Recesso per mancato superamento del periodo di prova dell’invalido

di Loretta Moramarco

Cassazione Sezione Lavoro n. 15100 del 10 settembre 2012


La Suprema Corte, con la sentenza in esame, chiarisce alcuni aspetti del recesso a seguito di mancato superamento del periodo di prova da parte di un lavoratore invalido, richiamando l’autorevole precedente delle sezioni Unite del 2 agosto 2002 n. 11633 con il quale è stato affermato che non è necessaria la formale comunicazione del motivo di recesso da parte del datore di lavoro in caso di patto di prova stipulato in caso di assunzione obbligatoria, salvo il potere, spettante al lavoratore, di provare in sede giudiziale l’illiceità del motivo e la conseguente invalidità del recesso. La Cassazione chiarisce, inoltre, che non trova applicazione il quarto comma dell’art. 2096 se le prestazioni cessino alla scadenza del termine del periodo di prova e il recesso del datore di lavoro sia comunicato successivamente allo spirare di tale termine.  Nel caso di specie la prosecuzione dell’attività lavorativa oltre il termine risultava sfornita di prova.

Fonte: http://www.diritto.it/docs/601870-licenziamento-individuale-invalido-patto-di-prova-cass-n-15100-2012?tipo=content

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