Giurisdizione del G.O. nelle controversie relative allo scorrimento della graduatoria più risalente rispetto a quella più recente.

di Antonella Martucci

 

T. A. R. Puglia – Bari, Sez. II – sentenza 18 luglio 2012 n. 1468

Nella sentenza in epigrafe il Tar Puglia ha riconosciuto la giurisdizione del giudice ordinario nella controversia relativa alla specifica ipotesi in cui l’Amministrazione abbia operato la scelta di assumere in servizio un soggetto, attingendo da una graduatoria più risalente, ritenuta ormai decaduta e priva di efficacia, piuttosto che da una graduatoria più recente.

Più in particolare, nel caso in esame si esula dalla giurisdizione del Giudice Amministrativo in quanto…” la riserva in via residuale della giurisdizione amministrativa, contenuta nel citato articolo 63 co. IV, concerne esclusivamente le procedure concorsuali strumentali alla costituzione del rapporto con la P.A. che si sviluppano fino all’approvazione delle graduatorie …” (Cass. Civ., SS.UU., sent. n. 10490/2007); “le controversie relative alla fase successiva all’approvazione della graduatoria di un concorso esulano dalla giurisdizione del giudice amministrativo, rientrando in quella del giudice ordinario…” (Cass. Civ., SS.UU., sent. n. 307/2007).

Ed, invero, tale orientamento è stato più volte sostenuto dagli ermellini anche con riferimento alla fattispecie della pretesa all’assunzione mediante scorrimento della graduatoria.

Inoltre, nella pronuncia in rassegna, i giudici di prime cure hanno rilevato:…” Né può ritenersi sussumibile la scelta dell’Amministrazione di scorrimento di una graduatoria in luogo di altra nell’ambito della fattispecie degli atti di macro organizzazione, atteso che sono tali solo quegli atti che riguardino aspetti rilevanti e significativi degli assetti organizzativi dell’Ente”.

 

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