Licenziamento in costanza di gravidanza

di Loretta Moramarco

Cassazione Civile, Sentenza del 18 settembre 2012, n. 15653

La sentenza in esame ribadisce alcuni principi giurisprudenziali in materia di licenziamento in costanza di gravidanza. In particolare la Suprema Corte conferma la costante soluzione interpretativa secondo cui alla lavoratrice licenziata nel periodo di gravidanza competono le retribuzioni per il periodo dal licenziamento fino alla riassunzione, anche in assenza di offerta della prestazione lavorativa. Essendo il licenziamento radicalmente nullo, infatti, il rapporto di lavoro prosegue senza soluzione di continuità. La società datrice di lavoro ricorrente riteneva, invece, che tale interpretazione potesse applicarsi tutt’al più al periodo di astensione obbligatoria, durante il quale la lavoratrice non può né offrire né eseguire alcuna prestazione lavorativa, mentre per i periodi successivi sarebbe stata necessaria l’offerta della controprestazione.  La nullità è, inoltre, comminata per il solo fatto che il licenziamento viene intimato nell’arco temporale protetto, risultando, pertanto, tale declaratoria del tutto svincolata dalle motivazioni -eccetto l’ipotesi della giusta causa- che l’abbiano determinato e, tra l’altro, indipendentemente dall’elemento psicologico del recedente. Di interesse anche le osservazioni della Corte in ordine alla possibilità per il giudice di merito di accogliere un’eccezione implicitamente sollevata dalla ricorrente senza incorrere in un error in procedendo (nel caso di specie l’intempestività della contestazione disciplinare su cui era fondato il licenziamento)

Fonte: http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCQQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.cnai.it%2Fallegati%2Fnovita%2F219_Sentenza_Cassazione_n.15653_18.09.2012.pdf&ei=xrxoUNHBLovZsga_gYHIBw&usg=AFQjCNEvx_uF2KoZnpOYZkVRK-_UcaGJVw&cad=rja

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