4) Cosa si intende per “maltrattamento” in senso omnicomprensivo:

i concetti di trascuratezza e negligenza

di Samantha Mendicino

Ebbene sì: non è necessario che un animale sia sottoposto a sevizie o a lesioni macroscopiche perchè si possa parlare di maltrattamento. Anche il proprietario dell’animale che lascia il cane senza la cuccia o riparo nel proprio terreno è reo di maltrattamento. anche il proprietario del cane che lo relega su un balcone per mesi interi (se non per l’intera vita, se nessuno interviene) è reo di maltrattamento. E l’espressione di questo principio merita un capitolo a se stante perchè sia chiaro che il maltrattamento è un reato che può realizzarsi sotto molteplici forme: con atti di crudeltà veri e propri, con lo sfruttamento dell’animale, con il suo abbandono in strada ecc. ma anche per trascuratezza o negligenza.

Un cane dimenticato a guardianìa di un terreno senza prestargli cura quotidiana; un animale malnutrito oppure affetto da malattia e non curato. Anche queste sono ipotesi che rappresentano una forma di maltrattamento ai danni dell’animale.

Ed oggi questo orientamento è pienamente condiviso anche dalla giurisprudenza, grazie all’avallo avuto dalla famosa sentenza della cassazione del 2011 e, precisamente, Cass. Pen., sent. n. 18892/2011. Il caso pratico trattato nel corso del giudizio è il seguente: un cane viene “smarrito” ma il suo proprietario se ne disinteressa: non sporge denuncia, non lo cerca. Per la Cassazione, però, il proprietario avrebbe dovuto adoperarsi per ritrovare il proprio cucciolo (tra l’altro in possesso di microchip) denunciandone in primis la scomparsa. Non agendo in tal modo -comportamento che, invece, sarebbe stato logico attendersi da parte di chi ha smarrito il proprio beniamino- è evidente che non di smarrimento si è trattato ma di vero e proprio abbandono. Questa sentenza, dunque, rappresenta una perla nel mare magnum delle pronunce concernenti gli animali e concerne non i maltrattamenti in senso tecnico ma l’abbandono (che rientra nel concetto lato di maltrattamento).

Si legge: “La nozione di abbandono enunciata dal primo comma dell’art. 727 c.p. postula una condotta ad ampio raggio che include anche la colpa intesa come indifferenza o inerzia nella ricerca immediata dell’animale come senso di trascuratezza o di disinteresse verso qualcuno o qualcosa, o anche mancanza d’attenzioneIl concetto della trascuratezza, intesa come vera e propria indifferenza verso l’altrui sorte, evoca quindi l’elemento della colpa che, pari al dolo, rientra tra gli elementi costitutivi del reato“.

Dunque, il contenuto di questa pronuncia riappacifica il cielo e la terra, applicando al significato del termine “abbandono”, stabilito dalla legge, tutte le sfaccettature che questo comportamento può assumere: l’incuria, la trascuratezza in breve il disinteresse verso l’animale e le sue sorti. Si legge ancora: “Il concetto di abbandono come delineato dall’art.727 c. p. non implica affatto l’incrudelimento verso l’animale o l’inflizione di sofferenze gratuite, ma molto più semplicemente quella trascuratezza o disinteresse che rappresentano una della variabili possibili in aggiunta al distacco volontario vero e proprio

 

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