo, sistematico e organizzato, è di competenza degli avvocati.   È comunque consentita l’instaurazione di rapporti di lavoro subordinato   ovvero la stipulazione di contratti di prestazione di opera continuativa e   coordinata, aventi ad oggetto la consulenza e l’assistenza legale   stragiudiziale, nell’esclusivo interesse del datore di lavoro o del soggetto   in favore del quale l’opera viene prestata. Se il destinatario delle predette   attività è costituito in forma di società, tali attività possono essere   altresì svolte in favore dell’eventuale società controllante, controllata o   collegata, ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile. Se il destinatario   è un’associazione o un ente esponenziale nelle diverse articolazioni, purché   portatore di un interesse di rilievo sociale e riferibile ad un gruppo non   occasionale, tali attività possono essere svolte esclusivamente nell’ambito   delle rispettive competenze istituzionali e limitatamente all’interesse dei   propri associati ed iscritti.
7. L’uso del titolo di avvocato spetta esclusivamente a coloro   che siano o siano stati iscritti ad un albo circondariale, nonché agli   avvocati dello Stato. 7. Identico.
8. L’uso del titolo è vietato a chi sia stato radiato. 8. Identico.
Art. 3. Art. 3.
(Doveri e   deontologia) (Doveri e   deontologia)
1. L’esercizio dell’attività di avvocato deve essere fondato   sull’autonomia e sulla indipendenza dell’azione professionale e del giudizio   intellettuale. L’avvocato ha obbligo, se chiamato, di prestare la difesa   d’ufficio e di assicurare il patrocinio in favore dei non abbienti. 1. L’esercizio dell’attività di avvocato deve essere fondato   sull’autonomia e sulla indipendenza dell’azione professionale e del giudizio   intellettuale. L’avvocato ha obbligo, se chiamato, di prestare la difesa   d’ufficio, in quanto iscritto nell’apposito elenco, e di assicurare il   patrocinio in favore dei non abbienti.
2. La professione forense deve essere esercitata con   indipendenza, lealtà, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza,   tenendo conto del rilievo sociale della difesa e rispettando i princìpi della   corretta e leale concorrenza. 2. Identico.
3. L’avvocato esercita la professione uniformandosi ai princìpi   contenuti nel codice deontologico emanato dal CNF ai sensi degli articoli 33,   comma 1, lettera d), e 64, comma 6. Il codice deontologico stabilisce   le norme di comportamento che l’avvocato è tenuto ad osservare in via   generale e, specificamente, nei suoi rapporti con il cliente, con la   controparte, con altri avvocati e con altri professionisti. Il codice deontologico   espressamente individua fra le norme in esso contenute quelle che,   rispondendo alla tutela di un pubblico interesse al corretto esercizio della   professione, hanno rilevanza disciplinare. Tali norme devono essere   caratterizzate dalla stretta osservanza del principio della tipizzazione   della condotta e devono contenere l’espressa indicazione della sanzione   applicabile. 3. L’avvocato esercita la professione uniformandosi ai princìpi   contenuti nel codice deontologico emanato dal CNF ai sensi degli articoli 35,   comma 1, lettera d), e 65, comma 5. Il codice   deontologico stabilisce le norme di comportamento che l’avvocato è tenuto ad   osservare in via generale e, specificamente, nei suoi rapporti con il   cliente, con la controparte, con altri avvocati e con altri professionisti.   Il codice deontologico espressamente individua fra le norme in esso contenute   quelle che, rispondendo alla tutela di un pubblico interesse al corretto   esercizio della professione, hanno rilevanza disciplinare. Tali norme, per   quanto possibile, devono essere caratterizzate dall’osservanza del   principio della tipizzazione della condotta e devono contenere l’espressa   indicazione della sanzione applicabile.
4. Il codice deontologico di cui al comma 3 e i suoi   aggiornamenti sono pubblicati e resi accessibili a chiunque secondo   disposizioni stabilite con decreto del Ministro della giustizia, adottato ai   sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.400. Il codice   deontologico entra in vigore decorsi sessanta giorni dalla data di pubblicazione   nella Gazzetta Ufficiale. 4. Identico.
Art. 4. Art. 4.
(Associazioni e   società tra avvocati
  e multidisciplinari)
(Associazioni tra   avvocati
  e multidisciplinari)
1. La professione forense può essere esercitata individualmente   o con la partecipazione ad associazioni o società tra avvocati.   L’incarico professionale è tuttavia sempre conferito all’avvocato in via   personale. La partecipazione ad un’associazione o ad una società tra   avvocati non può pregiudicare l’autonomia, la libertà e l’indipendenza   intellettuale o di giudizio dell’avvocato nello svolgimento dell’incarico che   gli è conferito. È nullo ogni patto contrario. 1. La professione forense può essere esercitata individualmente   o con la partecipazione ad associazioni tra avvocati. L’incarico   professionale è tuttavia sempre conferito all’avvocato in via personale. La   partecipazione ad un’associazione tra avvocati non può pregiudicare   l’autonomia, la libertà e l’indipendenza intellettuale o di giudizio   dell’avvocato nello svolgimento dell’incarico che gli è conferito. È nullo   ogni patto contrario.
2. Alle società si applicano le norme del decreto legislativo 2   febbraio 2001, n.96. Alle associazioni professionali si applicano l’articolo   1 della legge 23 novembre 1939, n.1815, e le disposizioni relative alla   società semplice, in quanto compatibili. Hanno responsabilità solidale e   illimitata nei confronti dei terzi gli associati e i soci, salvo il caso in   cui questi non partecipino all’amministrazione della società per effetto di   pattuizione a norma dell’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 2   febbraio 2001, n.96. Soppresso
3. Allo scopo di assicurare al cliente prestazioni anche a   carattere multidisciplinare, possono partecipare alle associazioni o alle   società di cui al comma 1, oltre agli iscritti all’albo forense, anche   altri liberi professionisti appartenenti alle categorie individuate con   regolamento del Ministro della giustizia ai sensi dell’articolo 1, commi 3 e   seguenti. La professione forense può essere altresì esercitata da un avvocato   che partecipa ad associazioni o società costituite fra altri liberi   professionisti, purché le stesse abbiano caratteristiche identiche a   quelle di cui al comma 2. 2. Allo scopo di assicurare al cliente prestazioni anche a   carattere multidisciplinare, possono partecipare alle associazioni di cui al   comma 1, oltre agli iscritti all’albo forense, anche altri liberi   professionisti appartenenti alle categorie individuate con regolamento del   Ministro della giustizia ai sensi dell’articolo 1, commi 3 e seguenti. La   professione forense può essere altresì esercitata da un avvocato che   partecipa ad associazioni costituite fra altri liberi professionisti.
4. Possono essere soci delle associazioni o società tra   avvocati solo coloro che sono iscritti al relativo albo. Le associazioni e   le società tra avvocati sono iscritte in un elenco tenuto presso il   consiglio dell’ordine nel cui circondario hanno sede, ai sensi dell’articolo   14, comma 1, lettera l). La sede dell’associazione o della società è   fissata nel circondario ove si trova il centro principale degli affari. Gli   associati e i soci hanno domicilio professionale nella sede della   associazione o della società. L’attività professionale svolta dagli   associati o dai soci dà luogo agli obblighi e ai diritti previsti   dalle disposizioni in materia previdenziale. 3. Possono essere soci delle associazioni tra avvocati solo   coloro che sono iscritti al relativo albo. Le associazioni tra avvocati sono   iscritte in un elenco tenuto presso il consiglio dell’ordine nel cui   circondario hanno sede, ai sensi dell’articolo 15, comma 1, lettera l).   La sede dell’associazione è fissata nel circondario ove si trova il centro   principale degli affari. Gli associati hanno domicilio professionale nella   sede della associazione. L’attività professionale svolta dagli associati dà   luogo agli obblighi e ai diritti previsti dalle disposizioni in materia   previdenziale.
5. L’avvocato può essere associato ad una sola associazione o   società. 4. L’avvocato può essere associato ad una sola associazione.
6. Le associazioni o le società tra professionisti   possono indicare l’esercizio di attività proprie della professione forense   fra quelle previste nel proprio oggetto sociale, oltre che in qualsiasi   comunicazione a terzi, solo se tra gli associati o i soci vi è almeno   un avvocato iscritto all’albo. 5. Le associazioni tra professionisti possono indicare   l’esercizio di attività proprie della professione forense fra quelle previste   nel proprio oggetto sociale, oltre che in qualsiasi comunicazione a terzi,   solo se tra gli associati vi è almeno un avvocato iscritto all’albo.
7. La costituzione di società di capitali che indicano   l’esercizio di attività proprie della professione forense fra quelle previste   nel proprio oggetto sociale, oltre che in qualsiasi comunicazione a terzi, è   vietata. Sono nulli i relativi atti costitutivi e quelli successivamente   intevenuti di modifica dei patti sociali, contenenti la detta indicazione. Sono   altresì nulli i contratti stipulati con terzi a seguito delle comunicazioni   di cui al primo periodo del presente comma. Soppresso
8. La violazione di quanto previsto ai commi 5 e 6 costituisce   illecito disciplinare. 6. La violazione di quanto previsto ai commi 4 e 5 costituisce   illecito disciplinare.
9. I redditi delle associazioni e delle società tra   avvocati sono determinati secondo i criteri di cassa, come per i   professionisti che esercitano la professione in modo individuale. 7. I redditi delle associazioni tra avvocati sono determinati   secondo i criteri di cassa, come per i professionisti che esercitano la   professione in modo individuale.
10. Gli avvocati, le associazioni e le società di cui al   presente articolo possono stipulare fra loro contratti di associazione in   partecipazione ai sensi degli articoli 2549 e seguenti del codice civile. 8. Gli avvocati e le associazioni di cui al presente   articolo possono stipulare fra loro contratti di associazione in partecipazione   ai sensi degli articoli 2549 e seguenti del codice civile.
11. Il socio o l’associato è escluso se cancellato o   sospeso dall’albo per un periodo non inferiore ad un anno con provvedimento   disciplinare definitivo. Può essere escluso per effetto di quanto previsto   dall’articolo 2286 del codice civile. 9. L’associato è escluso se cancellato o sospeso dall’albo per un   periodo non inferiore ad un anno con provvedimento disciplinare definitivo.   Può essere escluso per effetto di quanto previsto dall’articolo 2286 del   codice civile.
12. Le associazioni e le società che hanno ad oggetto   esclusivamente lo svolgimento di attività professionale non sono assoggettate   alle procedure fallimentari e concorsuali. 10. Le associazioni che hanno ad oggetto esclusivamente lo   svolgimento di attività professionale non sono assoggettate alle procedure   fallimentari e concorsuali.
  Art. 5.
(Delega al   Governo per la disciplina dell’esercizio della professione forense in forma   societaria)
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data   di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per   disciplinare, tenuto conto di quanto previsto dall’articolo 10 della legge 12   novembre 2011, n.183, e in considerazione della rilevanza costituzionale del   diritto di difesa, le società tra avvocati. Il decreto legislativo è adottato   su proposta del Ministro della giustizia, sentito il CNF, e successivamente   trasmesso alle Camere perché sia espresso il parere da parte delle   Commissioni competenti per materia e per le conseguenze di carattere   finanziario. Il parere è reso entro il termine di trenta giorni dalla data di   trasmissione, decorso il quale il decreto è emanato anche in mancanza del   parere. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti   allo spirare del termine previsto per l’emanazione del decreto legislativo, o   successivamente, la scadenza di quest’ultimo è prorogata di trenta giorni.   Entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo, il   Governo può emanare disposizioni correttive e integrative, con lo stesso   procedimento e in base ai medesimi princìpi e criteri direttivi previsti per   l’emanazione dell’originario decreto.
2. Nell’esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo si   attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) prevedere che l’esercizio della   professione forense in forma societaria sia consentito esclusivamente a   società di persone, società di capitali o società cooperative, i cui soci   siano avvocati iscritti all’albo;
b) prevedere che ciascun avvocato possa far   parte di una sola società di cui alla lettera a);
c) prevedere che la denominazione o ragione   sociale contenga l’indicazione: «società tra avvocati»;
d) disciplinare l’organo di gestione della   società tra avvocati prevedendo che i suoi componenti non possano essere   estranei alla compagine sociale;
e) stabilire che l’incarico professionale,   conferito alla società ed eseguito secondo il principio della personalità   della prestazione professionale, possa essere svolto soltanto da soci   professionisti in possesso dei requisiti necessari per lo svolgimento della   specifica prestazione professionale richiesta dal cliente;
f) prevedere che la responsabilità della   società e quella dei soci non escludano la responsabilità del professionista   che ha eseguito la prestazione;
g) prevedere che la società tra avvocati   sia iscritta in una apposita sezione speciale dell’albo tenuto dall’ordine   territoriale nella cui circoscrizione ha sede la stessa società;
h) regolare la responsabilità disciplinare   della società tra avvocati, stabilendo che essa è tenuta al rispetto del   codice deontologico forense ed è soggetta alla competenza disciplinare   dell’ordine di appartenenza;
i) stabilire che la sospensione,   cancellazione o radiazione del socio dall’albo nel quale è iscritto   costituisce causa di esclusione dalla società;
l) qualificare i redditi prodotti dalla   società tra avvocati quali redditi di lavoro autonomo anche ai fini   previdenziali, ai sensi del capo V del titolo I del testo unico delle imposte   sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre   1986, n.917, e successive modificazioni;
m) stabilire che l’esercizio della   professione forense in forma societaria non costituisce attività d’impresa e   che, conseguentemente, la società tra avvocati non è soggetta al fallimento e   alle procedure concorsuali diverse da quelle di composizione delle crisi da   sovraindebitamento;
n) prevedere che alla società tra avvocati   si applichino, in quanto compatibili, le disposizioni sull’esercizio della   professione di avvocato in forma societaria di cui al decreto legislativo 2   febbraio 2001, n.96.
3. Dall’esercizio della delega di cui al comma 1 non devono derivare   nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 5. Art. 6.
(Segreto   professionale) (Segreto   professionale)
1. L’avvocato è tenuto, nell’interesse della parte assistita,   alla rigorosa osservanza del segreto professionale sui fatti e sulle   circostanze apprese nell’attività di rappresentanza e assistenza in giudizio,   nonché nello svolgimento dell’attività di consulenza legale e di assistenza   stragiudiziale. 1. L’avvocato è tenuto verso terzi, nell’interesse della   parte assistita, alla rigorosa osservanza del segreto professionale e del   massimo riserbo sui fatti e sulle circostanze apprese nell’attività di   rappresentanza e assistenza in giudizio, nonché nello svolgimento   dell’attività di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale.
2. L’avvocato è tenuto altresì all’osservanza del massimo   riserbo verso i terzi. Soppresso
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano   anche nei confronti dei dipendenti e dei collaboratori anche occasionali   dell’avvocato, oltre che di coloro che svolgono il tirocinio presso lo   stesso, in relazione ai fatti e alle circostanze da loro apprese nella loro   qualità o per effetto dell’attività svolta. L’avvocato è tenuto ad adoperarsi   affinché anche da tali soggetti siano osservati gli obblighi di segretezza e   di riserbo sopra previsti. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche nei   confronti dei dipendenti e dei collaboratori anche occasionali dell’avvocato,   oltre che di coloro che svolgono il tirocinio presso lo stesso, in relazione   ai fatti e alle circostanze da loro apprese nella loro qualità o per effetto   dell’attività svolta. L’avvocato è tenuto ad adoperarsi affinché anche da   tali soggetti siano osservati gli obblighi di segretezza e di riserbo sopra   previsti.
4. L’avvocato, i suoi collaboratori e i dipendenti non possono   essere obbligati a deporre nei procedimenti e nei giudizi di qualunque specie   su ciò di cui siano venuti a conoscenza nell’esercizio della professione o   dell’attività di collaborazione o in virtù del rapporto di dipendenza, salvi   i casi previsti dalla legge. 3. Identico.
5. La violazione degli obblighi di cui ai commi 1 e 2 costituisce   illecito disciplinare. La violazione degli obblighi di cui al comma 3   costituisce giusta causa per l’immediato scioglimento del rapporto di   collaborazione o di dipendenza. 4. La violazione degli obblighi di cui al comma 1   costituisce illecito disciplinare. La violazione degli obblighi di cui al   comma 2 costituisce giusta causa per l’immediato scioglimento del   rapporto di collaborazione o di dipendenza.
Art. 6. Art. 7.
(Prescrizioni per   il domicilio) (Prescrizioni per   il domicilio)
1. L’avvocato deve iscriversi nell’albo del circondario del   tribunale ove ha domicilio professionale, di regola coincidente con il luogo   in cui svolge la professione in modo prevalente, come da attestazione scritta   da inserire nel fascicolo personale e da cui deve anche risultare se   sussistano rapporti di parentela, coniugio, affinità e convivenza con   magistrati, rilevanti in relazione a quanto previsto dall’articolo 18   dell’ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12,   e successive modificazioni. Ogni variazione deve essere tempestivamente   comunicata dall’iscritto all’ordine. In mancanza, ogni comunicazione del   consiglio dell’ordine di appartenenza si intende validamente effettuata   presso l’ultimo domicilio comunicato. 1. L’avvocato deve iscriversi nell’albo del circondario del   tribunale ove ha domicilio professionale, di regola coincidente con il luogo   in cui svolge la professione in modo prevalente, come da attestazione scritta   da inserire nel fascicolo personale e da cui deve anche risultare se   sussistano rapporti di parentela, coniugio, affinità e convivenza con   magistrati, rilevanti in relazione a quanto previsto dall’articolo 18   dell’ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12,   e successive modificazioni. Ogni variazione deve essere tempestivamente   comunicata dall’iscritto all’ordine, che ne rilascia apposita attestazione.   In mancanza, ogni comunicazione del consiglio dell’ordine di appartenenza si   intende validamente effettuata presso l’ultimo domicilio comunicato.
2. Gli ordini professionali presso cui i singoli avvocati sono   iscritti pubblicano in apposito elenco, consultabile dalle pubbliche amministrazioni,   gli indirizzi di posta elettronica comunicati dagli iscritti ai sensi   dell’articolo 16, comma 7, del decreto-legge 29 novembre 2008, n.185,   convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n.2, anche al   fine di consentire notifiche di atti e comunicazioni per via telematica da   parte degli uffici giudiziari. 2. Identico.
3. L’avvocato che stabilisca uffici al di fuori del circondario   del tribunale ove ha domicilio professionale ne dà immediata comunicazione   scritta sia all’ordine di iscrizione, sia all’ordine del luogo ove si trova   l’ufficio. 3. Identico.
4. Presso ogni ordine è tenuto un elenco degli avvocati iscritti   in altri albi che abbiano ufficio nel circondario ove ha sede l’ordine. 4. Identico.
5. Gli avvocati italiani, che esercitano la professione   all’estero e che ivi hanno la loro residenza, mantengono l’iscrizione   nell’albo del circondario del tribunale ove avevano l’ultimo domicilio in   Italia. 5. Gli avvocati italiani, che esercitano la professione   all’estero e che ivi hanno la loro residenza, mantengono l’iscrizione   nell’albo del circondario del tribunale ove avevano l’ultimo domicilio in   Italia. Resta fermo per gli avvocati di cui al presente comma l’obbligo   del contributo annuale per l’iscrizione all’albo.
6. La violazione degli obblighi di cui ai commi 1 e 3   costituisce illecito disciplinare. 6. Identico.
Art. 7. Art. 8.
(Impegno solenne) (Impegno solenne)
1. Per poter esercitare la professione, l’avvocato assume   dinanzi al consiglio dell’ordine in pubblica seduta l’impegno di osservare i   relativi doveri, secondo la formula: «Consapevole della dignità della   professione forense e della sua funzione sociale, mi impegno solennemente ad   osservare con lealtà, onore e diligenza i doveri della professione di   avvocato per i fini della giustizia ed a tutela dell’assistito nelle forme e   secondo i princìpi del nostro ordinamento». 1. Per poter esercitare la professione, l’avvocato assume   dinanzi al consiglio dell’ordine in pubblica seduta l’impegno di osservare i   relativi doveri, secondo la formula: «Consapevole della dignità della   professione forense e della sua funzione sociale, mi impegno ad osservare con   lealtà, onore e diligenza i doveri della professione di avvocato per i fini   della giustizia ed a tutela dell’assistito nelle forme e secondo i princìpi   del nostro ordinamento».
Art. 8. Art. 9.
(Specializzazioni) (Specializzazioni)
1. È riconosciuta la possibilità per gli avvocati di ottenere e indicare   il titolo di specialista secondo modalità che sono stabilite con regolamento   adottato dal Ministro della giustizia previo parere del CNF, ai sensi   dell’articolo 1, e acquisiti i pareri delle associazioni specialistiche   costituite ai sensi del comma 9 del presente articolo. 1. È riconosciuta agli avvocati la possibilità di   ottenere e indicare il titolo di specialista secondo modalità che sono   stabilite, nel rispetto delle previsioni del presente articolo, con   regolamento adottato dal Ministro della giustizia previo parere del CNF, ai   sensi dell’articolo 1.
2. Il regolamento di cui al comma 1 prevede, in maniera da   garantire libertà e pluralismo dell’offerta formativa e della relativa scelta   individuale:a) l’elenco delle specializzazioni riconosciute, tenuto anche   conto delle specificità formative imposte dai differenti riti processuali, da   aggiornare almeno ogni tre anni;

b) percorsi formativi e professionali, di durata almeno biennale   per un totale di almeno centocinquanta ore complessive, necessari per il   conseguimento dei titoli di specializzazione, ai quali possono accedere   soltanto gli avvocati che alla data della presentazione della domanda di   iscrizione abbiano maturato una anzianità di iscrizione all’albo degli   avvocati, ininterrottamente e senza sospensioni, di almeno un anno;

c) le prescrizioni destinate agli ordini territoriali, alle   associazioni forensi e ad altri enti ed istituzioni pubbliche o private,   prioritariamente alle facoltà di giurisprudenza nell’ambito delle proprie   risorse finanziarie e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,   per l’organizzazione, anche di intesa tra loro, di scuole e corsi di alta   formazione per il conseguimento del titolo di specialista;

d) le sanzioni per l’uso indebito dei titoli di specializzazione;

e) i requisiti richiesti ai fini del conferimento da parte dei   consigli dell’ordine del titolo di specialista agli avvocati iscritti   all’albo da almeno dieci anni.

2. Il titolo di specialista si può conseguire all’esito   positivo di percorsi formativi almeno biennali o per comprovata esperienza   nel settore di specializzazione.3. I percorsi formativi, le cui modalità di svolgimento sono   stabilite dal regolamento di cui al comma 1, sono organizzati presso le   facoltà di giurisprudenza, con le quali il CNF e i consigli degli ordini   territoriali possono stipulare convenzioni per corsi di alta formazione per   il conseguimento del titolo di specialista. All’attuazione del presente comma   le università provvedono nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione   vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

4. Il conseguimento del titolo di specialista per comprovata   esperienza professionale maturata nel settore oggetto di specializzazione è   riservato agli avvocati che abbiano maturato una anzianità di iscrizione   all’albo degli avvocati, ininterrottamente e senza sospensioni, di almeno otto   anni e che dimostrino di avere esercitato in modo assiduo, prevalente e   continuativo attività professionale in uno dei settori di specializzazione   negli ultimi cinque anni.

3. Al termine del percorso formativo per il conseguimento del   titolo di specialista l’avvocato sostiene un esame di specializzazione presso   il CNF, il cui esito positivo è condizione necessaria per l’acquisizione del   titolo. La commissione d’esame è designata dal CNF e composta da suoi membri,   da avvocati indicati dallo stesso CNF e dagli ordini forensi del distretto,   da docenti universitari, da magistrati a riposo, da componenti indicati dalle   associazioni forensi di cui al comma 9. 5. L’attribuzione del titolo di specialista sulla base della   valutazione della partecipazione ai corsi relativi ai percorsi formativi   nonché dei titoli ai fini della valutazione della comprovata esperienza   professionale spetta in via esclusiva al CNF. Il regolamento di cui al comma   1 stabilisce i parametri ed i criteri sulla base dei quali valutare   l’esercizio assiduo, prevalente e continuativo di attività professionale in   uno dei settori di specializzazione.
4. Il titolo di specialista è attribuito esclusivamente dal   CNF e può essere revocato nel caso previsto dal comma 5. 6. Il titolo di specialista può essere revocato esclusivamente   dal CNF nei casi previsti dal regolamento di cui al comma 1.
5. L’avvocato specialista è tenuto a curare il proprio specifico   aggiornamento professionale con riferimento alla disciplina giuridica per cui   ha conseguito il titolo. Il CNF stabilisce, senza nuovi o maggiori oneri a   carico della finanza pubblica, con proprio regolamento le modalità con cui ha   luogo detto aggiornamento, i cui corsi annuali devono essere di almeno   cinquanta ore. L’aggiornamento professionale in relazione alla disciplina   giuridica specialistica è condizione per il mantenimento del titolo. Soppresso
6. I soggetti di cui al comma 2, lettera c), organizzano   con cadenza annuale, nell’ambito delle proprie risorse finanziarie e senza   nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, corsi di formazione continua   nelle materie specialistiche conformemente al regolamento di cui al comma 1. Soppresso
7. Il conseguimento del titolo di specialista non comporta   riserva di attività professionale. 7.Identico.
8. Gli avvocati docenti universitari in materie giuridiche e   coloro che abbiano conseguito titoli specialistici universitari possono   indicare il relativo titolo accademico con le opportune   specificazioni. 8. Gli avvocati docenti universitari di ruolo in materie   giuridiche e coloro che, alla data di entrata in vigore della presente   legge, abbiano conseguito titoli specialistici universitari possono indicare   il relativo titolo con le opportune specificazioni.
9. Tra avvocati iscritti agli albi possono essere costituite   associazioni specialistiche nel rispetto dei seguenti requisiti: Soppresso
a) l’associazione deve avere adeguata   diffusione e rappresentanza territoriale, secondo quanto stabilito con   regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 1, per il riconoscimento e il   mantenimento della qualifica di associazione maggiormente rappresentativa a   livello nazionale per il relativo settore specialistico;
b) lo statuto dell’associazione prevede   espressamente come scopo la promozione del profilo professionale, la   formazione e l’aggiornamento specialistico dei suoi iscritti;
c) lo statuto include espressamente il   rilascio da parte dell’associazione di attestati di competenza professionale;
d) lo statuto prevede una disciplina degli   organi associativi su base democratica ed esclude espressamente ogni attività   a fini di lucro;
e) l’associazione si dota di strutture,   organizzative e tecnico-scientifiche, idonee ad assicurare adeguati livelli   di qualificazione professionale e il relativo aggiornamento professionale;
f) le associazioni professionali sono   incluse in un elenco tenuto dal CNF.
10. Il CNF, anche per il tramite degli ordini circondariali,   esercita la vigilanza sui requisiti e le condizioni per il riconoscimento   delle associazioni di cui al presente articolo ed il controllo sul rispetto   delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera c). Soppresso
11. Gli avvocati che alla data di entrata in vigore della   presente legge risultano iscritti all’albo da almeno dieci anni sono   dispensati dalla frequenza dei corsi di cui al comma 6 e sono autorizzati a   qualificarsi con il titolo di specialista in una o più discipline giuridiche   previo superamento dell’esame di cui al comma 3. Soppresso
Art. 9. Art. 10.
(Informazioni   sull’esercizio
  della professione)
(Informazioni   sull’esercizio
  della professione)
1. È consentito all’avvocato dare informazioni sul modo di   esercizio della professione, purché in maniera veritiera, non elogiativa, non   ingannevole e non comparativa. 1. È consentita all’avvocato la pubblicità informativa   sulla propria attività professionale, sull’organizzazione e struttura dello   studio e sulle eventuali specializzazioni e titoli scientifici e   professionali posseduti.
2. Il contenuto e la forma dell’informazione devono essere   coerenti con la finalità della tutela dell’affidamento della collettività,   nel rispetto del prestigio della professione e degli obblighi di segretezza e   di riservatezza nonché nel rispetto dei princìpi del codice deontologico. 2. La pubblicità e tutte le informazioni diffuse   pubblicamente con qualunque mezzo, anche informatico, debbono essere   trasparenti, veritiere, corrette e non devono essere comparative con altri   professionisti, equivoche, ingannevoli, denigratorie o suggestive.
3. Il CNF determina i criteri concernenti le modalità   dell’informazione e della comunicazione. 3. In ogni caso le informazioni offerte devono fare   riferimento alla natura e ai limiti dell’obbligazione professionale.
4. L’inosservanza dei commi 1 e 2 comporta illecito   disciplinare. 4. L’inosservanza delle disposizioni del presente articolo   costituisce illecito disciplinare.
Art. 10. Art. 11.
(Formazione continua) (Formazione   continua)
1. L’avvocato ha l’obbligo di curare il continuo e costante   aggiornamento della propria competenza professionale al fine di assicurare la   qualità delle prestazioni professionali e di contribuire al migliore   esercizio della professione nell’interesse dei clienti e dell’amministrazione   della giustizia. 1. Identico.
2. Sono esentati dall’obbligo di cui al comma 1: gli avvocati   che hanno ottenuto il titolo di specialista, ai sensi dell’articolo 8, fermo   quanto previsto nel regolamento del CNF di cui al comma 5 del medesimo   articolo; gli avvocati sospesi dall’esercizio professionale, ai sensi   dell’articolo 19, comma 1, per il periodo del loro mandato; gli avvocati dopo   venticinque anni di iscrizione all’albo o dopo il compimento del sessantesimo   anno di età; i membri del Parlamento nazionale ed europeo; i   consiglieri regionali; i presidenti di provincia e gli assessori provinciali;   i sindaci e gli assessori di comuni con popolazione superiore a 100.000   abitanti; i docenti e i ricercatori confermati delle università in   materie giuridiche. 2. Sono esentati dall’obbligo di cui al comma 1: gli avvocati   sospesi dall’esercizio professionale, ai sensi dell’articolo 20, comma   1, per il periodo del loro mandato; gli avvocati dopo venticinque anni di   iscrizione all’albo o dopo il compimento del sessantesimo anno di età; i   componenti di organi con funzioni legislative e i componenti del   Parlamento europeo; i docenti e i ricercatori confermati delle università in   materie giuridiche.
3. Il CNF stabilisce le modalità e le condizioni per   l’assolvimento dell’obbligo di aggiornamento da parte degli iscritti e per la   gestione e l’organizzazione dell’attività di aggiornamento a cura degli   ordini territoriali, delle associazioni forensi e di terzi. 3. Il CNF stabilisce le modalità e le condizioni per   l’assolvimento dell’obbligo di aggiornamento da parte degli iscritti e per la   gestione e l’organizzazione dell’attività di aggiornamento a cura degli   ordini territoriali, delle associazioni forensi e di terzi, superando   l’attuale sistema dei crediti formativi.
4. L’attività di formazione svolta dagli ordini territoriali,   anche in cooperazione o convenzione con altri soggetti, non costituisce   attività commerciale e non può avere fini di lucro. 4. Identico.
5. Le regioni, nell’ambito delle potestà ad esse attribuite   dall’articolo 117 della Costituzione, possono disciplinare l’attribuzione di   fondi per l’organizzazione di scuole, corsi ed eventi di formazione   professionale per avvocati. 5. Identico.
Art. 11. Art. 12.
(Assicurazione per   la responsabilità civile) (Assicurazione per   la responsabilità civile
  e assicurazione contro gli infortuni)
1. L’avvocato, l’associazione o la società fra professionisti   devono stipulare, anche per il tramite di convenzioni sottoscritte dal CNF,   da ordini territoriali, associazioni ed enti previdenziali forensi, polizza   assicurativa a copertura della responsabilità civile derivante dall’esercizio   della professione, compresa quella per la custodia di documenti, somme di   denaro, titoli e valori ricevuti in deposito dai clienti. L’avvocato, se   richiesto, rende noti al cliente gli estremi della propria polizza   assicurativa. 1. L’avvocato, l’associazione o la società fra professionisti   devono stipulare, autonomamente o anche per il tramite di convenzioni   sottoscritte dal CNF, da ordini territoriali, associazioni ed enti   previdenziali forensi, polizza assicurativa a copertura della responsabilità   civile derivante dall’esercizio della professione, compresa quella per la   custodia di documenti, somme di denaro, titoli e valori ricevuti in deposito   dai clienti. L’avvocato rende noti al cliente gli estremi della propria   polizza assicurativa.
2. All’avvocato, all’associazione o alla società tra   professionisti è fatto obbligo di stipulare, anche per il tramite delle   associazioni e degli enti previdenziali forensi, apposita polizza a copertura   degli infortuni derivanti a sé e ai propri collaboratori, dipendenti e   praticanti in conseguenza dell’attività svolta nell’esercizio della   professione anche fuori dei locali dello studio legale, anche in qualità di   sostituto o di collaboratore esterno occasionale.
2. Degli estremi della polizza assicurativa e di ogni sua   successiva variazione è data comunicazione al consiglio dell’ordine. 3. Degli estremi delle polizze assicurative e di ogni loro   successiva variazione è data comunicazione al consiglio dell’ordine.
3. La mancata osservanza delle disposizioni previste nel   presente articolo costituisce illecito disciplinare. 4. Identico.
4. Le condizioni essenziali e i massimali minimi della polizza   sono stabiliti e aggiornati ogni cinque anni dal Ministro della giustizia, sentito   il CNF. 5. Le condizioni essenziali e i massimali minimi delle polizze   sono stabiliti e aggiornati ogni cinque anni dal Ministro della giustizia,   sentito il CNF.
Art. 12. Art. 13.
(Conferimenti   dell’incarico
  e tariffe professionali)
(Conferimento   dell’incarico e compenso)
1. L’incarico professionale non può essere conferito con   l’apposizione di condizioni. 1. L’avvocato può esercitare l’incarico professionale anche a   proprio favore. L’incarico può essere svolto a titolo gratuito.
2. Il compenso professionale è determinato tra cliente e   avvocato con accordo pattuito in funzione della natura, della complessità e   del valore della controversia determinato a norma del codice di procedura   civile, nel rispetto del principio di libera determinazione di cui   all’articolo 2233 del codice civile. La violazione della disposizione di cui   al comma 6 comporta la nullità dell’accordo. 2. Il compenso spettante al professionista è pattuito di regola   per iscritto all’atto del conferimento dell’incarico professionale.
3. L’avvocato è tenuto a rendere nota la complessità   dell’incarico, fornendo le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili al   momento del conferimento. In caso di mancata determinazione consensuale del   compenso o di nullità dell’accordo di cui ai commi 2 e 7, si applicano le   tariffe professionali approvate ogni due anni con decreto del Ministro della   giustizia su proposta del CNF, sentiti il Comitato interministeriale per la   programmazione economica (CIPE) e il Consiglio di Stato. 3. La pattuizione dei compensi è libera: è ammessa la   pattuizione a tempo, in misura forfetaria, per convenzione avente ad oggetto   uno o più affari, in base all’assolvimento e ai tempi di erogazione della   prestazione, per singole fasi o prestazioni o per l’intera attività, a   percentuale sul valore dell’affare o su quanto si prevede possa giovarsene,   non soltanto a livello strettamente patrimoniale, il destinatario della   prestazione.
4. Per ogni incarico professionale, l’avvocato ha diritto ad un   giusto compenso e al rimborso delle spese documentate, ai sensi dell’articolo   2233 del codice civile. L’avvocato può prestare la sua attività gratuitamente   per giustificati motivi. Sono fatte salve le norme per le difese d’ufficio e   per il patrocinio dei non abbienti. 4. Sono vietati i patti con i quali l’avvocato percepisca   come compenso in tutto o in parte una quota del bene oggetto della   prestazione o della ragione litigiosa.
5. Le tariffe professionali, approvate secondo quanto previsto   dal comma 3, devono essere semplici e di facile comprensione per il cliente.   Esse devono indicare solo gli onorari minimi e massimi e le spese da   rimborsare per l’attività effettivamente svolta. La misura degli onorari e   dei rimborsi deve essere articolata in relazione al tipo di prestazione e al valore   della pratica. 5. Il professionista è tenuto, nel rispetto del principio di   trasparenza, a rendere noto al cliente il livello della complessità   dell’incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri   ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell’incarico; a   richiesta è altresì tenuto a comunicare in forma scritta a colui che   conferisce l’incarico professionale la prevedibile misura del costo della   prestazione, distinguendo fra oneri, spese, anche forfetarie, e compenso professionale.
6. Tranne che nelle particolari ipotesi disciplinate dalle   tariffe, gli onorari minimi previsti dagli scaglioni tariffari di riferimento   commisurati al valore di ciascuna controversia sono inderogabili e vincolanti   indipendentemente dalla natura occasionale o continuativa della prestazione.   Se le parti convengono una clausola di contenuto contrario, questa è nulla e   sono dovuti gli onorari minimi. A tale norma deve attenersi ogni magistratura   giudicante allorché procede alla liquidazione di spese, onorari e competenze. 6. I parametri indicati nel decreto emanato dal Ministro   della giustizia, su proposta del CNF, ogni due anni, ai sensi dell’articolo   1, comma 3, si applicano quando all’atto dell’incarico o successivamente il   compenso non sia stato determinato in forma scritta, in ogni caso di mancata   determinazione consensuale, in caso di liquidazione giudiziale dei compensi e   nei casi in cui la prestazione professionale è resa nell’interesse dei terzi   o per prestazioni officiose previste dalla legge.
7. È consentito che venga concordato tra avvocato e cliente un   compenso ulteriore rispetto a quello tariffario per il caso di conciliazione   della lite o di esito positivo della controversia, fermi i limiti previsti   dal codice deontologico. Sono nulli gli accordi che prevedano la cessione   all’avvocato, in tutto o in parte, del bene oggetto della controversia o che   attribuiscano all’avvocato una quota del risultato della controversia. Deve   essere redatto per iscritto, a pena di nullità, ogni accordo: 7. I parametri sono formulati in modo da favorire la   trasparenza nella determinazione dei compensi dovuti per le prestazioni   professionali e l’unitarietà e la semplicità nella determinazione dei   compensi.
a) quando l’ammontare del compenso è predeterminato tra le parti;
b) che preveda un premio in caso di esito positivo della   controversia o in caso di conciliazione della lite.
8. Quando una controversia oggetto di procedimento giudiziale o   arbitrale viene definita mediante accordi presi in qualsiasi forma, le parti   sono solidalmente tenute al pagamento dei compensi e dei rimborsi delle spese   a tutti gli avvocati costituiti che hanno prestato la loro attività   professionale negli ultimi tre anni e che risultino ancora creditori, salvo   espressa rinuncia al beneficio della solidarietà. 8. Identico.
9. In mancanza di accordo tra avvocato e cliente, ciascuno di   essi può rivolgersi al consiglio dell’ordine affinché esperisca il tentativo   di conciliazione e, se esso non è raggiunto, per determinare i compensi,   secondo le voci ed i criteri della tariffa, ai sensi dell’articolo 28, comma   1, lettera l). 9. In mancanza di accordo tra avvocato e cliente, ciascuno di   essi può rivolgersi al consiglio dell’ordine affinché esperisca un   tentativo di conciliazione. In mancanza di un accordo il consiglio, su richiesta   dell’iscritto, può rilasciare un parere sulla congruità della pretesa   dell’avvocato in relazione all’opera prestata.
10. Le eccezioni di nullità di cui ai commi 2 e 7 non possono   essere sollevate decorsi cinque anni dalla conclusione dell’incarico o del   rapporto professionale in caso di pluralità di incarichi. 10. Oltre al compenso per la prestazione professionale,   all’avvocato è dovuta, sia dal cliente in caso di determinazione   contrattuale, sia in sede di liquidazione giudiziale, oltre al rimborso delle   spese effettivamente sostenute e di tutti gli oneri e contributi   eventualmente anticipati nell’interesse del cliente, una somma per il   rimborso delle spese forfetarie, la cui misura massima è determinata dal   decreto di cui al comma 6, unitamente ai criteri di determinazione e   documentazione delle spese vive.
Art. 13. Art. 14.
(Mandato   professionale. Sostituzioni
  e collaborazioni)
(Mandato   professionale. Sostituzioni
  e collaborazioni)
1. Salvo quanto stabilito per le difese d’ufficio ed il patrocinio   dei meno abbienti, l’avvocato ha piena libertà di accettare o meno ogni   incarico. Il mandato professionale si perfeziona con l’accettazione.   L’avvocato ha inoltre sempre la facoltà di recedere dal mandato, con le   cautele necessarie per evitare pregiudizi al cliente. 1. Identico.
2. L’incarico per lo svolgimento di attività professionale è   personale anche nell’ipotesi in cui sia conferito all’avvocato componente di   un’associazione o società professionale. Con l’accettazione dell’incarico   l’avvocato ne assume la responsabilità personale illimitata, solidalmente con   l’associazione o la società. Gli avvocati possono farsi sostituire da altro   avvocato, con incarico anche verbale, o da un praticante abilitato, con   delega scritta. 2. Identico.
3. L’avvocato che si fa sostituire o coadiuvare da altri   avvocati o praticanti rimane personalmente responsabile verso i clienti. 3. Identico.
4. La collaborazione tra avvocati, anche se continuativa, non dà   mai luogo a rapporto di lavoro subordinato. Soppresso
5. L’avvocato può nominare stabilmente uno o più sostituti   presso ogni ufficio giudiziario, depositando la nomina presso l’ordine di   appartenenza. 4. Identico.
TITOLO II TITOLO II
ALBI, ELENCHI E   REGISTRI ALBI, ELENCHI E   REGISTRI
Art. 14. Art. 15.
(Albi, elenchi e   registri) (Albi, elenchi e   registri)
1. Presso ciascun consiglio dell’ordine sono istituiti e tenuti   aggiornati: 1. Identico:
a) l’albo ordinario degli esercenti la libera professione. Per   coloro che esercitano la professione in forma collettiva sono indicate le   associazioni o le società di appartenenza; a) identica;
b) gli elenchi speciali degli avvocati dipendenti da enti   pubblici; b) identica;
c) gli elenchi degli avvocati specialisti; c) identica;
d) l’elenco speciale dei docenti e ricercatori universitari a   tempo pieno; d) l’elenco speciale dei docenti e ricercatori, universitari   e di istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione pubblici, a   tempo pieno;
e) l’elenco degli avvocati sospesi dall’esercizio professionale   per qualsiasi causa, che deve essere indicata, ed inoltre degli avvocati   cancellati per mancanza dell’esercizio effettivo, continuativo, abituale e   prevalente della professione; e) identica;
f) l’elenco degli avvocati che hanno subìto provvedimento   disciplinare non più impugnabile, comportante la radiazione; f) identica;
g) il registro dei praticanti; g) identica;
h) l’elenco dei praticanti abilitati al patrocinio sostitutivo,   allegato al registro di cui alla lettera g); h) identica;
i) la sezione speciale dell’albo degli avvocati stabiliti, di cui   all’articolo 6 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n.96, che abbiano la   residenza o il domicilio professionale nel circondario; i) identica;
l) l’elenco delle associazioni e delle società comprendenti   avvocati tra i soci, con l’indicazione di tutti i partecipanti, anche se non   avvocati; l) identica;
m) l’elenco degli avvocati domiciliati nel circondario ai sensi   del comma 3 dell’articolo 6; m) l’elenco degli avvocati domiciliati nel circondario ai sensi   del comma 3 dell’articolo 7;
n) ogni altro albo, registro o elenco previsto dalla legge o da   regolamento. n) identica.
2. La tenuta e l’aggiornamento dell’albo, degli elenchi e dei   registri, le modalità di iscrizione e di trasferimento, i casi di   cancellazione e le relative impugnazioni dei provvedimenti adottati in   materia dai consigli dell’ordine sono disciplinati con un regolamento emanato   dal Ministro della giustizia, sentito il CNF. 2. Identico.
3. L’albo, gli elenchi ed i registri sono a disposizione del   pubblico e sono pubblicati nel sito internet dell’ordine. Almeno ogni   due anni, essi sono pubblicati a stampa ed una copia è inviata al Ministro   della giustizia, ai presidenti di tutte le corti di appello, ai presidenti   dei tribunali del distretto, ai procuratori della Repubblica presso i   tribunali e ai procuratori generali della Repubblica presso le corti di   appello, al CNF, agli altri consigli degli ordini forensi del distretto, alla   Cassa nazionale di assistenza e previdenza forense. 3. L’albo, gli elenchi ed i registri sono a disposizione del   pubblico e sono pubblicati nel sito internet dell’ordine. Almeno ogni   due anni, essi sono pubblicati a stampa ed una copia è inviata al Ministro della   giustizia, ai presidenti di tutte le corti di appello, ai presidenti dei   tribunali del distretto, ai procuratori della Repubblica presso i tribunali e   ai procuratori generali della Repubblica presso le corti di appello, al CNF,   agli altri consigli degli ordini forensi del distretto, alla Cassa nazionale   di previdenza e assistenza forense.
4. Entro il mese di marzo di ogni anno il consiglio dell’ordine   trasmette per via telematica al CNF gli albi e gli elenchi di cui è custode,   aggiornati al 31 dicembre dell’anno precedente. 4. Identico.
5. Entro il mese di giugno di ogni anno il CNF redige, sulla   base dei dati ricevuti dai consigli dell’ordine, l’elenco nazionale degli   avvocati, aggiornato al 31 dicembre dell’anno precedente. 5. Identico.
6. Le modalità di trasmissione degli albi e degli elenchi,   nonché le modalità di redazione e pubblicazione dell’elenco nazionale degli   avvocati sono determinate dal CNF. 6. Identico.
Art. 15. Art. 16.
(Modifiche   all’articolo 29 delle norme di „attuazione, di coordinamento e transitorie   del codice di procedura penale, in materia di elenchi e tabelle dei difensori   d’ufficio) (Delega al   Governo per il riordino della
  disciplina della difesa d’ufficio
)
1. Il comma 1 dell’articolo 29 delle norme di attuazione, di coordinamento   e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo   28 luglio 1989, n.271, di seguito denominate «decreto legislativo n.271 del   1989», è sostituito dal seguente:«1. Il Consiglio dell’ordine forense predispone e aggiorna   annualmente l’elenco alfabetico degli iscritti disponibili ad assumere le   difese d’ufficio di cui all’articolo 97 del codice in modo tale che il numero   degli iscritti garantisca le esigenze degli uffici giudiziari».

2. Il comma 1-bis dell’articolo 29 del decreto   legislativo n.271 del 1989 è sostituito dal seguente:

«1-bis. Per l’iscrizione nell’elenco dei difensori di   ufficio di cui al comma 1 è necessario essere iscritti nell’elenco degli   avvocati specialisti in diritto penale e non aver riportato sanzioni   disciplinari superiori all’avvertimento nei cinque anni precedenti la   richiesta di iscrizione. L’irrogazione di una sanzione disciplinare comporta   l’esclusione dall’elenco dei difensori di ufficio».

3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano a decorrere   dal quarto anno successivo all’entrata in vigore della presente legge.

1. Il Governo è delegato ad adottare, emtro ventiquattro mesi   dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il CNF, un   decreto legislativo recante il riordino della materia relativa alla difesa   d’ufficio, in base ai seguenti princìpi e criteri direttivi:a) previsione dei criteri e delle modalità   di accesso ad una lista unica, mediante indicazione dei requisiti che   assicurino la stabilità e la competenza della difesa tecnica d’ufficio;

b) abrogazione delle norme vigenti   incompatibili.

2. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 è   trasmesso alle Camere per l’acquisizione del parere delle competenti   Commissioni parlamentari, che si esprimono entro trenta giorni   dall’assegnazione.

Art. 16. Art. 17.
(Iscrizione e   cancellazione) (Iscrizione e   cancellazione)
1. Costituiscono requisiti per l’iscrizione all’albo: 1. Identico:
a) essere cittadino italiano o di Stato appartenente all’Unione   europea, salvo quanto previsto dal comma 2 per gli stranieri cittadini di uno   Stato non appartenente all’Unione europea; a) identica;
b) avere superato l’esame di abilitazione; b) identica;
c) avere il domicilio professionale nel circondario del tribunale   ove ha sede il consiglio dell’ordine; c) identica;
d) godere del pieno esercizio dei diritti civili; d) identica;
e) non trovarsi in una delle condizioni di incompatibilità di cui   all’articolo 17; e) non trovarsi in una delle condizioni di incompatibilità di cui   all’articolo 18;
f) non essere sottoposto ad esecuzione di pene detentive, di   misure cautelari o interdittive; f) identica;
g) non avere riportato condanne per i reati   di cui all’articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale e   per quelli previsti dagli articoli 372, 373, 374, 374-bis, 377, 377-bis,   380 e 381 del codice penale;
g) essere di condotta irreprensibile secondo i canoni previsti dal   codice deontologico forense. h) identica.
2. L’iscrizione all’albo per gli stranieri privi della   cittadinanza italiana o della cittadinanza di altro Stato appartenente   all’Unione europea è consentita esclusivamente nelle seguenti ipotesi: 2. Identico.
a) allo straniero che ha conseguito il diploma di laurea in   giurisprudenza presso un’università italiana e ha superato l’esame di Stato,   o che ha conseguito il titolo di avvocato in uno Stato membro dell’Unione   europea ai sensi della direttiva 98/5/CE del Parlamento europeo e del   Consiglio, del 16 febbraio 1998, previa documentazione al consiglio   dell’ordine degli specifici visti di ingresso e permessi di soggiorno di cui   all’articolo 47 del regolamento di cui al decreto del Presidente della   Repubblica 31 agosto 1999, n. 394;
b) allo straniero regolarmente soggiornante in possesso di un   titolo abilitante conseguito in uno Stato non appartenente all’Unione   europea, nei limiti delle quote definite a norma dell’articolo 3, comma 4,   del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, previa   documentazione del riconoscimento del titolo abilitativo rilasciato dal   Ministero della giustizia e del certificato del CNF di attestazione di   superamento della prova attitu„dinale.
3. L’accertamento dei requisiti è compiuto dal consiglio   dell’ordine, osservate le norme dei procedimenti disciplinari, in quanto   applicabili. 3. Identico.
4. L’iscrizione nella sezione speciale dell’albo ai sensi   dell’articolo 6 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96, può essere   subordinata dal consiglio dell’ordine alla presentazione di apposita   documentazione comprovante l’esercizio della professione nel Paese di origine   per un congruo periodo di tempo. Soppresso
5. Per l’iscrizione nel registro dei praticanti occorre il   possesso dei requisiti di cui alle lettere a), c), d), e), f) e   g) del comma 1. 4. Per l’iscrizione nel registro dei praticanti occorre il possesso   dei requisiti di cui alle lettere a), c), d), e), f), g) e   h) del comma 1.
6. È consentita l’iscrizione ad un solo albo circondariale salva   la possibilità di trasferimento. 5. Identico.
7. La domanda di iscrizione è rivolta al consiglio dell’ordine   del circondario nel quale il richiedente intende stabilire il proprio   domicilio professionale e deve essere corredata dai documenti comprovanti il   possesso di tutti i requisiti richiesti. 6. Identico.
8. Il consiglio, accertata la sussistenza dei requisiti e delle   condizioni prescritti, provvede alla iscrizione entro il termine di tre mesi   dalla presentazione della domanda. Il rigetto della domanda può essere   deliberato solo dopo aver sentito il richiedente nei modi e nei termini di   cui al comma 13. La deliberazione deve essere motivata ed è notificata in   copia integrale entro quindici giorni all’interessato. Costui può presentare   entro venti giorni dalla notificazione ricorso al CNF. Qualora il consiglio   non abbia provveduto sulla domanda nel termine di tre mesi di cui al primo   periodo, l’interessato può entro dieci giorni dalla scadenza di tale termine   presentare ricorso al CNF, che decide sul merito dell’iscrizione. Il   provvedimento del CNF è immediatamente esecutivo. 7. Il consiglio, accertata la sussistenza dei requisiti e delle   condizioni prescritti, provvede alla iscrizione entro il termine di trenta   giorni dalla presentazione della domanda. Il rigetto della domanda può   essere deliberato solo dopo aver sentito il richiedente nei modi e nei   termini di cui al comma 12. La deliberazione deve essere motivata ed è   notificata in copia integrale entro quindici giorni all’interessato. Costui   può presentare entro venti giorni dalla notificazione ricorso al CNF. Qualora   il consiglio non abbia provveduto sulla domanda nel termine di trenta   giorni di cui al primo periodo, l’interessato può entro dieci giorni   dalla scadenza di tale termine presentare ricorso al CNF, che decide sul   merito dell’iscrizione. Il provvedimento del CNF è immediatamente esecutivo.
9. Gli iscritti ad albi, elenchi e registri devono comunicare al   consiglio dell’ordine ogni variazione dei dati di iscrizione con la massima   sollecitudine. 8. Identico.
10. La cancellazione dagli albi, elenchi e registri è   pronunciata dal consiglio dell’ordine a richiesta dell’iscritto, quando   questi rinunci all’iscrizione, ovvero d’ufficio o su richiesta del   procuratore generale: 9. Identico:
a) quando viene meno uno dei requisiti indicati nel presente   articolo; a) identica;
b) quando l’iscritto non abbia prestato l’impegno solenne di cui   all’articolo 7 senza giustificato motivo entro sessanta giorni dalla   notificazione del provvedimento di iscrizione; b) quando l’iscritto non abbia prestato l’impegno solenne di cui   all’articolo 8 senza giustificato motivo entro sessanta giorni dalla   notificazione del provvedimento di iscrizione;
c) quando viene accertata la mancanza del requisito dell’esercizio   effettivo, continuativo, abituale e prevalente della professione ai sensi   dell’articolo 20; c) quando viene accertata la mancanza del requisito dell’esercizio   effettivo, continuativo, abituale e prevalente della professione ai sensi   dell’articolo 21;
d) per gli avvocati dipendenti di enti pubblici, di cui   all’articolo 22, quando sia cessata l’appartenenza all’ufficio legale   dell’ente, salva la possibilità di iscrizione all’albo ordinario, sulla base   di apposita ri„chiesta. d) per gli avvocati dipendenti di enti pubblici, di cui   all’articolo 23, quando sia cessata l’appartenenza all’ufficio legale   dell’ente, salva la possibilità di iscrizione all’albo ordinario, sulla base   di apposita richiesta.
11. La cancellazione dal registro dei praticanti e dall’elenco   allegato dei praticanti abilitati al patrocinio sostitutivo è deliberata,   osservata la procedura prevista nei commi 13, 14 e 15, nei casi seguenti: 10. La cancellazione dal registro dei praticanti e dall’elenco   allegato dei praticanti abilitati al patrocinio sostitutivo è deliberata,   osservata la procedura prevista nei commi 12, 13 e 14, nei casi   seguenti:
a) se il tirocinio è stato interrotto senza giustificato motivo   per oltre un anno. L’interruzione è in ogni caso giustificata per accertati   motivi di salute e quando ricorrono le condizioni per l’applicazione delle   disposizioni in materia di maternità e di paternità oltre che di adozione; a) se il tirocinio è stato interrotto senza giustificato motivo   per oltre sei mesi. L’interruzione è in ogni caso giustificata per   accertati motivi di salute e quando ricorrono le condizioni per   l’applicazione delle disposizioni in materia di maternità e di paternità   oltre che di adozione;
b) dopo il rilascio del certificato di compiuta pratica, che non   può essere richiesto trascorsi sei anni dall’inizio, per la prima volta,   della pratica. L’iscrizione può tuttavia permanere per tutto il tempo per cui   è stata chiesta o poteva essere chiesta l’abilitazione al patrocinio   sostitutivo; b)identica;
c) nei casi previsti per la cancellazione dall’albo ordinario, in   quanto compatibili. c)identica.
12. Gli effetti della cancellazione dal registro si hanno: 11. Identico:
a) dalla data della delibera, per i casi di cui al comma 11; a) dalla data della delibera, per i casi di cui al comma 10;
b) automaticamente, alla scadenza del termine per l’abilitazione   al patrocinio sostitutivo. b)identica.
13. Nei casi in cui sia rilevata la mancanza di uno dei   requisiti necessari per l’iscrizione, il consiglio, prima di deliberare la   cancellazione, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento invita   l’iscritto a presentare eventuali osservazioni entro un termine non inferiore   a trenta giorni dal ricevimento di tale raccomandata. L’iscritto può chiedere   di essere ascoltato personalmente. 12. Identico.
14. Le deliberazioni del consiglio dell’ordine in materia di   cancellazione sono notificate, entro quindici giorni, all’interessato. 13. Identico.
15. L’interessato può presentare ricorso al CNF nel termine di   trenta giorni dalla notificazione. Il ricorso proposto dall’interessato ha   effetto sospensivo. 14. L’interessato può presentare ricorso al CNF nel termine di sessanta   giorni dalla notificazione. Il ricorso proposto dall’interessato ha effetto   sospensivo.
16. L’avvocato cancellato dall’albo ai sensi del presente   articolo ha il diritto di esservi nuovamente iscritto qualora dimostri la   cessazione dei fatti che hanno determinato la cancellazione e l’effettiva   sussistenza dei titoli in base ai quali fu originariamente iscritto e sia in   possesso dei requisiti di cui alle lettere da b) a f) del comma   1. Per le reiscrizioni sono applicabili le disposizioni dei commi da 1 a 8. 15. L’avvocato cancellato dall’albo ai sensi del presente articolo   ha il diritto di esservi nuovamente iscritto qualora dimostri la cessazione   dei fatti che hanno determinato la cancellazione e l’effettiva sussistenza dei   titoli in base ai quali fu originariamente iscritto e sia in possesso dei   requisiti di cui alle lettere da b) a g) del comma 1.   Per le reiscrizioni sono applicabili le disposizioni dei commi da 1 a 7.
17. Non si può pronunciare la cancellazione quando sia in corso   un procedimento disciplinare, salvo quanto previsto dall’articolo 59. 16. Non si può pronunciare la cancellazione quando sia in corso un   procedimento disciplinare, salvo quanto previsto dall’articolo 58.
18. L’avvocato riammesso nell’albo ai termini del comma 16 è   anche reiscritto nell’albo speciale di cui all’articolo 21 se ne sia stato   cancellato in seguito alla cancellazione dall’albo ordinario. 17. L’avvocato riammesso nell’albo ai termini del comma 15 è   anche reiscritto nell’albo speciale di cui all’articolo 22 se ne sia   stato cancellato in seguito alla cancellazione dall’albo ordinario.
19. Qualora il consiglio abbia rigettato la domanda oppure abbia   disposto per qualsiasi motivo la cancellazione, l’interessato può proporre   ricorso al CNF ai sensi dell’articolo 56. Il ricorso contro la cancellazione   ha effetto sospensivo e il CNF può provvedere in via sostitutiva. 18. Qualora il consiglio abbia rigettato la domanda oppure abbia   disposto per qualsiasi motivo la cancellazione, l’interessato può proporre   ricorso al CNF ai sensi dell’articolo 61. Il ricorso contro la   cancellazione ha effetto sospensivo e il CNF può provvedere in via   sostitutiva.
20. Divenuta esecutiva la pronuncia, il consiglio dell’ordine   comunica immediatamente al CNF e a tutti i consigli degli ordini territoriali   la cancellazione. 19. Identico.
Art. 17. Art. 18.
(Incompatibilità) (Incompatibilità)
1. La professione di avvocato è incompatibile: 1.Identico:
a) con qualsiasi altra attività di lavoro autonomo svolta   continuativamente o professionalmente, escluse quelle di carattere   scientifico, letterario, artistico e culturale. È consentita l’iscrizione   nell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, nell’elenco   dei pubblicisti e nel registro dei revisori contabili; a) con qualsiasi altra attività di lavoro autonomo svolta   continuativamente o professionalmente, escluse quelle di carattere   scientifico, letterario, artistico e culturale, e con l’esercizio   dell’attività di notaio. È consentita l’iscrizione nell’albo dei dottori   commercialisti e degli esperti contabili, nell’elenco dei pubblicisti e nel   registro dei revisori contabili o nell’albo dei consulenti del lavoro;
b) con l’esercizio di qualsiasi attività di impresa commerciale   svolta in nome proprio o in nome o per conto altrui. È fatta salva la   possibilità di assumere incarichi di gestione e vigilanza nelle procedure   concorsuali o in altre procedure relative a crisi di impresa; b)identica;
c) con la qualità di socio illimitatamente responsabile o di   amministratore di società di persone, aventi quale finalità l’esercizio di   attività di impresa commerciale, in qualunque forma costituite, nonché con la   qualità di amministratore unico o consigliere delegato di società di   capitali, anche in forma cooperativa, nonché con la qualità di presidente di   consiglio di amministrazione con poteri individuali di gestione.   L’incompatibilità non sussiste se l’oggetto della attività della società è   limitato esclusivamente all’amministrazione di beni, personali o familiari,   nonché per gli enti e consorzi pubblici e per le società a capitale   interamente pubblico; c)identica;
d) con qualsiasi attività di lavoro subordinato anche se con orario   di lavoro limitato. d)identica.
Art. 18. Art. 19.
(Eccezioni alle   norme sulla incompatibilità) (Eccezioni alle   norme sulla incompatibilità)
1. In deroga a quanto stabilito nell’articolo 17, l’esercizio   della professione di avvocato è compatibile con l’insegnamento o la ricerca   in materie giuridiche nell’università e nelle scuole secondarie pubbliche o   private parificate. 1. In deroga a quanto stabilito nell’articolo 18,   l’esercizio della professione di avvocato è compatibile con l’insegnamento o   la ricerca in materie giuridiche nell’università, nelle scuole   secondarie pubbliche o private parificate e nelle istituzioni ed enti di   ricerca e sperimentazione pubblici.
2. I docenti e i ricercatori universitari a tempo pieno possono   esercitare l’attività professionale nei limiti consentiti dall’ordinamento   universitario. Per questo limitato esercizio professionale essi devono essere   iscritti nell’elenco speciale, annesso all’albo ordinario. 2. Identico.
3. È fatta salva l’iscrizione nell’elenco speciale per gli   avvocati che esercitano attività legale per conto degli enti pubblici con le   limitate facoltà disciplinate dall’artico„lo22. 3. È fatta salva l’iscrizione nell’elenco speciale per gli   avvocati che esercitano attività legale per conto degli enti pubblici con le   limitate facoltà disciplinate dall’articolo 23.
Art. 19. Art. 20.
(Sospensione   dall’esercizio professionale) (Sospensione   dall’esercizio professionale)
1. Sono sospesi dall’esercizio professionale durante il periodo   della carica: l’avvocato eletto Presidente della Repubblica, Presidente del   Senato della Repubblica, Presidente della Camera dei deputati; l’avvocato   nominato Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro, Viceministro o   Sottosegretario di Stato; l’avvocato eletto presidente di giunta regionale e   presidente delle province autonome di Trento e di Bolzano; l’avvocato membro   della Corte costituzionale o del Consiglio superiore della magistratura; l’avvocato   eletto presidente di provincia con più di un milione di abitanti e sindaco di   comune con più di 500.000 abitanti. 1.Identico.
2. L’avvocato iscritto all’albo può chiedere la sospensione   dall’esercizio professionale per giustificati motivi, pubblici o privati. 2. L’avvocato iscritto all’albo può sempre chiedere la   sospensione dall’esercizio professionale.
3. Della sospensione, prevista dai commi 1 e 2, è fatta   annotazione nell’albo. 3.Identico.
Art. 20. Art. 21.
(Esercizio   professionale effettivo, continuativo, abituale e prevalente e revisione   degli albi, degli elenchi e dei registri) (Esercizio   professionale effettivo, continuativo, abituale e prevalente e revisione   degli albi, degli elenchi e dei registri; obbligo di iscrizione alla previdenza   forense)
1. La permanenza dell’iscrizione all’albo è subordinata   all’esercizio della professione in modo effettivo, continuativo, abituale e   prevalente, salve le eccezioni previste anche in riferimento ai primi anni di   esercizio professionale. Le modalità di accertamento dell’esercizio   effettivo, continuativo, abituale e prevalente della professione, le   eccezioni consentite e le modalità per la reiscrizione sono discplinate con   regolamento adottato ai sensi dell’articolo 1 e con le modalità nello stesso   stabilite. 1. La permanenza dell’iscrizione all’albo è subordinata   all’esercizio della professione in modo effettivo, continuativo, abituale e   prevalente, salve le eccezioni previste anche in riferimento ai primi anni di   esercizio professionale. Le modalità di accertamento dell’esercizio   effettivo, continuativo, abituale e prevalente della professione, le   eccezioni consentite e le modalità per la reiscrizione sono discplinate con   regolamento adottato ai sensi dell’articolo 1 e con le modalità nello stesso   stabilite, con esclusione di ogni riferimento al reddito professionale.
2. Il consiglio dell’ordine, con regolarità ogni tre anni,   compie le verifiche necessarie anche mediante richiesta di informazione   all’ente previdenziale. 2. Identico.
3. Con la stessa periodicità, il consiglio dell’ordine esegue la   revisione degli albi, degli elenchi e dei registri, per verificare se   permangano i requisiti per la iscrizione, e provvede di conseguenza. Della   revisione e dei suoi risultati è data notizia al CNF. 3. Identico.
4. La mancanza della effettività, continuatività, abitualità e   prevalenza dell’esercizio professionale comporta, se non sussistono   giustificati motivi, la cancellazione dall’albo. La procedura deve prevedere   il contraddittorio con l’interessato, che dovrà essere invitato a presentare   osservazioni scritte e, se necessario o richiesto, anche l’audizione del   medesimo in applicazione dei criteri di cui all’articolo 16, comma 13. 4. La mancanza della effettività, continuatività, abitualità e   prevalenza dell’esercizio professionale comporta, se non sussistono   giustificati motivi, la cancellazione dall’albo. La procedura deve prevedere   il contraddittorio con l’interessato, che dovrà essere invitato a presentare   osservazioni scritte e, se necessario o richiesto, anche l’audizione del   medesimo in applicazione dei criteri di cui all’articolo 17, comma 12.
5. Qualora il consiglio dell’ordine non provveda alla verifica   periodica dell’esercizio effettivo, continuativo, abituale e prevalente o   compia la revisione con numerose e gravi omissioni, il CNF nomina uno o più   commissari, scelti tra gli avvocati con più di venti anni di anzianità anche   iscritti presso altri ordini, affinché provvedano in sostituzione. Ai   commissari spetta il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno e una   indennità giornaliera determinata dal CNF. Spese e indennità sono a carico   del consiglio dell’ordine inadempiente. 5. Identico.
6. La prova dell’effettività, continuità, abitualità e   prevalenza non è richiesta durante il periodo della carica, per gli   avvocati sospesi di diritto dall’esercizio professionale ai sensi   dell’articolo 19, e per gli avvocati che svolgono funzioni di   membro del Parlamento nazionale o del Parlamento europeo, di   consigliere regionale, di membro di giunta regionale, di presidente di   provincia, di membro di giunta provinciale, di sindaco di comune con più di   30.000 abitanti, di membro di giunta comunale di comune con più di 50.000   abitanti, nonché per gli avvocati che ricoprono un incarico pubblico o di   rilievo sociale che il CNF giudica equivalente. 6. La prova dell’effettività, continuità, abitualità e   prevalenza non è richiesta, durante il periodo della carica, per gli   avvocati componenti di organi con funzioni legislative o componenti   del Parlamento europeo.
7. La prova dell’effettività, continuità, abitualità e   prevalenza non è, in ogni caso, richiesta: 7. Identico:
a) alle donne avvocato in maternità e nei primi due anni di vita   del bambino o, in caso di adozione, nei successivi due anni dal momento   dell’adozione stessa. L’esenzione si applica, altresì, agli avvocati vedovi o   separati affidatari della prole in modo esclusivo; a)identica;
b) agli avvocati che dimostrino di essere affetti o di essere stati   affetti da malattia che ne ha ridotto grandemente la possibilità di lavoro in   modo tale da non rientrare nel limite minimo di reddito imponibile; b) agli avvocati che dimostrino di essere affetti o di essere stati   affetti da malattia che ne ha ridotto grandemente la possibilità di lavoro;
c) agli avvocati che svolgano comprovata   attività di assistenza continuativa di prossimi congiunti o del coniuge   affetti da malattia qualora sia stato accertato che da essa deriva totale   mancanza di autosufficienza.
8. L’iscrizione agli Albi comporta la contestuale iscrizione   alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense.
9. La Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, con proprio   regolamento, determina, entro un anno dalla data di entrata in vigore della   presente legge, i minimi contributivi dovuti nel caso di soggetti iscritti   senza il raggiungimento di parametri reddituali, eventuali condizioni   temporanee di esenzione o di diminuzione dei contributi per soggetti in   particolari condizioni e l’eventuale applicazione del regime contributivo.
10. Non è ammessa l’iscrizione ad alcuna altra forma di   previdenza se non su base volontaria e non alternativa alla Cassa nazionale   di previdenza e assistenza forense.
Art. 21. Art. 22.
(Albo speciale per   il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori) (Albo speciale per   il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori)
1. L’iscrizione nell’albo speciale per il patrocinio davanti   alle giurisdizioni superiori può essere richiesta al CNF da chi sia iscritto   in un albo ordinario circondariale da almeno cinque anni e abbia superato   l’esame disciplinato dalla legge 28 maggio 1936, n.1003, e dal regio decreto   9 luglio 1936, n.1482, al quale sono ammessi gli avvocati iscritti all’albo. 1. Identico.
2. L’iscrizione può essere richiesta anche da chi, avendo   maturato una anzianità di iscrizione all’albo di otto anni, successivamente   abbia lodevolmente e proficuamente frequentato la Scuola superiore   dell’avvocatura, istituita e disciplinata con regolamento dal CNF. Il   regolamento può prevedere specifici criteri e modalità di selezione per   l’accesso e per la verifica finale di idoneità. La verifica finale di   idoneità è eseguita da una commissione d’esame designata dal CNF e composta   da suoi membri, avvocati, professori universitari e magistrati addetti alla   Corte di cassazione, con un esame incentrato prevalentemente sui settori   professionali esercitati dal candidato. 2. L’iscrizione può essere richiesta anche da chi, avendo   maturato una anzianità di iscrizione all’albo di otto anni, successivamente   abbia lodevolmente e proficuamente frequentato la Scuola superiore   dell’avvocatura, istituita e disciplinata con regolamento dal CNF. Il regolamento   può prevedere specifici criteri e modalità di selezione per l’accesso e per   la verifica finale di idoneità. La verifica finale di idoneità è eseguita da   una commissione d’esame designata dal CNF e composta da suoi membri,   avvocati, professori universitari e magistrati addetti alla Corte di   cassazione.
3. Coloro che alla data di entrata in vigore della presente   legge sono iscritti nell’albo dei patrocinanti davanti alle giurisdizioni   superiori conservano l’iscrizione. Allo stesso modo possono chiedere   l’iscrizione coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge   abbiano maturato i requisiti per detta iscrizione secondo la previgente   normativa. 3. Identico.
4. Possono altresì chiedere l’iscrizione coloro che maturino i   requisiti secondo la previgente normativa entro tre anni dalla data di   entrata in vigore della presente legge.
4. All’articolo 4 della legge 28 maggio 1936, n.1003, il quinto   comma è sostituito dal seguente: 5. Identico.
«Sono dichiarati idonei i candidati che conseguano una media di   sette decimi nelle prove scritte e in quella orale avendo riportato non meno   di sei decimi in ciascuna di esse».
Art. 22. Art. 23.
(Avvocati degli   enti pubblici) (Avvocati degli   enti pubblici)
1. Fatti salvi i diritti acquisiti alla data di entrata in   vigore della presente legge, gli avvocati degli uffici legali specificamente   istituiti presso gli enti pubblici, anche se trasformati in persone   giuridiche di diritto privato, sino a quando siano partecipati   prevalentemente da enti pubblici, ai quali venga assicurata la piena   indipendenza ed autonomia nella trattazione esclusiva e stabile degli affari   legali dell’ente ed un trattamento economico adeguato alla funzione   professionale svolta, sono iscritti in un elenco speciale annesso all’albo.   L’iscrizione nell’elenco è obbligatoria per compiere le prestazioni indicate   nell’articolo 2. Nel contratto di lavoro è garantita l’autonomia e   l’indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica dell’avvocato. Identico
2. Per l’iscrizione nell’elenco gli interessati presentano la   deliberazione dell’ente dalla quale risulti la stabile costituzione di un   ufficio legale con specifica attribuzione della trattazione degli affari   legali dell’ente stesso e l’appartenenza a tale ufficio del professionista   incaricato in forma esclusiva di tali funzioni; la responsabilità   dell’ufficio è affidata ad un avvocato iscritto nell’elenco speciale che   esercita i suoi poteri in conformità con i princìpi della legge   professionale.
3. Gli avvocati iscritti nell’elenco sono sottoposti al potere   disciplinare del consiglio dell’ordine.
TITOLO III TITOLO III
ORGANI E FUNZIONI
  DEGLI ORDINI FORENSI
ORGANI E FUNZIONI
  DEGLI ORDINI FORENSI
Capo I Capo I
L’ORDINE FORENSE L’ORDINE FORENSE
Art. 23. Art. 24.
(L’ordine forense) (L’ordine forense)
1. Gli iscritti negli albi degli avvocati costituiscono l’ordine   forense. Identico
2. L’ordine forense si articola negli ordini circondariali e nel   CNF.
3. Il CNF e gli ordini circondariali sono enti pubblici non economici   a carattere associativo istituiti per garantire il rispetto dei princìpi   previsti dalla presente legge e delle regole deontologiche, nonché con   finalità di tutela della utenza e degli interessi pubblici connessi   all’esercizio della professione e al corretto svolgimento della funzione   giurisdizionale. Essi sono dotati di autonomia patrimoniale e finanziaria,   sono finanziati esclusivamente con i contributi degli iscritti, determinano   la propria organizzazione con appositi regolamenti, nel rispetto delle   disposizioni di legge, e sono soggetti esclusivamente alla vigilanza del   Ministro della giustizia.
Capo II Capo II
ORDINE CIRCONDARIALE ORDINE CIRCONDARIALE
Art. 24. Art. 25.
(L’ordine   circondariale forense) (L’ordine   circondariale forense)
1. Presso ciascun tribunale è costituito l’ordine degli   avvocati, al quale sono iscritti tutti gli avvocati aventi il principale   domicilio professionale nel circondario. L’ordine circondariale ha in via   esclusiva la rappresentanza istituzionale dell’avvocatura a livello locale e   promuove i rapporti con le istituzioni e le pubbliche amministrazioni. 1. Identico.
2. L’ordine circondariale di Roma capitale ha sede presso la   Corte di cassazione. Soppresso
3. Al fine di assicurare il funzionamento in relazione alle   effettive esigenze gestionali ed organizzative del consiglio dell’ordine   degli avvocati di Roma, capitale della Repubblica, sono ad esso destinati i   medesimi locali e spazi utilizzati dallo stesso consiglio alla data di   entrata in vigore della presente legge nell’edificio della suprema Corte di   cassazione. Soppresso
4. Gli iscritti aventi titolo eleggono i componenti del   consiglio dell’ordine, con le modalità stabilite dall’articolo 27 e in base a   regolamento adottato ai sensi dell’articolo 1. 2. Gli iscritti aventi titolo eleggono i componenti del consiglio   dell’ordine, con le modalità stabilite dall’articolo 28 e in base a   regolamento adottato ai sensi dell’articolo 1.
5. Presso ogni consiglio dell’ordine è costituito il collegio   dei revisori dei conti, nominato dal presidente del tribunale. 3. Identico.
6. Presso ogni consiglio dell’ordine è costituito il comitato   pari opportunità degli avvocati, eletto con le modalità stabilite con   regolamento approvato dal consiglio dell’ordine. 4. Identico.
Art. 25. Art. 26.
(Organi dell’ordine   circondariale e degli ordini del distretto) (Organi dell’ordine   circondariale e degli ordini del distretto)
1. Sono organi dell’ordine circondariale: 1.Identico.
a) l’assemblea degli iscritti;
b) il consiglio;
c) il presidente;
d) il segretario;
e) il tesoriere;
f) il collegio dei revisori.
2. Il presidente rappresenta l’ordine circondariale. 2.Identico.
3. Sono organi degli ordini circondariali del distretto: Soppresso
a) il Consiglio istruttore di disciplina;
b) il Collegio giudicante.
Art. 26. Art. 27.
(L’assemblea) (L’assemblea)
1. L’assemblea è costituita dagli avvocati iscritti all’albo ed   agli elenchi speciali. Essa elegge i componenti del consiglio; approva il   bilancio consuntivo e quello preventivo; esprime il parere sugli argomenti   sottoposti ad essa dal consiglio; esercita ogni altra funzione attribuita   dall’ordinamento professionale. Identico
2. L’assemblea, previa delibera del consiglio, è convocata dal presidente   o, in caso di suo impedimento, dal vicepresidente o dal consigliere più   anziano per iscrizione.
3. Le regole per il funzionamento dell’assemblea e per la sua   convocazione, nonché per l’assunzione delle relative delibere, sono stabilite   da apposito regolamento adottato ai sensi dell’articolo 1 e con le modalità   nello stesso stabilite.
4. L’assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l’anno per   l’approvazione dei bilanci consuntivo e preventivo. L’assemblea per la   elezione del consiglio si svolge, per il rinnovo normale, entro il mese di   gennaio successivo alla scadenza.
5. Il consiglio delibera altresì la convocazione dell’assemblea   ogniqualvolta lo ritenga necessario o qualora ne faccia richiesta almeno un   terzo dei suoi componenti o almeno un decimo degli iscritti nell’albo.
Art. 27. Art. 28.
(Il consiglio   dell’ordine) (Il consiglio   dell’ordine)
1. Il consiglio, fatta salva la previsione di cui   all’articolo 24, comma 2, ha sede presso il tribunale ed è composto: 1. Il consiglio ha sede presso il tribunale ed è composto:
a) da cinque membri, qualora l’ordine conti fino a cento iscritti; a) identica;
b) da sette membri, qualora l’ordine conti fino a duecento   iscritti; b) identica;
c) da nove membri, qualora l’ordine conti fino a cinquecento   iscritti; c) identica;
d) da undici membri, qualora l’ordine conti fino a mille iscritti; d) identica;
e) da quindici membri, qualora l’ordine conti fino a duemila   iscritti; e) identica;
f) da ventuno membri, qualora l’ordine conti fino a cinquemila   iscritti; f) identica;
g) da venticinque membri, qualora l’ordine conti oltre cinquemila   iscritti. g) identica.
2. I componenti del consiglio sono eletti dagli iscritti con   voto segreto in base a regolamento adottato ai sensi dell’articolo 1 e con le   modalità nello stesso stabilite. Hanno diritto al voto tutti coloro che   risultano iscritti negli albi e negli elenchi dei dipendenti degli enti   pubblici e dei docenti e ricercatori universitari a tempo pieno e nella   sezione speciale degli avvocati stabiliti, il giorno antecedente l’inizio   delle operazioni elettorali. Sono esclusi dal diritto di voto gli avvocati   per qualunque ragione sospesi dall’esercizio della professione. 2. I componenti del consiglio sono eletti dagli iscritti con   voto segreto in base a regolamento adottato ai sensi dell’articolo 1 e con le   modalità nello stesso stabilite. Il regolamento deve prevedere, in   ossequio all’articolo 51 della Costituzione, che il riparto dei consiglieri   da eleggere sia effettuato in base a un criterio che assicuri l’equilibrio   tra i generi. Il genere meno rappresentato deve ottenere almeno un terzo dei   consiglieri eletti. La disciplina del voto di preferenza deve prevedere la   possibilità di esprimere un numero maggiore di preferenze se destinate ai due   generi. Il regolamento provvede a disciplinare le modalità di formazione   delle liste ed i casi di sostituzione in corso di mandato al fine di   garantire il rispetto del criterio di riparto previsto dal presente comma. Hanno   diritto al voto tutti coloro che risultano iscritti negli albi e negli   elenchi dei dipendenti degli enti pubblici e dei docenti e ricercatori   universitari a tempo pieno e nella sezione speciale degli avvocati stabiliti,   il giorno antecedente l’inizio delle operazioni elettorali. Sono esclusi dal   diritto di voto gli avvocati per qualunque ragione sospesi dall’esercizio   della professione.
3. Ciascun elettore può esprimere un numero di voti non   superiore ai due terzi dei consiglieri da eleggere, arrotondati per difetto. 3. Identico.
4. Sono eleggibili gli iscritti che hanno diritto di voto, che   non abbiano riportato, nei cinque anni precedenti, una sanzione disciplinare   esecutiva più grave dell’avvertimento. 4. Identico.
5. Risultano eletti coloro che hanno riportato il maggior numero   di voti. In caso di parità di voti risulta eletto il più anziano per   iscrizione e, tra coloro che abbiano uguale anzianità di iscrizione, il   maggiore di età. I consiglieri non possono essere eletti consecutivamente più   di tre volte, salvo che uno dei tre mandati abbia avuto durata inferiore ad   un anno. 5. Risultano eletti coloro che hanno riportato il maggior numero   di voti. In caso di parità di voti risulta eletto il più anziano per   iscrizione e, tra coloro che abbiano uguale anzianità di iscrizione, il   maggiore di età. I consiglieri non possono essere eletti per più di due   mandati. La ricandidatura è possibile quando sia trascorso un numero di anni   uguale agli anni nei quali si è svolto il precedente mandato.
6. In caso di morte, dimissioni, decadenza, impedimento   permanente per qualsiasi causa di uno o più consiglieri, subentra il primo   dei non eletti. In caso di parità di voti, subentra il più anziano per   iscrizione e, tra coloro che abbiano uguale anzianità di iscrizione, il   maggiore di età. Il consiglio, preso atto, provvede all’integrazione   improrogabilmente nei trenta giorni successivi al verificarsi dell’evento. 6. In caso di morte, dimissioni, decadenza, impedimento   permanente per qualsiasi causa di uno o più consiglieri, subentra il primo   dei non eletti, nel rispetto e mantenimento dell’equilibrio dei generi.   In caso di parità di voti, subentra il più anziano per iscrizione e, tra   coloro che abbiano uguale anzianità di iscrizione, il maggiore di età. Il consiglio,   preso atto, provvede all’integrazione improrogabilmente nei trenta giorni   successivi al verificarsi dell’evento.
7. Il consiglio dura in carica un quadriennio e scade il 31   dicembre del quarto anno. Il consiglio uscente resta in carica per il disbrigo   degli affari correnti fino all’insediamento del consiglio neoeletto. 7. Identico.
8. L’intero consiglio decade se cessa dalla carica oltre la metà   dei suoi componenti. 8. Identico.
9. Il consiglio elegge il presidente, il segretario e il   tesoriere. Nei consigli con almeno quindici componenti, il consiglio può   eleggere un vicepresidente. A ciascuna carica è eletto il consigliere che ha   ricevuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è eletto   presidente o vicepresidente, segretario o tesoriere il più anziano per   iscrizione all’albo o, in caso di pari anzianità di iscrizione, il più   anziano per età. 9. Identico.
10. La carica di consigliere è incompatibile con quella di   consigliere nazionale, di componente del consiglio di amministrazione e del   comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza e assistenza   forense. L’eletto che viene a trovarsi in condizione di incompatibilità deve   optare per uno degli incarichi entro trenta giorni dalla proclamazione. Nel   caso in cui non vi provveda, decade automaticamente dall’incarico assunto in   precedenza. Ai componenti del consiglio, per il tempo in cui durano in   carica, non possono essere conferiti incarichi giudiziari da parte dei   magistrati del circondario. 10. La carica di consigliere è incompatibile con quella di   consigliere nazionale, di componente del consiglio di amministrazione e del   comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza e assistenza   forense, nonché di membro di un consiglio distrettuale di disciplina.   L’eletto che viene a trovarsi in condizione di incompatibilità deve optare   per uno degli incarichi entro trenta giorni dalla proclamazione. Nel caso in   cui non vi provveda, decade automaticamente dall’incarico assunto in   precedenza. Ai componenti del consiglio, per il tempo in cui durano in   carica, non possono essere conferiti incarichi giudiziari da parte dei   magistrati del circondario.
11. Per la validità delle riunioni del consiglio è necessaria la   partecipazione della maggioranza dei membri. Per la validità delle   deliberazioni è richiesta la maggioranza assoluta di voti dei presenti. 11. Identico.
12. Contro i risultati delle elezioni per il rinnovo del   consiglio dell’ordine ciascun avvocato iscritto nell’albo può proporre   reclamo al CNF entro dieci giorni dalla proclamazione. La presentazione del   reclamo non sospende l’insediamento del nuovo consiglio. 12. Identico.
Art. 28. Art. 29.
(Compiti e   prerogative del consiglio) (Compiti e   prerogative del consiglio)
1. Il consiglio: 1. Identico:
a) provvede alla tenuta degli albi, degli elenchi e dei registri; a) identica;
b) approva i regolamenti interni, i regolamenti in materie non   disciplinate dal CNF e quelli previsti come integrazione ad essi; b) identica;
c) sovraintende al corretto ed efficace esercizio del tirocinio   forense. A tal fine, secondo modalità previste da regolamento del CNF,   istituisce ed organizza scuole forensi, promuove e favorisce le iniziative   atte a rendere proficuo il tirocinio, cura la tenuta del registro dei   praticanti, annotando l’abilitazione al patrocinio sostitutivo, rilascia il   certificato di compiuta pratica; c) identica;
d) organizza e promuove l’organizzazione di eventi formativi ai   fini dell’adempimento dell’obbligo di formazione continua in capo agli   iscritti; d) identica;
e) organizza e promuove l’organizzazione di corsi e scuole di   specializzazione; e) organizza e promuove l’organizzazione di corsi e scuole di   specializzazione e promuove, ai sensi dell’articolo 9, comma 3,   l’organizzazione di corsi per l’acquisizione del titolo di specialista,   d’intesa con le associazioni specialistiche di cui all’articolo 35, comma 1,   lettera s);
f) vigila sulla condotta degli iscritti e deve denunciare al   Consiglio istruttore di disciplina ogni violazione di norme deontologiche di   cui sia venuto a conoscenza; elegge i componenti del Consiglio istruttore di   disciplina in conformità a quanto stabilito dall’articolo 49; f) vigila sulla condotta degli iscritti e deve trasmettere al   consiglio distrettuale di disciplina gli atti relativi ad ogni   violazione di norme deontologiche di cui sia venuto a conoscenza, secondo   quanto previsto dall’articolo 50, comma 4; elegge i componenti del consiglio   distrettuale di disciplina in conformità a quanto stabilito   dall’articolo 50;
g) esegue il controllo della continuità, effettività, abitualità e   prevalenza dell’esercizio professionale; g) identica;
h) tutela l’indipendenza e il decoro professionale e promuove   iniziative atte ad elevare la cultura e la professionalità degli iscritti e a   renderli più consapevoli dei loro doveri; h) identica;
i) svolge i compiti indicati nell’articolo 10 per controllare la   formazione continua degli avvocati; i) svolge i compiti indicati nell’articolo 11 per   controllare la formazione continua degli avvocati;
l) dà pareri sulla liquidazione dei compensi spettanti agli   iscritti; l) identica;
m) nel caso di morte o di perdurante impedimento di un iscritto, a   richiesta e a spese di chi vi ha interesse, adotta i provvedimenti opportuni   per la consegna degli atti e dei documenti; m) identica;
n) può costituire camere arbitrali, di conciliazione ed organismi   di risoluzione alternativa delle controversie, in conformità a regolamento   adottato ai sensi dell’articolo 1 e con le modalità nello stesso stabilite; n) identica;
o) interviene, su richiesta anche di una sola delle parti, nelle   contestazioni insorte tra gli iscritti o tra costoro ed i clienti in   dipendenza dell’esercizio professionale, adoperandosi per comporle; degli   accordi sui compensi è redatto verbale che, depositato presso la cancelleria   del tribunale che ne rilascia copia, ha valore di titolo esecutivo con   l’apposizione della prescritta formula; o) identica;
p) può costituire o aderire ad unioni regionali o interregionali   tra ordini, nel rispetto dell’autonomia e delle competenze istituzionali dei   singoli consigli. Le unioni possono avere, se previsto nello statuto,   funzioni di interlocuzione con le regioni, con gli enti locali e con le   università, provvedono alla consultazione fra i consigli che ne fanno parte,   possono assumere deliberazioni nelle materie di comune interesse e promuovere   o partecipare ad attività di formazione professionale. Ciascuna unione approva   il proprio statuto e lo comunica al CNF; p) identica;
q) può costituire o aderire ad associazioni, anche sovranazionali,   e fondazioni purché abbiano come oggetto attività connesse alla professione o   alla tutela dei diritti; q) identica;
r) garantisce l’attuazione, nella professione forense,   dell’articolo 51 della Costituzione; r) identica;
s) svolge tutte le altre funzioni ad esso attribuite dalla legge e   dai regolamenti; s) identica;
t) vigila sulla corretta applicazione, nel circondario, delle norme   dell’ordinamento giudiziario segnalando violazioni ed incompatibilità agli   organi competenti. t) identica.
2. La gestione finanziaria e l’amministrazione dei beni   dell’ordine spettano al consiglio, che provvede annualmente a sottoporre   all’assemblea ordinaria il conto consuntivo e il bilancio preventivo. 2. Identico.
3. Per provvedere alle spese di gestione e a tutte le attività   indicate nel presente articolo e ad ogni altra attività ritenuta necessaria   per il conseguimento dei fini istituzionali, per la tutela del ruolo   dell’avvocatura nonché per l’organizzazione di servizi per l’utenza e per il   miglior esercizio delle attività professionali il consiglio è autorizzato: 3. Identico.
a) a fissare e riscuotere un contributo annuale o contributi   straordinari da tutti gli iscritti a ciascun albo, elenco o registro;
b) a fissare contributi per l’iscrizione negli albi, negli   elenchi, nei registri, per il rilascio di certificati, copie e tessere e per   i pareri sui compensi.
4. L’entità dei contributi di cui al comma 3 è fissata in misura   tale da garantire il pareggio di bilancio del consiglio. 4. Identico.
5. Il consiglio provvede alla riscossione dei contributi di cui   alla lettera a) del comma 3 e di quelli dovuti al CNF, anche ai sensi   del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte   dirette, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963,   n.858, mediante iscrizione a ruolo dei contributi dovuti per l’anno di   competenza. 5. Identico.
6. Coloro che non versano nei termini stabiliti il contributo   annuale sono sospesi, previa contestazione dell’addebito e loro personale   convocazione, dal consiglio dell’ordine, con provvedimento non avente natura   disciplinare. La sospensione è revocata allorquando si sia provveduto al   pagamento. 6. Identico.
  Art. 30.
(Sportello per   il cittadino)
1. Ciascun consiglio istituisce lo sportello per il cittadino,   di seguito denominato «sportello», volto a fornire informazioni e   orientamento ai cittadini per la fruizione delle prestazioni professionali   degli avvocati e per l’accesso alla giustizia.
2. L’accesso allo sportello è gratuito.
3. Il CNF determina con proprio regolamento le modalità per   l’accesso allo sportello.
4. Gli oneri derivanti dall’espletamento delle attività di   sportello di cui al presente articolo sono posti a carico degli iscritti a   ciascun albo, elenco o registro, nella misura e secondo le modalità fissate   da ciascun consiglio dell’ordine ai sensi dell’articolo 29, comma 3.
Art. 29. Art. 31.
(Il collegio dei   revisori) (Il collegio dei   revisori)
1. Il collegio dei revisori è composto da tre membri effettivi   ed un supplente nominati dal presidente del tribunale e scelti tra gli   avvocati iscritti al registro dei revisori contabili. 1.Identico.
2. Per gli ordini con meno di tremilacinquecento iscritti la   funzione è svolta da un revisore unico. 2.Identico.
3. I revisori durano in carica quattro anni e possono essere   confermati per non più di due volte consecutive. 3.Identico.
4. Il collegio, che è presieduto dal più anziano per iscrizione,   verifica la regolarità della gestione patrimoniale riferendo annualmente in   sede di approvazione del bilancio. 4.Identico.
5. Le competenze dovute ai revisori sono liquidate tenendo conto   degli onorari previsti dalle tariffe professionali ridotte al 50 per cento. Soppresso
Art. 30. Art. 32.
(Funzionamento dei   consigli
  dell’ordine per commissioni)
(Funzionamento dei   consigli
  dell’ordine per commissioni)
1. I consigli dell’ordine composti da nove o più membri possono   svolgere la propria attività mediante commissioni di lavoro composte da almeno   tre membri, che devono essere tutti presenti ad ogni riunione per la validità   delle deliberazioni. 1. Identico.
2. Il funzionamento delle commissioni è disciplinato con   regolamento interno ai sensi dell’articolo 28, comma 1, lettera b). Il   regolamento può prevedere che i componenti delle commissioni possano essere   scelti, eccettuate le materie deontologiche o che trattino dati riservati,   anche tra gli avvocati iscritti all’albo, anche se non consiglieri   dell’ordine. 2. Il funzionamento delle commissioni è disciplinato con   regolamento interno ai sensi dell’articolo 29, comma 1, lettera b).   Il regolamento può prevedere che i componenti delle commissioni possano   essere scelti, eccettuate le materie deontologiche o che trattino dati   riservati, anche tra gli avvocati iscritti all’albo, anche se non consiglieri   dell’ordine.
Art. 31. Art. 33.
(Scioglimento del   consiglio) (Scioglimento del   consiglio)
1. Il consiglio è sciolto: Identico
a) se non è in grado di funzionare regolarmente;
b) se non adempie agli obblighi prescritti dalla legge;
c) se ricorrono altri gravi motivi di rilevante interesse   pubblico.
2. Lo scioglimento del consiglio e la nomina del commissario di   cui al comma 3 sono disposti con decreto del Ministro della giustizia, su   proposta del CNF, previa diffida.
3. In caso di scioglimento, le funzioni del consiglio sono   esercitate da un commissario straordinario, nominato dal CNF e scelto tra gli   avvocati con oltre venti anni di anzianità, il quale, improrogabilmente entro   centoventi giorni dalla data di scioglimento, convoca l’assemblea per le   elezioni in sostituzione.
4. Il commissario, per essere coadiuvato nell’esercizio delle   sue funzioni, può nominare un comitato di non più di sei componenti, scelti   tra gli iscritti all’albo, di cui uno con funzioni di segretario.
Capo III Capo III
CONSIGLIO NAZIONALE   FORENSE CONSIGLIO NAZIONALE   FORENSE
Art. 32. Art. 34.
(Durata e   composizione) (Durata e   composizione)
1. Il CNF, previsto e disciplinato dagli articoli 52 e seguenti   del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n.1578, convertito, con   modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n.36, e dagli articoli 59 e   seguenti del regio decreto 22 gennaio 1934, n.37, ha sede presso il Ministero   della giustizia e dura in carica quattro anni. I suoi componenti non possono   essere eletti consecutivamente più di due volte. Il Consiglio uscente resta   in carica per il disbrigo degli affari correnti fino all’insediamento del   Consiglio neoeletto. 1. Il CNF, previsto e disciplinato dagli articoli 52 e seguenti   del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n.1578, convertito, con   modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n.36, e dagli articoli 59 e   seguenti del regio decreto 22 gennaio 1934, n.37, ha sede presso il Ministero   della giustizia e dura in carica quattro anni. I suoi componenti non possono   essere eletti consecutivamente più di due volte nel rispetto   dell’equilibrio tra i generi. Il Consiglio uscente resta in carica per il   disbrigo degli affari correnti fino all’insediamento del Consiglio neoeletto.
2. Le elezioni per la nomina dei componenti del CNF non sono   valide se non risultano rappresentati entrambi i generi.
2. Il CNF è composto da avvocati aventi i requisiti di cui   all’articolo 36. Ciascun distretto di corte d’appello in cui il numero   complessivo degli iscritti agli albi è inferiore a diecimila elegge un   componente. Risulta eletto chi abbia riportato il maggior numero di voti. Non   può appartenere per più di due mandati consecutivi allo stesso ordine   circondariale il componente eletto in tali distretti. Ciascun distretto di   corte di appello in cui il numero complessivo degli iscritti agli albi è pari   o superiore a diecimila elegge due componenti; in tali distretti risulta   primo eletto chi abbia riportato il maggior numero di voti, secondo eletto   chi abbia riportato il maggior numero di voti tra gli iscritti ad un ordine   circondariale diverso da quello al quale appartiene il primo eletto. In tutti   i distretti, il voto è comunque espresso per un solo candidato. In ogni caso,   a parità di voti, è eletto il candidato più anziano di iscrizione. Le   elezioni per la nomina dei componenti del CNF devono svolgersi nei quindici   giorni prima della scadenza del Consiglio in carica. La proclamazione dei   risultati è fatta dal Consiglio in carica, il quale cessa dalle sue funzioni   alla prima riunione del nuovo Consiglio convocato dal presidente in carica. 3. Il CNF è composto da avvocati aventi i requisiti di cui   all’articolo 38. Ciascun distretto di corte d’appello in cui il numero   complessivo degli iscritti agli albi è inferiore a diecimila elegge un   componente. Risulta eletto chi abbia riportato il maggior numero di voti. Non   può appartenere per più di due mandati consecutivi allo stesso ordine   circondariale il componente eletto in tali distretti. Ciascun distretto di   corte di appello in cui il numero complessivo degli iscritti agli albi è pari   o superiore a diecimila elegge due componenti; in tali distretti risulta   primo eletto chi abbia riportato il maggior numero di voti, secondo eletto chi   abbia riportato il maggior numero di voti, garantendo la rappresentanza   tra i generi, tra gli iscritti ad un ordine circondariale diverso da   quello al quale appartiene il primo eletto. In tutti i distretti, il voto è   comunque espresso per un solo candidato. In ogni caso, a parità di voti, è   eletto il candidato più anziano di iscrizione. Le elezioni per la nomina dei   componenti del CNF devono svolgersi nei quindici giorni prima della scadenza   del Consiglio in carica. La proclamazione dei risultati è fatta dal Consiglio   in carica, il quale cessa dalle sue funzioni alla prima riunione del nuovo   Consiglio convocato dal presidente in carica.
3. A ciascun consiglio spetta un voto per ogni cento iscritti o   frazione di cento, fino a duecento iscritti; un voto per ogni successivi   trecento iscritti, da duecentouno fino ad ottocento iscritti; un voto per   ogni successivi seicento iscritti, da ottocentouno fino a duemila iscritti;   un voto per ogni successivi mille iscritti, da duemilauno a diecimila   iscritti; un voto per ogni successivi tremila iscritti, al di sopra dei   diecimila. 4. Identico.
4. Il CNF elegge il presidente, due vicepresidenti, il   segretario ed il tesoriere, che formano il consiglio di presidenza. Nomina   inoltre i componenti delle commissioni e degli altri organi previsti dal   regolamento. 5. Identico.
5. Si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo   luogotenenziale 23 novembre 1944, n.382, per quanto non espressamente   previsto. 6. Identico.
Art. 33. Art. 35.
(Compiti e   prerogative) (Compiti e   prerogative)
1. Il CNF: 1. Identico:
a) ha in via esclusiva la rappresentanza istituzionale   dell’avvocatura a livello nazionale e promuove i rapporti con le istituzioni   e le pubbliche amministrazioni competenti; a) identica;
b) adotta i regolamenti interni per il proprio funzionamento e, ove   occorra, per quello degli ordini circondariali; b) identica;
c) esercita la funzione giurisdizionale secondo le previsioni di   cui agli articoli da 59 a 65 del regio decreto 22 gennaio 1934, n.37; c) identica;
d) emana e aggiorna periodicamente il codice deontologico,   curandone la pubblicazione e la diffusione in modo da favorirne la più ampia   conoscenza, sentiti i consigli dell’ordine circondariali, anche mediante una   propria commissione consultiva presieduta dal suo presidente o da altro   consigliere da lui delegato e formata da componenti del CNF e da consiglieri   designati dagli ordini in base al regolamento interno del CNF; d) identica;
e) cura la tenuta e l’aggiornamento dell’albo speciale per il patrocinio   davanti alle giurisdizioni superiori e redige l’elenco nazionale degli   avvocati ai sensi dell’articolo 14, comma 5; e) cura la tenuta e l’aggiornamento dell’albo speciale per il   patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori e redige l’elenco nazionale   degli avvocati ai sensi dell’articolo 15, comma 5;
f) promuove attività di coordinamento e di indirizzo dei consigli   dell’ordine circondariali al fine di rendere omogenee le condizioni di   esercizio della professione e di accesso alla stessa; f) identica;
g) propone ogni due anni al Ministro della giustizia le tariffe   professionali; g) propone ogni due anni al Ministro della giustizia i parametri   di cui all’articolo 13;
h) collabora con i consigli dell’ordine circondariali alla   conservazione e alla tutela dell’indipendenza e del decoro professionale; h) identica;
i) provvede agli adempimenti previsti dall’articolo 38 per i   rapporti con le università e dall’articolo 41 per quanto attiene ai corsi di   formazione di indirizzo professionale; i) provvede agli adempimenti previsti dall’articolo 40 per   i rapporti con le università e dall’articolo 43 per quanto attiene ai   corsi di formazione di indirizzo professionale;
l) consulta le associazioni specialistiche   di cui alla lettera s), al fine di rendere il parere di cui   all’articolo 9, comma 1;
l) esprime pareri in merito alla previdenza forense; m) identica;
m) approva i conti consuntivi e i bilanci preventivi delle proprie   gestioni; n) identica;
n) propone al Ministro della giustizia di sciogliere i consigli   dell’ordine circondariali quando sussistano le condizioni previste   nell’articolo 31; o) propone al Ministro della giustizia di sciogliere i consigli   dell’ordine circondariali quando sussistano le condizioni previste   nell’articolo 33;
o) cura, mediante pubblicazioni, l’informazione sulla propria   attività e sugli argomenti d’interesse dell’avvocatura; p) identica;
p) esprime, su richiesta del Ministro della giustizia, pareri su   proposte e disegni di legge che, anche indirettamente, interessino la   professione forense e l’amministrazione della giustizia; q) identica;
q) istituisce e disciplina, con apposito regolamento,   l’osservatorio permanente sull’esercizio della giurisdizione, che raccoglie   dati ed elabora studi e proposte diretti a favorire una più efficiente   amministrazione delle funzioni giurisdizionali; r) identica;
s) istituisce e disciplina con apposito   regolamento l’elenco delle associazioni specialistiche maggiormente   rappresen„tative, nel rispetto della diffusione territoriale,   dell’ordinamento democratico delle stesse nonché dell’offerta formativa sulla   materia di competenza, assicurandone la gratuità;
r) designa rappresentanti di categoria presso commissioni ed   organi nazionali o internazionali; t) identica;
s) svolge ogni altra funzione ad esso attribuita dalla legge e dai   regolamenti. u) identica.
2. Nei limiti necessari per coprire le spese della sua gestione,   e al fine di garantire quantomeno il pareggio di bilancio, il CNF è   autorizzato: 2.Identico.
a) a determinare la misura del contributo annuale dovuto dagli   avvocati iscritti negli albi ed elenchi;
b) a stabilire diritti per il rilascio di certificati e copie;
c) a stabilire la misura della tassa di iscrizione e del   contributo annuale dovuto dall’iscritto nell’albo dei patrocinanti davanti   alle giurisdizioni superiori.
3. La riscossione del contributo annuale è compiuta dagli ordini   circondariali, secondo quanto previsto da apposito regolamento adottato dal   CNF. 3. Identico.
Art. 34. Art. 36.
(Competenza   giurisdizionale) (Competenza   giurisdizionale)
1. Il CNF pronuncia sui reclami avverso i provvedimenti   disciplinari nonché in materia di albi, elenchi e registri e rilascio di   certificato di compiuta pratica; pronuncia sui ricorsi relativi alle elezioni   dei consigli dell’ordine; risolve i conflitti di competenza tra ordini   circondariali; esercita le funzioni disciplinari nei confronti dei propri   componenti, quando il Consiglio istruttore di disciplina competente abbia   deliberato l’apertura del procedimento disciplinare. La funzione   giurisdizionale si svolge secondo le previsioni di cui agli articoli da 59 a   65 del regio decreto 22 gennaio 1934, n.37. 1. Il CNF pronuncia sui reclami avverso i provvedimenti   disciplinari nonché in materia di albi, elenchi e registri e rilascio di   certificato di compiuta pratica; pronuncia sui ricorsi relativi alle elezioni   dei consigli dell’ordine; risolve i conflitti di competenza tra ordini   circondariali; esercita le funzioni disciplinari nei confronti dei propri   componenti, quando il consiglio distrettuale di disciplina   competente abbia deliberato l’apertura del procedimento disciplinare. La   funzione giurisdizionale si svolge secondo le previsioni di cui agli articoli   da 59 a 65 del regio decreto 22 gennaio 1934, n.37.
2. Le udienze del CNF sono pubbliche. Ad esse partecipa, con   funzioni di pubblico ministero, un magistrato, con grado non inferiore a   consigliere di cassazione, delegato dal procuratore generale presso la Corte   di cassazione. 2.Identico.
3. Per la partecipazione alle procedure in materia disciplinare   del CNF, ai magistrati non sono riconosciuti compensi, indennità o gettoni di   presenza. 3.Identico.
4. Le decisioni del CNF sono notificate, entro trenta giorni,   all’interessato e al pubblico ministero presso la corte d’appello e il   tribunale della circoscrizione alla quale l’interessato appartiene. Nello   stesso termine sono comunicate al consiglio dell’ordine della circoscrizione   stessa. 4.Identico.
5. Nei casi di cui al comma 1 la notificazione è fatta agli   interessati e al pubblico ministero presso la Corte di cassazione. 5.Identico.
6. Gli interessati e il pubblico ministero possono proporre   ricorso avverso le decisioni del CNF alle sezioni unite della Corte di   cassazione, entro trenta giorni dalla notificazione, per incompetenza,   eccesso di potere e violazione di legge. 6.Identico.
7. Il ricorso non ha effetto sospensivo. Tuttavia l’esecuzione   può essere sospesa dalle sezioni unite della Corte di cassazione in camera di   consiglio su istanza del ricorrente. 7.Identico.
8. Nel caso di annullamento con rinvio, il rinvio è fatto al   CNF, il quale deve conformarsi alla decisione della Corte di cassazione circa   il punto di diritto sul quale essa ha pronunciato. 8.Identico.
Art. 35. Art. 37.
(Funzionamento) (Funzionamento)
1. Il CNF pronuncia sui ricorsi indicati nell’articolo 34   secondo le previsioni di cui agli articoli da 59 a 65 del regio decreto 22   gennaio 1934, n.37, applicando, se necessario, le norme ed i princìpi del   codice di procedura civile. 1. Il CNF pronuncia sui ricorsi indicati nell’articolo 36   secondo le previsioni di cui agli articoli da 59 a 65 del regio decreto 22   gennaio 1934, n. 37, applicando, se necessario, le norme ed i princìpi del   codice di procedura civile.
2. Nei procedimenti giurisdizionali si applicano le norme del   codice di procedura civile sulla astensione e ricusazione dei giudici. I   provvedimenti del CNF su impugnazione di delibere dei Consigli istruttori di   disciplina e dei consigli circondariali hanno natura di sentenza. 2. Nei procedimenti giurisdizionali si applicano le norme del   codice di procedura civile sulla astensione e ricusazione dei giudici. I   provvedimenti del CNF su impugnazione di delibere dei consigli distrettuali   di disciplina hanno natura di sentenza.
3. Il controllo contabile e della gestione è svolto da un   collegio di tre revisori dei conti nominato dal primo presidente della Corte   di cassazione, che li sceglie tra gli iscritti al registro dei revisori,   nominando anche due revisori supplenti. Il collegio è presieduto dal   componente più anziano per iscrizione. 3. Identico.
4. Per il compenso dei revisori si applica il criterio di cui   all’articolo 29, comma 5. Soppresso
5. Il CNF può svolgere la propria attività non giurisdizionale   istituendo commissioni di lavoro, anche eventualmente con la partecipazione   di membri esterni al Consiglio. 4. Identico.
Art. 36. Art. 38.
(Eleggibilità e   incompatibilità) (Eleggibilità e   incompatibilità)
1. Sono eleggibili al CNF gli iscritti all’albo speciale per il   patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori. Risultano eletti coloro che   hanno riportato il maggior numero di voti. In caso di parità di voti risulta   eletto il più anziano per iscrizione e, tra coloro che abbiano uguale   anzianità di iscrizione, il maggiore di età. 1.Identico.
2. Non possono essere eletti coloro che abbiano riportato, nei   cinque anni precedenti, condanna esecutiva anche non definitiva ad una   sanzione disciplinare più grave dell’avvertimento. 2.Identico.
3. La carica di consigliere nazionale è incompatibile con quella   di consigliere dell’ordine e di componente del consiglio di amministrazione e   del comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza e assistenza   forense. 3. La carica di consigliere nazionale è incompatibile con quella   di consigliere dell’ordine e di componente del consiglio di amministrazione e   del comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense,   nonché di membro di un consiglio distrettuale di disciplina.
4. L’eletto che viene a trovarsi in condizione di   incompatibilità deve optare per uno degli incarichi entro trenta giorni dalla   proclamazione. Nel caso in cui non vi provveda, decade automaticamente   dall’incarico assunto in precedenza. 4.Identico.
Capo IV Capo IV
CONGRESSO NAZIONALE   FORENSE CONGRESSO NAZIONALE   FORENSE
Art. 37. Art. 39.
(Congresso   nazionale forense) (Congresso   nazionale forense)
1. Il CNF convoca il congresso nazionale forense almeno ogni tre   anni. Identico
2. Il congresso nazionale forense è la massima assise   dell’avvocatura italiana nel rispetto dell’identità e dell’autonomia di   ciascuna delle sue componenti associative. Tratta e formula proposte sui temi   della giustizia e della tutela dei diritti fondamentali dei cittadini, nonché   le questioni che riguardano la professione forense.
3. Il congresso nazionale forense delibera autonomamente le   proprie norme regolamentari e statutarie, ed elegge l’organismo chiamato a   dare attuazione ai suoi deliberati.
TITOLO IV TITOLO IV
ACCESSO ALLA   PROFESSIONE „FORENSE ACCESSO ALLA   PROFESSIONE „FORENSE
Capo I Capo I
TIROCINIO   PROFESSIONALE TIROCINIO   PROFESSIONALE
Art. 38. Art. 40.
(Accordi tra   università e ordini forensi) (Accordi tra   università e ordini forensi)
1. I consigli dell’ordine degli avvocati possono stipulare   convenzioni, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con le   università per la disciplina dei rapporti reciproci. Identico
2. Il CNF e la Conferenza dei presidi delle facoltà di   giurisprudenza promuovono, anche mediante la stipulazione di apposita   convenzione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la piena   collaborazione tra le facoltà di giurisprudenza e gli ordini forensi, per il   perseguimento dei fini di cui al presente capo.
Art. 39. Art. 41.
(Contenuti e   modalità di svolgimento
  del tirocinio)
(Contenuti e   modalità di svolgimento
  del tirocinio)
1. Il tirocinio professionale consiste nell’addestramento, a contenuto   teorico e pratico, del praticante avvocato finalizzato a fargli conseguire le   capacità necessarie per l’esercizio della professione di avvocato e per la   gestione di uno studio legale nonché a fargli apprendere e rispettare i   princìpi etici e le regole deontologiche. 1. Identico.
2. Presso il consiglio dell’ordine è tenuto il registro dei   praticanti avvocati, l’iscrizione al quale è condizione per lo svolgimento   del tirocinio professionale. Ai fini dell’iscrizione nel registro dei   praticanti è necessario aver conseguito la laurea in giurisprudenza. 2. Presso il consiglio dell’ordine è tenuto il registro dei   praticanti avvocati, l’iscrizione al quale è condizione per lo svolgimento   del tirocinio professionale.
3. Per l’iscrizione nel registro dei praticanti avvocati e la   cancellazione dallo stesso si applicano, in quanto compatibili, le   disposizioni previste dall’articolo 16. 3. Per l’iscrizione nel registro dei praticanti avvocati e la   cancellazione dallo stesso si applicano, in quanto compatibili, le   disposizioni previste dall’articolo 17.
4. Lo svolgimento del tirocinio è incompatibile con qualunque   rapporto di impiego pubblico. Al praticante avvocato si applicano le   eccezioni previste per l’avvocato dall’articolo 18. Il tirocinio può   essere svolto contestualmente ad attività di lavoro subordinato privato,   purché con modalità ed orari idonei a consentirne l’effettivo e puntuale   svolgimento. 4. Il tirocinio può essere svolto contestualmente ad attività di   lavoro subordinato pubblico e privato, purché con modalità e orari   idonei a consentirne l’effettivo e puntuale svolgimento e in assenza di   specifiche ragioni di conflitto di interesse.
5. Il tirocinio è svolto in forma continuativa per ventiquattro   mesi. La sua interruzione per oltre sei mesi, senza giustificato motivo,   comporta la cancellazione dal registro dei praticanti, salva la facoltà di   chiedere nuovamente l’iscrizione nel registro, che può essere deliberata   previa nuova verifica da parte del consiglio dell’ordine della sussistenza   dei requisiti stabiliti dalla presente legge. 5. Il tirocinio è svolto in forma continuativa per diciotto mesi.   La sua interruzione per oltre sei mesi, senza alcun giustificato   motivo anche di carattere personale, comporta la cancellazione dal   registro dei praticanti, salva la facoltà di chiedere nuovamente l’iscrizione   nel registro, che può essere deliberata previa nuova verifica da parte del   consiglio dell’ordine della sussistenza dei requisiti stabiliti dalla   presente legge.
6. Il tirocinio può essere svolto: 6. Identico:
a) presso un avvocato, con anzianità di iscrizione all’albo non   inferiore a cinque anni; a)identica;
b) presso l’Avvocatura dello Stato o presso l’ufficio legale di un   ente pubblico o presso un ufficio giudiziario per non più di dodici mesi; b)identica;
c) per non più di sei mesi, in altro Paese dell’Unione europea   presso professionisti legali, con titolo equivalente a quello di avvocato,   abilitati all’esercizio della professione. c)identica;
d) per non più di sei mesi, in concomitanza   con il corso di studio per il conseguimento della laurea, dagli studenti   regolarmente iscritti all’ultimo anno del corso di studio per il   conseguimento del diploma di laurea in giurisprudenza nel caso previsto   dall’articolo 40.
7. In ogni caso il tirocinio deve essere svolto per almeno sei   mesi presso un avvocato iscritto all’ordine o presso l’Avvocatura dello   Stato.
8. Il tirocinio può essere svolto anche presso due avvocati   contemporaneamente, previa richiesta del praticante e previa autorizzazione   del competente consiglio dell’ordine, nel caso si possa presumere che la mole   di lavoro di uno di essi non sia tale da permettere al praticante una   sufficiente offerta formativa.
9. Fermo restando quanto previsto dal comma 6, il diploma   conseguito presso le scuole di specializzazione per le professioni legali, di   cui all’articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n.398, e   successive modificazioni, è valutato ai fini del compimento del tirocinio per   l’accesso alla professione di avvocato per il periodo di un anno.
7. L’avvocato è tenuto ad assicurare che il tirocinio si svolga   in modo proficuo e dignitoso per la finalità di cui al comma 1 e non può   assumere la funzione per più di tre praticanti contemporaneamente, salva   l’autorizzazione rilasciata dal competente consiglio dell’ordine previa   valutazione dell’attività professionale del richiedente e dell’organizzazione   del suo studio. 10. Identico.
8. Il tirocinio professionale non determina l’instaurazione di   rapporto di lavoro subordinato anche occasionale. Al praticante avvocato è   sempre dovuto il rimborso delle spese sostenute per conto dello studio presso   il quale svolge il tirocinio. Ad eccezione che negli enti pubblici e presso   l’Avvocatura dello Stato, decorso il primo anno, l’avvocato riconosce al   praticante avvocato un rimborso congruo per l’attività svolta per conto dello   studio, commisurato all’effettivo apporto professionale dato nell’esercizio   delle prestazioni e tenuto altresì conto dell’utilizzo da parte del   praticante avvocato dei servizi e delle strutture dello studio. 11. Il tirocinio professionale non determina di diritto l’instaurazione   di rapporto di lavoro subordinato anche occasionale. Negli studi legali   privati, al praticante avvocato è sempre dovuto il rimborso delle spese   sostenute per conto dello studio presso il quale svolge il tirocinio. Ad   eccezione che negli enti pubblici e presso l’Avvocatura dello Stato, decorso   il primo semestre, possono essere riconosciuti con apposito contratto al   praticante avvocato un’indennità o un compenso per l’attività svolta   per conto dello studio, commisurati all’effettivo apporto   professionale dato nell’esercizio delle prestazioni e tenuto altresì conto   dell’utilizzo dei servizi e delle strutture dello studio da parte del   praticante avvocato. Gli enti pubblici e l’Avvocatura dello Stato riconoscono   al praticante avvocato un rimborso per l’attività svolta, ove previsto dai   rispettivi ordinamenti e comunque nei limiti delle risorse disponibili a   legislazione vigente.
9. Nel periodo di svolgimento del tirocinio il praticante   avvocato, decorso un anno dall’iscrizione nel registro dei praticanti, può   esercitare attività professionale solo in sostituzione dell’avvocato presso   il quale svolge la pratica e comunque sotto il controllo e la responsabilità   dello stesso, in ambito civile di fronte al tribunale e al giudice di pace, e   in ambito penale nei procedimenti che, in base alle norme vigenti   anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 19   febbraio 1998, n.51, rientravano nella competenza del pretore. L’abilitazione   decorre dalla delibera di iscrizione nell’apposito registro. Essa può durare   al massimo cinque anni, salvo il caso di sospensione dall’esercizio professionale   non determinata da giudizio displinare, alla condizione che permangano tutti   i requisiti per l’iscrizione nel registro. 12. Nel periodo di svolgimento del tirocinio il praticante avvocato,   decorsi sei mesi dall’iscrizione nel registro dei praticanti, purché   in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza, può esercitare   attività professionale in sostituzione dell’avvocato presso il quale svolge   la pratica e comunque sotto il controllo e la responsabilità dello stesso anche   se si tratta di affari non trattati direttamente dal medesimo, in ambito   civile di fronte al tribunale e al giudice di pace, e in ambito penale nei   procedimenti di competenza del giudice di pace, in quelli per reati   contravvenzionali e in quelli che, in base alle norme vigenti   anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 19   febbraio 1998, n.51, rientravano nella competenza del pretore. L’abilitazione   decorre dalla delibera di iscrzione nell’apposito registro. Essa può durare   al massimo cinque anni, salvo il caso di sospensione dall’esercizio   professionale non determinata da giudizio disciplinare, alla condizione che   permangano tutti i requisiti per l’iscrizione nel registro.
10. Il Ministro della giustizia con proprio decreto adotta,   sentito il CNF, il regolamento che disciplina: 13. Identico.
a) le modalità di svolgimento del tirocinio e le relative   procedure di controllo da parte del competente consiglio dell’ordine;
b) le ipotesi che giustificano l’interruzione del tirocinio,   tenuto conto di situazioni riferibili all’età, alla salute, alla maternità e   paternità del praticante avvocato, e le relative procedure di accertamento;
c) i requisiti di validità dello svolgimento del tirocinio, in   altro Paese dell’Unione europea.
11. Il praticante può, per giustificato motivo, trasferire la   propria iscrizione presso l’ordine del luogo ove intenda proseguire il   tirocinio. Il consiglio dell’ordine autorizza il trasferimento, valutati i   motivi che lo giustificano, e rilascia al praticante un certificato   attestante il periodo di tirocinio che risulta regolarmente compiuto. 14. Identico.
Art. 40. Art. 42.
(Norme disciplinari   per i praticanti) (Norme disciplinari   per i praticanti)
1. I praticanti osservano gli stessi doveri e norme   deontologiche degli avvocati e sono soggetti al potere disciplinare del   consiglio dell’ordine. Identico
Art. 41. Art. 43.
(Corsi di   formazione per l’accesso
  alla professione di avvocato)
(Corsi di formazione   per l’accesso
  alla professione di avvocato)
1. Il tirocinio, oltre che nella pratica svolta presso uno   studio professionale, consiste altresì nella frequenza obbligatoria e con   profitto, per un periodo non inferiore a ventiquattro mesi, di corsi di   formazione di indirizzo professionale tenuti da ordini e associazioni   forensi, nonché dagli altri soggetti previsti dalla legge. 1. Il tirocinio, oltre che nella pratica svolta presso uno   studio professionale, consiste altresì nella frequenza obbligatoria e con   profitto, per un periodo non inferiore a diciotto mesi, di corsi di   formazione di indirizzo professionale tenuti da ordini e associazioni   forensi, nonché dagli altri soggetti previsti dalla legge.
2. Il CNF disciplina con regolamento ai sensi dell’articolo   28, comma 1, lettera c): 2. Il Ministro della giustizia, sentito il CNF, disciplina   con regolamento:
a) le modalità e le condizioni per l’istituzione dei corsi di   formazione di cui al comma 1 da parte degli ordini e delle associazioni   forensi giudicate idonee, in maniera da garantire la libertà ed il pluralismo   dell’offerta formativa e della relativa scelta individuale; a) identica;
b) i contenuti formativi dei corsi di formazione in modo da   ricomprendervi, in quanto essenziali, l’insegnamento del linguaggio   giuridico, la redazione degli atti giudiziari, la tecnica impugnatoria dei   provvedimenti giurisdizionali e degli atti amministrativi, la tecnica di   redazione del parere stragiudiziale e la tecnica di ricerca; b) identica;
c) la durata minima dei corsi di formazione, prevedendo un carico   didattico non inferiore a centosessanta ore per l’intero biennio; c) la durata minima dei corsi di formazione, prevedendo un carico   didattico non inferiore a centosessanta ore per l’intero periodo;
d) le modalità e le condizioni per la frequenza dei corsi di   formazione da parte del praticante avvocato nonché quelle per le verifiche   intermedie e finale del profitto, che sono affidate ad una commissione   composta da avvocati, magistrati e docenti universitari, in modo da garantire   omogeneità di giudizio su tutto il territorio nazionale. Ai componenti della   commissione non sono riconosciuti compensi, indennità o gettoni di presenza. d) identica.
Art. 42. Art. 44.
(Frequenza di   uffici giudiziari) (Frequenza di   uffici giudiziari)
1. L’attività di praticantato presso gli uffici giudiziari è   disciplinata da apposito regolamento da emanare, entro un anno dalla data di   entrata in vigore della presente legge, dal Ministro della giustizia, sentiti   il Consiglio superiore della magistratura e il CNF. Identico
Art. 43. Art. 45.
(Certificato di   compiuto tirocinio) (Certificato di   compiuto tirocinio)
1. Il consiglio dell’ordine presso il quale è compiuto il   biennio di tirocinio rilascia il relativo certificato. 1. Il consiglio dell’ordine presso il quale è compiuto il periodo   di tirocinio rilascia il relativo certificato.
2. In caso di domanda di trasferimento del praticante avvocato   presso il registro tenuto da altro consiglio dell’ordine, quello di   provenienza certifica la durata del tirocinio svolto fino alla data di   presentazione della domanda e, ove il prescritto periodo di tirocinio risulti   completato, rilascia il certificato di compiuto tirocinio. 2.Identico.
3. Il praticante avvocato è ammesso a sostenere l’esame di Stato   nella sede di corte di appello nel cui distretto ha svolto il maggior periodo   di tirocinio. Nell’ipotesi in cui il tirocinio sia stato svolto per uguali   periodi sotto la vigilanza di più consigli dell’ordine aventi sede in   distretti diversi, la sede di esame è determinata in base al luogo di   svolgimento del primo periodo di tirocinio. 3.Identico.
Capo II Capo II
ESAME DI STATO PER   L’ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI AVVOCATO ESAME DI STATO PER   L’ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI AVVOCATO
Art. 44. Soppresso
(Disposizioni   generali)
1. L’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della   professione di avvocato può essere sostenuto soltanto dal praticante avvocato   che abbia effettuato il tirocinio professionale.
2. L’esame di Stato si svolge con periodicità annuale nelle date   fissate e nelle sedi di corte d’appello determinate con apposito decreto del   Ministro della giustizia, sentito il CNF. Nel decreto è stabilito il termine   per la presentazione delle domande di ammissione.
Art. 45. Art. 46.
(Esame di Stato) (Esame di Stato)
1. L’esame di Stato si articola in tre prove scritte ed in una   prova orale. 1.Identico.
2. Le prove scritte sono svolte sui temi formulati dal Ministro   della giustizia ed hanno per oggetto: 2. Identico.
a) la redazione di un parere motivato, da scegliere tra due   questioni in materia regolata dal codice civile;
b) la redazione di un parere motivato, da scegliere tra due   questioni in materia regolata dal codice penale;
c) la redazione di un atto giudiziario che postuli conoscenze di   diritto sostanziale e di diritto processuale, su un quesito proposto, in   materia scelta dal candidato tra il diritto privato, il diritto penale ed il   diritto amministrativo.
3. Nella prova orale il candidato illustra la prova scritta e   dimostra la conoscenza delle seguenti materie: ordinamento e deontologia   forensi, diritto civile, diritto penale, diritto processuale civile, diritto   processuale penale; nonché di altre due materie, scelte preventivamente dal   candidato, tra le seguenti: diritto costituzionale, diritto amministrativo,   diritto del lavoro, diritto commerciale, diritto comunitario ed   internazionale privato, diritto tributario, diritto ecclesiastico,   ordinamento giudiziario e penitenziario. 3. Identico.
4. Per la valutazione di ciascuna prova scritta, ogni componente   della commissione d’esame dispone di dieci punti di merito; alla prova orale   sono ammessi i candidati che abbiano conseguito, nelle tre prove scritte, un   punteggio complessivo di almeno 90 punti e un punteggio non inferiore a 30   punti in ciascuna prova. 4. Identico.
5. La commissione annota le osservazioni positive o negative nei   vari punti di ciascun elaborato, le quali costituiscono motivazione del voto   che viene espresso con un numero pari alla somma dei voti espressi dai   singoli componenti. Il Ministro della giustizia determina, mediante   sorteggio, gli abbinamenti per la correzione delle prove scritte tra i   candidati e le sedi di corte di appello ove ha luogo la correzione degli   elaborati scritti. La prova orale ha luogo nella medesima sede della prova   scritta. 5. Identico.
6. Il Ministro della giustizia, sentito il CNF, disciplina con   regolamento le modalità e le procedure di svolgimento dell’esame di Stato e   quelle di valutazione delle prove scritte ed orali da effettuare sulla base   dei seguenti criteri: 6. Identico.
a) chiarezza, logicità e rigore metodologico dell’esposizione;
b) dimostrazione della concreta capacità di soluzione di specifici   problemi giuridici;
c) dimostrazione della conoscenza dei fondamenti teorici degli   istituti giuridici trattati;
d) dimostrazione della capacità di cogliere eventuali profili di   interdisciplinarietà;
e) dimostrazione della conoscenza delle tecniche di persuasione e   argomentazione.
7. Le prove scritte si svolgono con il solo ausilio dei testi di   legge senza commenti e citazioni giurisprudenziali. Esse devono iniziare in   tutte le sedi alla stessa ora, fissata dal Ministro della giustizia con il   provvedimento con il quale vengono indetti gli esami. A tal fine, i testi di   legge portati dai candidati per la prova devono essere controllati e vistati   nei giorni anteriori all’inizio della prova stessa e collocati sul banco su   cui il candidato sostiene la prova. L’appello dei candidati deve svolgersi   per tempo in modo che le prove scritte inizino all’ora fissata dal Ministro   della giustizia. 7. Identico.
8. I candidati non possono portare con sé testi o scritti, anche   informatici, né ogni sorta di strumenti di telecomunicazione, pena la   immediata esclusione dall’esame, con provvedimento del presidente della   commissione, sentiti almeno due commissari. 8. Identico.
9. Qualora siano fatti pervenire nell’aula, ove si svolgono le   prove dell’esame, scritti od appunti di qualunque genere, con qualsiasi   mezzo, il candidato che li riceve e non ne fa immediata denuncia alla   commissione è escluso immediatamente dall’esame, ai sensi del comma 8. 9. Identico.
10. Chiunque faccia pervenire in qualsiasi modo ad uno o più   candidati, prima o durante la prova d’esame, testi relativi al tema proposto   è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la pena della   reclusione fino a tre anni. Per i fatti indicati nel presente comma e nel   comma 9, i candidati sono denunciati al Consiglio istruttore di disciplina   del distretto competente per il luogo di iscrizione al registro dei   praticanti, per i provvedimenti di sua competenza. 10. Chiunque faccia pervenire in qualsiasi modo ad uno o più   candidati, prima o durante la prova d’esame, testi relativi al tema proposto   è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la pena della   reclusione fino a tre anni. Per i fatti indicati nel presente comma e nel   comma 9, i candidati sono denunciati al consiglio distrettuale   di disciplina del distretto competente per il luogo di iscrizione al registro   dei praticanti, per i provvedimenti di sua competenza.
11. Per la prova orale, ogni componente della commissione   dispone di dieci punti di merito per ciascuna delle materie di esame. 11. Identico.
12. Sono giudicati idonei i candidati che ottengono un punteggio   non inferiore a trenta punti per ciascuna materia. 12. Identico.
13. I costi per l’espletamento delle procedure di esame devono   essere posti a carico dei soggetti partecipanti. 13. Agli oneri per l’espletamento delle procedure   dell’esame di Stato di cui al presente articolo si provvede nell’ambito delle   risorse disponibili a legislazione vigente, e, comunque, senza nuovi o   maggiori oneri per la finanza pubblica. Resta ferma la corresponsione   all’Erario della tassa di cui all’articolo 1, primo comma, lettera b),   del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946,   n. 261, come rideterminata dall’articolo 2, comma 1, lettera b), del   decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 1990,   pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 31 dicembre 1990.
Art. 46. Art. 47.
(Commissioni di   esame) (Commissioni di   esame)
1. La commissione di esame è nominata, con decreto, dal Ministro   della giustizia ed è composta da cinque membri effettivi e cinque supplenti,   dei quali: tre effettivi e tre supplenti sono avvocati designati dal CNF tra   gli iscritti all’albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni   superiori, uno dei quali la presiede; un effettivo e un supplente sono   magistrati in pensione; un effettivo e un supplente sono professori   universitari o ricercatori confermati in materie giuridiche. 1. Identico.
2. Con il medesimo decreto, presso ogni sede di corte d’appello,   è nominata una sottocommissione avente composizione identica alla commissione   di cui al comma 1. 2. Identico.
3. Presso ogni corte d’appello, ove il numero dei candidati lo   richieda, possono essere formate con lo stesso criterio ulteriori   sottocommissioni per gruppi sino a trecento candidati. 3. Identico.
4. Esercitano le funzioni di segretario uno o più funzionari   distaccati dal Ministero della giustizia. 4. Identico.
5. Non possono essere designati nelle commissioni di esame   avvocati che siano membri dei consigli dell’ordine o componenti del consiglio   di amministrazione o del comitato dei delegati della Cassa nazionale di   previdenza ed assistenza forense e del CNF. 5. Non possono essere designati nelle commissioni di esame   avvocati che siano membri dei consigli dell’ordine o di un consiglio   distrettuale di disciplina ovvero componenti del consiglio di   amministrazione o del comitato dei delegati della Cassa nazionale di   previdenza ed assistenza forense e del CNF.
6. Gli avvocati componenti della commissione non possono essere   eletti quali componenti del consiglio dell’ordine, del consiglio di   amministrazione o del comitato dei delegati della Cassa nazionale di   previdenza ed assistenza forense e del CNF nelle elezioni immediatamente   successive alla data di cessazione dell’incarico ricoperto. 6. Gli avvocati componenti della commissione non possono essere   eletti quali componenti del consiglio dell’ordine, di un consiglio   distrettuale di disciplina, del consiglio di amministrazione o del   comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza   forense e del CNF nelle elezioni immediatamente successive alla data di   cessazione dell’incarico ricoperto.
7. L’avvio delle procedure per l’esame di abilitazione deve   essere tempestivamente pubblicizzato secondo modalità contenute nel   regolamento di attuazione emanato dal Ministro della giustizia entro un anno   dalla data di entrata in vigore della presente legge. 7. Identico.
8. Il CNF può nominare ispettori per il controllo del regolare   svolgimento delle prove d’esame scritte ed orali e l’uniformità di   giudizio tra le varie commissioni d’esame. Gli ispettori possono   partecipare in ogni momento agli esami e ai lavori delle commissioni di uno o   più distretti indicati nell’atto di nomina ed esaminare tutti gli atti,   con facoltà di intervenire e far inserire le proprie dichiarazioni nei   verbali delle prove. Gli ispettori redigono ed inviano al CNF la relazione di   quanto riscontrato, formulando osservazioni e proposte. Il Ministro della   giustizia può annullare gli esami in cui siano state compiute irregolarità.   La nullità può essere dichiarata per la prova di singoli candidati o per   tutte le prove di una commissione o per tutte le prove dell’intero distretto. 8. Il Ministro della giustizia, anche su richiesta del CNF,   può nominare ispettori per il controllo del regolare svolgimento delle prove   d’esame scritte ed orali. Gli ispettori possono partecipare in ogni momento   agli esami e ai lavori delle commissioni di uno o più distretti indicati   nell’atto di nomina ed esaminare tutti gli atti.
9. Dopo la conclusione dell’esame di abilitazione con risultato   positivo, la commissione rilascia il certificato per l’iscrizione nell’albo   degli avvocati. Il certificato conserva efficacia ai fini dell’iscrizione   negli albi. 9. Identico.
Art. 47. Art. 48.
(Disciplina   transitoria per la pratica
  professionale)
(Disciplina   transitoria per la pratica
  professionale)
1. Fino al quinto anno successivo alla data di entrata in vigore   della presente legge, l’accesso all’esame di abilitazione all’esercizio della   professione di avvocato è condizionato allo svolgimento di un periodo di   tirocinio pratico di due anni, condotto secondo le modalità indicate nel capo   I, senza avere frequentato i corsi di formazione di cui all’articolo 41. 1. Fino al secondo anno successivo alla data di entrata   in vigore della presente legge, l’accesso all’esame di abilitazione   all’esercizio della professione di avvocato resta disciplinato dalle   disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge,   fatta salva la riduzione a diciotto mesi del periodo di tirocinio.
2. Il termine di cui al comma 1 può essere prorogato con decreto   del Ministro della giustizia, previo parere del CNF. Soppresso
3. All’articolo 1, comma 1, del regolamento di cui al decreto   del Ministro della giustizia 11 dicembre 2001, n.475, le parole: «alle professioni   di avvocato e» sono sostituite dalle seguenti: «alla professione di». 2. Identico.
Art. 48. Art. 49.
(Disciplina   transitoria per l’esame) (Disciplina   transitoria per l’esame)
1. Per i primi due anni dalla data di entrata in vigore della   presente legge l’esame di abilitazione all’esercizio della professione di   avvocato si effettua, sia per quanto riguarda le prove scritte e le prove   orali, sia per quanto riguarda le modalità di esame, secondo le norme   previgenti. 1. Identico.
2. Per i successivi tre anni le modalità delle prove, sia   scritte sia orali, sono disciplinate dalle norme previgenti. L’ammissione   alle prove orali è subordinata al raggiungimento del punteggio non inferiore   a trenta punti per ciascuna prova scritta. Per le prove orali l’idoneità è   subordinata al raggiungimento del punteggio non inferiore a trenta punti per   ciascuna materia. Soppresso
TITOLO V TITOLO V
IL PROCEDIMENTO   DISCIPLINARE IL PROCEDIMENTO   DISCIPLINARE
   
NORME GENERALI
Art. 49. Art. 50.
(Organi del   procedimento disciplinare) (Consigli   distrettuali di disciplina)
1. L’azione disciplinare è esercitata, in ogni distretto, dal   Consiglio istruttore di disciplina e dal Collegio giudicante.2. Il Consiglio istruttore di disciplina e il Collegio   giudicante sono organi degli ordini circondariali del distretto. Il Consiglio   istruttore di disciplina è istituito a livello distrettuale presso il   consiglio dell’ordine nel cui circondario ha sede la corte d’appello.

3. Ciascun consiglio dell’ordine circondariale elegge, fra gli   iscritti al proprio albo, i componenti del Consiglio istruttore di disciplina   nel numero e con le modalità previste con regolamento del CNF. Il mandato è   quadriennale e non può essere rinnovato per più di una volta.

4. Le operazioni di voto avvengono a scrutinio segreto e   risultano eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti. In   caso di parità di voti risulta eletto il più anziano per iscrizione all’albo.

5. La carica di componente del Consiglio istruttore di   disciplina è incompatibile con quella di consigliere nazionale forense, di   consigliere dell’ordine, di componente di uno degli organi della Cassa   nazionale di previdenza ed assistenza forense e di componente del Collegio   giudicante. Si applica, inoltre, ogni altra causa di incompatibilità prevista   dalla presente legge per la carica di consigliere dell’ordine. Il componente   del Consiglio istruttore di disciplina cessato dalla carica è ineleggibile   alle cariche di cui al primo periodo per i tre anni immediatamente successivi   alla cessazione. Nei tre anni si computa l’anno solare in corso all’atto   della cessazione dalla carica di consigliere istruttore.

1. Il potere disciplinare appartiene ai consigli distrettuali di   disciplina forense.2. Il consiglio distrettuale di disciplina è composto da membri   eletti su base capitaria e democratica, con il rispetto della rappresentanza   di genere di cui all’articolo 51 della Costituzione, secondo il regolamento   approvato dal CNF. Il numero complessivo dei componenti del consiglio   distrettuale è pari ad un terzo della somma dei componenti dei consigli   dell’Ordine del distretto, se necessario approssimata per difetto all’unità.

3. Il consiglio distrettuale di disciplina svolge la propria   opera con sezioni composte da cinque titolari e da tre supplenti. Non possono   fare parte delle sezioni giudicanti membri appartenenti all’ordine a cui è   iscritto il professionista nei confronti del quale si deve procedere.

4. Quando è presentato un esposto o una denuncia a un consiglio   dell’ordine, o vi è comunque una notizia di illecito disciplinare, il   consiglio dell’ordine deve darne notizia all’iscritto, invitandolo a   presentare sue deduzioni entro il termine di venti giorni, e quindi   trasmettere immediatamente gli atti al consiglio distrettuale di disciplina,   che è competente, in via esclusiva, per ogni ulteriore atto procedimentale.

5. Il regolamento per il procedimento è approvato dal CNF,   sentiti gli organi circondariali.

6. La riunione di insediamento del Consiglio istruttore di   disciplina viene convocata per la prima volta dal presidente del consiglio   dell’ordine nel cui circondario ha sede la corte d’appello entro trenta   giorni dalla ricezione dell’ultima comunicazione da parte dei consigli   dell’ordine circondariali all’esito delle elezioni. Nella stessa riunione, presieduta   dal componente di maggiore anzianità di iscrizione, il Consiglio istruttore   di disciplina elegge tra i propri componenti il presidente.
7. Il Consiglio istruttore di disciplina siede presso la sede   del consiglio dell’ordine distrettuale, è composto da tre membri effettivi e   da un supplente, viene costituito mediante criteri predeterminati,   disciplinati con regolamento del CNF, ed è presieduto dal componente più   anziano per iscrizione all’albo.
8. Il Collegio giudicante è composto per ogni procedimento da   sette membri effettivi e da tre supplenti: il presidente del consiglio   dell’ordine competente ai sensi dell’articolo 50, comma 1, o altro   consigliere da lui delegato per l’ipotesi di sua impossibilità o   incompatibilità a partecipare, due membri effettivi designati dal consiglio   dell’ordine competente e quattro membri effettivi indicati tra i componenti   degli altri consigli dell’ordine del distretto. Il consiglio dell’ordine   competente indica un componente supplente, gli altri consigli dell’ordine del   distretto designano due consiglieri supplenti. Il Collegio viene costituito   mediante criteri predeterminati, disciplinati con regolamento del CNF, e non   può mutare la sua composizione dopo l’inizio del dibattimento. Il regolamento   disciplina anche la formazione del Collegio giudicante per i casi in cui, per   motivi di incompatibilità o altro, ne sia impossibile la costituzione secondo   i criteri sopra indicati.
9. Il Collegio giudicante è presieduto dal presidente del   consiglio dell’ordine circondariale competente o dal suo delegato ai sensi   del comma 8.
10. Fermo quanto previsto dall’articolo 50, comma 2, per i   componenti del Consiglio istruttore di disciplina, nell’ipotesi in cui il   procedimento riguardi un consigliere di un ordine circondariale, quale   persona indagata, incolpata, offesa o danneggiata, al Collegio giudicante non   possono partecipare altri consiglieri dello stesso ordine e il dibattimento   deve tenersi presso la sede del consiglio dell’ordine distrettuale. Se il   procedimento riguardi un componente del consiglio dell’ordine distrettuale,   quale persona indagata, incolpata, offesa o danneggiata, l’istruttoria e il   giudizio si tengono presso la sede distrettuale determinata ai sensi   dell’articolo 11 del codice di procedura penale.
11. I componenti del Collegio giudicante possono essere ricusati   per gli stessi motivi, in quanto applicabili, previsti dal codice di   procedura civile e devono astenersi quando vi sia un motivo di ricusazione da   essi conosciuto, anche se non contestato.
12. Per la validità delle riunioni del Consiglio istruttore di   disciplina e del Collegio giudicante è necessaria la presenza di tutti i   componenti.
13. I costi del Consiglio istruttore di disciplina e del   Collegio giudicante sono sostenuti dai consigli dell’ordine circondariali del   distretto in proporzione al numero degli iscritti all’albo ordinario.
14. Il CNF disciplina con regolamento il funzionamento,   l’organizzazione e i relativi criteri di ripartizione delle spese tra gli   ordini del distretto del Consiglio istruttore di disciplina e del Collegio   giudicante.
15. Rimangono regolati dalla previgente disciplina i   procedimenti disciplinari per i quali alla data di entrata in vigore della   presente legge sia già stato notificato il capo di incolpazione. In caso   contrario gli atti sono trasmessi al Consiglio istruttore di disciplina   competente.


Art. 50.


Art. 51.
(Competenza) (Procedimento   disciplinare e notizia del fatto)
1. Le infrazioni ai doveri e alle regole di condotta dettati   dalla legge o dalla deontologia sono sottoposte al giudizio dei consigli   distrettuali di disciplina.
1. La competenza territoriale del Consiglio istruttore di   disciplina e del Collegio giudicante è determinata dal luogo in cui si trova   l’ordine presso il cui albo, elenchi speciali o registro è iscritto   l’avvocato o il praticante avvocato, ovvero dal luogo ove l’iscritto ad altro   albo, elenco o registro abbia commesso il fatto. La competenza è determinata,   volta per volta, dalla prevenzione. 2. È competente il consiglio distrettuale di   disciplina del distretto in cui è iscritto l’avvocato o il praticante oppure   del distretto nel cui territorio è stato compiuto il fatto oggetto di   indagine o di giudizio disciplinare. In ogni caso, si applica il principio   della prevenzione, relativamente al momento dell’iscrizione della   notizia nell’apposito registro, ai sensi dell’articolo 58.
2. Nell’ipotesi in cui l’indagato, l’incolpato, la persona   offesa o danneggiata sia uno dei componenti del Consiglio istruttore di   disciplina o del Collegio giudicante, nonché in ogni altro caso di   incompatibilità, la competenza a provvedere è determinata ai sensi   dell’articolo 11 del codice di procedura penale. Soppresso
(Si veda il comma 2 dell’articolo 51) 3. La notizia dei fatti suscettibili di valutazione disciplinare   è comunque acquisita. L’autorità giudiziaria è tenuta a dare immediata   notizia al consiglio dell’ordine competente quando nei confronti di un   iscritto:
a) è esercitata l’azione penale;
b) è disposta l’applicazione di misure   cautelari o di sicurezza;
c) sono effettuati perquisizioni o   sequestri;
d) sono emesse sentenze che definiscono il   grado di giudizio.
Art. 51. Soppresso
(Azione   disciplinare)
1. L’azione disciplinare è obbligatoria ed è esercitata dal   Consiglio istruttore di disciplina ogni volta che venga a conoscenza di fatti   suscettibili di rilievo disciplinare. Nel caso in cui la relativa   segnalazione non provenga dal consiglio dell’ordine, il Consiglio istruttore di   disciplina ne dà immediata notizia al consiglio dell’ordine competente   trasmettendogli gli atti per conoscenza.
2. Al fine di cui al comma 1: (Si veda il comma 3 dell’articolo 51)
a) il consiglio dell’ordine circondariale   che abbia ricevuto notizia di fatti suscettibili di rilievo disciplinare,   ovvero l’abbia acquisita d’ufficio, la trasmette entro quindici giorni al   Consiglio istruttore di disciplina;
b) l’autorità giudiziaria è tenuta a dare   immediata notizia al consiglio dell’ordine circondariale competente quando   nei confronti di un iscritto all’albo, agli elenchi speciali o al registro è   esercitata l’azione penale, ovvero è disposta l’applicazione di misure   cautelari o di sicurezza, ovvero sono effettuati perquisizioni o sequestri   ovvero sono emesse sentenze che definiscono il grado di giudizio nonché in   merito agli sviluppi processuali successivi. Il consiglio dell’ordine   circondariale trasmette al Consiglio istruttore di disciplina la notizia nel   termine di cui alla lettera a).
3. Se l’esponente è un avvocato e l’esposto riguardi violazioni   del rapporto fra colleghi, o dei rapporti con il consiglio dell’ordine, o dei   rapporti con i praticanti, come disciplinati dal codice deontologico forense,   fatta salva l’immediata trasmissione degli atti secondo il disposto di cui al   comma 2, lettera a), il consiglio dell’ordine circondariale che abbia   ricevuto la segnalazione tenta la conciliazione tra i colleghi e ne comunica   l’esito al Consiglio istruttore di disciplina.
4. L’illecito disciplinare non è configurabile quando il fatto è   di scarsa rilevanza.
Art. 52. (Collocato, in   diversa formulazione, quale articolo 56 del presente testo)
(Prescrizione   dell’azione disciplinare)
1. L’azione disciplinare si prescrive nel termine di cinque anni   dal fatto.
2. Nel caso di condanna penale per reato non colposo, il termine   di prescrizione per la riapertura del procedimento disciplinare ai sensi   dell’articolo 58 è di due anni dal passaggio in giudicato della sentenza   penale di condanna.
3. Il termine della prescrizione è interrotto:
a) dalla comunicazione di apertura del   procedimento disciplinare;
b) dalla comunicazione all’iscritto del   capo di incolpazione;
c) dalla notificazione della delibera di   convocazione dell’incolpato;
d) dalla notificazione della decisione del   consiglio dell’ordine costituito in Collegio giudicante emessa all’esito del   dibattimento;
e) dalla notificazione all’iscritto della   sentenza pronunciata ai sensi dell’artico„lo56.
4. Dalla data di comunicazione o notificazione dell’atto   interruttivo della prescrizione di cui al comma 3 decorre un nuovo termine   della durata di cinque anni. In caso di pluralità di atti interruttivi, la   prescrizione decorre dall’ultimo di essi, ma in nessun caso il termine di   prescrizione di cui al comma 1 può essere prolungato di oltre la metà.
Art. 53. (Collocato, in   diversa formulazione, quale articolo 58 del presente testo)
(Istruttoria   disciplinare)
1. Ricevuti gli atti, il presidente del Consiglio istruttore di   disciplina provvede senza ritardo ad iscrivere in apposito registro la   notizia in relazione alla quale può aprirsi un procedimento disciplinare,   indicando il nome dell’iscritto a cui la stessa si riferisce, e assegna il   procedimento al collegio competente per la trattazione dell’istruttoria. Del   collegio non può far parte un iscritto allo stesso albo dell’indagato.
2. Il presidente del collegio istruttorio designa per la   trattazione se stesso o altro componente del collegio stesso. L’istruttore   designato diventa responsabile della fase istruttoria a lui affidata e   comunica senza ritardo all’iscritto l’avvio di detta fase, a mezzo di   raccomandata con avviso di ricevimento, fornendogli ogni elemento utile ed   invitandolo a formulare per iscritto le proprie osservazioni entro venti   giorni dal ricevimento della comunicazione. L’interessato può chiedere di   essere ascoltato personalmente dall’istruttore ed ha la facoltà di farsi   assistere da un difensore. Il collegio istruttorio provvede ad ogni   accertamento di natura istruttoria nel termine di sei mesi dall’iscrizione   della notizia di illecito disciplinare nel registro di cui al comma 1. Nel   termine non sono calcolati i periodi di sospensione per qualunque causa e per   i rinvii ottenuti dall’interessato. Si tiene conto in ogni caso della   sospensione feriale dei termini.
3. Conclusi gli atti di sua competenza, nel solo caso di   manifesta infondatezza della notizia di illecito disciplinare, l’istruttore   propone al collegio di appartenenza richiesta motivata di archiviazione o, in   caso contrario, di apertura del procedimento disciplinare. In questa seconda   ipotesi, egli formula la proposta del capo di incolpazione e deposita il   fascicolo in segreteria. Il collegio istruttorio delibera, con la   partecipazione dell’istruttore, l’archiviazione o l’apertura del   procedimento.
4. Il provvedimento di archiviazione è comunicato all’iscritto,   al consiglio dell’ordine presso il quale l’avvocato è iscritto, al pubblico   ministero ed all’esponente.
5. Il provvedimento di apertura del procedimento disciplinare e   quello di rinvio a giudizio sono impugnabili al CNF solo insieme alla   decisione che contenga l’applicazione di una sanzione.
Art. 54. (Collocato, in   diversa formulazione, quale articolo 59 del presente testo)
(Dibattimento disciplinare)
1. Qualora il Consiglio istruttore di disciplina disponga   l’apertura del procedimento disciplinare, ne dà comunicazione all’incolpato,   al pubblico ministero e al consiglio dell’ordine competente.
2. La comunicazione contiene:
a) il capo d’incolpazione con   l’enunciazione:
1) delle generalità dell’incolpato e del numero cronologico   attribuito al procedimento;
2) dell’addebito, con l’indicazione delle norme violate; se gli   addebiti sono più di uno, gli stessi sono contraddistinti da lettere o   numeri;
3) della data della delibera di approvazione del capo   d’incolpazione;
b) l’avviso che l’incolpato, nel termine di   venti giorni dal ricevimento della stessa, ha diritto di accedere ai   documenti contenuti nel fascicolo, prendendone visione ed estraendone copia   integrale, e ha facoltà di depositare memorie e documenti.
3. Decorso il termine concesso per il compimento degli atti   difensivi, il Consiglio istruttore di disciplina trasmette gli atti al   competente consiglio dell’ordine costituito in Collegio giudicante.
4. Il presidente del consiglio dell’ordine costituito in   Collegio giudicante nomina il consigliere relatore e ne dà comunicazione   all’incolpato e al pubblico ministero a mezzo di raccomandata con avviso di   ricevimento.
5. Il consiglio dell’ordine costituito in Collegio giudicante   può disporre il proscioglimento nelle forme di cui all’articolo 55, comma 1,   lettera a), oppure il rinvio a giudizio dell’incolpato.
6. Il consiglio dell’ordine costituito in Collegio giudicante   notifica a mezzo dell’ufficiale giudiziario o a mezzo di raccomandata con   avviso di ricevimento il proscioglimento al Consiglio istruttore di   disciplina, al pubblico ministero, all’incolpato e all’autore dell’esposto.   In caso di rinvio a giudizio, la citazione a giudizio è notificata negli   stessi modi all’incolpato, nonché al pubblico ministero, il quale ha facoltà   di presenziare alla udienza dibattimentale, nel termine di trenta giorni dal   ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente e almeno venti   giorni liberi prima della data di comparizione. La citazione contiene:
a) le generalità dell’incolpato;
b) l’enunciazione in forma chiara e precisa   degli addebiti, con l’indicazione delle norme violate; se gli addebiti sono   più di uno, essi sono contraddistinti da lettere o numeri;
c) l’indicazione del luogo, del giorno e   dell’ora della comparizione avanti al Collegio giudicante per il   dibattimento, con l’avvertimento che l’incolpato potrà essere assistito da un   difensore e che, in caso di mancata comparizione, non dovuta a legittimo   impedimento o assoluta impossibilità a comparire, si procederà in sua assenza;
d) l’avviso che l’incolpato ed il pubblico   ministero hanno diritto di produrre documenti e di indicare testimoni, con   l’enunciazione sommaria delle circostanze sulle quali essi dovranno essere   sentiti, nel termine di sette giorni prima della data fissata per il   dibattimento;
e) l’elenco dei testimoni che il Collegio   intende ascoltare;
f) la data e la sottoscrizione del   presidente.
7. Nel corso del dibattimento, che si apre con l’esposizione dei   fatti da parte del relatore, l’incolpato ed il pubblico ministero hanno   diritto di produrre documenti, di interrogare o far interrogare testimoni, di   rendere dichiarazioni. L’incolpato, ove lo chieda o vi acconsenta, è   sottoposto all’esame del Collegio. L’incolpato ha la parola per ultimo.
8. Il consiglio dell’ordine costituito in Collegio giudicante   acquisisce i documenti prodotti dall’incolpato e dal pubblico ministero;   provvede all’esame dei testimoni e, subito dopo, all’esame dell’incolpato che   ne abbia fatto richiesta o vi abbia acconsentito; procede d’ufficio, o su   istanza di parte, all’ammissione e all’acquisizione di ogni eventuale   ulteriore prova necessaria od utile per l’accertamento dei fatti.
9. Sono utilizzabili per la decisione le dichiarazioni e i   documenti provenienti dall’incolpato e dal pubblico ministero, gli atti   formati ed i documenti acquisiti nel corso della fase istruttoria e del   dibattimento, gli esposti e le segnalazioni inerenti alla notizia di illecito   disciplinare ed i verbali di dichiarazioni testimoniali redatti nel corso dell’istruttoria.
10. Terminato il dibattimento, il presidente ne dichiara la   chiusura e dà la parola al pubblico ministero, all’incolpato e al suo   difensore, per le loro conclusioni e per la discussione, che si svolge   nell’ordine che precede. L’incolpato e il suo difensore hanno in ogni caso la   parola per ultimi.
11. Conclusa la discussione, il Collegio delibera il   provvedimento a maggioranza.
12. Viene data immediata lettura alle parti del dispositivo con   l’indicazione del termine per l’impugnazione, che decorre dal deposito della   motivazione.
13. La motivazione del provvedimento è predisposta dal relatore   o da altro consigliere se il presidente lo ritenga opportuno. Il   provvedimento è sottoscritto dal presidente del Collegio e dal relatore e   depositato nella segreteria del consiglio dell’ordine entro il termine di   sessanta giorni dalla lettura del dispositivo. Copia integrale del   provvedimento è notificata all’incolpato, al pubblico ministero, al   procuratore generale della Repubblica presso la corte d’appello del   distretto, al Consiglio istruttore di disciplina, nonché all’autore   dell’esposto nel solo caso di proscioglimento. Nel caso di decisioni   complesse, il termine per il deposito della motivazione può essere aumentato   fino al doppio, con provvedimento del presidente del consiglio dell’ordine   costituito in Collegio giudicante allegato al dispositivo della decisione.
14. Per quanto non specificatamente disciplinato, si applicano   le norme del codice di procedura civile, se compatibili.
15. Il procedimento avanti il consiglio dell’ordine costituito   in Collegio giudicante si conclude entro il termine di diciotto mesi dalla   sua apertura. Nel termine non sono calcolati i periodi di sospensione e   quelli per i rinvii ottenuti dall’incolpato o gli eventuali rinvii dovuti   all’impossibilità di costituire il Collegio giudicante. Si tiene conto in   ogni caso della sospensione feriale dei termini.
Art. 55. Art. 52.
(Decisione disciplinare   e sanzioni) (Contenuto della   decisione)
1. Con la decisione che definisce il dibattimento disciplinare   possono essere deliberati: 1. Con la decisione che definisce il procedimento   disciplinare possono essere deliberati:
a) il proscioglimento, con la formula: «non esservi luogo a   provvedimento disciplinare». Il consiglio dell’ordine costituito in   Collegio giudicante può pronunciarsi con la medesima formula in ogni stato   del procedimento; a) il proscioglimento, con la formula: «non esservi luogo a   provvedimento disciplinare»;
b) il richiamo verbale, non avente carattere   di sanzione disciplinare, nei casi di infrazioni lievi e scusabili;
b) l’irrogazione di una delle seguenti sanzioni disciplinari:   avvertimento, censura, sospensione dall’esercizio della professione da un   mese a tre anni, radiazione. c) l’irrogazione di una delle seguenti sanzioni disciplinari:   avvertimento, censura, sospensione dall’esercizio della professione da due   mesi a cinque anni, radiazione.
  Art. 53.
(Sanzioni)
2. L’avvertimento consiste nell’informare l’incolpato che la sua   condotta non è stata conforme al codice deontologico e alle norme di legge,   con invito ad astenersi dal compiere altre infrazioni. 1. L’avvertimento può essere deliberato quando il fatto   contestato non è grave e vi è motivo di ritenere che l’incolpato non commetta   altre infrazioni. L’avvertimento consiste nell’informare l’incolpato che la sua   condotta non è stata conforme alle norme deontologiche e di legge, con   invito ad astenersi dal compiere altre infrazioni.
3. La censura consiste nel biasimo formale. 2. La censura consiste nel biasimo formale e si applica quando   la gravità dell’infrazione, il grado di responsabilità, i precedenti   dell’incolpato e il suo comportamento successivo al fatto inducono a ritenere   che egli non incorrerà in un’altra infrazione.
4. La sospensione importa l’esclusione temporanea dall’esercizio   della professione o dal tirocinio. 3. La sospensione consiste nell’esclusione temporanea   dall’esercizio della professione o dal praticantato e si applica per   infrazioni consistenti in comportamenti e in responsabilità gravi o quando   non sussistono le condizioni per irrogare la sola sanzione della censura.
5. La radiazione consiste nell’esclusione definitiva dall’albo,   elenco speciale o registro e impedisce l’iscrizione a qualsiasi albo,   elenco speciale o registro tenuti da altro consiglio dell’ordine,   salvo quanto stabilito nell’articolo 61, comma 7. La radiazione è inflitta   per violazioni che rendono incompatibile la permanenza dell’incolpato   nell’albo, elenco speciale o registro. 4. La radiazione consiste nell’esclusione definitiva dall’albo,   elenco o registro e impedisce l’iscrizione a qualsiasi altro albo,   elenco o registro, fatto salvo quanto stabilito nell’articolo 62.   La radiazione è inflitta per violazioni molto gravi che rendono incompatibile   la permanenza dell’incolpato nell’albo.
6. Nella determinazione della sanzione si tiene conto della   gravità dell’infrazione, del grado di responsabilità, dei precedenti   dell’incolpato, del suo comportamento successivo al fatto e dell’eventuale reiterazione   di comportamenti illeciti. Soppresso
Art. 56. (Collocato, in   diversa formulazione, quale articolo 61 del presente testo)
(Impugnazioni)
1. Avverso la decisione disciplinare è ammesso ricorso al CNF da   parte dell’incolpato, da parte del procuratore generale presso la corte   d’appello del distretto ove ha sede il consiglio dell’ordine che ha emesso la   decisione, e da parte del Consiglio istruttore di disciplina nel solo caso di   proscioglimento.
2. L’autore dell’esposto ha facoltà di presentare al procuratore   generale competente per territorio e al presidente del Consiglio istruttore   di disciplina richiesta motivata di impugnazione della decisione di   proscioglimento.
3. Il ricorso si propone con atto scritto, depositato presso la   segreteria del consiglio dell’ordine presso il quale opera il Collegio   giudicante che ha emanato la decisione impugnata, nel termine di venti giorni   dalla notifica eseguita ai sensi dell’articolo 54, comma 13. Si applica, in   quanto compatibile, l’articolo 50 del regio decreto-legge 27 novembre 1933,   n.1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n.36, e   successive modificazioni.
4. Nel ricorso, a pena di inammissibilità, sono indicati il   provvedimento impugnato e la data del medesimo, ed enunciati i capi o i punti   del provvedimento ai quali si riferisce l’impugnazione, i motivi   dell’impugnazione con l’indicazione specifica delle ragioni di diritto e   degli elementi di fatto che li sorreggono, le conclusioni e le richieste.
5. La proposizione del ricorso sospende l’esecuzione del   provvedimento, salvo il provvedimento di sospensione cautelare di cui   all’articolo 60.
6. Il giudizio si svolge secondo le norme previste per il   procedimento davanti al CNF di cui al regio decreto 22 gennaio 1934, n.37. Le   funzioni requirenti sono svolte dal procuratore generale presso la Corte di   cassazione o da un suo sostituto.
7. Per quanto non specificato nel presente articolo, per il   procedimento davanti al CNF si applicano gli articoli da 59 a 65 del regio decreto   22 gennaio 1934, n.37.
8. Avverso la sentenza del CNF può essere proposto ricorso alle   sezioni unite civili della Corte di cassazione, dall’incolpato e dal   procuratore generale presso la corte d’appello al cui distretto appartiene   l’incolpato. Il ricorso non ha effetto sospensivo. Si applicano, per quanto   non stabilito dal presente articolo, l’articolo 56 del regio decreto-legge 27   novembre 1933, n.1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio   1934, n.36, e successive modificazioni, e gli articoli 66, 67 e 68 del regio   decreto 22 gennaio 1934, n.37.
9. È fatta salva la possibilità del giudizio di revocazione   disciplinato ai sensi delle disposizioni del codice di procedura civile.
Art. 57. Art. 54.
(Rapporto fra   procedimento disciplinare e processo penale) (Rapporto con il   processo penale)
1. Il procedimento disciplinare si svolge ed è definito con   procedura e con valutazioni autonome rispetto all’eventuale processo penale   avente per oggetto i medesimi fatti. 1. Il procedimento disciplinare si svolge ed è definito con   procedura e con valutazioni autonome rispetto al processo penale   avente per oggetto i medesimi fatti.
2. Il Consiglio istruttore di disciplina e il consiglio   dell’ordine costituito in Collegio giudicante hanno il potere di acquisire   atti e documenti appartenenti al processo penale presso l’autorità   giudiziaria. 2. Se, agli effetti della decisione, è indispensabile acquisire   atti e notizie appartenenti al processo penale, il procedimento   disciplinare può essere a tale scopo sospeso a tempo determinato. La durata   della sospensione non può superare complessivamente i due anni; durante il   suo decorso è sospeso il termine di prescrizione.
3. Se dai fatti oggetto del procedimento disciplinare emergono estremi   di un reato procedibile d’ufficio, l’organo procedente ne informa l’autorità   giudiziaria. 3.Identico.
4. La durata della pena accessoria dell’interdizione dalla   professione inflitta all’avvocato dall’autorità giudiziaria è computata in   quella della corrispondente sanzione disciplinare della sospensione dalla   professione. 4. La durata della pena accessoria dell’interdizione dall’esercizio   della professione inflitta dall’autorità giudiziaria all’avvocato   è computata in quella della corrispondente sanzione disciplinare della   sospensione dall’esercizio della professione.
Art. 58. Art. 55.
(Riapertura del   procedimento disciplinare) (Riapertura del   procedimento)
1. Il procedimento disciplinare, concluso con provvedimento   definitivo, è riaperto: 1.Identico:
a) se è stata inflitta una sanzione disciplinare e, per gli stessi   fatti, l’autorità giudiziaria ha emesso sentenza di assoluzione perché il   fatto non sussiste o perché l’incolpato non lo ha commesso; a) se è stata inflitta una sanzione disciplinare e, per gli stessi   fatti, l’autorità giudiziaria ha emesso sentenza di assoluzione perché il   fatto non sussiste o perché l’incolpato non lo ha commesso. In tale caso   il procedimento è riaperto e deve essere pronunciato il proscioglimento anche   in sede disciplinare;
b) se è stato pronunciato il proscioglimento e l’autorità   giudiziaria ha emesso sentenza di condanna per reato non colposo fondata su   fatti rilevanti per l’accertamento della responsabilità disciplinare, che il   consiglio dell’ordine costituito in Collegio giudicante non ha potuto   valutare. b) se è stato pronunciato il proscioglimento e l’autorità   giudiziaria ha emesso sentenza di condanna per reato non colposo fondata su   fatti rilevanti per l’accertamento della responsabilità disciplinare, che non   sono stati valutati dal consiglio distrettuale di disciplina. In tale caso   i nuovi fatti sono liberamente valutati nel procedimento disciplinare   riaperto.
2. La riapertura del procedimento disciplinare avviene a   richiesta dell’interessato o d’ufficio con le forme del procedimento   ordinario. 2.Identico.
3. Per la riapertura del procedimento e per i provvedimenti   conseguenti è competente il consiglio dell’ordine che ha emesso la decisione.   In tal caso il presidente lo assegna ad un Collegio giudicante che deve   essere diversamente formato da quello che ha emesso il precedente   provvedimento. 3. Per la riapertura del procedimento e per i provvedimenti   conseguenti è competente il consiglio distrettuale di disciplina che   ha emesso la decisione, anche se sono state emesse sentenze sul ricorso.   Il giudizio è affidato a una sezione diversa da quella che ha deciso.
Art. 59. Soppresso
(Sospensione del   procedimento a seguito di cancellazione volontaria dall’albo)
1. Nel caso di cancellazione dall’albo, d’ufficio o a seguito di   richiesta dell’avvocato o del praticante avvocato sottoposto a procedimento   disciplinare, se già ha avuto luogo l’iscrizione dell’interessato nel   registro di cui all’articolo 53, comma 1, tale procedimento rimane sospeso e   deve essere ripreso qualora l’avvocato o il praticante avvocato sia   nuovamente iscritto. Dalla delibera di cancellazione a quella di nuova   iscrizione sono sospesi i termini del giudizio ed i termini di prescrizione.
(Si veda, in   diversa formulazione, l’articolo 52 del presente testo) Art. 56.
(Prescrizione   dell’azione disciplinare)
1. L’azione disciplinare si prescrive nel termine di sei anni   dal fatto.
2. Nel caso di condanna penale per reato non colposo, la prescrizione   per la riapertura del giudizio disciplinare, ai sensi dell’articolo 58, è di   due anni dal passaggio in giudicato della sentenza penale di condanna.
3. Il termine della prescrizione è interrotto con la   comunicazione all’iscritto della notizia dell’illecito. Il termine è   interrotto anche dalla notifica della decisione del consiglio distrettuale di   disciplina e della sentenza pronunciata dal CNF su ricorso. Da ogni   interruzione decorre un nuovo termine della durata di cinque anni. Se gli   atti interruttivi sono più di uno, la prescrizione decorre dall’ultimo di   essi, ma in nessun caso il termine stabilito nel comma 1 può essere   prolungato di oltre ;un quarto. Non si computa il tempo delle eventuali   sospensioni.
  Art. 57.
(Divieto di   cancellazione)
1. Durante lo svolgimento del procedimento, dal giorno   dell’invio degli atti al consiglio distrettuale di disciplina non può essere   deliberata la cancellazione dall’albo.
(Si veda, in   diversa formulazione, l’articolo 53 del presente testo) Art. 58.
(Notizia di   illecito disciplinare e fase istruttoria pre-procedimentale)
1. Ricevuti gli atti di cui all’articolo 50, comma 4, il   presidente del consiglio distrettuale di disciplina provvede senza riguardo a   iscrivere in un apposito registro riservato il ricevimento degli atti   relativi a un possibile procedimento disciplinare, indicando il nome   dell’iscritto a cui gli stessi si riferiscono. Nel caso di manifesta   infondatezza ne richiede al consiglio l’archiviazione senza formalità.
2. Qualora il consiglio distrettuale di disciplina non ritenga   di disporre l’archiviazione, e in ogni altro caso, il presidente designa la   commissione che deve giudicare e nomina il consigliere istruttore, scelto tra   i consiglieri iscritti a un ordine diverso da quello dell’incolpato. Il   consigliere istruttore diviene responsabile della fase istruttoria   pre-procedimentale; egli comunica senza ritardo all’iscritto l’avvio di tale   fase, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, fornendogli ogni   elemento utile e invitandolo a formulare per iscritto le proprie osservazioni   entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, e provvede a ogni   accertamento di natura istruttoria nel termine di sei mesi dall’iscrizione   della notizia di illecito disciplinare nel registro di cui al comma 1.
3. Conclusa la fase istruttoria, il consigliere istruttore   propone al consiglio distrettuale di disciplina richiesta motivata di   archiviazione o di approvazione del capo di incolpazione, depositando il   fascicolo in segreteria. Il consiglio distrettuale delibera senza la presenza   del consigliere istruttore, il quale non può fare parte del collegio   giudicante.
4. Il provvedimento di archiviazione è comunicato al consiglio   dell’ordine presso il quale l’avvocato è iscritto, all’iscritto e al soggetto   dal quale è pervenuta la notizia di illecito.
   
PROCEDIMENTO
(Si veda, in   diversa formulazione, l’articolo 54 del presente testo) Art. 59.
(Procedimento   disciplinare)
1. Il procedimento disciplinare è regolato dai seguenti princìpi   fondamentali:
a) qualora il consiglio distrettuale di   disciplina approvi il capo d’incolpazione, ne dà comunicazione all’incolpato   e al pubblico ministero a mezzo di lettera raccomandata con avviso di   ricevimento;
b) la comunicazione diretta all’incolpato   contiene:
1) il capo d’incolpazione con l’enunciazione:
1.1) delle generalità dell’incolpato e del numero cronologico   attribuito al procedimento;
1.2) dell’addebito, con l’indicazione delle norme violate; se gli   addebiti sono più di uno gli stessi sono contraddistinti da lettere o da   numeri;
1.3) della data della delibera di approvazione del capo   d’incolpazione;
2) l’avviso che l’incolpato, nel termine di venti giorni dal   ricevimento della stessa, ha diritto di accedere ai documenti contenuti nel   fascicolo, prendendone visione ed estraendone copia integrale; ha facoltà di   depositare memorie, documenti e di comparire avanti al consigliere   istruttore, con l’assistenza del difensore eventualmente nominato, per essere   sentito ed esporre le proprie difese. La data per l’interrogatorio è fissata   subito dopo la scadenza del termine concesso per il compimento degli atti   difensivi ed è indicata nella comunicazione;
c) decorso il termine concesso per il   compimento degli atti difensivi, il consigliere istruttore, qualora, per il   contenuto delle difese, non ritenga, di proporre l’archiviazione, chiede al   consiglio distrettuale di disciplina di disporre la citazione a giudizio   dell’incolpato;
d) la citazione a giudizio deve essere   notificata, a mezzo dell’ufficiale giudiziario, almeno trenta giorni liberi   prima della data di comparizione all’incolpato e al pubblico ministero, il   quale ha facoltà di presenziare all’udienza dibattimentale. La citazione   contiene:
1) le generalità dell’incolpato;
2) l’enunciazione in forma chiara e precisa degli addebiti, con   le indicazioni delle norme violate; se gli addebiti sono più di uno essi sono   contraddistinti da lettere o da numeri;
3) l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della   comparizione avanti il consiglio distrettuale di disciplina per il   dibattimento, con l’avvertimento che l’incolpato può essere assistito da un   difensore e che, in caso di mancata comparizione, non dovuta a legittimo   impedimento o assoluta impossibilità a comparire, si procederà in sua   assenza;
4) l’avviso che l’incolpato ha diritto di produrre documenti e   di indicare testimoni, con l’enunciazione sommaria delle circostanze sulle   quali essi dovranno essere sentiti. Questi atti devono essere compiuti entro   il termine di sette giorni prima della data fissata per il dibattimento;
5) l’elenco dei testimoni che il consiglio distrettuale di   disciplina intende ascoltare;
6) la data e la sottoscrizione del presidente e del segretario;
e) nel corso del dibattimento l’incolpato   ha diritto di produrre documenti, di interrogare o far interrogare testimoni,   di rendere dichiarazioni e, ove lo chieda o vi acconsenta, di sottoporsi   all’esame del consiglio distrettuale di disciplina; l’incolpato ha diritto ad   avere la parola per ultimo;
f) nel dibattimento il consiglio   distrettuale di disciplina acquisisce i documenti prodotti dall’incolpato;   provvede all’esame dei testimoni e, subito dopo, all’esame dell’incolpato che   ne ha fatto richiesta o che vi ha acconsentito; procede, d’ufficio o su   istanza di parte, all’ammissione e all’acquisizione di ogni eventuale   ulteriore prova necessaria o utile per l’accertamento dei fatti;
g) le dichiarazioni e i documenti   provenienti dall’incolpato, gli atti formati e i documenti acquisiti nel   corso della fase istruttoria e del dibattimento sono utilizzabili per la   decisione. Gli esposti e le segnalazioni inerenti alla notizia di illecito disciplinare   e i verbali di dichiarazioni testimoniali redatti nel corso dell’istruttoria,   che non sono stati confermati per qualsiasi motivo in dibattimento, sono   utilizzabili per la decisione, ove la persona dalla quale provengono sia   stata citata per il dibattimento;
h) terminato il dibattimento, il presidente   ne dichiara la chiusura e dà la parola al pubblico ministero, se presente,   all’incolpato e al suo difensore, per la discussione, che si svolge   nell’ordine di cui alla presente lettera; l’incolpato e il suo difensore   hanno in ogni caso la parola per ultimi;
i) conclusa la discussione, il consiglio   distrettuale di disciplina delibera il provvedimento a maggioranza, senza la   presenza del pubblico ministero, dell’incolpato e del suo difensore, procedendo   alla votazione sui temi indicati dal presidente; in caso di parità, prevale   il voto di quest’ultimo;
l) è data immediata lettura alle parti del   dispositivo del provvedimento. Il dispositivo contiene anche l’indicazione   del termine per l’impugnazione;
m) la motivazione del provvedimento deve   essere depositata entro il termine di trenta giorni, decorrente dalla lettura   del dispositivo; copia integrale del provvedimento è notificata   all’incolpato, al consiglio dell’ordine presso il quale l’incolpato è iscritto,   al pubblico ministero e al procuratore generale della Repubblica presso la   corte d’appello del distretto ove ha sede il consiglio distrettuale di   disciplina che ha emesso il provvedimento. Nel caso di decisioni complesse,   il termine per il deposito della motivazione può essere aumentato fino al   doppio, con provvedimento inserito nel dispositivo della decisione;
n) per quanto non specificatamente   disciplinato dal presente comma, si applicano le norme del codice di   procedura penale, se compatibili.
Art. 60. Art. 60.
(Sospensione   cautelare) (Sospensione   cautelare)
1. La sospensione cautelare dalla professione o dal tirocinio   deve essere deliberata dal consiglio dell’ordine competente, previa audizione   dell’interessato, fatta salva la sua rinuncia, anche a mezzo di un   consigliere delegato, nei seguenti casi:a) applicazione di misura cautelare detentiva o interdittiva   emessa in sede penale e non impugnata o confermata in sede di riesame o di   appello;

b) applicazione di misura di sicurezza detentiva;

c) condanna in primo grado per i reati previsti negli articoli   372, 374, 377, 378, 381, 640, 646, se commessi nell’ambito dell’esercizio   della professione o del tirocinio, 244, 648-bis e 648-ter del   codice penale;

d) condanna a pena detentiva non inferiore a tre anni;

e) in ogni altro caso in cui il fatto   contestato sia di gravità tale da rendere necessaria la sospensione per la   tutela del decoro dell’avvocatura o dei diritti di terzi.

1. La sospensione cautelare dall’esercizio della professione   o dal tirocinio può essere deliberata dal consiglio distrettuale di   disciplina competente per il procedimento, previa audizione, nei   seguenti casi: applicazione di misura cautelare detentiva o interdittiva irrogata   in sede penale e non impugnata o confermata in sede di riesame o di appello; pena   accessoria di cui all’articolo 35 del codice penale, anche se è stata   disposta la sospensione condizionale della pena, irrogata con la sentenza   penale di primo grado; applicazione di misura di sicurezza detentiva;   condanna in primo grado per i reati previsti negli articoli 372, 374, 377,   378, 381, 640 e 646 del codice penale, se commessi nell’ambito   dell’esercizio della professione o del tirocinio, 244, 648-bis e 648-ter   del medesimo codice; condanna a pena detentiva non inferiore a tre   anni.
2. La decisione è deliberata in camera di consiglio, dopo aver   concesso un termine per il deposito di difese non inferiore a dieci giorni.   Gli atti del procedimento e la decisione devono essere immediatamente   trasmessi al Consiglio istruttore di disciplina. Nei casi di eccezionale   urgenza il termine per il deposito di difese viene assegnato con il   provvedimento di sospensione. In tale caso il consiglio dell’ordine prende in   esame le difese al fine della conferma, modifica o revoca del provvedimento   assunto, quindi trasmette immediatamente gli atti del procedimento e i   provvedimenti assunti al Consiglio istruttore di disciplina. Soppresso
3. La sospensione cautelare non può avere durata superiore ad un   anno ed è esecutiva dalla data della notifica all’interessato. 2. La sospensione cautelare può essere irrogata per un periodo   non superiore ad un anno ed è esecutiva dalla data della notifica   all’interessato.
4. La sospensione cautelare perde efficacia qualora, nel termine   di due anni dalla sua irrogazione, non sia deliberato il provvedimento   sanzionatorio. Nel termine non si computano i periodi di cui all’articolo   54, comma 15. 3. La sospensione cautelare perde efficacia qualora, nel termine   di sei mesi dalla sua irrogazione, il consiglio distrettuale di   disciplina non deliberi il provvedimento sanzionatorio.
5. La sospensione cautelare perde altresì efficacia se sia   deliberato di non esservi luogo a provvedimento disciplinare, ovvero se sia   disposta l’irrogazione dell’avvertimento o della censura. 4. La sospensione cautelare perde altresì efficacia se il   consiglio distrettuale di disciplina delibera non esservi luogo a   provvedimento disciplinare, ovvero dispone l’irrogazione dell’avvertimento   o della censura.
6. La sospensione cautelare può essere revocata o modificata   nella sua durata, d’ufficio o su istanza di parte, qualora, anche per   circostanze sopravvenute, non appaia adeguata ai fatti commessi. 5. Identico.
7. Contro la sospensione cautelare l’interessato può proporre   ricorso davanti al CNF nel termine di venti giorni dall’avvenuta notifica nei   modi previsti per l’impugnazione dei provvedimenti disciplinari. 6. Contro la sospensione cautelare l’interessato può proporre   ricorso avanti il CNF nel termine di venti giorni dall’avvenuta   notifica nei modi previsti per l’impugnazione dei provvedimenti disciplinari.
7. Il consiglio distrettuale di disciplina dà immediata notizia   del provvedimento al consiglio dell’ordine presso il quale è iscritto   l’avvocato affinché vi dia esecuzione.
(Si veda, in   diversa formulazione, l’articolo 56 del presente testo) Art. 61.
(Impugnazioni)
1. Avverso le decisioni del consiglio distrettuale di disciplina   è ammesso ricorso, entro trenta giorni dal deposito della sentenza, avanti ad   apposita sezione disciplinare del CNF da parte dell’incolpato, nel caso di   affermazione di responsabilità, e, per ogni decisione, da parte del consiglio   dell’ordine presso cui l’incolpato è iscritto, del procuratore della   Repubblica e del procuratore generale del distretto della corte d’appello ove   ha sede il consiglio distrettuale di disciplina che ha emesso la decisione.
2. Il ricorso è notificato al pubblico ministero e al   procuratore generale presso la corte d’appello, che possono proporre   impugnazione incidentale entro venti giorni dalla notifica.
3. La proposizione del ricorso sospende l’esecuzione del   provvedimento.
Art. 61. Art. 62.
(Esecuzione) (Esecuzione)
1. La decisione emessa dal consiglio dell’ordine costituito in   Collegio giudicante non impugnata, quella emessa ai sensi dell’articolo 60   e la sentenza del CNF sono immediatamente esecutive. 1. La decisione emessa dal consiglio distrettuale di   disciplina non impugnata è immediatamente esecutiva.
2. Le sospensioni e le radiazioni decorrono dalla scadenza del   termine per l’impugnazione, per le decisioni del consiglio dell’ordine   costituito in Collegio giudicante, o dal quindicesimo giorno   successivo alla notifica all’incolpato della sentenza emessa dal CNF. 2. Le sospensioni e le radiazioni decorrono dalla scadenza del   termine dell’impugnazione, per le decisioni del consiglio distrettuale di   disciplina, o dal giorno successivvo alla notifica della sentenza   all’incolpato. L’incolpato è tenuto ad astenersi dall’esercizio della   professione o dal tirocinio senza necessità di alcun ulteriore avviso.
3. Per l’esecuzione della sanzione è competente il consiglio   dell’ordine al cui albo, elenco speciale o registro è iscritto   l’incolpato. A tal fine il CNF trasmette senza ritardo al consiglio   dell’ordine competente, affinché provveda all’immediata notifica   all’incolpato, le copie autentiche della sentenza nel numero necessario alla   notifica stessa. 3. Per l’esecuzione della sanzione è competente il consiglio   dell’ordine al cui albo o registro è iscritto l’incolpato.
4. Il consiglio dell’ordine, una volta perfezionata la notifica   e verificata la data della stessa, invia all’incolpato, a mezzo di   raccomandata con avviso di ricevimento, comunicazione nella quale indica la data   di decorrenza finale della esecuzione della sanzione. 4. Il presidente del consiglio dell’ordine, avuta   notizia dell’esecutività della sanzione, verifica senza indugio la data   della notifica all’incolpato della decisione del consiglio distrettuale   di disciplina e gli invia, a mezzo di raccomandata con avviso di   ricevimento, una comunicazione nella quale indica la decorrenza finale   dell’esecuzione della sanzione.
5. Nel caso in cui sia inflitta la sospensione, la radiazione o   la sospensione cautelare, di esse è data comunicazione senza indugio ai capi   degli uffici giudiziari del distretto ove ha sede il consiglio dell’ordine   competente per l’esecuzione, nonché a tutti i consigli dell’ordine. Copia   della comunicazione è affissa presso gli uffici del consiglio dell’ordine   competente per l’esecuzione. 5. Nel caso in cui sia inflitta la sospensione, la radiazione o   la sospensione cautelare, di esse è data comunicazione senza indugio ai capi   degli uffici giudiziari del distretto ove ha sede il consiglio dell’ordine   competente per l’esecuzione, ai presidenti dei consigli dell’ordine del   relativo distretto e a tutti gli iscritti agli albi e registri tenuti dal   consiglio dell’ordine stesso.
6. Copia della comunicazione è affissa presso gli uffici del   consiglio dell’ordine competente per l’esecuzione.
7. Quando la decisione che irroga una sanzione disciplinare   ovvero che pronuncia il proscioglimento è divenuta definitiva e riguarda un   iscritto di un altro ordine, il consigliere segretario ne dà comunicazione   all’ordine di appartenenza, trasmettendo copia della decisione.
6. Qualora sia stata irrogata la sanzione della sospensione a   carico di un iscritto, al quale per il medesimo fatto è stata inflitta la   sospensione cautelare, il consiglio dell’ordine determina d’ufficio senza   ritardo la durata della sospensione, detraendo il periodo di sospensione   cautelare già scontato. 8. Qualora sia stata irrogata la sanzione della sospensione a   carico di un iscritto, al quale per il medesimo fatto è stata applicata   la sospensione cautelare, il consiglio dell’ordine determina d’ufficio senza   ritardo la durata della sospensione, detraendo il periodo di sospensione   cautelare già scontato.
9. Nei casi previsti dai commi 7 e 8, l’estratto della delibera   contenente il termine finale della sanzione è immediatamente notificato   all’interessato e comunicato ai soggetti di cui al comma 5.
7. Decorsi cinque anni dalla data di esecutività del   provvedimento sanzionatorio della radiazione, può essere richiesta una nuova   iscrizione all’albo, all’elenco speciale o al registro, fermi restando i   requisiti di cui all’articolo 16. 10. Il professionista radiato può chiedere di essere nuovamente   iscritto decorsi cinque anni dall’esecutività del provvedimento   sanzionatorio, ma non oltre un anno successivamente alla scadenza di tale   termine.
Art. 62. Art. 63.
(Poteri ispettivi   del CNF) (Poteri ispettivi   del CNF)
1. Il CNF può richiedere ai Consigli istruttori di disciplina e   ai consigli dell’ordine notizie relative all’attività disciplinare   svolta; può inoltre nominare, scegliendoli tra gli avvocati iscritti   nell’albo speciale per il patrocinio davanti alle magistrature superiori,   ispettori per il controllo del regolare funzionamento dei Consigli istruttori   di disciplina e dei consigli dell’ordine quanto all’esercizio delle   loro funzioni in materia disciplinare. Gli ispettori possono esaminare tutti   gli atti, compresi quelli riguardanti i procedimenti archiviati. Gli   ispettori redigono ed inviano al CNF la relazione di quanto riscontrato,   formulando osservazioni e proposte. Il CNF può disporre la decadenza dei   componenti i Consigli istruttori di disciplina chiedendo la loro sostituzione   agli ordini. 1. Il CNF può richiedere ai consigli distrettuali di disciplina   notizie relative all’attività disciplinare svolta; può inoltre nominare,   scegliendoli tra gli avvocati iscritti nell’albo speciale per il patrocinio   davanti alle magistrature superiori, ispettori per il controllo del regolare   funzionamento dei consigli distrettuali di disciplina quanto   all’esercizio delle loro funzioni in materia disciplinare. Gli ispettori   possono esaminare tutti gli atti, compresi quelli riguardanti i procedimenti   archiviati. Gli ispettori redigono ed inviano al CNF la relazione di quanto   riscontrato, formulando osservazioni e proposte. Il CNF può disporre la   decadenza dei componenti dei consigli distrettuali di   disciplina. Al competente decaduto subentra il primo dei non eletti.
2. Analoghi poteri ispettivi possono essere esercitati per   quanto riguarda i procedimenti in corso presso i consigli dell’ordine di   appartenenza per la previsione transitoria di cui all’articolo 48. 2. Analoghi poteri ispettivi possono essere esercitati per   quanto riguarda i procedimenti in corso presso i consigli dell’ordine di   appartenenza per la previsione transitoria di cui all’articolo 49.
TITOLO VI TITOLO VI
DELEGA AL GOVERNO E   DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI DELEGA AL GOVERNO E   DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 63. Art. 64.
(Delega al Governo   per il testo unico) (Delega al Governo   per il testo unico)
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi   dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il CNF, uno o   più decreti legislativi contenenti un testo unico di riordino delle   disposizioni vigenti in materia di professione forense, attenendosi ai   seguenti princìpi e criteri direttivi: Identico
a) accertare la vigenza attuale delle singole norme, indicare   quelle abrogate, anche implicitamente, per incompatibilità con successive   disposizioni, e quelle che, pur non inserite nel testo unico, restano in   vigore; allegare al testo unico l’elenco delle disposizioni, benché non   richiamate, che sono comunque abrogate;
b) procedere al coordinamento del testo delle disposizioni vigenti   apportando, nei limiti di tale coordinamento, le modificazioni necessarie per   garantire la coerenza logica e sistematica della disciplina, anche al fine di   adeguare e semplificare il linguaggio normativo.
2. Al fine di consentire una contestuale compilazione delle   disposizioni legislative e regolamentari riguardanti la professione di   avvocato, il Governo è autorizzato, nella adozione del testo unico, ad   inserire in esso, con adeguata evidenziazione, le norme sia legislative sia   regolamentari vigenti.
3. Dalle disposizioni del presente articolo non devono derivare   nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 64. Art. 65.
(Disposizioni   transitorie) (Disposizioni transitorie)
1. Fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti previsti   nella presente legge, da approvare entro il termine di cui al comma 3, si   applicano se necessario e in quanto compatibili le disposizioni vigenti non   abrogate, anche se non richiamate. 1. Fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti previsti   nella presente legge, si applicano se necessario e in quanto compatibili le   disposizioni vigenti non abrogate, anche se non richiamate.
2. Il CNF ed i consigli circondariali in carica alla data di   entrata in vigore della presente legge sono prorogati fino al 31 dicembre del   secondo anno successivo alla medesima data. 2. Il CNF ed i consigli circondariali in carica alla data di   entrata in vigore della presente legge sono prorogati fino al 31 dicembre dell’anno   successivo alla medesima data.
3. È data facoltà ai consigli locali di indire nuove elezioni   alla scadenza naturale del mandato. In tal caso, gli organi eletti decadono   alla data del 31 dicembre dell’anno successivo a quello di entrata in vigore   della presente legge. Soppresso
4. Gli avvocati iscritti in albi alla data di entrata in vigore   della presente legge, per cui sussistono incompatibilità o che non sono in   possesso dei requisiti previsti in modo innovativo dalla presente legge,   hanno l’obbligo, pena la cancellazione dall’albo, di adeguarsi alle nuove   disposizioni entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente   legge. 3. L’articolo 19 non si applica agli avvocati   già iscritti agli albi alla data di entrata in vigore della presente   legge, per i quali restano ferme le disposizioni dell’articolo 3, quarto   comma, del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n.1578, convertito, con   modificazioni, dalla legge 22 gennaaio 1934, n. 36, e successive   modificazioni.
5. L’incompatibilità di cui all’articolo 27, comma 10, tra la   carica di consigliere dell’ordine e quella di componente del comitato dei   delegati della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense deve essere   rimossa comunque non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore   della presente legge. 4. L’incompatibilità di cui all’articolo 28, comma 10, tra   la carica di consigliere dell’ordine e quella di componente del comitato dei   delegati della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense deve essere   rimossa comunque non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore   della presente legge.
6. Il codice deontologico è emanato entro il termine massimo di   un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il CNF vi   provvede sentiti gli ordini forensi circondariali e la Cassa nazionale di   previdenza e assistenza forense in relazione alle materie di interesse di   questa. L’entrata in vigore del codice deontologico determina la cessazione   di efficacia delle norme previgenti anche se non specificamente abrogate. Le   norme contenute nel codice deontologico si applicano anche ai procedimenti   disciplinari in corso al momento della sua entrata in vigore, se più   favorevoli per l’incolpato. 5. Identico.
Art. 65. Art. 66.
(Disposizione   finale) (Disposizione   finale)
1. La disciplina in materia di prescrizione dei contributi   previdenziali di cui all’articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n.335, non si   applica alle contribuzioni dovute alla Cassa nazionale di previdenza e   assistenza forense. Identico
Art. 66. Art. 67.
(Clausola di   invarianza finanziaria) (Clausola di   invarianza finanziaria)
1. Dalle disposizioni recate dalla presente legge non devono   derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Identico

 

 



[1]Questione affrontata in dettaglio nel contributo a cura dell’Avv. Canaccini.

 

 

 

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