I limiti di operatività del principio di precauzione e il progresso tecnologico.

 

T.A.R. Abruzzo, Pescara, Sezione Prima, 3 Luglio 2012, n. 325.

Nota a sentenza a cura di Palma Vivenzio

 

 Massima

 

L’invocazione del principio di precauzione di cui all’articolo 3-ter, del Codice dell’Ambiente, presuppone la deduzione di validi elementi idonei a contrastare ragionevolmente l’insediamento energetico e non può fondarsi su generiche previsioni di rischio, determinando la paralisi di ogni utile iniziativa (come la costruzione e la messa in opera di un impianto per la produzione elettrica con fonti rinnovabili costituente un obiettivo comunitario altamente prioritario ex art. 6 Dir.CE n. 2001/77/CE ed art. 13 Dir.CE n. 2009/28/CE).

Non è necessaria la valutazione di incidenza ambientale nel caso di insediamento energetico di energia pulita da ubicarsi al di fuori di un Sito d’Interesse Comunitario (cosiddetto SIC), anche se nelle immediate vicinanze.

 

Sintesi del caso

 

Nella vicenda in esame veniva in contestazione la determinazione dirigenziale di modifica sostanziale di un’Autorizzazione Unica, rilasciata per la costruzione e l’esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica (4Mwe), alimentato da oli vegetali in motori endotermici. Tale provvedimento era oggetto di due ricorsi separati poi riuniti, presentati rispettivamente da WWF Italia Onlus e dal Comune di Vasto.

L’Associazione ricorrente poneva a fondamento dell’impugnativa l’assenza di una Valutazione d’Incidenza Ambientale (V.In.), stante la vicinanza di un Sito d’Interesse Comunitario (SIC) non sostituibile dalla Valutazione d’Impatto Ambientale (V.I.A.) e/o dall’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) e/o dall’Autorizzazione Unica (AU).Contestava, altresì, l’efficacia dell’autorizzazione iniziale del 2007, non essendo iniziati i lavori entro l’anno dal rilascio e negava, in punto d’istruttoria e di motivazione, definitività al parere dell’Arta, rilasciato in difetto della preventiva variazione del Piano Regionale Territoriale (PRT), nonché della convocazione della Conferenza dei Servizi (CS) del Comitato di Gestione della Riserva Naturale.

 

Il Comune puntualizzava che l’intervento è previsto in una zona a vocazione ambientale e che l’impianto di energia elettrica da fonti rinnovabili (motore diesel), alimentato esclusivamente da oli vegetali e non da rifiuti (biomasse), è ubicato in un lotto del Consorzio ASI dell’area industriale, posto 200mt dal SIC.

La ditta interessata affermava che la modifica richiesta non sarebbe stata altro che una rimodulazione tecnica del progetto per l’utilizzo delle migliori tecnologie e l’autorizzazione n. 7/2007 sarebbe stata assorbita dalla nuova del 2011, che, oltre a costituire variante allo strumento urbanistico, qualificava l’impianto de quo come opera pubblica utilità, indifferibile ed urgente.

Alla pubblica udienza la causa è stata assegnata in decisione e il ricorso è stato respinto.

 

Quaestio Juris.

Si tratta di verificare la necessità o meno della Valutazione di Incidenza per la costruzione e l’esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica alimentato attraverso fonti rinnovabili e ubicato nelle immediate vicinanze (200 mt all’esterno) di un Sito d’Interesse Comunitario, chiarendo se il principio di precauzione possa porsi come limite all’insediamento de quo.

 

Normativa applicabile

Art. 5 del DPR n. 357/1997.

Articolo 3-ter del d. lgs. 152 del 2006.

 

Nota esplicativa

 

La sentenza de quo fornisce un’interpretazione rigorosa del principio di precauzione.

La legislazione interna e comunitaria degli ultimi decenni si è mostrata particolarmente attenta a “captare” le sempre crescenti esigenze di tutela ambientale.

La Corte Costituzionale ha attribuito uno spazio sempre più ampio alle tematiche ambientali, chiarendo che paesaggio, ambiente e governo del territorio attengono sostanzialmente al medesimo “ bene complesso ed unitario, considerato dalla giurisprudenza costituzionale un valore primario ed assoluto” (C. Cost. sentenza n. 367 del 2007), un bene della vita la cui disciplina comprende anche la tutela e la salvaguardia degli equilibri delle sue singole componenti” (C. Cost., sentenza n. 378 del 2007).

In realtà, in materia è l’Unione europea a fare scuola, favorendo l’elaborazione di principi guida.

La Commissione, come precisato dall’articolo 114, par.3, TFUE, nello svolgere la sua attività di impulso in materia di sanità, sicurezza, protezione dei consumatori e ambiente, si basa su un “livello di protezione elevato” e promuove lo sviluppo sostenibile, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 3 del TFUE, cui si fa riferimento anche nell’ordinamento italiano, all’articolo 3quater, del d.lgs 152/2006.

 

Il principio di precauzione rappresenta uno dei cardini della politica ambientale comune che si prefigura i seguenti obiettivi: la salvaguardia ed il miglioramento della qualità dell’ambiente, la protezione della salute umana, l’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, la promozione della tutela ambientale a livello internazionale.

 

Attualmente previsto dall’articolo 191, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, nonché dal Codice dell’Ambiente, all’articolo 3-ter, il principio de quo va letto in relazione al principio dell’azione preventiva e a quello di correzione alla fonte, in quanto le misure da adottare a tutela dell’ambiente sono rivolte ad impedire che venga in essere il rischio. Esso legittima, in pratica, l’imposizione di determinate cautele in via anticipatoria rispetto al pericolo vero e proprio, nonché la restrizione di alcuni diritti fondamentali (come l’iniziativa economica privata) in considerazione della peculiare  natura di beni il cui  danneggiamento non  potrebbe essere adeguatamente riparato attraverso un intervento successivo (vista la  dimensione spaziale e temporale talvolta incontrollabile, nonché la temibile diffusività dei potenziali eventi dannosi). Rischio e pericolo, indicati nel linguaggio corrente come sinonimi assumono un peculiare significato nella reciproca antitesi dei termini di riferimento cui alludono: rispettivamente incertezza e certezza scientifica come presupposto dell’adozione di misure aventi la comune finalità di protezione di un evento dannoso.

Al fine di arginare i problemi che potrebbero derivare da un richiamo irrazionale al principio di precauzione la Commissione ha emanato a Comunicazione 2000/01, che  si propone di:

. delineare l’impostazione della Commissione per l’utilizzo del principio di precauzione;

. stabilire le linee guida della Commissione per la sua applicazione;

. costruire una comprensione comune per come valutare, gestire e comunicare i rischi che la scienza non è ancora in grado di calcolare completamente;

. evitare il ricorso ingiustificato al principio di precauzione, come forma dissimulata di protezionismo.

E’ precisato che nel caso in cui si ritenga necessario agire, le misure basate sul principio di precauzione dovrebbero essere, tra l’altro:

a. proporzionali rispetto al livello prescelto di protezione,

b. non discriminatorie nella loro applicazione;

c. coerenti con misure analoghe già adottate;

d. basate su un esame dei potenziali vantaggi e oneri dell’azione o dell’inazione (compresa, ove ciò sia possibile e adeguato, un’analisi economica costi/benefici);

e. soggette a revisione, alla luce dei nuovi dati scientifici;

f. in grado di attribuire la responsabilità per la produzione delle prove scientifiche necessarie per una più  completa valutazione del rischio.

 

Ciò posto, il maggiore problema relativo all’applicazione del principio in esame inerisce il bilanciamento della tutela del bene ambiente con la tutela di quelle libertà economiche poste a fondamento della Comunità europea.

A tal fine, la Corte di Giustizia ha chiarito che solo una ragionevole limitazione delle libertà economiche può essere consentita, non essendo riconosciuto al potere pubblico di intervenire liberamente comprimendo le posizioni giuridiche dei soggetti.

Nella sentenza de quo, a seguito dell’istruttoria svolta, si evidenzia che l’impianto “si inserisce all’interno della zona industriale senza incidere negativamente sull’attuale contesto paesaggistico dei luoghi” e che l’incidenza sull’atmosfera del nuovo impianto è minimale. Ne consegue che nessun motivo osta alla modifica dell’Autorizzazione unica per la costruzione di un impianto di energia elettrica.

Ad avviso del T.A.R. dell’Abruzzo, il principio di precauzione di cui all’articolo 3-ter, Codice dell’Ambiente, non può essere invocato nel caso in esame perché determinerebbe la paralisi ingiustificata di un’utile iniziativa, quale un impianto per la produzione elettrica con fonti rinnovabili, costituente un obiettivo comunitario altamente prioritario ex art. 6 Dir.CE n. 2001/77/CE ed art. 13 Dir.CE n. 2009/28/CE.

Perché il principio di cui sopra vada ritenuto operante, esso deve fondarsi sulla deduzione di validi elementi idonei a contrastare ragionevolmente l’insediamento energetico e non su generiche previsioni di rischio generate dal cd. NIMBY (not in my back yard).

L’organo giudicante risolve in tal senso il problema del bilanciamento tra tutela ambientale e libertà economiche, che pure sono poste a fondamento della Comunità, in ossequio a quanto previsto dall’articolo 174 TFUE e ritiene che la misura della protezione ambientale posta di fronte all’esercizio di libertà economiche debba essere supportata da dati scientifici e tecnici adeguati.

 

Ciò posto, il T.A.R. si è pronunciato nel senso della non necessità della Valutazione d’incidenza Ambientale,  prevista dall’art. 5 del DPR n. 357/1997, di attuazione nazionale dall’articolo 6, della direttiva comunitaria Habitat perché l’intervento non è ubicato all’interno di un sito di importanza comunitaria ma in un’area industriale ed è peraltro volto alla produzione di “energia pulita”.

La sentenza di cui si discorre potrebbe destare qualche perplessità, considerata l’immediata vicinanza dell’impianto al SIC.

Viene spontaneo chiedersi se la suddetta vicinanza, pur non potendo di per sé attribuire efficacia “paralizzante ” al principio di precauzione, costituisca tuttavia motivo sufficiente per l’effettuazione di un esame il più accorto possibile sugli effetti, al fine di garantire un rapporto equilibrato tra la conservazione soddisfacente degli habitat e l’uso sostenibile del territorio, attuabile attraverso la Valutazione di Incidenza. Si fa presente che soltanto quest’ultima ha il precipuo scopo di accertare la ricaduta significativa del progetto sull’ambiente con riferimento specifico ai Siti d’Importanza Comunitaria, alle Zone Speciali di Conservazione e alle Zone di Protezione Speciale.

 

 

Dottrina

 

L’utilità e opportunità dell’utilizzo del principio di precauzione a livello decisionale europeo e internazionale è un punto ampiamente controverso.

Secondo i suoi sostenitori, seguire il principio di precauzione è la condotta più ragionevole quando vi siano dei dubbi per la salute e l’ambiente.

I detrattori di questo principio, presenti soprattutto proprio  dell’ambiente scientifico, lo criticano in quanto ritengono che sia un freno eccessivo allo sviluppo e alla diffusione di nuove tecnologie.

Il principio di precauzione non si basa infatti sulla disponibilità di dati che provino la presenza di un rischio, ma sull’assenza di dati che assicurino il contrario. Questo genera il problema di identificare con chiarezza la quantità di dati necessaria a dimostrare l’assenza di rischio, soprattutto alla luce dell’impossibilità della scienza di dare certezze ultimative e definitive. Ulteriori critiche hanno base economica. Per taluni infatti il principio di precauzione è facilmente strumentalizzabile per interessi protezionistici.

 

 

Sentenze e precedenti maggiormente rilevanti, conformi e difformi

In CGE, II, 10 gennaio 2006 n. 98; id., 29 gennaio 2004 n. 209, la Corte di Giustizia ha precisato che requisito di base della valutazione di incidenza è la circostanza che il piano o progetto sia idoneo a pregiudicare significativamente il sito interessato e che, in considerazione del principio di precauzione, tale pregiudizio sussiste in tutti i casi in cui non può essere escluso, sulla base di elementi obiettivi, che il suddetto piano o progetto pregiudichi significativamente il sito interessato.

Cons. Stato, IV, 22 luglio 2005, n. 3917, in cui l’organo giudicante chiarisce che le incidenze sul sito, per essere giuridicamente rilevanti, devono essere significative. In sentenza si afferma che anche la semplice probabilità di un pregiudizio per l’integrità e la conservazione del sito è sufficiente a far concludere in senso negativo la valutazione di incidenza.

T.A.R. Umbria, Sezione I, 14 giugno 2011 n. 171, in cui si ritiene che la  valutazione di incidenza non vada limitata agli interventi che ricadono all’interno del perimetro dei siti tutelati;

TAR Piemonte sez.1- sent n.2294 del 2010, in cui si afferma che il principio di precauzione non può essere invocato laddove il livello di rischio connesso a determinate attività sia stato puntualmente definito dai decisori centrali sulla base delle attuali conoscenze scientifiche, attraverso la puntuale indicazione di limiti e di prove;

TAR Calabria, sentenza del 1 ottobre 2007, n.1420, in cui l’organo giudicante afferma che deve essere sottoposto a valutazione d’incidenza qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso e necessario alla gestione del sito d’interesse comunitario, ma che possa avere incidenze significative sullo stesso, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti, tenendo conto degli obiettivi di conservazione del sito stesso.

 

Bibliografia

D’ARIENZO Mariaconcetta, Relazione  XIII Convegno nazionale A.I.D.U. La semplificazione nella disciplina del territorio, Trento, 8-9 ottobre 2010, Aula Magna – Facoltà di Giurisprudenza.

Corte di Giustizia, 21 marzo 2000, causa C-6/1999

Corte di Giust. 21 settembre 2003, causa T-392/2002

Comunicazione della Commissione, del 2 febbraio 2000, sul ricorso al principio di precauzione

F. Caringella, Corso di diritto amministrativo, Profili sostanziali e processuali, Ed. Giuffré, 2011

R. Garofoli- G. Ferrari, Manuale di diritto amministrativo, Nel diritto Editore, 2011.

M. P. Chiti, Diritto amministrativo europeo, Ed. Giuffré, 2011

 

 

Testo sentenza

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’ Abruzzo

sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

I°_sul ricorso numero di registro generale =496= del =2011=, proposto dal
Wwf ITALIA Onlus, rappresentato e difeso dagli avv. Maria Grazia Mancini e Vittorio Emanuele Russo, con domicilio eletto presso Tar Pescara Segreteria in Pescara, via Lo Feudo 1;

contro

Regione ABRUZZO, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale, domiciliata in L’Aquila;

nei confronti di

Istonia Energy Srl, rappresentata e difesa dall’avv. Diego De Carolis, con domicilio eletto in Pescara;

e con l’intervento di

ad adiuvandum:
Olearia di Vito, rappresenta e difesa dagli avv. Stefano Crocetta e Vincenzo Colalillo, con domicilio eletto presso Francesco Ferzetti in Pescara, via Cincinnato, n.37;

II°_sul ricorso numero di registro generale =77= del 2012, proposto dal
Comune di VASTO, rappresentato e difeso dall’avv. Nicolino Zaccaria, con domicilio eletto presso Tar Pescara- Segreteria in Pescara, via Lo Feudo 1;

contro

Regione ABRUZZO, rappresentata e difesa per legge dall’Avvocatura Distr.le L’Aquila;

nei confronti di

Società Istonia Energy S.r.l., rappresentata e difesa dall’avv. Diego De Carolis, con domicilio eletto presso Diego De Carolis in Pescara, via Milano 19/3p.;

per l’annullamento,

_quanto al ricorso n. 496 del 2011:

della determina dirigenziale n. da 13/204 del 26 agosto 2011 con cui il responsabile del procedimento-direzione parchi, territorio, ambiente, energia- della regione Abruzzo ha autorizzato la società contro-interessata alla modifica sostanziale dell’autorizzazione unica n. 7 del 07.02.2007 per la costruzione e l’esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da realizzare nella zona industriale di punta penna del comune di Vasto, nonché di tutti gli atti presupposti, conseguenti e connessi;

_quanto al ricorso n. 77 del 2012:

della determinazione dirigenziale n.da 13/204 del 26 agosto del 2011 con cui il dirigente del servizio politica energetica, qualità dell’aria e direzione affari della presidenza della regione Abruzzo, ha autorizzato la società Istonia energy, contro-interessata, alla modifica dell’autorizzazione unica n.7, rilasciata alla medesima per la realizzazione di un impianto di produzione di energia elettrica; di tutti gli atti presupposti, conseguenti e connessi.

Visti i ricorsi e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Abruzzo e della Istonia Energy Srl;

Viste le memorie difensive;

Visti gli atti della causa;

relatore nell’udienza pubblica del giorno 21 giugno 2012 il cons. Dino Nazzaro e uditi per le parti i difensori: gli avv.ti Maria Grazia Mancini e Vittorio Emanuele Russo per la parte ricorrente, l’avv. distrettuale dello Stato Luigi Simeoli per la Regione resistente, gli avv.ti Stefano Crocetta per la società Olearia e l’avv. Diego De Carolis per la società Istonia contro-interessata, nonché l’avv. Lorenzo Passeri per il Comune ricorrente;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

L’associazione ricorrente impugna (ric.n.496/2011) la determinazione dirigenziale di modifica sostanziale dell’Autorizzazione Unica n. 7/7.2.2007, rilasciata per la costruzione e l’esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica (4Mwe), alimentato da oli vegetali in motori endotermici, nella zona Punta Penna di Vasto.

A tale gravame si é aggiunto, dopo la trasposizione del ricorso straordinario al Capo dello Stato in sede giurisdizionale, la costituzione in giudizio del comune di Vasto (ric. n.77/2012), sempre in merito allo stesso provvedimento.

Si sostiene che mancherebbe la Valutazione d’Incidenza Ambientale (V.In.), stante la vicinanza di un Sito d’Interesse Comunitario (SIC), non sostituibile dalla Valutazione d’Impatto Ambientale (VIA) e/o dall’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) e/o dall’Autorizzazione Unica (AU), nonché che l’autorizzazione iniziale del 2007 non sarebbe più efficace, non essendo mai iniziati i lavori entro l’anno dal rilascio; sarebbe stato necessario, quindi, un nuovo progetto ed una nuova autorizzazione.

In punto d’istruttoria e di motivazione, il parere dell’Arta non sarebbe definitivo, mancherebbe, infatti, la preventiva variazione del Piano Regionale Territoriale (PRT) e la convocazione della Conferenza dei Servizi (CS) del Comitato di Gestione della Riserva Naturale di Punta Aderici.

Nel giudizio é intervenuta ad adiuvandum la società Olearia De Vito, quale proprietaria di immobile nelle vicinanze del sito, che insiste sulle argomentazioni già enunciate.

La difesa del Comune puntualizza che l’intervento é previsto in una zona a vocazione ambientale e che l’impianto di energia elettrica da fonti rinnovabili (motore diesel), alimentato esclusivamente da oli vegetali e non da rifiuti (biomasse), sarebbe localizzato in un lotto del Consorzio ASI dell’area industriale, posto 200mt dal SIC.

La ditta interessata fa presente che la modifica richiesta non sarebbe altro che un rimodulazione tecnica del progetto per l’utilizzo delle migliori tecnologie e l’autorizzazione n. 7/2007 sarebbe stata assorbita dalla nuova del 2011, che, oltre a costituire variante allo strumento urbanistico, ha riconosciuto che trattasi di opera di pubblica utilità, indifferibile ed urgente.

Le parti hanno depositato memorie di replica e la Regione Abruzzo ha inviato, tramite l’Avvocatura dello Stato, relazione con documentazione.

Alla pubblica udienza la causa é stata assegnata in decisione.

DIRITTO

I due ricorsi vanno riuniti.

Il primo aspetto da esaminare é la necessità o meno della Valutazione d’incidenza (V.In) per l’intervento in oggetto che, come pacifico, non é ubicato all’interno del SIC, ma, a circa mt.200= all’esterno dello stesso (ricorso p.3, memoria Comune p.4).

L’art. 5 del DPR n. 357/1997 così recita: “nella pianificazione e programmazione territoriale si deve tenere conto della valenza naturalistico – ambientale dei proposti Siti di Importanza Comunitaria (SIC).. e delle zone speciali di conservazione”, in modo che “i proponenti di interventi non direttamente connessi e necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti nel sito” siano tali da non poter “avere incidenze significative sul sito stesso, singolarmente o congiuntamente ad altri interventi”; a tali fini, va presentata una “valutazione di incidenza, uno studio volto ad individuare e valutare, secondo gli indirizzi espressi nell’allegato G, i principali effetti che detti interventi possono avere sul proposto sito di importanza comunitaria o sulla zona speciale di conservazione, tenuto conto degli obiettivi di conservazione dei medesimi”.

La valutazione d’incidenza di piani o di interventi che interessano siti di importanza comunitaria, è “effettuata, sentito l’ente di gestione dell’area stessa” e “qualora, nonostante le conclusioni negative della valutazione di incidenza sul sito ed in mancanza di soluzioni alternative possibili, il piano o l’intervento debba essere realizzato per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale ed economica, le amministrazioni competenti adottano ogni misura compensativa necessaria per garantire la coerenza globale della rete «Natura 2000» e ne danno comunicazione al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio..”.

Dalla lettura della normativa, si ricava come la stessa fa riferimento ad un intervento da ubicarsi all’interno del SIC e non per quelli che sono progettati all’esterno, ovvero, come nel caso di specie, nell’ambito di una zona industriale ivi già localizzata, in cui opera un Consorzio ASI, che ha assegnato il lotto alla società Istonia Energy, per la produzione di “energia pulita”.

L’Autorità, peraltro, ha provveduto alla valutazione dell’intervento nella sua oggettiva consistenza, che concerne una “centrale” per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (oli vegetali), che é stato assentito da un’Autorizzazione Unica (A.U.) n. 7/7.2.2007, successivamente modificata da altra autorizzazione del 26.8.2011 (DA-13/2004–Bura-n.57/16.9.2011), sempre nell’ambito procedimentale della A.U. n.7/2007, integrandosi l’istruttoria, sia con l’analisi di compatibilità ambientale, sia con l’analitica relazione di incidenza, entrambe redatte dall’ing. B. Sanelli.

La Soprintendenza BB.AA.PP per l’Abruzzo (nota 4.10.2010, prot. n.12295) é puntuale nell’affermare che l’impianto “si inserisce all’interno della zona industriale di Punta Penna senza incidere negativamente sull’attuale contesto paesaggistico dei luoghi”.

Si sostiene che l’inizio dei lavori non vi sarebbe mai stato e che l’A.U. del 2007 avrebbe perso efficacia; storicamente la ditta ha comunicato l’inizio dei lavori il 22.1.2008, ma va considerato che, sul piano concreto, l’autorizzazione alla modifica sostanziale del 2011, pur facendo parte dell’unico procedimento in atto, va considerata sostitutiva, avendo a base il nuovo progetto presentato, adeguato all’evoluzione della tecnica, ragionevolmente utilizzando quanto già acquisito in precedenza; l’art.4 della Dir. DA13/204/16.8.2011, infatti, pone la sola prescrizione che la costruzione dell’impianto deve avvenire in =24= mesi, in sostituzione dei precedenti =36=.

La domanda della ditta del 10.1.2010 fa riferimento, invero, ad un “nuovo progetto 2010”, rispetto a quello autorizzato nel 2007, confermando che il combustibile é dato da “olio vegetale” e che la configurazione della Centrale, modificata nei motori utilizzati per la produzione, col recupero dei fumi e con il teleriscaldamento, conserva l’ubicazione, per la quale, come detto, vi é il parere favorevole della Soprintendenza BB.AA.PP. (4.10.2010 prot. n. 12295). Per quel che attiene la consistenza dell’edificio, é stato tolto il camino di mt.25, conservando la stessa potenza complessiva di 4MWe; il tutto con ulteriori apprezzabili vantaggi tecnologici (produzione elettrica con un solo motore endotermico, recupero termico per la produzione di vapore saturo a 10 barg., impianto a ciclo combinato) che danno un’ottimizzazione dell’impianto sul piano operativo e dell’efficienza. Si specifica, inoltre, che il generatore é azionato da un motore diesel alimentato da oli vegetali (soia, girasole, colza, palma) e non trattasi di inceneritore di rifiuti, con assenza totale di ossidi di zolfo ed il contenimento delle emissioni sotto i limiti, con un impatto neutro sul C0/2 dell’anidrite carbonica.

L’incidenza atmosferica (NOx > 13 ton/anno; polveri > 2 ton/anno), confrontata con quella stradale (800-1000 ton/anno; 30-40 > ton/anno), é minimale.

Il parere tecnico dell’Arta (3.8.2011 n. 1377), preso atto di quanto acquisito su sua richiesta e ad integrazione (nota,14.10.2010-prot.n.1720), in sede di Conferenza dei Servizi (CdS, verbale 31.3.2011), é “favorevole”, mentre gli esiti degli accertamenti, da parte dell’organismo competente in materia, non possono costituire oggetto di generica censura di legittimità, anche perché sono state date varie prescrizioni a carattere vincolante e pena la decadenza (artt.3 e 6 Dir.13/204/26.8.2011) per la ditta interessata (monitoraggio e controllo delle varie matrici ambientali, campionamenti ed analisi, collegamento on-line SME-Distretto, linee guida Sipra). Esse, invero, sono sempre verificabili, sia prima della messa in esercizio dello stabilimento, sia in operando; ciò é particolarmente valido per le analisi chimiche delle acque sotterranee e la stessa ordinanza di sospensione, emessa dal Sindaco di Vasto (n.104/26.4.2012), non vuole altro che essere un richiamo all’osservanza di tutte le prescrizioni vincolanti (nella specie controllare la concentrazione del piombo), non potendo incidere sulla validità della stessa autorizzazione regionale.

L’invocato principio di precauzione (art.3 D.Lgs. n.152/2006) presuppone la deduzione di validi elementi idonei a contrastare ragionevolmente l’insediamento energetico, il che non é per il caso in esame, per quanto espresso dall’istruttoria svolta; diversamente, infatti, si verrebbe a paralizzare ogni utile iniziativa, quale un impianto per la produzione elettrica con fonti rinnovabili (obiettivo comunitario altamente prioritario: art. 6 Dir. n.2001/77/CE ed art. 13 Dir. n. 2009/28/CE), in base a generiche previsioni di rischio, generato dal cd. effetto NIMBY (Not In My Back Yard, “non nel mio cortile”).

La tutela della salute e dell’ambiente é primaria, ma a ciò provvede la legislazione nazionale e regionale, che localizza la tipologia del citato impianto in area industriale, quale é quella in discussione (Piano Regionale per la Tutela della Qualità dell’Aria – PRTQA, di cui alle DD.GG.RR. n.n. 861/c/13.8.2007 e 79/4/25.9.2007).

Per quel che concerne i profili urbanistici, il Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale del Vastese (Co.A.Siv), in relazione al progetto modificato, ha espresso nulla-osta favorevole (8.9.2010 n. 236), nonché pareri favorevoli (note 17.9.2010, prot.n.2780 e 7.10.2010, prot. n.2958, che fanno seguito alle delibere del 16.4.2007 n. 130-cda e 5.6.2009 n. 137-cda); non va comunque dimenticato che l’intervento di cui trattasi é di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza, ragion per la quale la rilasciata A.U. del 2011 costituirebbe variante allo strumento urbanistico.

Con riferimento all’ultimo motivo, va osservato che il Comitato di Gestione della riserva naturale di Punta Aderici ha ricevuto, per espressa volontà della CdS (30.9.2010), tutta la documentazione relativa al progetto in discussione ed il componente del Comitato di Gestione, convocato per la seduta del 31.3.2011, con nota del 7.3.2011 (prot. n. RA 53848), é presente alla CdS del 31.3.2011, nelle persone dell’avv. A. Mercogliano, che abbina in sé anche la rappresentanza del Settore Urbanistica del comune di Vasto, nonché degli altri due membri: il Sindaco di Vasto ed il dirigente Arta. In questa sede si é confermato il parere favorevole, nonché la conformità allo strumento urbanistico ed il fatto oggettivo che l’intervento ricade nella perimetrazione Co.A.Siv, ovvero nella fascia esterna della Riserva, dove é già ubicata parte della zona industriale; trattasi di una precisazione essenziale che toglie pregio alle censure proposte.

Il ricorso é respinto e le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo sezione staccata di Pescara (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sui ricorsi riuniti e come in epigrafe proposti, li RESPINGE.

CONDANNA il WWF Italia onlus, il Comune di Vasto e la interveniente ad adiuvandum Olearia Di Vito G. e C. snc, in solido ed in parti uguali, al pagamento delle spese di causa (onorari, diritti e spese) in favore della Regione Abruzzo (€3000,00) e della società Istonia Energy a r.l. (€3000,00), liquidate in €2000,00= cadauna, per complessivi €6000,00=, oltre gli eventuali accessori di legge (Iva, Cpa, art.14 D.M. Giustizia n. 127/2004).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del giorno 21 giugno 2012 con l’intervento dei magistrati:

Umberto Zuballi, Presidente

Michele Eliantonio, Consigliere

Dino Nazzaro, Consigliere, Estensore

L’ESTENSORE IL   PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 03/07/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

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