CORRUZIONE PER UN ATTO DELL’UFFICIO O DEL SERVIZIO – ELEMENTO OGGETTIVO – MEDICO CONVENZIONATO CON IL S.S.N. – PRESCRIZIONE DI FARMACI DIETRO COMPENSO – CONFIGURABILITÀ DEL REATO – FONDAMENTO.

NOTA A SENTENZA N. 1207 del 2012 a cura dell’avv. Annalisa Colusso

 Corte di Cassazione, Sezione 6 penale 

Sentenza 16 gennaio 2012, n. 1207

MASSIMA

 È configurabile il reato di corruzione per atti d’ufficio (art. 318 c.p.), a prescindere da quello di c.d. “comparaggio” previsto indistintamente per tutti gli esercenti una professione sanitaria dall’art. 170 del R.D. 27 luglio 1934 n. 1265, nel caso di medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale il quale effettui prescrizioni di farmaci segnalati da promotori di ditte farmaceutiche dietro compenso di somme di danaro.

 

SINTESI DEL CASO – LA MATERIA DEL CONTENDERE

Nella sentenza in oggetto la Suprema Corte è chiamata a qualificare giuridicamente la condotta di alcuni medici convenzionati con il S.S.N., i quali (nella suddetta qualità) avevano prescritto ai propri pazienti farmaci segnalati da ditte farmaceutiche dietro compenso di somme di denaro pari a due -tremila lire per ogni singolo prezzo prescritto.

Nella sentenza di primo grado il Tribunale aveva dichiarato tali medici responsabili del delitto di corruzione continuata ex art. 319 c.p., mentre la Corte d’Appello, in riforma della predetta sentenza impugnata, aveva ritenuto configurabile il delitto di cui all’art. 318 c.p. co. II.

Nel ricorso per cassazione, i legali degli imputati deducevano l’erronea qualificazione del fatto come corruzione ex art. 318 c.p., sostenendo tutt’al più la sussunzione della condotta de qua nella fattispecie contravvenzionale di cui al Decreto Legislativo n. 219 del 2006, articolo 123, tenuto conto anche dell’esiguità delle somme che, secondo l’accusa, sarebbero state corrisposte dalle ditte farmaceutiche.

 

QUAESTIO IURIS

La Suprema Corte veniva, pertanto, chiamata a valutare se la condotta sopra descritta (medico convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale che effettui prescrizioni di farmaci segnalati da promotori farmaceutici dietro compenso di somme di denaro) configurasse l’ipotesi delittuosa della corruzione oppure costituisse una fattispecie criminosa diversa, in particolare quella di cui all’art. 123 del Decreto Legislativo 24 aprile 2006, n. 219 (sanzionata a norma dell’art. 147, co. 5, del medesimo decreto) oppure quella di cui agli artt. 170 e ss. del R.D. n. 1265 del 1934, relativi al reato di comparaggio e, infine, se di fronte ad una condotta siffatta fosse possibile configurare un’ipotesi di concorso formale di reati fra il primo (corruzione) e quello da ultimo delineato (c.d. comparaggio).

 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Decreto Legislativo 24 aprile 2006 n. 219 (Codice del farmaco)

 

Art. 123.

Concessione o promessa di premi o vantaggi pecuniari o in natura

1. Nel quadro dell’attività di informazione e presentazione dei medicinali svolta presso medici o

farmacisti è vietato concedere, offrire o promettere premi, vantaggi pecuniari o in natura,

salvo che siano di valore trascurabile e siano comunque collegabili all’attività espletata dal

medico e dal farmacista.

2. Il materiale informativo di consultazione scientifica o di lavoro, non specificamente attinente

al medicinale, può essere ceduto a titolo gratuito solo alle strutture sanitarie pubbliche.

3. I medici e i farmacisti non possono sollecitare o accettare alcun incentivo vietato a norma

del comma 1.

 

Art. 147, co. V

Sanzioni penali

5. Chiunque, in violazione dell’articolo 123, comma 1, concede, offre o promette premi,

vantaggi pecuniari o in natura, è punito con l’arresto fino ad un anno e con l’ammenda da

quattrocento euro a mille euro. Le stesse pene si applicano al medico e al farmacista che, in

violazione dell’articolo 123, comma 3, sollecitano o accettano incentivi vietati. La condanna

importa la sospensione dall’esercizio della professione per un periodo di tempo pari alla durata

della pena inflitta. In caso di violazione del comma 2 dell’articolo 123, si applica la sanzione

dell’ammenda da quattrocento euro a mille euro.

 

 

1. TESTO UNICO DELLE LEGGI SANITARIE (R.D. 27 luglio 1934 n. 1265)

Articolo 170
Il medico o il veterinario che ricevano, per sé o per altri, denaro o altra utilità ovvero ne accettino la promessa, allo scopo di agevolare, con prescrizioni mediche o in qualsiasi altro modo, la diffusione di specialità medicinali o di ogni altro prodotto a uso farmaceutico, sono puniti con l’arresto fino a un anno e con l’ammenda da euro 206,58 a euro 516,45.
Se il fatto violi pure altre disposizioni di legge, si applicano le relative sanzioni secondo le norme sul concorso dei reati.
La condanna importa la sospensione dall’esercizio della professione per un periodo di tempo pari alla durata della pena inflitta.

Articolo 172
Le pene stabilite negli artt. 170 e 171, primo e secondo comma, si applicano anche a carico di chiunque dà o promette al sanitario o al farmacista denaro o altra utilità.
Se il fatto sia commesso dai produttori o dai commercianti delle specialità e dei prodotti indicati nei detti articoli, il Ministro della sanità, indipendentemente dall’esercizio dell’azione penale, può ordinare, con decreto, la chiusura dell’officina di produzione e del locale ove viene esercitato il commercio per un periodo da uno a tre mesi e, in caso di recidiva, ne può disporre la chiusura definitiva.
Il Ministro può, inoltre revocare la registrazione delle specialità medicinali o l’autorizzazione a preparare o importare per la vendita ogni altro prodotto ad uso farmaceutico.

 

 

 
Articolo 318 del cod. pen.

Corruzione per un atto d’ufficio

Il pubblico ufficiale, che, per compiere un atto del suo ufficio, riceve, per sé o per un terzo, in denaro od altra utilità, una retribuzione che non gli è dovuta, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se il pubblico ufficiale riceve la retribuzione per un atto d’ufficio da lui già compiuto, la pena è della reclusione fino ad un anno (1).

(1) Articolo così sostituito dalla L. 26 aprile 1990, n. 86.

 

NOTA ESPLICATIVA

Prima di esaminare la porta innovativa della sentenza in oggetto si rende necessario, in via preliminare, analizzare le fattispecie delittuose sopra citate, al fine di meglio comprendere quanto espresso dalla Suprema Corte con la sentenza n. 1207/2012.

La Giurisprudenza ha sottolineato, al riguardo, come il legislatore abbia apprestato “nel tempo, un ventaglio di illiceità, scalari e progressive, il quale partendo dalla base generica dei reati contravvenzionali quali quelli previsti dal R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, articoli 170 – 172 e D. Lgvo 30 dicembre 1992, n. 541, art. 11 (concessione o promessa di premi o vantaggi peculiari o in natura), ha il suo epilogo sanzionatorio nelle norme distali in tema di delitti di corruzione, propria ed impropria” (cfr. Corte di Cassazione, sez. 6, n. 34417 del 28 agosto 2008).

L’art. 123 del D.lgvo n. 219/2006 vieta, dunque, all’informatore farmaceutico di concedere, offrire, promettere premi, vantaggi pecuniari o in natura, se non di valore trascurabile ed al medico ed al farmacista di sollecitare o accettare alcun incentivo di questo tipo. La giurisprudenza ha evidenziato che detta fattispecie contravvenzionale pone in essere una ‘tutela anticipata della correttezza dell’attività promozionale in campo farmaceutico, del mercato e della concorrenza nel settore, e indirettamente, della salute del cittadino’; si tratta, pertanto, di una fattispecie ‘prodromica rispetto al tradizionale reato di comparaggio previsto dal T.u.l.s.’ (cfr. Cass. Pen. sez. 1, 1158/07, 42750/07).

La contravvenzione di comparaggio, disciplinata dagli artt. 170 e 172 del R.D. n. 1265/1934, si manifesta invece nell’ipotesi in cui la promessa, la dazione di denaro o altra utilità al sanitario o al farmacista, seppur eseguite nel medesimo contesto informativo di cui alla fattispecie delineata dall’art. 123 del D.Lgvo n. 219/2006, vengono realizzate ‘allo scopo di agevolare, con prescrizioni mediche o in qualsiasi altro modo, la diffusione di specialità medicinali o di ogni altro prodotto a uso farmaceutico’. Tali disposti normativi (artt. 170 e 172 del R.D. n. 1265/1934) sanzionano, pertanto, i casi nei quali il sanitario anziché preoccuparsi esclusivamente di prescrivere farmaci per la salute del paziente, mira anche a soddisfare gli interessi economici degli operatori farmaceutici optando per un determinato farmaco piuttosto che per un altro, se non addirittura prescrivendo un farmaco anche nelle ipotesi in cui ciò non sarebbe realmente necessario.

La sentenza de qua rileva, infatti, che il rapporto fra le due fattispecie (quella di cui all’art. 123 del D.lgvo n. 219/2006 e quella di cui all’art 170 del R.D. n. 1265/1934) ‘si configura secondo lo schema del c.d. reato necessariamente progressivo, che rende applicabile solo la fattispecie più ampia’.

Il reato di comparaggio si caratterizza, dunque, rispetto al reato contravvenzionale sopra citato per l’elemento soggettivo che si qualifica nei termini del dolo specifico, così come evidenziato anche dalla giurisprudenza di merito (cfr. Tribunale Penale di Verona, 29 gennaio 2008, n. 66).

Delineato in tal modo il rapporto fra le predette fattispecie criminose, la sentenza in commento esamina quello esistente fra il reato di comparaggio e la corruzione impropria (riconosciuta nel caso de quo dalla Corte d’Appello).

La sentenza riporta quello che oramai è principio consolidato nella Giurisprudenza della Suprema Corte, ossia il fatto che il rapporto fra il reato di comparaggio e quello di corruzione non si qualifica come un rapporto di specialità tale per cui il primo esclude il secondo, bensì fra tali reati è sempre configurabile il concorso formale di reati. Tale approdo trova il proprio addentellato giuridico proprio nell’art. 170 co. II del T.u.l.s., ove è previsto che qualora il fatto violi anche altre disposizioni di legge, si applicano le sanzioni corrispondenti secondo le norme sul concorso dei reati; la sentenza in oggetto specifica meglio tale assioma, conformemente a quanto già affermato in precedenza dalla stessa giurisprudenza, sostenendo che ‘se la stessa condotta è inquadrabile anche in quella di altra fattispecie incriminatrice (nel caso, in quella della corruzione), in deroga ai principi che regolano il concorso di norme, e in particolare il principio di specialità, sono applicabili entrambe le fattispecie penali’. È certo pacifico infatti in giurisprudenza che corruzione e comparaggio costituiscano due diversi ed autonomi reati con diversa oggettività giuridica e diverso elemento psicologico. La previsione del reato di corruzione mira a tutelare la p.a. contro comportamenti disonesti ed infedeli dei pubblici ufficiali posti in essere per scopo di lucro, mentre il reato di comparaggio mira a tutelare la correttezza nella produzione e nel commercio delle specialità medicinali e richiede il dolo specifico di ricevere il denaro o altra utilità al fine di agevolare in qualsiasi modo la diffusione dei medicinali (cfr. Cass. n. 42750/2007; Cass. Sez. Un. n. 1235 del 28.10.2010, dep. 2011, Giordano).

La portata innovativa della sentenza in esame si rivela, però, nel passaggio successivo a quello or ora delineato laddove si sottolinea che ‘a prescindere da questa impostazione’ (riferita alla configurabilità del concorso formale di reati fra corruzione e comparaggio ex art. 170 co. II del T.u.l.s.) ‘sarebbe comunque configurabile nel caso in esame la fattispecie di corruzione, data la qualità soggettiva di pubblico ufficiale rivestita dai medici, in quanto inseriti nel S.S.N., che costituisce elemento specializzante, sotto il profilo della qualità dell’agente, rispetto al reato di “comparaggio”, che ha come destinatari indifferenziatamente quanti esercitino una professione sanitaria’.

Tale enunciato costituisce un importante tassello nel quadro dei rapporti fra reato di corruzione e reato di comparaggio. Nel caso de quo la Suprema Corte precisa, infatti, che, a prescindere dalla clausola di riserva contenuta nell’art. 170 co. II del T.u.l.s., sarebbe comunque configurabile il reato di corruzione. A tale conclusione si perviene sostenendo che i medici imputati, essendo inseriti nel S.S.N., assumono la qualità soggettiva di pubblico ufficiale e tale qualità costituisce elemento specializzante rispetto al reato di comparaggio, venendosi così a configurare fra le norme un rapporto di specialità bilaterale che impone la disciplina del concorso formale di reati (secondo quello che pare essere oramai un orientamento consolidato in giurisprudenza e dottrina).

Da quanto esposto potremmo allora concludere che il principio predetto riveli importanti risvolti pratici, poiché il reato di corruzione impropria ex art. 318 c.p. dovrebbe riconoscersi sempre nella condotta del medico inserito nel S.S.N. che abbia accettato dall’impresa farmaceutica erogazioni di denaro o altre utilità con coscienza e volontà di tale fatto, indipendentemente dall’entità delle erogazioni medesime, posta la sua qualifica di pubblico ufficiale. Tale esito comporterebbe, dunque, l’accertamento positivo del reato anche nell’ipotesi in cui si venisse a delineare una fattispecie identica a quella risultante dal combinato disposto di cui al co. I e III dell’art. 123 del D.Lgvo n. 219/2006, secondo il quale invece è lecita l’accettazione di premi, vantaggi pecuniari o in natura di valore trascurabile. L’aspetto quantitativo dell’erogazione di denaro o altra utilità parrebbe, pertanto, perdere ogni valore ai fini dell’accertamento del reato di corruzione impropria, essendo piuttosto determinante ai fini della configurabilità della fattispecie di corruzione la qualità soggettiva di pubblico ufficiale rivestita dai medici, in quanto inseriti nel S.S.N. oltre ovviamente ai requisiti richiesti dalla norma in generale.

 

SENTENZE E PRECEDENTI CONFORMI E DIFFORMI

In termini: Tribunale Penale di Milano, 28.09.1983, Rosa; Tribunale Penale di Pavia, Ordinanza 26.05.2005; Cass., sez. 6, n. 33435/2006; Cass. Pen. sez. 1, 1158/07; Cass. pen., sez. 6, 26.02.2007, n. 21192; Cass. n. 42750/2007; Tribunale Penale di Torino, 5.02.2008, n. 315; Cass. Pen., sez. 6, 28.08.2008, n. 34417; Cass. Sez. Un. n. 1235 del 28.10.2010, dep. 2011, Giordano.

 

BIBLIOGRAFIE

Janniti – Piromallo, Voce “Comparaggio”, In Enciclopedia forense, II, 1958, 313; Venditti, Voce “Comparaggio”, in Enciclopedia del diritto, III, Milano, 1960, 1012; Mucciarelli, Comparaggio, in Digesto Penale, Volume II, Torino, 1988, 335; Nunziata, Brevi riflessioni sul reato di c.d. “comparaggio”, in Ragiusan, 1994, fasc. 118, 78; Garofoli, Unità e pluralità di reati, in Manuale di diritto penale, Roma, 2009, 981- 1015; Antolisei, Corruzione, in Manuale di diritto penale – Parte speciale II, Milano, 1997, 306-318; Il Sole 24 Ore – Diritto Penale – Percorso operativo di Coratella Claudio. Diritto penale – Parte speciale – Responsabilità medica di Nisti Elisa.

 

TESTO SENTENZA

Corte di Cassazione, Sezione 6 penale

Sentenza 16 gennaio 2012, n. 1207

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – CORRUZIONE

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNINO Saverio F. – Presidente

Dott. GARRIBBA Tito – Consigliere

Dott. CONTI Giovanni – rel. Consigliere

Dott. ROTUNDO Vincenzo – Consigliere

Dott. FAZIO Anna Maria – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

1. (OMISSIS), nato a (OMISSIS);

2. (OMISSIS), nato a (OMISSIS);

3. (OMISSIS), nato a (OMISSIS);

4. (OMISSIS), nato a (OMISSIS);

avverso la sentenza del 02/10/2009 della Corte di appello di Firenze;

visti gli atti, la sentenza denunziata e i ricorsi;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Giovanni Conti;

udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. MAZZOTTA Gabriele, che ha concluso per l’annullamento con rinvio alla sezione civile della Corte di appello di Firenze per (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) per quanto riguarda gli aspetti civili; e per il rigetto del ricorso ai fini penali nei confronti dei medesimi ricorrenti; nonche’ per l’annullamento senza rinvio della sentenza di primo e di secondo grado quanto a (OMISSIS), con trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pisa;

uditi per la parte civile Regione Toscana l’avv. (OMISSIS) e per la parte civile ASL (OMISSIS) di Pisa l’avv. (OMISSIS), che hanno concluso per il rigetto dei ricorsi con condanna dei ricorrenti alle spese del grado;

uditi l’avv. (OMISSIS) per (OMISSIS) e (OMISSIS), l’avv. (OMISSIS) per (OMISSIS), l’avv. (OMISSIS) per (OMISSIS), l’avv. (OMISSIS) per (OMISSIS), i quali hanno concluso per l’accoglimento dei rispettivi ricorsi.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 5 novembre 2007, il Tribunale di Pisa dichiarava responsabili del delitto di corruzione continuata ex articolo 319 c.p., tra gli altri, (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) per avere, nella loro qualita’ di medici convenzionati con il S.S.N. prescritto ai pazienti farmaci segnalati da promotori di ditte farmaceutiche dietro compenso di somme di denaro ragguagliate a lire due – tremila per ogni singolo pezzo prescritto.

2. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Firenze, in riforma della sentenza impugnata, ritenuto configurabile per tutti i fatti il delitto di cui all’articolo 318 c.p., comma 2, dichiarava la prescrizione dei reati, confermando la condanna al risarcimento dei danni in favore delle parti civili (Regione Toscana per tutti; ASL (OMISSIS) di Pisa per (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) e ASL (OMISSIS) di Empoli per (OMISSIS)).

3. Le prove della responsabilita’, valutate ai fini civilistici ex articolo 578 c.p.p., venivano individuate in conversazioni intercettate con informatori farmaceutici e documenti sequestrati, contenenti indicazione dei compensi elargiti, nonche’, quanto a (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), nelle dichiarazioni del coimputato informatore farmaceutico (OMISSIS).

4. Ricorrono per cassazione i predetti soggetti.

5. Gli avvocati (OMISSIS) e (OMISSIS), nell’interesse di (OMISSIS), deducono:

5.1. Erronea qualificazione del fatto come corruzione ex articolo 318 c.p., in presenza di condotta penalmente irrilevante da sussumere al piu’ nella fattispecie contravvenzionale di cui al Decreto Legislativo n. 219 del 2006, articolo 123, tenuto conto anche della esiguita’ delle somme che, secondo l’accusa, sarebbero state corrisposte da (OMISSIS) e (OMISSIS), ammontanti a venti-trentamila lire, per la prescrizione del farmaco Ecasolv.

Ove si fosse ritenuta sussistente la fattispecie contravvenzionale, il reato si sarebbe prescritto prima della sentenza di primo grado, trattandosi di fatti del febbraio 2000.

5.2. Mancanza di motivazione circa la prova della dazione di somme di denaro.

La Corte di appello si limita genericamente a rilevare che tale prova si ricava dalle intercettazioni telefoniche e dai documenti sequestrati, senza offrirne alcuna precisa illustrazione. La difesa aveva pero’ osservato che la conversazione ritenuta di primaria importanza (quella del 25 febbraio 2000) non risultava dalla trascrizione peritale e che il documento dal quale si era desunta la prova del pagamento riguardava farmaci diversi da quello (Ecasolv) contestato al (OMISSIS).

Le dichiarazioni rese dall’allora coimputato (OMISSIS) in incidente probatorio erano inutilizzabili, non essendogli stato dato l’avviso ex articolo 64 c.p.p..

Quanto alle prove desunte ex articolo 238 bis c.p.p., dalla sentenza del G.u.p. del Tribunale di Pisa, esse, che non si riferivano comunque al (OMISSIS), non risultavano dal testo della sentenza ma da verbali di dichiarazioni raccolte in quel procedimento.

5.3. Mancanza di motivazione per la ritenuta insussistenza dei presupposti di cui all’articolo 129 c.p.p., comma 2, norma che non doveva in realta’ essere applicata dato che nella specie si doveva motivare sui presupposti per l’affermazione della responsabilita’ penale sia pure ai fini delle conseguenze di carattere civile: anche solo una situazione di incertezza sulla responsabilita’ penale dell’imputato avrebbe dovuto condurre a un suo esonero dalla responsabilita’ civile.

6. Gli avvocati (OMISSIS) e (OMISSIS), nell’interesse di (OMISSIS), deducono:

6.1. Violazione degli articoli 516, 521 e 522 c.p.p., per mancata correlazione tra l’accusa e la sentenza, posto che nella imputazione si faceva riferimento a (OMISSIS) come colui che aveva corrisposto al (OMISSIS) compensi, mentre in sentenza si e’ affermato che era stato (OMISSIS) a corrispondere al (OMISSIS) somme di denaro.

6.2. Erronea qualificazione del fatto come corruzione ex articolo 318 c.p., in presenza di condotta penalmente irrilevante da sussumere al piu’ nella fattispecie di cui al Decreto Legislativo n. 219 del 2006, articolo 123, per considerazioni identiche a quelle esposte nel corrispondente motivo di ricorso di (OMISSIS).

6.3. Mancanza di motivazione circa la prova della dazione di somme di denaro, per considerazioni simili a quelle esposte nel corrispondente motivo di ricorso di (OMISSIS). Si osserva che in realta’ le uniche prove utilizzabili erano quelle derivanti da due conversazioni intercettate intercorse tra il (OMISSIS) e (OMISSIS) nelle quali compare il nome del (OMISSIS), sulla cui rilevanza la difesa aveva espresso puntuali critiche nei motivi di appello senza ricevere alcuna risposta nella sentenza impugnata.

6.4. Mancanza di motivazione in relazione alla ritenuta insussistenza dei presupposti di cui all’articolo 129 c.p.p., comma 2, per considerazioni identiche a quelle esposte nel corrispondente motivo di ricorso di (OMISSIS).

6.5. Erronea applicazione della legge in punto di conferma delle statuizioni civilistiche con riferimento alla ASL (OMISSIS) di Pisa e alla Regione Toscana, nonche’ mancanza di motivazione sul punto. Alla diversa qualificazione del fatto, rubricato come corruzione susseguente impropria, e alla constatazione che il (OMISSIS) aveva effettuato le prescrizioni mediche del tutto rispondenti alle esigenze dei pazienti, avrebbe dovuto conseguire la insussistenza di un danno, sia patrimoniale sia morale, da parte delle dette pubbliche amministrazioni.

7. L’avv. (OMISSIS), nell’interesse di (OMISSIS), deduce:

7.1. Erroneo riferimento alla regola di cui all’articolo 129 c.p.p., comma 2, in presenza di una condanna relativa alla responsabilita’ civile.

7.2. Erronea qualificazione del fatto come corruzione ex articolo 318 c.p., in presenza di condotta penalmente irrilevante da sussumere al piu’ nella fattispecie di cui al Decreto Legislativo n. 219 del 2006, articolo 123, per considerazioni analoghe a quelle esposte nei corrispondenti motivi di ricorso di (OMISSIS) e di (OMISSIS).

7.3. Erronea applicazione dell’articolo 535 c.p.p., dovendosi applicare la nuova disciplina recata dalla Legge 18 giugno 2009, n. 69.

7.4. Erronea applicazione della legge in punto di conferma delle statuizioni civilistiche con riferimento alla ASL n. (OMISSIS) di Pisa e Regione Toscana, nonche’ mancanza di motivazione sul punto, per considerazioni simili a quelle svolte nel corrispondente motivo di ricorso del (OMISSIS), ed inoltre con riferimento alla mancata esclusione della responsabilita’ solidale, data la individualita’ di ogni condotta contestata.

8. L’avv. (OMISSIS), nell’interesse di (OMISSIS), deduce, con un unico motivo, la violazione di legge e il vizio di motivazione in punto di conferma delle statuizioni civilistiche, per considerazioni simili a quelle svolte sul punto dagli altri ricorrenti; aggiungendo che la sentenza impugnata non aveva illustrato i precisi elementi di prova a carico del ricorrente.

9. Nell’interesse del medesimo ricorrente, l’avv. (OMISSIS), con un unico motivo, deduce la inosservanza di norme processuali e penali e il vizio di motivazione in punto di indeterminatezza del decreto che aveva disposto il giudizio, in cui non erano precisati ne’ i farmaci prescritti dal ricorrente ne’ il momento consumativo dell’asserito accordo criminoso; aspetto sul quale la Corte di appello ha replicato solo genericamente, senza rispondere neppure ai precisi e argomentati rilievi difensivi circa la inconsistenza delle fonti di prova costituite da due telefonate intercettate e da alcuni documenti sequestrati.

Inoltre non si era data risposta alla eccezione difensiva relativa alla data di commissione del presunto reato, che si sarebbe dovuto ritenere prescritto gia’ antecedentemente alla sentenza di primo grado; ne’ a quella relativa alla inesistenza di danni materiali una volta derubricato il fatto nella ipotesi di corruzione impropria susseguente.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi sono solo parzialmente fondati.

2. Va in primo luogo affrontata, in quanto evocata da diversi ricorrenti, la questione della esatta qualificazione giuridica dei fatti.

Si deduce che nella specie doveva ritenersi semmai configurabile la fattispecie contravvenzionale di cui al Decreto Legislativo 24 aprile 2006, n. 219, articolo 123, sanzionata a norma dell’articolo 147, comma 5, del medesimo decreto.

La deduzione e’ infondata.

Come gia’ chiarito da Sez. 1, n. 42750 del 02/10/2007, Pettinicchio, la condotta presa in esame dalla citata disposizione deve ritenersi “prodromica” rispetto a quella, denominata di “comparaggio” di cui al Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265, articoli 170 – 172, (e successive modificazioni), dato che in questa e’ contenuto l’ulteriore elemento dello scopo dell’agente di “agevolare la diffusione di specialita’ medicinali”; sicche’, come bene e’ stato messo in rilievo in dottrina, il rapporto tra le due fattispecie si configura secondo lo schema del c.d. reato necessariamente progressivo, che rende applicabile solo la fattispecie piu’ ampia.

Cio’ chiarito, in rapporto alla fattispecie di corruzione impropria ravvisata dalla Corte di appello, va considerato, in primo luogo, che quella di “comparaggio” di cui all’articolo 170 Testo Unico leggi san. cit., prevede che “se il fatto violi pure altre disposizioni di legge, si applicano le relative sanzioni secondo le norme sul concorso dei reati”; sicche’, se la stessa condotta e’ inquadrabile anche in quella di altra fattispecie incriminatrice (nel caso, in quella della corruzione), in deroga ai principi che regolano il concorso di norme, e in particolare il principio di specialita’ (su cui vedi da ultimo Sez. U, n. 1235 del 28/10/2010, dep. 2011, Giordano), sono applicabili entrambi le fattispecie penali.

Ma a prescindere da questa impostazione, sarebbe comunque configurabile nel caso in esame la fattispecie di corruzione, data la qualita’ soggettiva di pubblico ufficiale rivestita dai medici, in quanto inseriti nel S.S.N., che costituisce elemento specializzante, sotto il profilo della qualita’ dell’agente, rispetto al reato di “comparaggio”, che ha come destinatari indifferenziatamente quanti esercitino una professione sanitaria.

Consegue che, stanti i limiti edittali riconducibili alla fattispecie di cui all’articolo 318 c.p., comma 2, la prescrizione e’ maturata, come correttamente ritenuto dalla sentenza impugnata, successivamente alla pronuncia della sentenza di primo grado, con conseguente applicabilita’ dell’articolo 578 c.p.p..

3. Il rilievo svolto nell’interesse del (OMISSIS) e del (OMISSIS), circa gli avvisi che sarebbero mancati in sede di incidente probatorio in cui sono state assunte le dichiarazioni del coimputato (OMISSIS), ex articolo 64 c.p.p., appare generico, non specificandosi in cosa esattamente sia consistita tale carenza. Se si allude all’avviso ex articolo 64, comma 3, lettera c), esso non doveva essere dato con riferimento alle dichiarazioni riguardanti i concorrenti nel reato, non potendo il dichiarante assumere, prima della definizione del procedimento pendente nei suoi confronti, la veste di testimone “assistito”, dato che la proposizione “fatti concernenti la responsabilita’ altrui”, contenuta nella citata disposizione, deve essere interpretata nel senso di fatto che e’ soltanto “altrui”, in quanto afferente al reato connesso a norma dell’articolo 12 c.p.p., comma 1, lettera c), o collegato a norma dell’articolo 371 c.p.p., comma 2, lettera b), escluso quindi il caso di connessione ex articolo 12 c.p.p., comma 1, lettera a), (in termini analoghi, Sez. 6, 19/04/2010, Ciaccio; Sez. 5, 13/06/2008, Fioravanti; e, sulla stessa linea, fra molte, Sez. 1, 06/06/2007, Pranno; Sez. 1, 05/12/2006, Montalto; Sez. 1, 10/11/2005, Benenati).

4. L’eccezione di indeterminatezza del capo di imputazione formulata nell’interesse dello (OMISSIS) appare manifestamente infondata, posto che, come rilevato sia pure sinteticamente dalla Corte di appello, il tenore dell’atto di imputazione consentiva di individuare tempi e contenuto della condotta contestata, permettendo una completa difesa.

5. La sentenza e’ invece gravemente carente in punto sia di conferma della responsabilita’ civile sia della individuazione del danno conseguente alle condotte contestate.

Quanto al primo aspetto, va rilevato che la Corte di appello, dopo avere sbrigativamente riassunto gli elementi di prova a carico degli imputati, ed avere dichiarato la prescrizione dei reati, previa loro riqualificazione ex articolo 318 c.p., comma 2, si e’ limitata ad osservare che non sussistevano i presupposti di evidente innocenza per il proscioglimento ex articolo 129 c.p.p., comma 2.

Ora, va ribadito il principio reiteratamente affermato da questa Corte secondo cui il giudice dell’appello, nel prendere atto di una causa estintiva del reato verificatasi nelle more del giudizio di secondo grado, e’ tenuto a pronunciarsi, in forza dell’articolo 578 c.p.p., sull’azione civile: “deve quindi necessariamente compiere una valutazione approfondita dell’acquisito compendio probatorio, senza essere legato ai canoni di economia processuale che impongono la declaratoria della causa di estinzione del reato quando la prova della innocenza non risulti ictu oculi” (ex plurimis, in questi termini, Sez. U, 28/05/2009, Tettamanti).

6. Date le accennate carenze, la sentenza impugnata va pertanto annullata, con rinvio, a norma dell’articolo 622 c.p.p., al giudice civile competente per valore in grado di appello, il quale, esaminate approfonditamente le censure degli imputati in punto di responsabilita’ per le condotte loro addebitate, dovra’ anche – subordinatamente all’accertamento della responsabilita’ civile – affrontare il punto relativo alla quantificazione dell’eventuale danno ex articolo 185 c.p., tenuto conto della derubricazione operata dalla Corte di appello della originaria imputazione, che esclude la contrarieta’ ai doveri di ufficio delle rispettive condotte.

In tale statuizione risulta assorbita ogni altra censura.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia al giudice civile competente per valore in grado di appello.

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