Il processo “Eternit” e la digitalizzazione della giustizia

a cura dell’Avv. Andrea Sciuto

 

Il primo Tribunale italiano ad avvalersi del processo telematico è stato quello di Torino e, più in particolare, la Corte d’appello penale nel processo “Eternit”. Il 15 settembre, infatti, è stato pubblicato il decreto ministeriale che ha reso operanti le procedure informatizzate.

Tale innovazione è stata tuttavia preceduta da una serie di esperimenti che avevano già dato esito positivo in più di una sede giudiziaria.

Il tutto nell’ottica del “principio di prossimità” della giustizia ai cittadini, principio che viene implementato tramite la telematica e la posta elettronica certificata, che costituisce un’applicazione della prima.

Il banco di prova del processo telematico è dunque, in effetti, a Torino nel processo di appello Eternit, al quale partecipano ben 6.392 parti civili, 73 avvocati e 260 atti di appello. Si è calcolato che avverranno, in tale processo, circa 1800 notifiche per via telematica[1].

L’utilizzo anche in sede penale del processo telematico fa parte del progetto di digitalizzazione della giustizia che grazie al “Decreto Sviluppo” ha introdotto l’obbligo di eseguire telematicamente le notificazioni e comunicazioni di cancelleria[2].

Il termine “digitalizzazione della giustizia” può apparire a molti ancora come un concetto fumoso e dai contorni poco definiti.

In realtà tale locuzione risulta avere un contenuto alquanto semplice, poiché con una prima approssimazione possiamo affermare che gli scopi primari di tale “rivoluzione” possono essere brevemente sintetizzati in tre concetti:

ñ accelerare il lavoro degli operatori della giustizia, quali, in primis, avvocati e cancellieri;

ñ migliorare l’efficienza e la qualità del lavoro delle cancellerie;

ñ accorciare i tempi delle sentenze.

Risulta evidente come il termine digitalizzazione della giustizia debba essere affiancato a quello di “processo telematico”.

Con tale ultima locuzione si intende si intende la possibilità data alle parti processuali, ma anche al giudice e alla cancelleria, di confezionare, notificare e comunicare gli atti processuali in via digitale.

La formazione dei medesimi in via digitale comporta necessariamente che, qualora ai medesimi sia apposta la firma digitale, gli stessi abbiano lo stesso valore probatorio della scrittura privata in base alla L. n. 59 del 15 marzo 1997 ed al D. L.vo n. 82 del 7 marzo 2005.

Il processo telematico consente inoltre la creazione del fascicolo telematico con importanti vantaggi per i soggetti coinvolti nel processo, poiché, al di là del tempo che verrà risparmiato tra il recarsi in tribunale e fare eventuali code, sarà anche possibile costituirsi e visionare nonché estrarre copia del fascicolo sempre in via telematica.

Non si tratta dunque di una nuova forma di processo oltre a quelle che il codice di procedura prevede, ma solamente di nuove modalità di adempimento dei vari oneri che il codice di rito impone ai soggetti interessati.

Risulta inoltre necessario rammentare, come dal 19 novembre dello scorso anno i biglietti telematici di cancelleria vengano inviati direttamente all’indirizzo PEC dei singoli avvocati, indirizzi che gli stessi avrebbero dovuto comunicare ai propri ordini di appartenenza già in precedenza, ma che ha avuto luogo solo in alcuni tribunali, poiché molti ordini professionali non avevano ancora comunicato la lista completa degli indirizzi di posta dei propri iscritti entro il termine prescritto.

Gli obiettivi di maggiore celerità ed efficienza verranno implementati con il cd. programma di giustizia digitale, programma che è stato predisposto al fine di attuare la digitalizzazione della giustizia entro tempi certi.

È stato stimato che i benefici da esso derivanti potranno essere molteplici e riguarderanno, tra gli altri, la totale trasparenza nei confronti dei cittadini che avranno accesso immediato alle informazioni di loro competenza, l’azzeramento dei tempi di comunicazione tra gli uffici giudiziari ed i professionisti, un risparmio ricompreso tra il 30% ed il 40% del tempo di lavoro degli ufficiali giudiziari, una diminuzione di circa il 30% del tempo di lavoro per gli addetti di cancelleria, un indubbio risparmio di tempo di lavoro degli avvocati e una riduzione dei costi per la collettività in genere quali i costi di stampa ed i costi per la notifica a mezzo posta[3].

A livello operativo tutto è partito con un protocollo di intesa siglato nel novembre 2008 dal Ministro della Giustizia e dal Ministro per la pubblica Amministrazione ed innovazione.

Tale protocollo contiene un programma di interventi circa l’utilizzo delle tecnologie informatiche e delle telecomunicazioni nella giustizia ovvero, per dirla con una parola, circa la digitalizzazione della giustizia medesima.

Più nel dettaglio, gli interventi sono volti a semplificare il concreto svolgimento dei servizi che l’amministrazione della giustizia eroga a chi ad essa si rivolge nonché gli adempimenti a carico degli utenti, riducendo i costi di funzionamento e rendendo omogenee le modalità di interazione con gli utenti, razionalizzando le infrastrutture e le reti di trasmissione tramite il sistema pubblico di connettività e la rete privata di Polizia per le funzioni di ordine e sicurezza pubblica.

Il protocollo di intesa ha quindi inciso su diversi aspetti ed attività che si ritiene opportuno analizzare singolarmente qui di seguito.

La prima attività sulla quale il protocollo ha inciso è stata quella delle notificazioni. È stato cioè previsto che nel processo le notificazioni delle comunicazioni e degli atti processuali ad avvocati e agli ausiliari del giudice debba avvenire telematicamente, realizzando altresì ulteriori funzionalità all’interno del processo telematico.

Peraltro, il già citato Decreto Sviluppo ha sancito l’obbligatorietà di invio delle comunicazioni di cancelleria nei processi civili tramite la posta elettronica certificata (PEC) agli indirizzi che gli avvocati devono indicare nei propri atti e che costoro, insieme ai professionisti in genere ed alle imprese, hanno l’obbligo di comunicare agliorgani competenti (nel dettaglio Registro Imprese e Ordini Professionali), i quali a loro volta li devono rendere disponibili per la loro consultazione telematica alle pubbliche Amministrazioni.

Tutte tali operazioni sono previste per dare seguito all’agenda digitale europea, la quale fissa obiettivi per la crescita nell’Unione europea e si propone di approfittare delle  potenzialità dell’ICT per favorire l’innovazione e la crescita economica.

Il secondo aspetto sulla quale l’intesa ha inciso, riguarda la trasmissione telematica delle notizie di reato tra la forza pubblica e le procure, consentendo la digitalizzazione delle notizie di reato e la trasmissione mediante l’utilizzo della firma digitale da parte dei suddetti soggetti.

La terza attività riguarda la registrazione telematica degli atti giudiziari, che consente la registrazione telematica presso l’Agenzia delle Entrate di tutti gli atti degli uffici giudiziari.

Il quarto aspetto concerne il rilascio telematico dei certificati giudiziari e del conseguente aumento degli sportelli sul territorio dove gli utenti possono richiederli.

Sarà cioè consentito il rilascio telematico di certificati giudiziari presso sportelli diversi ed ulteriori da quelli degli uffici giudiziari nonché tramite le cd. Reti Amiche e sarà anche consentito l’accesso diretto ai dati del Casellario Giudiziario da parte di altre pubbliche Amministrazioni.

La quinta attività riguarda l’accesso pubblico via rete alle sentenze e ai dati dei procedimenti e permette l’accesso pubblico in rete alle sentenza e ai dati dei procedimenti e dei provvedimenti giudiziari in attuazione del Codice dell’amministrazione digitale (CAD).

L’ultimo punto è quello della razionalizzazione (evoluzione e messa in sicurezza) dell’infrastruttura ICT (information communication technology) della Giustizia. Tramite tale razionalizzazione saranno erogati diversi servizi ad utenti esterni sia al processo civile che al dibattimento penale e sarà altresì garantito il rilascio di servizi online a utenti interni del ministero della Giustizia. Avrà inoltre luogo un’ottimizzazione delle strutture giudiziarie per la gestione dei servizi nella fase elle indagini preliminari del processo penale.

Al fine di realizzare tutti i surrichiamati obiettivi, le diverse amministrazioni e i diversi enti coinvolti nel processo di modernizzazione (che ricordiamo essere il Ministero della giustizia, la ex DigitPA oggi Agenzia per l’Italia Digitale e il dipartimento per al digitalizzazione della pubblica amministrazione e l’innovazione tecnologica) hanno optato per la realizzazione di due fasi attraverso le quali l’intervento dovrà passare: nella prima fase, che ha già avuto luogo, è stata operata l’assistenza e la manutenzione dei sistemi informativi esistenti, nella seconda fase, invece, è stato velocizzata e riorganizzata la digitalizzazione della Giustizia.

Relativamente alla fase 1, quella cioè riguardante l’assistenza e la manutenzione dei sistemi informativi, il Ministero della Giustizia e l’ Agenzia per l’Italia Digitale hanno operato congiuntamente per razionalizzare i contenuti e i costi del vigente contratto di assistenza, al fine di conseguire un risparmio tramite una migliore distribuzione nell’arco temporale di disponibilità del servizio nell’arco della giornata, tramite un minor utilizza della fascia alta di professionalità (costosa e che si rifletteva molto sulle tariffe medie), mediante un maggiore utilizzo di soluzioni tecniche di minore costo tramite una migliore strutturazione degli interventi rispetto alla complessità dell’oggetto e dell’urgenza dell’intervento, ossia dei livelli di servizio e, infine, anche appurando che l’help desk locale venga utilizzato per azioni appartenenti alla dimensione ad esso consone.

Per fare tutto questo, l’Agenzia per l’Italia Digitale ha messo a disposizione del Ministero della Giustizia la propria assistenza tecnica, gli strumenti informatici ed un contributo economico.

Per quanto riguarda la fase 2, invece, vale a dire quella di accelerazione e razionalizzazione della digitalizzazione della Giustizia, si tratta con tutta evidenza di una fase che è più ampia della prima e che si basa in primis sul piano di digitalizzazione del Ministero della Giustizia, ma anche sulla collaborazione tra il Ministro della Giustizia e il Ministro per la pubblica Amministrazione e l’Innovazione (nell’ambito della quale sono state condotte le già citate sperimentazioni ed applicazioni in diversi tribunali che hanno dato esiti positivi) nonché sul Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD), che completa le regole, pone gli obiettivi e le linee guida da seguire, fissa le scadenza ed offre nuovi spunti sui quali lavorare, come ad esempio la gestione dei flussi documentali.

L’implementazione della digitalizzazione nella giustizia italiana si svilupperà a sua volta sulla base di due interventi: il primo intervento sarà immediato e senza vincoli relativi alle zone territoriali e sarà finanziato con 5 milioni di euro; il secondo riguarderà il lungo periodo e sarà attuato tramite il cd. Piano per il Sud, che riguarderà tutti i tribunali per il Mezzogiorno.

 

Da ultimo, il decreto crescita 2.0, entrato in vigore ma non ancora convertito, prevede diverse disposizioni sulla digitalizzazione della giustizia e più precisamente per quanto riguarda le notificazioni e comunicazioni telematiche da parte della cancelleria[4].

Più nel dettaglio stabilisce l’art. 16 che nei processi civili le notificazioni in uscita dalla cancelleria debbano essere effettuate solo telematicamente.

Inoltre, nel rispetto dei principi posti a tutela di protezione dei dati personali, le notificazioni o anche le semplici comunicazioni che contengano tuttavia dati sensibili dovranno avvenire per estratto e riconoscendo al destinatario la possibilità di accedere all’atto integrale, non prima però di essere stato identificato secondo determinate modalità.

Conseguentemente il ricorso alla posta elettronica certificata viene valorizzato nei procedimenti civile con un evidente favor da parte del legislatore nei confronti della digitalizzazione della giustizia[5].

 

 

 

 



[1]    Cfr. “Notifiche telematiche nel penale, debutto a Torino nel processo Eternit”, Ipsoa, www.iposoa.it/Articoli/link.aspx?ID=1097393&linkparam=In+Primo+Piano, consultato il 13.10.2012

[2]    Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83 (cosiddetto “Decreto Sviluppo”) pubblicato in Gazzetta Ufficiale 26 giugno 2012, n. 147, convertito con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134 pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 187 del 11-08-2012

[3]    Cfr. Conferenza stampa  dei Ministri A. Alfano e R. Brunetta, Giustizia digitale, del 12.01.2011, in http://www.giustizia.it/resources/cms/documents/Giustizia_Digitale.pdf, consultato il 10.11.2012

[4]    D.L. n. 179 del 18 ottobre 2012

[5]    http://www.blogstudiolegalefinocchiaro.it/?s=giustizia+digitalizzata

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