Il nuovo rapporto tra domanda di risoluzione e rilevazione della nullità

di Giuseppe Benfatto

CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE UNITE CIVILE

SENTENZA 4 SETTEMBRE 2012, N. 14828

Massima

Il giudice di merito ha il potere di rilevare, dai fatti allegati e provati o emergenti ex actis, ogni forma di nullità non soggetta a regime speciale e, provocato il contraddittorio sulla questione, deve rigettare la domanda di risoluzione, volta ad invocare la forza del contratto.

 

Il caso

La questione giunta alle Sezioni Unite concerne la rilevabilità d’ufficio della nullità del contratto nell’ambito di una causa promossa per la risoluzione del contratto stesso. In particolare la controversia sorge in seguito alla stipula di un contratto preliminare con il quale una parte si impegnava alla permuta della proprietà di un terreno dietro al trasferimento della proprietà di un fabbricato, che si sarebbe dovuto realizzare nello stesso terreno. In seguito al fallimento dell’impresa che avrebbe dovuto realizzare il fabbricato la parte promittente chiede la risoluzione del contratto preliminare e la restituzione del terreno. In primo grado venivano rigettate tali domande. In appello il promittente chiedeva fosse pronunciata la nullità del contratto preliminare per indeterminatezza dell’oggetto. La Corte d’Appello rigettava il gravame osservando di non poter rilevare d’ufficio la nullità del contratto, essendo stata richiesta inizialmente la risoluzione. La prima Sezione civile, rilevata l’esistenza di un contrasto giurisprudenziale sulla rilevabilità d’ufficio della nullità del contratto, rimetteva gli atti alle Sezioni Unite.

 

La decisione

Le Sezioni Unite prendono atto dell’esistenza di due orientamenti in materia: secondo l’orientamento dominante il potere del giudice di dichiarare d’ufficio la nullità di un contratto ex art. 1421 c. c. va coordinato con il principio della domanda fissato dagli artt. 99 e 112 cpc, dunque solo se sia in contestazione l’applicazione o l’esecuzione di un atto, la cui validità rappresenti un elemento costitutivo della domanda, il giudice è tenuto a rilevare l’eventuale nullità dell’atto; al contrario se la domanda è diretta a far dichiarare la invalidità del contratto o la risoluzione per inadempimento, la deduzione di una causa di nullità diversa da quella posta a fondamento della domanda o di un fatto diverso dall’inadempimento sono inammissibili per il giudice, ostandovi il divieto di ultra-petita.

Accanto a pronunce conformi all’orientamento tradizionale si deve segnalare qualche diversa pronuncia da parte del giudice di legittimità.  In particolare è stato affermato che la nullità di un contratto del quale è stato chiesto l’annullamento o la risoluzione può essere rilevata d’ufficio dal giudice senza incorrere in vizio di ultra-petizione, atteso che in ognuna di tali domande è implicitamente postulata l’assenza di ragioni che determinino la nullità del contratto, pertanto il rilievo della nullità dà luogo a pronunzia che non eccede il principio dell’art. 112 cpc. Dunque la Corte ha in tali pronunce evidenziato che la domanda di risoluzione contrattuale è animata da sostanziale identità di presupposti con la domanda di adempimento, per cui è possibile la rilevabilità d’ufficio della nullità  anche in tale sede.

Nella pronuncia in esame le Sezioni Unite decidono di abbandonare il primo più restrittivo orientamento in quanto svilisce la categoria della nullità. Difatti i giudici di legittimità  evidenziano che la nullità del contratto è un evento impeditivo che si pone prioritariamente rispetto alla vicenda estintiva della risoluzione. Infine, per la suprema Corte l’omesso rilievo officioso della nullità non impedisce che l’omissione venga fatta valere in sede di appello, dunque il giudice del gravame deve rimettere  in termini l’appellante.

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